IN EVIDENZA
TAR LAZIO, SEZ. II QUATER, 1° aprile 2025, n. 6523 – Edilizia&Urbanistica – Sulla possibilità di superare il termine previsto dall’art. 21 nonies della l. 241/1990, in caso di falsa rappresentazione dei luoghi o della destinazione – In accoglimento della tesi del Comune resistente, la sentenza in oggetto afferma che non opera il limite temporale di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, in applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale è ammesso il superamento del termine massimo per l’esercizio del potere di autotutela previsto dalla predetta norma laddove il titolo abilitativo sia stato rilasciato sulla base di una falsa o erronea rappresentazione dell’effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell’area (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente).
APPALTI PUBBLICI
TAR PIEMONTE, SEZ. I, 14 aprile 2025 n. 645 – Appalti pubblici – Sulla legittimità o meno di un bando di gara privo della previsione dell’obbligo per i concorrenti del rispetto ai CAM – Se da una parte, è corretto che il codice dei contratti valorizzi gli obblighi per la stazione appaltante di inserire, ove possibile e coerente con l’oggetto di gara, un chiaro richiamo al rispetto dei CAM; non è al contrario obbligatorio per la stazione appaltante configurare una gara, anziché in termini coerenti con i propri bisogni, in termini artificiosamente ricondotti a parametri astratti e non pienamente coerenti con l’oggetto del contratto. Infatti, sebbene gli aspetti ambientali abbiano assunto rilevanza fondamentale e che il moderno contratto di appalto è finalizzato non solo al soddisfacimento di un bisogno di acquisto dell’amministrazione ma integra, al suo interno, una serie di politiche pubbliche (quali la salvaguardia dell’ambiente, o del lavoro o delle pari opportunità), queste devono essere strettamente coerenti con i servizi oggetto dell’appalto.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 11 aprile 2025 n. 3117 –Appalti pubblici – Sull’illegittimità dell’attribuzione di un punteggio premiale ad un operatore economico che ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento per la certificazione di parità di genere – È illegittima l’attribuzione di un punteggio premiale e la conseguente aggiudicazione della gara ad un operatore economico che ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento per la certificazione di parità di genere ex art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006, nel caso in cui il medesimo disciplinare di gara preveda espressamente che “ai fini dell’ottenimento del punteggio premiale il concorrente deve presentare la certificazione in applicazione alla prassi UNI/PdR 125/2022″, specificando in modo espresso che “in caso di RTI, consorzi, GEIE e reti d’impresa la certificazione deve essere presentata da tutti”.
TAR CAMPANIA, NAPOLI, sez. IX, 8 aprile 2025, n. 2957 – Appalti pubblici – Sull’ammissibilità delle clausole territoriali se previste esclusivamente quale requisito premiale – Una clausola di territorialità può legittimamente essere prevista dalla stazione appaltante in quanto si ponga come requisito premiale per la valutazione dell’offerta o rilevante ai fini esecutivi dell’appalto, da valutare nel caso concreto, e non, invece, come requisito di partecipazione alla gara, in quanto, in questo secondo caso, comprimerebbe eccessivamente il principio di favor partecipationis alla procedura nonché quello di par condicio dei concorrenti, con violazione dei principi in materia, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria e del diritto interno (art. 108, c. 7, d.lgs. 36/2023).
TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. II, 3 marzo 2025, n. 317– Appalti pubblici – Sull’insussistenza degli obblighi sui costi della manodopera solo se l’appalto è di natura intellettuale – Costituisce servizio di natura intellettuale quello che ha a oggetto prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, che richiedono in capo a chi le esegue un patrimonio di conoscenze tecnico-specialistiche e che costituiscono l’ideazione di soluzioni o l’elaborazione di pareri non standardizzati bensì differenziate caso per caso e, come previsto dall’art. 108, c. 9, del Dlgs. n. 36/2023, non soggiace agli obblighi dichiarativi in ordine ai costi della manodopera e agli oneri di sicurezza aziendale.
TAR SICILIA, SEZ. I, CATANIA, 2 aprile 2025, n. 1223/2025, – Appalti pubblici – Sui principi di risultato e di fiducia che devono guidare la stazione appaltante nelle scelte discrezionali, superando ogni rigido ed inutile formalismo – I principi di “risultato” e di “fiducia” devono guidare la stazione appaltante nelle scelte discrezionali in modo da raggiungere il risultato sostanziale, quindi il miglior soddisfacimento possibile dell’interesse pubblico che si intende perseguire, superando così una lettura inutilmente rigida delle regole. I suddetti principi costituiscono, dunque, le coordinate ermeneutiche che devono orientare l’interprete nella lettura e nella applicazione delle regole della gara che, rifuggendo da ogni rigido ed inutile formalismo, devono essere funzionali al conseguimento del miglior risultato.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 aprile 2025, n. 2776 – Appalti pubblici – Sulla comunicazione CIG e sul versamento del contributo ANAC per i contratti di “servizi legali” nel nuovo codice dei contratti – L’art. 56 del d.lgs n. 36/2023 qualifica i “servizi legali” alla stregua di appalti pubblici sebbene “esclusi” dagli obblighi di “evidenza pubblica”. I “contratti esclusi”, qualora garantiscano un certo ritorno economico, devono essere affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice. Inoltre, poiché i “movimenti finanziari” debbono formare oggetto di monitoraggio in relazione a tutti gli appalti pubblici, e poiché i “servizi legali” sono da considerare alla stregua di “appalti pubblici”, anche tali contratti sono soggetti alla comunicazione CIG. Con riferimento, invece, al versamento del contributo ANAC, i contratti esclusi, quali quelli di specie, sono comunque soggetti alla vigilanza della predetta Autorità ex art. 222, c. 3, del d.lgs n. 36/2023 e, dunque, anche al pagamento del relativo contributo.
TAR EMILIA ROMAGNA, SEZ. STACCATA DI PARMA, SEZ. I, 1 aprile 2025 – Appalti pubblici – Sull’affidabilità dell’offerta senza utile presentata da un soggetto che persegue scopi mutualistici – Il principio del c.d. “utile necessario” trova fondamento, in assenza di una base normativa espressa, nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente inaffidabile di un’offerta in pareggio che contraddica lo scopo di lucro e, in definitiva, la ratio essendi delle imprese e, più in generale, dei soggetti che operano sul mercato in una logica strettamente economica. Detta finalità non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l’obbligatoria indicazione di un utile d’impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa, con l’imposizione di un’artificiosa componente di onerosità della proposta. Pertanto, l’offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile, in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico.
ENTI LOCALI
TAR BASILICATA, sez. I, 9 aprile 2025, n. 236 – Enti locali – Sulla legittimità del diniego opposto all’istanza di accesso per ottenere copia degli atti di conferimento degli incarichi legali da parte Comune – È legittimo il diniego opposto dai responsabili dei settori del Comune a una istanza di accesso di alcuni consiglieri comunali, per ottenere copia degli atti di affidamento di incarichi legali, in quanto gli atti richiesti sono liberamente accessibili da chiunque, perché, ai sensi dell’art. 23 D.Lg.vo n. 33/2013, sono stati pubblicati nell’Albo Pretorio online del Comune.
SERVIZI PUBBLICI
TAR TOSCANA, SEZ. I, 2 aprile 2025, n. 633, – Servizi pubblici – Sull’illegittimità del provvedimento con il quale l’Autorità idrica ha negato la salvaguardia della gestione del sii presentata da un comune, nel caso il servizio sia gestito da una società mista – La disciplina della gestione del SII configura quest’ultimo «quale species peculiare della nozione del “servizio pubblico”», la cui specificità è costituita dalla sussistenza di un principio di ordine generale, di unicità della gestione in base al quale può affermarsi che la gestione unica e accentrata costituisce la regola, mentre quella polverizzata e autonoma costituisce l’eccezione. Dalle disposizioni dedicate alla materia non si evincono, invece, indicazioni circa una preferenza espressa dal legislatore in favore di alcune forme di gestione del servizio rispetto ad altre.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. Consiglio di Stato, sez. V, 2 aprile 2025, n. 2793, – Servizi pubblici – Sull’omessa notifica del ricorso alla società in house che ha adottato l’atto di revoca – È inammissibile il ricorso per omessa notifica alla società in house che ha adottato l’avversato atto di revoca, attesa l’alterità di tale società in house rispetto all’amministrazione comunale. Poiché l’art. 41, c. 2, c.p.a. impone di individuare il soggetto legittimato passivo dell’azione di annullamento nella “p.a. che ha emesso l’atto impugnato”, nel caso di specie, unico soggetto legittimato passivo è la società a partecipazione pubblica che lo ha emesso. Nonostante, infatti, il carattere istituzionalmente servente della società in house come articolazione della p.a. da cui origina, essa mantiene una propria autonomia e personalità giuridica esterna rispetto all’ente pubblico.
EDILIZIA ED
URBANISTICA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 15 aprile 2025, n. 3261, – Edilizia&Urbanistica – Sulla sussistenza o meno dell’onere motivazionale per le scelte effettuate dall’amministrazione nell’adozione del piano regolatore generale o di una sua variante. Le scelte spettanti all’ente locale in tema di governo del territorio, allorquando si esprimano con atti generali ed astratti, quale, nel caso di specie, del piano regolatore generale o di una sua variante o di discrezionalità tecnica, non vanno motivate essendo caratterizzate da un alto tasso di discrezionalità tecnica. L’intervento urbanistico generale, infatti, richiede una motivazione specifica, nei soli due casi di precedente convenzione di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, e del privato che abbia ottenuto un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o di un silenzio-rifiuto su una domanda edilizia, in ordine alla pretesa di variante di nuove previsioni urbanistiche rilevanti in quanto sopravvenute nel corso del giudizio.