Oggetto: Breve nota informativa sugli effetti della sospensione dei termini procedimentali sulle procedure di gara per appalti e concessioni.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una nota del 23 marzo 2020 ha fornito la propria interpretazione sugli effetti dell’art. 103 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito della disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici.
***
L’art. 103 del D.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto che:
- tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi avviati d’ufficio o su istanza di parte, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo il 23 febbraio 2020, sono sospesi sino al 15 aprile 2020, indipendentemente dalla loro natura e funzione (perentori, ordinatori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi);
- per sospensione si deve intendere che nel computo di detti termini non deve considerarsi il periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, pari a 52 giorni;
- le Pubbliche Amministrazioni adottano le misure organizzative che consentano comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, dando priorità a quelli urgenti, anche sulla base di istanze motivate presentate dagli interessati.
La disposizione ha suscitato non pochi dubbi applicativi soprattutto per quanto concerne la sua applicabilità al mondo delle procedure ad evidenza pubblica.
Per tale ragione, con Direttiva del 23 marzo 2020, è intervenuto il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, per chiarire la portata della sospensione dei termini procedimentali disposta dall’art. 103, con riferimento alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 50/2016).
In particolare, nella Direttiva, il Ministro ha, anzitutto, precisato che:
- la sospensione dei termini procedimentali deve ritenersi estesa a tutti i procedimenti amministrativi e quindi anche alle procedure di appalto o di concessione regolate dal Codice dei contratti pubblici, che costituiscono degli esempi tipici di procedimento amministrativo;
- per l’effetto, la sospensione deve applicarsi a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis o dalle commissioni di gara (a titolo esemplificativo: termini per la presentazione delle domande/offerte; effettuazione di sopralluoghi; soccorso istruttorio);
- tale sospensione, pari a 52 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020), riguarda i termini delle procedure già pendenti al 23 febbraio o iniziati successivamente al 23 febbraio 2020;
- decorsi 52 giorni, i termini cominciano nuovamente a decorrere.
Ciò premesso, il Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che l’art. 103 impone comunque alle Amministrazione di adottare ogni e più opportuna misura organizzativa tesa a garantire la “ragionevole durata” e la “celere conclusione” dei procedimenti amministrativi, con priorità ai procedimenti urgenti.
Considerando che la definizione celere e ragionevole del procedimento è prerogativa che permea l’intero settore dei contratti pubblici, indipendentemente dall’emergenza epidemiologica in atto, il Ministro ha in sostanza chiarito che le Amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti in cui sia possibile, dovranno rispettare i termini endoprocedimentali (finali ed esecutivi) originariamente previsti.
***
Alla luce delle considerazioni sinora esposte, deve ritenersi che l’art. 103, comma 1, D.l. n. 18/2020, nell’interpretazione fornita dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, abbia disposto, in linea generale, la sospensione di tutti i termini che scandiscono le procedure di gara.
Va evidenziato che tale sospensione non opera in tutti quei casi in cui le procedure di gara rispondano ad un’esigenza di particolare necessità o urgenza.
Si tratta di esigenze che devono consentire alle Amministrazioni aggiudicatrici la prosecuzione, ovvero, l’avvio di procedure per le quali potranno essere rispettati i termini originariamente previsti, compatibilmente con le ulteriori disposizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza coronavirus.
Si tratta di tutte quelle procedure di affidamento la cui l’interruzione pregiudicherebbe esigenze immanenti della Pubblica Amministrazione nonché la stessa possibilità di dotarsi di tutti gli strumenti e le azioni finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria.