Newsletter n. 7 anno X / 1-15 aprile 2024

NEWSLETTER N.7 ANNO X

1-15 aprile 2024

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IN EVIDENZA

TAR LAZIO, SEZ. III stralcio, 10 aprile 2024 n. 6935 –EnergySull’ammissione agli incentivi per la produzione di energia elettrica Ai fini dell’applicazione delle tariffe incentivanti a seguito dell’esito positivo della verifica da parte del GSE in merito l’avvenuta installazione di impianti fotovoltaici, è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza dei requisiti richiesti, ricadendo pertanto sullo stesso eventuali carenze. Nel caso di specie, i giudici del Tar hanno respinto il ricorso, ritenendo fondata la conclusione del GSE, secondo cui la ricorrente non ha ottemperato all’onere di fornire tempestivamente la documentazione fotografica attestante la completa installazione degli impianti fotovoltaici, non consentendo all’Amministrazione di verificare il possesso dei requisiti per l’accesso alle summenzionate agevolazioni. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del GSE)

APPALTI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII, 11 aprile 2024, n. 332 Appalti pubblici- Sul cumulo alla rinfusa – I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il meccanismo del cd. cumulo alla rinfusa dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate si riferisce specificamente ai consorzi stabili, non essendo invece riferibile ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro. Infatti, per tali tipologie di consorzio, sussiste l’obbligo di dimostrare il possesso in capo al consorzio stesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, essendo consentito il cumulo soltanto in relazione alle attrezzature, ai mezzi d’opera e all’organico medio annuo.

 

TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. I, 10 aprile 2024, n. 297 Appalti pubblici- Sui chiarimenti resi dalla stazione appaltante – Il collegio ha ribadito che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante in sede di gara non costituiscono illegittima modifica delle regole della procedura, quando volti a meglio precisare il contenuto della lex specialis, nell’ottica di chiarire la volontà dell’Amministrazione. Nel caso di specie, è legittimo il chiarimento reso dalla stazione appaltante volto a chiarire un’oggettiva ambiguità sotto il profilo tecnico, non altrimenti superabile attraverso la sola interpretazione letterale.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 aprile 2024, n. 3225 Appalti pubblici- Sul provvedimento di esclusione – Secondo i giudici di Palazzo Spada, deve ritenersi illegittima l’esclusione di un concorrente da una procedura concorrenziale, laddove tale esclusione sia stata disposta in ragione del difetto di un requisito non previsto dalla legge di gara. Nel caso di specie infatti, l’indicazione del monte ore settimanale minimo su cui si fondava il provvedimento di esclusione, non era presente nella lex di gara ma è stato reso noto unicamente nella comunicazione di avvio del procedimento volto all’esclusione del concorrente.

 

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II, 8 aprile 2024, n. 483 Appalti pubblici – Sulla volontà dell’Amministrazione di proseguire il servizio con il contraente originario – È illegittima la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di un appalto di servizi, laddove la stazione appaltante abbia contestualmente manifestato la volontà di proseguire il servizio con il medesimo contraente. Con la pronuncia in oggetto, il collegio ha accolto il ricorso del contraente originario in ragione del contrasto esistente tra la volontà negoziale manifestata dall’Amministrazione di proseguire il servizio con il medesimo contraente e la pubblicazione del bando volto alla selezione di un nuovo operatore a cui affidare il servizio.

 

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. VI, 5 aprile 2024, n. 2228Appalti pubblici- Sul contenuto delle offerte tecniche – Con la sentenza in oggetto, il collegio ha affermato che, laddove l’originalità dell’offerta tecnica non costituisca un elemento di valutazione, deve ritenersi legittima l’offerta di un concorrente che ha riprodotto il contenuto dell’offerta di un altro, non potendosi qualificare tale contenuto come segreto tecnico o commerciale. Infatti, deve ritenersi fisiologico della dinamica concorrenziale che ogni operatore economico, pur avendo una propria identità, possa arricchirsi anche grazie al confronto con gli altri operatori.

 

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I, 5 aprile 2024, n. 1174 Appalti pubblici- Sui chiarimenti resi dalla stazione appaltante È illegittima l’aggiudicazione di un appalto, nel caso in cui l’Amministrazione, attraverso chiarimenti in merito all’interpretazione della lex specialis, abbia modificato l’oggetto del bando, operando, nel caso di specie, una riduzione del numero di presidi indicati nel Capitolato speciale destinatari della fornitura. Infatti, i chiarimenti resi dall’Amministrazione non possono modificare o integrare la lex specialis, in quanto ad essi dev’essere riconosciuta una mera funzione di illustrazione ed interpretazione del testo, al fine di renderne chiaro e comprensibile il significato.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 aprile 2024, n. 3013 –Appalti pubblici Sul soccorso istruttorio Si conferma l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il ricorso al soccorso istruttorio è precluso ogni qualvolta si violi il principio di autoresponsabilità, in osservanza del quale il privato è chiamato a rispettare i doveri minimi di cooperazione. Nel caso in questione, è stato accolto l’appello dell’Amministrazione appaltante in quanto l’operatore economico non ha assolto all’onere di comunicare una serie di informazioni, richieste dalla stessa stazione appaltante al fine di consentire l’espletamento della procedura.

ENTI LOCALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 10 aprile 2024, n. 3291-Enti locali-Sulle ordinanze contingibili e urgenti – Con la pronuncia in oggetto, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto illegittima un’ordinanza contingibile e urgente, emessa dal Sindaco al fine di far cessare le emissioni di fumi ed odori di frittura prodotte nello svolgimento dell’attività di ristorazione, poiché non ritenuta formalmente e compiutamente accertata l’effettiva sussistenza di un imminente pericolo di danno grave alla salute pubblica. Nel caso di specie, l’ordinanza è stata adottata sulla mera eventualità del verificarsi di un pericolo di danno grave alla salute pubblica, per di più senza che fosse chiara la sua qualificazione come effettivo pericolo, vista la natura non tossica delle emissioni generate.

EDILIZIA & URBANISTICA

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. II, 8 aprile 2024, n. 2278 –Edilizia&UrbanisticaSulla ristrutturazione edilizia – Con la sentenza in commento, i giudici del Tar hanno chiarito la differenza tra nuova costruzione e la ristrutturazione edilizia, potendo quest’ultima configurarsi solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma apportate siano di portata limitata e in ogni caso riconducibili alla costruzione preesistente. Nel caso di specie, sulla scorta di tale distinzione è stata respinta la pretesa del ricorrente volta all’annullamento del provvedimento di inibizione della S.C.I.A., in quanto l’intervento che l’interessato si proponeva di realizzare rientrava nelle opere di nuova costruzione.

 

TAR VENETO, SEZ. II, 4 aprile 2024 n. 646 –Edilizia&UrbanisticaSulla dichiarazione di pubblica utilità – Con la sentenza in commento, i giudici del Tar hanno chiarito che la mancata comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, determina l’illegittimità dell’atto dichiarativo della pubblica utilità e degli atti successivi. Nel caso di specie, il ricorso proposto dai proprietari delle aree sottoposte a espropriazione è stato accolto, in quanto agli stessi non è stata garantita, mediante la formale comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l’amministrazione procedente prima della dichiarazione di pubblica utilità.

 

TAR CAMPANIA-SALERNO, SEZ. II, 2 aprile 2024, n. 757 –Edilizia&UrbanisticaSul permesso di costruire convenzionato – La decadenza dei Piani di zona per l’edilizia economica e popolare non è di per sé incompatibile con il rilascio del permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dei vincoli conformativi posti. Con la pronuncia in commento, il collegio ha disposto l’annullamento della delibera commissariale impugnata che negava il permesso di costruire, in quanto questo deve ritenersi quale strumento utilizzabile in tutte le situazioni nella quali le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata.