IN EVIDENZA
TAR LAZIO-ROMA, SEZ. V, 26 aprile 2024, n. 8306 –Enti Locali– Sui benefici stipendiali attribuiti ai dirigenti della carriera prefettizia – Con la sentenza in oggetto, il collegio ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento di fine servizio in ossequio a quanto disposto dall’art. 13 della l. n. 804/1973, il quale prevede una serie di benefici stipendiali applicabili anche ai dirigenti della carriera prefettizia. Infatti, nel caso di specie, l’interessato al momento del collocamento in quiescenza si trovava in possesso della qualifica di viceprefetto vicario e aveva maturato i requisiti di anzianità anagrafica e di servizio utile richiesti, affinché venissero inclusi nella base di calcolo del trattamento di fine servizio anche i sei scatti stipendiali di cui alla succitata normativa.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del ricorrente)
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 22 aprile 2024, n. 3629 –Enti Locali– Sulla interferenza idraulica – Con la sentenza in oggetto, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che con la locuzione “interferenza idraulica” si intende una situazione di carattere oggettivo e tecnico per cui l’insieme dell’infrastruttura di un dato acquedotto si trova spazialmente collocato all’interno di più ATO e assume quindi una connotazione “interambito”. Tanto premesso, nel caso di specie è stata confermata la sentenza di primo grado, ritenendo pertanto condivisibile la tesi del consorzio secondo cui l’acquedotto costituisce una interferenza idraulica. Dunque, in conformità con la normativa regionale, prima di disporre il trasferimento dell’acquedotto gestito dal consorzio, la Regione avrebbe dovuto, con propria delibera di Giunta, disciplinare l’interferenza interambito e definire lo schema di convenzione che poi le autorità di ambito coinvolte avrebbero dovuto sottoscrivere.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del consorzio resistente)
TAR LAZIO-ROMA, SEZ. III Stralcio, 18 aprile 2024, n. 7663 –Energy– Sull’ammissione agli incentivi per la produzione di energia elettrica – Con la pronuncia in commento è stata ritenuta infondata la tesi del ricorrente secondo cui il GSE, nell’adozione del provvedimento di revoca dei benefici per la produzione di energia elettrica a seguito della carenza dei requisiti richiesti, avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della l. 241/1990 per l’esercizio dell’autotutela. Infatti, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, al GSE spetta un potere immanente, doveroso e vincolato di accertamento dei requisiti per l’accesso alle tariffe incentivanti, giustificato dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e come tale esercitabile per tutta la durata del rapporto, risultando estraneo al paradigma normativo dell’autotutela.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del GSE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA, SEZ. LAVORO, 18 aprile 2024, n. 814 – Sulla nomina del direttore generale delle aziende del servizio sanitario nazionale – Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, le controversie inerenti la nomina dei direttori generali dell’azione del servizio sanitario nazionale apparterrebbero alla giurisdizione amministrativa, mentre sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti la formazione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale, in quanto l’interesse del candidato a comparire in tale elenco ha la consistenza di diritto soggettivo. Nel caso di specie, in applicazione del suddetto principio è stata accolta l’eccezione di incompetenza sollevata dal comune resistente, in quanto la controversia verteva sulla legittimità della nomina di altro soggetto inserito nell’elenco degli idonei succitato, non essendo in alcun modo messo in discussione il diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito nel medesimo elenco.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del Comune resistente)
TAR LAZIO-ROMA, SEZ. III TER, 17 aprile 2024, n. 7651 –Energy- Sull’ammissione agli incentivi per la produzione di energia elettrica – Ai fini dell’applicazione delle tariffe incentivanti a seguito dell’esito positivo della verifica da parte del GSE in merito l’avvenuta installazione degli impianti fotovoltaici, è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi oggettivi idonei a dar prova della sussistenza dei requisiti richiesti, ricadendo pertanto sullo stesso eventuali carenze.
Nel caso di specie, i giudici hanno respinto il ricorso, ritenendo fondata la conclusione del GSE, secondo cui il ricorrente non ha ottemperato all’onere di fornire tempestivamente la documentazione fotografica attestante la completa installazione dell’impianto fotovoltaico, non essendo sufficienti a tal fine mere dichiarazioni o testimonianze inidonee ad essere qualificate come elementi oggettivi e come tali a fornire certezza circa il possesso dei requisiti.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del GSE)
APPALTI PUBBLICI
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I, 22 aprile 2024, n. 1211 –Appalti pubblici– Sul project financing – Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, vista l’ampia discrezionalità di cui gode nell’esercizio dello ius poenitendi, l’Amministrazione può legittimamente esercitare il potere di revoca a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, purché vengano indicate dettagliatamente e in maniera approfondita le ragioni sia di fatto che giuridiche a sostegno delle determinazioni di revoca della dichiarazione di interesse pubblico.
Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto del tutto generiche e prive di specificità le ragioni che hanno indotto l’amministrazione resistente alla revoca della dichiarazione di pubblica utilità e fattibilità della proposta di project financing. Infatti, l’amministrazione non avrebbe emesso la revoca in conseguenza di una nuova e diversa valutazione dei presupposti ma, al contrario si sarebbe limitata a rivalutare la situazione preesistente, facoltà non consentita nel caso di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici come quello in esame.
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III, 19 aprile 2024, n. 1191 –Appalti pubblici– Sull’accesso alla documentazione di gara – Ad un concorrente escluso da una pubblica gara, con provvedimento diventato inoppugnabile, non spetta il diritto di accedere agli atti quando il contenuto degli stessi non è idoneo a soddisfare alcun interesse dell’accedente. Nel caso di specie, il ricorrente è stato definitivamente escluso dalla procedura, per motivazioni attinenti al pagamento dei contributi, le quali non hanno alcuna pertinenza con la documentazione richiesta, avente infatti ad oggetto il contenuto tecnico delle offerte dei concorrenti, la cui conoscenza non sarebbe pertanto idonea a soddisfare alcun interesse.
TAR VENETO, SEZ. II, 16 aprile 2024, n. 714 –Appalti pubblici– Sul soccorso istruttorio – Con la sentenza in commento, il collegio ha ritenuto legittimo, in quanto basato su valide ragioni di pubblico interesse, il provvedimento con cui l’Amministrazione ha deciso di non aggiudicare una gara d’appalto di servizi, motivato dal mancato rispetto da parte del concorrente del termine perentorio, assegnato dalla stessa PA, di nove giorni per regolarizzare le polizze della cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Infatti, il termine fissato dalla stazione appaltante per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria al fine di tutelare la par condicio tra i concorrenti e consentire un’istruttoria veloce preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda. Secondo quanto previsto dalla disciplina del soccorso istruttorio, la conseguenza dell’inosservanza di tale termine autorizza la sanzione dell’esclusione dell’operatore dalla procedura.
ENTI LOCALI
TAR SARDEGNA, SEZ. I, 27 aprile 2024, n. 342 -Enti locali- Sul silenzio-inadempimento dell’Amministrazione – In tale occasione è stato chiarito che il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione si configura quando questa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato, potendo tale obbligo sussistere non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’Amministrazione. Nel caso di specie, il comportamento inerte della PA, a seguito di istanza presentata dal ricorrente, al fine di sollecitare l’esercizio di specifici poteri e l’adozione dei provvedimenti necessari in materia di inquinamento acustico, è stato ritenuto silenzio-inadempimento.
EDILIZIA & URBANISTICA
TAR LAZIO-ROMA, SEZ. IV TER, 26 aprile 2024, n. 8240 –Edilizia&Urbanistica– Sulla sanatoria di abusi edilizi – Con la sentenza in oggetto è stata ribadita l’impossibilità di sanare le opere che hanno portato alla creazione di nuove superfici e volumetrie in zone soggette a vincoli paesaggistici, sia essi di natura relativa o assoluta, o comunque classificate come inedificabili, anche in modo relativo. Nel caso sottoposto all’esame del Tar Lazio, è stato ritenuto legittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione ha negato il condono al ricorrente, in ragione dell’esistenza dei vincoli succitati. Infatti, a tale provvedimento deve riconoscersi un contenuto vincolato, senza che l’Amministrazione possa adottare una diversa valutazione, non essendosi in presenza di una alcuna residua discrezionalità.
TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. III, 18 aprile 2024, n. 2582 –Edilizia&Urbanistica– Sul diritto di accesso del confinante – Con la sentenza in oggetto, i giudici hanno chiarito che ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia, è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo non al confinante ma anche al frontista ed a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’immobile. Quando vi è un chiaro rapporto di vicinanza tra due proprietà, sussiste l’interesse qualificato dei proprietari a richiedere la visione di tutti i documenti amministrativi relativi alla realizzazione di nuove opere che coinvolgono l’unità immobiliare dell’altro al fine di accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche.
TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. I, 18 aprile 2024, n. 1441 –Edilizia&Urbanistica– Sull’impugnazione del permesso di costruire da parte del confinante – Con la pronuncia in esame, i giudici del Tar hanno chiarito che nel caso di impugnazione di un permesso di costruire da parte del confinante-ricorrente, ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire, non è sufficiente l’esistenza della vicinitas, dovendo altresì essere dimostrato il pregiudizio specifico e concreto derivante dall’atto impugnato. Nel caso di specie, emerge la situazione di vicinitas del ricorrente, mentre non è stato allegato alcun elemento riguardante lo specifico e concreto pregiudizio ad esso derivante dall’atto impugnato, tale da dimostrare l’esistenza dell’interesse al ricorso.