Il 22 giugno 2023 è entrata in vigore la Legge 21 giugno 2023, n. 74, di conv., con modif., del d.l. 22 aprile 2023, n.44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Di particolare rilievo è la disposizione (art. 12-quinqies) che proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto legge 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

Ricordiamo come la modifica, di rilevante impatto e portata, prevede che, limitatamente ai fatti commessi in seguito all’entrata in vigore del decreto, la responsabilità della Pubblica Amministrazione è integrata solo nel caso di dolo.

Tale modifica e limitazione, tuttavia, riguarda solo la condotta attiva caratterizzata da colpa grave, non invece quella omissiva, coerentemente all’impianto dell’intervento del legislatore che si pone l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure per incentivare gli investimenti.