A un anno di distanza dall’ordinanza di rimessione della sez. V del Consiglio di Stato, che aveva avanzato dubbi in merito alla compatibilità con il diritto europeo di quelle disposizioni del nostro ordinamento (come quello oggetto di rinvio) che subordinano gli affidamenti in house a condizioni aggravate e a motivazioni rafforzate rispetto alle altre modalità di affidamento, è arrivata la pronuncia della Core di Giustizia.

Al contempo, come si ricorderà, i Giudici di Palazzo Spada, con la stessa ordinanza, nell’andare ad esaminare l’art. 4 comma 1 del Testo Unico Partecipate, che impone alle amministrazioni pubbliche di costituire società e/o acquisire partecipazioni aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi direttamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, avevamo ritenuto di dover sottoporre all’esame della Corte di Giustizia anche tale disposizione normativa.

A detta del supremo Consesso, infatti, la norma del TU Partecipate, sembrava non consentire alle amministrazioni di detenere quote minoritarie di partecipazione in un organismo a controllo congiunto, neppure laddove tali amministrazioni intendano acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore dell’organismo pluripartecipato.

I Giudici Europei, con l’ordinanza in oggetto, hanno posto fine alle querele concludendo per la compatibilità delle suddette disposizioni con l’ordinamento comunitario.

Nello specifico, la Corte di Giustizia ritiene che l’art. 12 par. 3 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che:

  • (riguardo presupposti dell’affidamento in house) non osta ad una norma nazionale con la quale uno Stato membro subordini la conclusione di un’operazione interna, in particolare, alla condizione che l’aggiudicazione di un appalto pubblico non garantisca la qualità dei servizi forniti, la loro accessibilità o continuità, sempre che la scelta espressa a favore di una particolare modalità di prestazione di servizi (effettuata in una fase precedente a quella dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico) rispetti i principi di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza;
  • (riguardo l’in house pluripartecipato) che non osta ad una normativa nazionale che impedisce ad un’amministrazione aggiudicatrice di acquisire partecipazioni al capitale di un ente partecipato da altre amministrazioni aggiudicatrici, qualora tali partecipazioni siano inidonee a garantire il controllo o un potere di veto e qualora detta amministrazione aggiudicatrice intenda acquisire successivamente una posizione di controllo congiunto e, di conseguenza, la possibilità di procedere ad affidamenti diretti di appalti a favore di tale ente, il cui capitale è detenuto da più amministrazioni aggiudicatrice.