Con la pronuncia in esame i Giudici della Consulta sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, avverso l’articolo 34 della legge 17 maggio 2021, n. 7 il quale disponeva «[p]er concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere anche in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le iniziative di rafforzamento e a supporto del territorio provinciale, la Provincia è autorizzata a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino S.p.A., in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata “ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni”»
L’intero impianto motivazionale, poggia sull’asserito contrasto della norma provinciale con gli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 175 del 2016.
A detta della Presidenza del Consiglio, infatti, da un lato la società mutua di assicurazione non rientrerebbe nel perimetro di cui all’art 3 del TUSP che reca «una elencazione tassativa, stabilendo che “le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”». Dall’altro, viene dedotto altresì il contrasto con l’art. 4 TUSP, che elenca le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e ai sensi del cui primo comma «[l]e amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società». Il successivo comma 2 elenca tassativamente le attività che possono essere incluse nella partecipazione pubblica a una società. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 4 introdurrebbe, pertanto, un «vincolo di scopo pubblico» e un «vincolo di attività». Le società di mutua assicurazione, invece, svolgerebbero un’attività «del tutto estranea alle finalità istituzionali della Provincia».
La Consulta, dopo aver ricordato che le suindicate disposizioni del TUSP “individuano, pertanto, i limiti che incontrano le partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, imponendo – quale vincolo generale – lo stretto nesso strumentale fra le attività esercitate dalla società e le finalità istituzionali del socio pubblico e – quali limiti specifici – quelli individuati nel catalogo di cui al comma 2”, ha accolto il ricorso dichiarando la illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.
A detta dei giudici, infatti “Nel caso di specie, l’oggetto della partecipazione prevista dall’impugnato art. 34, comma l’erogazione di servizi assicurativi, a pagamento, in tutto il territorio nazionale – eccede il menzionato limite generale, non essendo configurabile un legame di stretta necessarietà fra le attività esercitate dalla società ITAS spa e i fini istituzionali della Provincia autonoma di Trento, restando ininfluente che la società rappresenti una realtà storicamente radicata nel territorio provinciale e la Provincia autonoma, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto speciale, sia titolare di competenza legislativa primaria in alcune materie che riguardano anche l’economia del territorio.”
La Corte, nel motivare la propria decisione ha statuito che il TUSP, concepito in seno a un ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione e di riordino un quadro legislativo piuttosto disorganico, ha lo scopo di contrastare l’aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti.
In particolare “Mentre l’art. 4, comma 1, TUSP, che regola le forme societarie per cui è ammessa la partecipazione pubblica, esclude sostanzialmente le società di persone – limitando a monte la scelta organizzativa degli enti – in ragione della natura pubblica delle risorse impiegate, l’art. 4, comma 2, che disciplina l’oggetto e i fini societari, mira a circoscrivere a valle l’impiego di risorse pubbliche per la partecipazione in società che non siano strettamente necessarie al perseguimento degli scopi tassativi ivi elencati”
In tale contesto normativo “La partecipazione della Provincia autonoma nella società di mutua assicurazione ITAS spa si inserisce in un settore che non può definirsi «strettamente necessario» al perseguimento dei suoi fini istituzionali o allo svolgimento delle sue funzioni, non rientrando l’attività assicurativa nemmeno fra i «beni o servizi strumentali all’ente» partecipante (art. 4, comma 2, lettera d, TUSP), con effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, le norme che disciplinano restrittivamente le società pubbliche strumentali sono, tra l’altro, «dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» (sentenza n. 229 del 2013).”
Per l’effetto, conclude la Corte “La scelta della Provincia autonoma, pertanto, si pone in contrasto con una norma dettata nell’esercizio, al contempo, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica, oltre che per dare attuazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.”