Con il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP), è stata definitivamente stabilita, a livello normativo, l’applicazione della legislazione del lavoro privato ai dipendenti delle Società a controllo Pubblico, salvo alcune particolarità e peculiarità specificate nell’art. 19 del medesimo Testo Unico che riguardano prevalentemente le modalità di assunzione e la trasparenza.

Ormai gli addetti al lavoro conoscono bene l’articolo 19 del TUSP, e le conseguenze della nullità del rapporto di lavoro soprattutto nel caso di assunzione di personale effettuate in Società a controllo pubblico in violazione di trasparenza, di regolare selezione pubblica, ovvero in assenza del “Regolamento per il Reclutamento del Personale” e/o della sua pubblicazione nel sito istituzionale della Società.

Come detto, ad eccezione delle disposizioni speciali contenute nell’articolo 19 del TUSP, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Società a Controllo Pubblico soggiacciono alle norme di natura privatistica e tra queste si può anche includere la normativa del “Distacco” contenuta nell’art. 30 del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276.

Si realizza il distacco di personale quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

L’assenza di interesse del distaccante configura la fattispecie di interposizione vietata di manodopera, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo alla società distaccataria e, nei casi di accertamento di somministrazione irregolare di manodopera, anche alla sanzione amministrativa di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Il distacco può essere considerato legittimo quando sussistono contemporaneamente i seguenti requisiti:

deve essere evidente un preciso interesse del distaccante; che deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente;
il distacco deve essere temporaneo;
il lavoratore distaccato deve svolgere attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante.
Si rileva che l’interesse del distaccante può ravvedersi anche nel “Contratto di Rete” che eventualmente può essere stipulato da “imprese” secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009 convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009.

Si precisa che, vista la natura privatistica delle Società a Controllo Pubblico, ormai affermata, anche in virtù delle norme sulla crisi d’impresa alla quale risultano essere soggette, si può confermare che le stesse possono stipulare, con altre imprese sia a controllo pubblico che non, i “Contratti di Rete”.

Posta questa breve disamina del distacco un’interessante novità risulta contenuta nel comma 898 della legge di Bilancio 2023, legge n. 197 del 29 dicembre 2022, che inserisce, dopo il comma 9 dell’art. 19 del TUSP, il comma 9-bis “Comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni”.

La novella rappresenta una buona spinta verso una semplificazione del supporto evidente che la Pubblica Amministrazione necessita in questo momento difficile per poter così affrontare al meglio la scommessa di sviluppo che l’Italia si è prefissata di raggiungere nel brevissimo futuro.

Infatti la norma motiva il distacco per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, superando così la limitazione contenuta nell’art 30 del D.lgs 276/2003 costituita dalla presenza del principale requisito e cioè dall’esistenza dell’interesse del distaccante.

Attenzione, la norma precisa che solamente i dipendenti indicati nell’articolo 19 possono essere oggetto del distacco in argomento. Pertanto, ad avviso degli scriventi, i dipendenti reclutati in assenza di obbligo di selezione pubblica, e cioè quelli assunti prima dell’entrata in vigore delle norme introdotte dal D.lgs 175/2016 e dell’art. 18 del D.L. 112/2008, ovvero di altre norme, prevalentemente regionali antecedenti, non potranno fruire della nuova disposizione.

Si evidenzia infine che il distacco in argomento non potrà eccedere la durata di un anno e comunque tale personale non potrà essere utilizzato oltre il 31 dicembre 2026.

Inoltre sarà consentito nel limite del 25 per cento dei posti nella PA non coperti all’esito delle procedure di mobilità previste dall’art. 30 del D.lgs 165/2001 e comunque secondo quanto stabilito nel rispettivo comma 1-quinques.

Maurizio Ferri, esperto in auditing e controllo pubblico di enti locali e aziende pubbliche
Alessandro Falco, consulente del lavoro