CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria 26 aprile 2022, n. 7 – Sull’ambito di operatività della garanzia provvisoria ex art.93 D.Lgs. n.50/2016.

L’Adunanza Plenaria con una importante pronuncia stabilisce definitivamente l’escussione della garanzia provvisoria possibile solo nei confronti dell’aggiudicatario e non anche del proposto aggiudicatario.
Ad avvalorare tale principio, l’Adunanza Plenaria afferma che: il comma 6 dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – nel prevedere che la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta “copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)” – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione. Il significato letterale della norma è confermato anche dal contenuto degli atti della procedura di gara. Il disciplinare dispone, infatti, che «l’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria».

Testo integrale della sentenza