IN EVIDENZA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ. CIVILE VIII, 14 maggio 2026, n. 5137 – Energy & Green – Impianti fotovoltaici e Ritiro Dedicato: i corrispettivi spettano al soggetto responsabile dell’impianto e non al mero proprietario – In tema di Ritiro Dedicato dell’energia elettrica, la corresponsione dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia immessa in rete non spetta al proprietario dell’impianto, quanto piuttosto al “soggetto responsabile” del Ritiro Dedicato, ovvero al soggetto che, avendo la disponibilità e la responsabilità dell’esercizio dell’impianto, immette in rete e cede l’energia dallo stesso prodotta. Ne consegue che deve essere rigettata, in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., la domanda di accantonamento delle somme proposta da chi non disponga di un titolo attuale e opponibile, laddove la titolarità del bene e il diritto alla gestione dell’impianto risultino ancora oggetto di giudizio.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente GSE)
TAR LAZIO, sez. staccata di LATINA (SEX. I), 9 maggio 2026, n. 556 – Appalti pubblici – Appalto di refezione scolastica. Requisiti di esecuzione negli appalti pubblici. Verifica prima dell’aggiudicazione. Legittimità. Art. 17, c. 5, D.Lgs. 36/2023 – Nell’ambito delle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 36/2023, la verifica della disponibilità di un centro di cottura idoneo e funzionante (qualificato dalla lex specialis come requisito di esecuzione e non di partecipazione) può legittimamente essere disposta dalla stazione appaltante nella fase compresa tra la proposta di aggiudicazione e l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, in conformità alla nuova sequenza procedimentale introdotta dall’art. 17, c. 5, d.lgs. 36/2023, che colloca la verifica dei requisiti in un momento antecedente all’aggiudicazione stessa e ne condiziona l’adozione al suo positivo espletamento. La distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione ha carattere sostanziale e non meramente formale: i primi selezionano i concorrenti ammessi a competere, i secondi attengono alla possibilità di dare corretta ed integrale esecuzione al contratto; con la conseguenza che, pur non dovendo necessariamente essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta, i requisiti di esecuzione devono essere effettivamente e tempestivamente acquisibili nel momento in cui l’ente si accinge a contrarre, pena la legittima esclusione dell’offerente. L’operatore economico legittimamente escluso è, inoltre, privo di interesse (anche solo strumentale) alla riedizione della procedura e all’impugnazione degli atti relativi alla posizione della controinteressata aggiudicataria.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della controinteressata)
TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. V, 8 maggio 2026, n. 1382 – Enti locali – Regione Sicilia – Consiglio comunale – Quorum deliberativo – Computo degli astenuti – Lesione del diritto di voto – Legittimazione attiva del consigliere comunale – Lesione dello ius ad officium – La legittimazione del consigliere comunale ad impugnare una deliberazione consiliare, pur avendo carattere eccezionale, sussiste ogniqualvolta venga dedotta una violazione direttamente e specificamente incidente, sia pure in via strumentale, sulle prerogative inerenti al munus pubblico esercitato e, quindi, sui diritti spettanti al soggetto investito della carica. Sebbene non ogni violazione delle prescrizioni normative o regolamentari nell’adozione di una deliberazione sia idonea a tradursi automaticamente in una lesione dello ius ad officium, la manifestazione del voto costituisce senz’altro una delle prerogative essenziali e più pregnanti della funzione consiliare. Ne consegue che, quando l’illegittimità denunciata incida direttamente sul libero e consapevole esercizio del diritto di voto, deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire del consigliere. Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato come l’erronea applicazione delle norme relative al computo del quorum deliberativo è idonea ad incidere sul diritto dei consiglieri a determinarsi liberamente in punto di manifestazione (o non manifestazione) del proprio voto, posto che la decisione di astenersi o di votare assumeva un significato e un valore diverso a seconda della regula iuris estrapolata dall’interpretazione e concreta applicazione delle suddette norme. Il TAR ha altresì chiarito che, in tema di quorum funzionale nell’ordinamento degli enti locali siciliani, la disciplina dettata dalla legge regionale prevale sulla fonte statutaria e su quella regolamentare, le quali non possono dettare disposizioni con essa contrastanti.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dei consiglieri ricorrenti)
TAR LAZIO, SEZ. V quater, 4 maggio 2026, n. 8029 –Edilizia e urbanistica – Sulla tardività del ricorso contro stazioni radio base: il dies a quo decorre dall’avvio del cantiere se si contesta la localizzazione – In materia di impianti di telecomunicazione, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione del titolo autorizzativo, occorre distinguere tra censure attinenti all’an dell’intervento (ossia la sua stessa realizzabilità in un determinato sito) e censure relative al quomodo (dimensioni, distanze, caratteristiche costruttive) della sua realizzazione. Nel primo caso, il termine decorre dall’inizio dei lavori, allorché sia percepibile la natura dell’opera; nel secondo, dal completamento o da uno stato di avanzamento tale da rendere evidente la consistenza dell’intervento. La qualificazione delle doglianze come dirette a contestare la localizzazione dell’opera comporta la riconduzione delle stesse all’an, con conseguente irricevibilità del ricorso notificato oltre il termine decorrente dall’avvio del cantiere.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del Comune resistente)
APPALTI PUBBLICI
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 13 maggio 2026, n. 3036 – Appalti pubblici – Sulla sanabilità della domanda di partecipazione omessa a fronte della presentazione del DGUE e sul regime dichiarativo dei consorzi stabili – Non costituisce causa di esclusione automatica l’omessa produzione della domanda di partecipazione qualora il concorrente abbia tempestivamente prodotto il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), in quanto quest’ultimo reca in sé il complesso delle dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione e rende la volontà dell’operatore del tutto inequivoca e tempestivamente manifestata. Infatti, ai sensi dell’art. 101, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, l’attivazione del soccorso istruttorio è doverosa per regolarizzare una mera anomalia di caricamento documentale, potendo la documentazione mancante essere integrata sia laddove sia presente il DGUE (per la domanda), sia laddove sia presente la domanda (per il DGUE). L’onere di specificazione delle quote di esecuzione e delle parti di servizio, previsto dall’art. 68, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, trova applicazione esclusivamente per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e per i consorzi ordinari. Per questi ultimi vige, invece, il regime di cui all’art. 67, c. 4, secondo cui il consorzio costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica a cui l’intera prestazione viene unitariamente riferita, con il solo obbligo di indicare per quali consorziate il consorzio concorre, senza necessità di una specifica e analitica ripartizione dei compiti individuali.
TAR LAZIO, SEZ. V, 13 maggio 2026, n. 8884 – Appalti pubblici – Ribassabilità della manodopera per sgravi normativi e natura non invalidante del vizio di competenza nel sub-procedimento di anomalia – L’art. 41, c. 14, del d.lgs. n. 36/2023 ha introdotto nel nuovo codice dei contratti pubblici una previsione di assoluta novità rispetto al previgente quadro normativo: i costi della manodopera – determinati dalla stazione appaltante sulla base delle tabelle ministeriali del costo del lavoro – sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. La ratio legis è chiara: garantire che la competizione tra operatori economici non avvenga a detrimento dei livelli retributivi dei lavoratori e degli obblighi contributivi inderogabili. La norma ammette una deroga: la possibilità per l’operatore di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una «più efficiente organizzazione aziendale». Pertanto, la previsione del disciplinare di gara che estende le causali ammesse del ribasso sulla manodopera anche «all’applicazione di istituti contrattuali o normativi (p.es. sgravi contributivi)» non si pone in contrasto diretto con il tenore letterale e la ratio dell’art. 41, c. 14, d.lgs. n. 36/2023, dovendo essere verificata in concreto la correttezza dei costi della manodopera impiegata secondo l’offerta presentata in linea con il principio di libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, la richiesta di chiarimenti formulata dalla commissione giudicatrice in luogo del RUP integra un vizio di natura meramente formale, inidoneo a invalidare la procedura ove non sia determinata una concreta lesione del contraddittorio o un’incidenza negativa sul risultato istruttorio. Il giudizio di congruità della stazione appaltante deve basarsi su una valutazione globale e sintetica dell’attendibilità dell’offerta e non sulla ricerca di singole inesattezze contabili.
TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. II, 8 maggio 2026, n. 868 – Appalti pubblici – Sulle conseguenze dell’inserimento nell’offerta tecnica di un elenco prezzi valorizzato – Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica ed il principio di separazione tra le stesse operano su un piano oggettivo e preventivo, con finalità di tutela della segretezza e dell’imparzialità del giudizio. Pertanto, nel caso di specie, l’inserimento, nell’ambito della documentazione tecnica, di un elenco prezzi valorizzato comprensivo di importi relativi alle migliorie offerte, integra una violazione espressa della “lex specialis” nel caso in cui questa prescriva, a pena di esclusione, la presentazione di documenti tecnici senza indicazione degli importi. Tale irregolarità determina la doverosa esclusione del concorrente dalla gara, in quanto risulta irrilevante sia la circostanza che i prezzi unitari siano desumibili da prezzari pubblici, sia l’assenza di un’effettiva influenza sulla valutazione della Commissione, essendo a tal fine sufficiente la mera potenzialità lesiva della segretezza e il rischio di anticipata conoscenza della convenienza economica delle soluzioni migliorative, elementi di per sé idonei ad alterare la “par condicio” tra i partecipanti.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIV., 6 maggio 2026, n. 13021 – Appalti pubblici – Sul rilievo d’ufficio della nullità contrattuale in appello: sussiste l’obbligo di provocare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e il diritto alla prova della parte – Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale (nel caso di specie, relativa alla determinazione del termine finale dei lavori in un appalto pubblico ai fini dell’applicazione della penale) ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo, incontrando il proprio limite «proprio nella maturazione del giudicato interno sulla non-nullità (o validità) del contratto», il quale si forma allorché in primo grado la nullità sia stata eccepita e la decisione di rigetto «non abbia formato oggetto di motivo specifico di impugnazione». Tuttavia, incorre in errore la Corte d’appello laddove, pur correttamente rilevando d’ufficio la questione di nullità della clausola contrattuale, «non ha però provocato il contraddittorio delle parti su tale questione, ex art. 101, secondo comma, c.p.c.». Qualora si tratti di «questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto», la nullità della sentenza della «terza via» può essere dichiarata quante volte la parte soccombente «prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato».
C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 5 maggio 2026, n. 311 – Appalti pubblici – Sull’inammissibilità dell’offerta condizionata negli appalti pubblici: il principio di necessaria conformità – Negli appalti pubblici, ricorre l’offerta “condizionata” nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante. In tal caso, l’offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato. Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini appunto la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all’oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 4 maggio 2026, n. 3462 – Appalti pubblici – Affidamento degli incarichi legali: il Consiglio di Stato investe la CGUE sulla legittimità degli obblighi di trasparenza e degli oneri ANAC – Il Consiglio di Stato ha sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia dell’Ue il tema della compatibilità tra il regime dei servizi legali nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 36/2023) e il diritto dell’Ue. In particolare, se i principi di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e di proporzionalità (art. 5 TFUE) ostino a una normativa nazionale (d.lgs. 36/2023) che, pur recependo l’esclusione dei servizi legali dal regime ordinario degli appalti pubblici (ex art. 10 Dir. 2014/24/UE), imponga comunque alle stazioni appaltanti il rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e pubblicità per l’affidamento di tali incarichi, nonché oneri procedimentali accessori quali la richiesta del CIG e il pagamento del contributo obbligatorio in favore dell’ANAC. Precisamente, il rinvio mira a chiarire se tali adempimenti configurino un ingiustificato aggravamento amministrativo (c.d. gold plating) idoneo a ostacolare l’accesso al mercato dei professionisti europei e a snaturare il carattere fiduciario (intuitu personae) della prestazione professionale forense.
TAR LAZIO, SEZ. IV Ter, 4 maggio 2026, n. 7959 – Appalti pubblici – Sulla prevalenza del diritto di difesa sul segreto commerciale: illegittimità dell’oscuramento globale e generico dell’offerta tecnica – Le esigenze di difesa dell’operatore economico secondo classificato prevalgono tendenzialmente sulla tutela del segreto commerciale, essendo tali esigenze sostanzialmente in re ipsa. Ai fini della limitazione dell’accesso agli atti e ai documenti tecnici dell’aggiudicataria, non è però sufficiente la generica affermazione che questi attengano al proprio know-how. È necessario, infatti, che sussista un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale e che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Ne deriva l’illegittimità di un oscuramento dei dati sintetico e globale (per categorie di informazioni legate ai parametri di valutazione del disciplinare), anziché analitico e riferito a specifici e ben individuati elementi dell’offerta. Tale modalità comprime in modo assoluto il diritto di difesa del concorrente, violando il principio di proporzionalità e costringendolo a proporre un “ricorso al buio”. Tali principi si applicano, mutatis mutandis, anche agli atti del subprocedimento di verifica dei requisiti (ex art. 95, d.lgs. n. 36/2023), in quanto il concorrente che si assuma leso deve poter verificare l’operato della stazione appaltante per far valere le proprie ragioni.
TAR CAMPANIA, SEZ. IX, 4 maggio 2026, n. 2845 – Appalti pubblici – Gare telematiche: illegittimità dei giustificativi via PEC oltre il termine stabilito – È legittima l’esclusione di un operatore economico che, nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia, abbia trasmesso i giustificativi dell’offerta oltre il termine perentorio e mediante canale non conforme (via PEC). Infatti, a seguito dell’informatizzazione delle procedure di gara, non è più sostenibile la tesi secondo cui non sarebbe comunque preclusa la possibilità di presentazione tardiva dei giustificativi utilizzando canali di comunicazione diversi da quelli indicati dalla lex specialis al di fuori dei casi di comprovato malfunzionamento del sistema imputabile alla stessa amministrazione. Nelle gare telematiche, la previsione della lex specialis che impone l’utilizzo esclusivo della piattaforma informatica per le comunicazioni è “funzionale a garantire la riservatezza della procedura di gara oltre che la tracciabilità ed univocità della documentazione inviata, caratteri che una generica PEC inviata a soggetti diversi dal RUP non è in grado di soddisfare”, gravando sul concorrente, in virtù del “principio di autoresponsabilità”, l’onere di adempiere con “scrupolo e diligenza alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti”.
TAR CAMPANIA, sez. staccata di SALERNO (Sezione Prima), 4 maggio 2026, n. 825 – Appalti pubblici – Sull’illegittimità dell’esclusione dalla gara per servizi legali qualora il bando consenta di stipulare la polizza assicurativa dopo l’aggiudicazione: motivi – In una gara per l’affidamento del servizio di assistenza legale, rappresentanza e difesa in giudizio, la previsione della lex specialis che imponga ai concorrenti l’impegno a stipulare una polizza assicurativa per i rischi professionali entro un termine prestabilito dall’affidamento dell’incarico, configura la stessa non come un requisito di partecipazione, bensì come una condizione per lo svolgimento del servizio o un requisito di esecuzione. Pertanto, è illegittimo il provvedimento di esclusione di un raggruppamento temporaneo di professionisti motivato dall’asserita inidoneità della polizza presentata da un componente al momento della gara, qualora il disciplinare e la modulistica predisposta dalla stazione appaltante (Modello A) consentano, in alternativa al possesso immediato, l’impegno a formalizzare la copertura assicurativa dopo l’aggiudicazione. Infatti, in presenza di clausole ambigue o contrastanti, il principio della massima partecipazione impone un’interpretazione che escluda effetti espulsivi immediati, restando irrilevanti eventuali chiarimenti della stazione appaltante che pretendano di integrare o modificare il disciplinare, a maggior ragione se determinanti un effetto restrittivo per la partecipazione dei concorrenti.
SERVIZI PUBBLICI
TAR LOMBARDIA, SEZ. I, 11 maggio 2026, n. 2271 – Servizi pubblici – Organismo di diritto pubblico e Fondazioni lirico-sinfoniche: i presupposti della qualificazione e la c.d. “teoria del contagio” – Ai fini della qualificazione di un ente come organismo di diritto pubblico, i requisiti previsti dall’art. 3, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 (ora art. 1, Allegato I.1, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023) devono coesistere cumulativamente, fermo restando il carattere alternativo delle modalità di esercizio dell’influenza pubblica dominante (finanziamento, partecipazione o controllo analogo). Rientra nella nozione di organismo di diritto pubblico l’ente che abbia l’obbligo di soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, pur se questi ultimi costituiscano solo una parte (anche relativamente poco rilevante) delle attività dell’ente stesso, presente sul mercato alla stregua di un’impresa commerciale. Di conseguenza, secondo la c.d. teoria del contagio, tutti gli appalti da esso affidati sono soggetti alla disciplina dell’evidenza pubblica, con devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del G.A. Pertanto, la Fondazione Teatro alla Scala è qualificabile come organismo di diritto pubblico, in quanto soddisfa i tre requisiti di matrice comunitaria di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, ovvero: a) il requisito personalistico, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato; b) il requisito dell’influenza dominante del soggetto pubblico, trattandosi di ente sottoposto a un controllo pubblico stringente e dotato di organo direzionale a nomina pubblica maggioritaria; c) il requisito teleologico, in quanto destinata a promuovere la cultura musicale e diretta a soddisfare bisogni di interesse generale di natura non industriale e commerciale, con conseguente applicazione delle procedure di evidenza pubblica.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 8 maggio 2026, n. 3614 – Servizi pubblici – Sull’incompetenza della Giunta comunale alla motivazione postuma della localizzazione di un centro di raccolta rifiuti (ecocentro): ragioni – La scelta di attivazione e di localizzazione di un centro di raccolta rifiuti (ecocentro) rientra nella competenza del Consiglio comunale. La motivazione sulla relativa localizzazione, sempre di competenza consiliare, non può rinvenirsi in un successivo atto adottato da un diverso organo (Giunta comunale) in una diversa fase procedimentale (approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica), alla luce del generale divieto di integrazione postuma della motivazione. Pertanto, nel caso di specie, la relazione istruttoria allegata alla delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è inidonea a colmare il vizio motivazionale della delibera consiliare sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, tale relazione è intervenuta solo nella successiva fase di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e non, invece, nella sede sua propria relativa alla fase di localizzazione dell’opera; dall’altro lato, poi, tale relazione tecnica risulterebbe, comunque, inidonea ad integrare la motivazione della delibera consiliare dal momento che, risulta essere stata approvata dalla Giunta comunale e non dal Consiglio comunale, che invece è pacificamente l’organo competente a provvedere sulla localizzazione dell’opera in questione.
TAR LOMBARDIA, SEZ. I, 5 maggio 2026, n. 2176 – Servizi pubblici – Natura della società in house: riparto di giurisdizione, requisiti del controllo analogo congiunto e parità dei modelli gestionali nel nuovo codice dei contratti pubblici – La società in house, pur assumendo veste formale privatistica, costituisce un’articolazione interna della P.A. (delegazione interorganica). Ne consegue che lo statuto e il regolamento volti a disciplinare il controllo analogo ex art. 16, c. 2, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) hanno natura di atti pubblicistici, in quanto finalizzati a definire l’assetto organizzativo dell’ente nel rapporto tra amministrazione affidante e società controllata. Pertanto, la cognizione sulla loro legittimità spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 5, c. 3, del TUSP, è riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la valutazione circa la sostenibilità finanziaria dell’operazione di acquisto delle partecipazioni societarie. Sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione del G.A. sulle censure concernenti la capacità dell’ente di sostenere economicamente l’acquisizione delle azioni. Il requisito del controllo analogo congiunto prescinde dall’unanimità dei consensi o dall’entità della quota azionaria. È legittimo l’esercizio del controllo tramite organi collegiali (Comitati) che deliberano a maggioranza, garantendo al socio con partecipazione “pulviscolare” (nel caso di specie, pari allo 0,069%) parità di voto e influenza effettiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative. In tale assetto, la decadenza degli amministratori per inosservanza delle direttive vincolanti del Comitato opera ex lege con carattere vincolato, residuando in capo all’Assemblea un potere di mero accertamento oggettivo. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, vige il principio di parità tra esternalizzazione (gara) e autoproduzione (in house). È superato l’onere di motivazione “aggravata” riguardo “il fallimento del mercato”, essendo sufficiente che l’amministrazione illustri, in modo complessivamente logico e supportato da idonea istruttoria (es. tramite analisi SWOT), la convenienza economica e i benefici sociali del modello in house (nella specie, con riferimento al servizio integrato di igiene ambientale), includendo nella valutazione anche la disponibilità di servizi amministrativi complementari e il know-how specialistico della società.