IN EVIDENZA
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I Quater, 30 aprile 2025, n. 8390 – Appalti pubblici – Sulle conseguenze per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera – Sulla base del combinato disposto degli artt. 41, c. 14, 108, c.9, e 110, c.1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, la conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Inoltre, poichè i bandi di gara, devono essere interpretati in base al criterio letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., mentre in presenza di clausole ambigue o di dubbio significato deve privilegiarsi, in ossequio al principio del favor partecipationis, l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli. Ne consegue che, nel caso di specie, è legittima l’aggiudicazione della gara all’impresa che abbia applicato il ribasso anche ai costi della manodopera. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della controinteressata)
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. IX, 22 aprile 2025 n. 3292, – Appalti pubblici – Sui casi in cui può essere disposta l’esclusione di un operatore economico da un appalto per prodotto carente dei requisiti e/o delle caratteristiche minime – L’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi opera solo nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali o perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale; laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della controinteressata)
APPALTI PUBBLICI
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 aprile 2025, n. 3633 – Appalti pubblici – Sulla necessità o meno della presentazione di un PEF nell’affidamento di concessioni – La concessione, che rappresenta una species del più ampio genus delle forme di PPP, si qualifica per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario ed il PEF è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto, la cui adeguatezza e sostenibilità deve essere valutata dall’Amministrazione. Se non avviene un trasferimento del rischio, il rapporto è qualificabile come appalto. Nel caso in cui, come nel caso di specie, la lex specialis di gara, non abbia prescritto la presentazione di un PEF, l’offerta deve essere valutata per la sua adeguatezza e per l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione.
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II, 23 aprile 2025, n. 7943 – Appalti pubblici – Sull’escussione automatica della cauzione provvisoria Anche nei casi in cui la normativa di gara o il Codice dei contratti pubblici consentano l’incameramento della cauzione provvisoria, tale misura non può mai assumere carattere automatico o impersonale, ma deve essere preceduta da un procedimento istruttorio e motivazionale conforme ai principi di proporzionalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza. L’amministrazione aggiudicatrice, a fronte di una situazione in cui l’operatore non è risultato formalmente aggiudicatario, non può prescindere da un’analisi concreta della sua posizione e dei fatti oggetto di contestazione.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 18 aprile 2025, n. 3427 – Appalti pubblici – Sullo schema della “regia familiare” dell’impresa contaminata in tema di interdittive antimafia – Ai fini applicativi della legislazione antimafia, è stata coniata la formula della “regia familiare” o “clanica” dell’impresa contaminata, al fine di rappresentare sinteticamente la situazione in base alla quale i gruppi criminali si avvalgono di “sponde” all’interno di organizzazioni imprenditoriali a matrice familiare per esercitare il loro potere condizionante della gestione aziendale, in modo da piegarla al perseguimento degli interessi propri della criminalità mafiosa. Tuttavia, tale schema giurisprudenziale non è una “camicia di forza” entro cui costringere i dati reali anche quando sfuggono razionalmente alle sue maglie, ma una possibile chiave di lettura di una complessa e variegata realtà fenomenica.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 18 aprile 2025, n. 3418- Appalti pubblici – Sulla ratio della causa escludente di ex art. 94 c. 5 lett. d) del d. lgs. n. 36/2023, per l’O.E. che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale, coatta o di concordato preventivo – La ratio della causa escludente di cui all’art. 94 c. 5 lett. d) del d. lgs. n. 36/2023 non è quella di espellere dal mercato delle gare pubbliche l’impresa rispetto alla quale sia stata presentata domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale (ex art. 40 del d. lgs. n. 14/2019) ma è quello di evitare che alle gare partecipino soggetti non in grado, in base a un giudizio prognostico qualificato, di garantire la corretta esecuzione del contratto affidando. Il bilanciamento fra le esigenze di certezza della stazione appaltante e le prerogative di superamento della crisi d’impresa è individuato nella condizione che detta idoneità sia accertata dal giudice. Sicché la stessa causa escludente di cui al cit. art. 94 c. 5 lett. d), si muove in una prospettiva che tiene conto dello specifico contratto rilevante nella gara.
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. IX, 18 aprile 2025, n. 3242- Appalti pubblici – Sull’illegittimità della revoca in autotutela per mancata stipuzione del contratto a causa della condotta contraddittoria della stazione appaltante – È illegittima la revoca dell’aggiudicazione ex art. 18, c. 6, D. lgs. n. 36/2023, nel caso in cui la mancata stipulazione del contratto entro il termine previsto è derivata da un fatto che non può essere addebitato al solo aggiudicatario. La stazione appaltante, infatti, nel caso di specie, ha ingenerato un equivoco dal quale è derivato un significativo apporto causale alla mancata sottoscrizione del contratto da parte della ricorrente. L’amministrazione, cioè, è incorsa in un errore di fatto che poteva essere evitato usando l’ordinaria diligenza, con la conseguenza che gli effetti sfavorevoli derivanti da tale condotta non possono essere fatti ricadere sulla controparte nel corso della fase di formazione del contratto.
TAR TOSCANA, SEZ. IV, 16 aprile 2025, n. 705- Appalti pubblici – Sull’impossibilità d’inserire tra le spese generali il costo della manodopera – È noto che il D.lgs. n. 36/2023 ha previsto una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo. L’art. 108 c. 9, infatti, prevede espressamente che “nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”. Detta disposizione, consente alla stazione appaltante un controllo più incisivo sui costi della manodopera e sul rispetto del CCNL. Pertanto, in conformità a detta ratio non è possibile allocare tra le “spese generali”, nemmeno parzialmente, il costo della manodopera non esplicitamente e distintamente dichiarato con l’offerta presentata in sede di gara.
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. IV ter, 16 aprile 2025, n. 7608–Appalti pubblici – Sulla possibilità di far ricorso allo scorrimento della graduatoria di gara dopo la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’aggiudicatario – Le stazioni in casi tassativamente indicati (tra i quali figura la risoluzione del contratto), interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. Pertanto, lo scorrimento della graduatoria, ai fini della prosecuzione del servizio dopo la risoluzione del contratto di appalto, è frutto, dell’esercizio di un potere della stazione appaltante, che intenda, appunto, proseguire nel medesimo contratto, del tutto vincolato, residuando in capo al quest’ultima, la sola scelta discrezionale (e preventiva) di rivalutare le proprie esigenze e conseguentemente di modificare il precedente contratto, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute per il mutamento di situazioni di fatto.
ENTI LOCALI
TAR LIGURIA, SEZ. I, 22 aprile 2025, n. 458, –Enti locali – Sulla verbalizzazione del segretario comunale durante le sedute del consiglio o della giunta non può essere sostituta dalla videoripresa – La verbalizzazione del segretario comunale (art. 97, c. 4, lett. a), del TUEL) svolge una funzione di certificazione pubblica, perché documenta con efficacia probatoria privilegiata i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti, al fine di garantire certezza alla descrizione degli accadimenti, nonché di consentire la verifica del corretto iter di formazione della volontà collegiale. Pertanto, è illegittima, nel caso di specie, la norma del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale che prevede – in presenza di una seduta videoregistrata – che il verbale non contenga «… l’eventuale discussione dei consiglieri ma solo il nominativo di coloro che hanno partecipato alla discussione”, oltre al link di collegamento al file audiovisivo (sul sito internet del Comune)». La videoripresa delle riunioni dell’assemblea, infatti, pur costituendo un importante elemento di trasparenza, non può sostituire il verbale del segretario.
SERVIZI PUBBLICI
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I Quater, 16 aprile 2025, n. 7595 – Servizi pubblici – Sull’illegittimità dell’affidamento diretto del S.I.I. a una società mista preesistente aperta o generalista – L’affidamento diretto del S.I.I. a società miste preesistenti, non appositamente costituite dall’ente affidante per una specifica attività, non è un’ipotesi contemplata dalla vigente disciplina normativa nazionale e comunitaria e si pone pertanto in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici. Tra gli elementi indeclinabili per la legittimità di una società mista e degli affidamenti direttamente disposti a favore della medesima sussiste il divieto di società mista “generalista” ovvero “aperta” all’affidamento di ulteriori incarichi al socio privato. Correttamente, dunque, l’Anac, nel caso di specie, nell’ambito del procedimento di vigilanza ha rilevato l’illegittimità dell’affidamento diretto del S.I.I. disposto dall’ente locale, in favore della preesistente società mista.
EDILIZIA ED
URBANISTICA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30 aprile 2025 n. 3669 –Edilizia&Urbanistica – Sulle caratteristiche dell’ordinanza di demolizione in caso di abusi edilizi – In caso di opere edilizie abusive, l’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività e non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso. Inoltre, la mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria non rileva ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione, afferendo alla fase esecutiva e sempre che venga dimostrata la sussistenza di ostacoli di ordine tecnico-costruttivo alla demolizione (da escludersi in caso di fabbricato totalmente abusivo).