Newsletter n. 6 anno X / 16-31 marzo 2024

NEWSLETTER N.6 ANNO X

16-31 marzo 2024

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IN EVIDENZA

TAR LAZIO, SEZ. III stralcio, sentenza 29 marzo 2024 n. 6278 –Energy– Sulla mancata produzione in sede di verifica della documentazione relativa ai moduli installati e a quelli successivamente sostituiti – Con la pronuncia in commento, il T.A.R. ha affermato la legittimità del provvedimento di decadenza dagli incentivi di cui alla L. 129/2010 per la mancata produzione in sede di verifica della documentazione relativa ai moduli installati e a quelli successivamente sostituiti. Nello specifico, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio AOR Avvocati, il Collegio ha ritenuto che debba farsi applicazione dell’art. 11, comma 1, D.M. 31 gennaio 2014, il quale prevede che costituisca violazione rilevante la mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica in ordine all’ammissibilità agli incentivi. Infatti, i moduli fotovoltaici sono la componente essenziale dell’impianto, per cui è onere dell’istante curare la conservazione della documentazione sia dei pannelli installati sia di quelli sostituiti nel corso del periodo di incentivazione, al fine di consentire al GSE l’espletamento dei controlli di competenza, non potendo nemmeno rilevare eventuali giustificazioni in ordine al periodo di tempo trascorso dall’ammissione agli incentivi.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del GSE)

 

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, SEZ. CIVILE, sentenza 26 marzo 2024, n. 497 -Enti locali- Sul rimborso delle spese sostenute per difendersi nell’ambito di un procedimento penale per fatti connessi all’incarico di Sindaco – Essendo le figure del sindaco e degli assessori di un comune assimilabili ai mandatari, atteso che essi prestano la propria opera per conto dell’ente locale quali rappresentanti politici, ossia a titolo di mandato onorario, ne consegue che gli stessi hanno diritto al rimborso, da parte dell’ente, delle spese legali sostenute per difendersi nell’ambito di un procedimento penale per fatti connessi all’incarico. Tuttavia, è necessario che dette spese siano state sostenute in stretta dipendenza dall’adempimento degli obblighi connessi al mandato e che rappresentino così il rischio inerente allo svolgimento dell’incarico. Nel caso di specie, è stata respinta la pretesa dell’attore a vedersi rimborsate le spese legali, in quanto il fatto a lui contestato risulta commesso in occasione dell’esercizio delle funzioni di Sindaco e non nell’esercizio delle funzioni di Sindaco, risultando dunque slegato ed autonomo rispetto alla cura degli interessi dell’Ente territoriale e come tale non idoneo a rappresentare un rischio necessariamente collegato all’esercizio dell’incarico.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del Comune convenuto)

 

TAR LAZIO, SEZ. II BIS, sentenza 19 marzo 2024, n. 5452– Enti localiSulla società mista e le modalità di gestione del servizio rifiuti – Con la sentenza in commento, il Collegio ha chiarito che la sola partecipazione di un Comune ad una società mista non può mai obbligare l’ente ad affidare il servizio di gestione dei rifiuti alla società stessa, dovendo piuttosto considerarsi il contratto di servizio l’unica fonte dell’obbligo per l’Amministrazione. Nel caso di specie, il Comune non avendo mai stipulato il contratto per la gestione dei rifiuti con la società mista ricorrente non ha assunto alcun obbligo nei confronti di quest’ultima, potendo pertanto scegliere legittimamente una differente modalità di gestione del servizio.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del Comune resistente)

APPALTI PUBBLICI

TAR LAZIO, SEZ. V, sentenza 26 marzo 2024, n. 5959 Appalti pubblici– Sull’accesso difensivo In linea con la costante giurisprudenza amministrativa in materia di accesso difensivo, il Tar ha ribadito che deve sussistere un nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione finale controversa. Si pone pertanto a carico della parte interessata l’onere di dimostrare specificamente tale collegamento indispensabile fra la documentazione richiesta e le proprie difese, non essendo sufficiente un generico riferimento, nell’istanza di accesso, a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive.

 

TAR SICILIA, SEZ. I, sentenza 26 marzo 2024, n. 1182 Appalti pubblici– Sul risarcimento del danno derivante da aggiudicazione illegittimaÈ consolidato l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa in materia di affidamento secondo cui la responsabilità da aggiudicazioni illegittime non richiede la prova della colpa della stazione appaltante, giacché tale responsabilità è basata su un modello oggettivo coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio.
Nel caso di specie, il Tar ha ritenuto sussistere i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno ossia il comportamento illegittimo della stazione appaltante, la lesione del bene della vita e il nesso eziologico tra la condotta illegittima e il pregiudizio subito, a nulla rilevando la sussistenza o meno dell’elemento soggettivo.

 

TAR CAMPANIA, SEZ. I, sentenza 25 marzo 2024, n. 1910 Appalti pubblici– Sul cumulo alla rinfusa Il TAR ha confermato che l’istituto del “cumulo alla rinfusa” negli appalti di lavori con riferimento ai consorzi, consente agli stessi di utilizzare, ai fini della qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara, tanto i requisiti maturati in proprio, tanto quelli delle imprese consorziate.
Nel caso di specie a nulla rileva l’assenza della qualificazione SOA in capo alla consorziata esecutrice dei lavori, essendo il Consorzio stabile in possesso, in proprio, di tale requisito partecipativo richiesto dalla legge di gara.

 

TAR PIEMONTE, SEZ. II, sentenza 22 marzo 2024, n. 299 –Appalti pubbliciSull’iscrizione alla white list Con la pronuncia in commento, il Collegio ha considerato legittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione ha escluso da una gara indetta per l’affidamento del contratto di concessione del servizio di gestione di una casa di riposo, un operatore economico che non risultava iscritto nella c.d. white list al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande, né aveva presentato la richiesta di iscrizione. Infatti, l’iscrizione dell’impresa nella cd. white list prefettizia rappresenta un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare per lo svolgimento di determinate attività, dovendosi inoltre considerare che nel caso di specie, il disciplinare ha espressamente qualificato l’iscrizione alla white list quale requisito di partecipazione a pena d’esclusione.

 

TAR CAMPANIA, SEZ. I, sentenza 21 marzo 2024, n. 1838 Appalti pubbliciSulla modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo – In linea con la giurisprudenza prevalente, il Collegio ha chiarito che in sede di verifica dell’anomalia, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica in ossequio alla regola della immodificabilità dell’offerta stessa.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 21 marzo 2024, n. 2787 –Appalti pubbliciSull’interpretazione della lex specialis Con la pronuncia in commento, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che l’interpretazione della lex specialis è soggetta, come per tutti gli atti amministrativi, alle medesime regole stabilite dal Codice civile per i contratti, tra le quali assume maggior rilievo quella dell’interpretazione letterale.
Nel caso di specie, la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta dall’interpretazione letterale della lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta, la loro mancanza al momento della partecipazione alla gara comporta l’esclusione del concorrente; se richiesti invece come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto.

ENTI LOCALI

TAR CAMPANIA-SALERNO, SEZ. III, sentenza 20 marzo 2024, n. 674 -Enti locali- Sulle ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell’incolumità pubblica – Il TAR Campania ha ribadito che un provvedimento la cui finalità sia quella di fronteggiare con immediatezza una situazione di natura eccezionale e imprevedibile oppure una condizione di pericolo concreto di un danno grave e imminente costituisca un’ordinanza contingibile ed urgente, come tale attribuita alla esclusiva competenza sindacale. Nel caso di specie, dunque, i giudici hanno ritenuto illegittima, per difetto di competenza, un’ordinanza sottoscritta dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile, con cui il Comune ha ingiunto al proprietario di un immobile di effettuare quanto indispensabile al fine di garantire la sicurezza pubblica, e, in particolare per scongiurare situazioni di pericolo costituite dal cedimento di una parete rocciosa.

EDILIZIA & URBANISTICA

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA-TRIESTE, SEZ. I, sentenza 23 marzo 2024, n. 110 –Edilizia&UrbanisticaSull’area esterna circostante l’edificio – Nel caso di specie, è stata ritenuta illegittima una ordinanza con la quale il Comune ha ingiunto il divieto di utilizzare l’area esterna di pertinenza di un edificio asserendo la mancanza delle condizioni di agibilità dell’edificio e qualifica di detta area quale “cantiere”. I Giudici del TAR hanno a tal proposito chiarito che la mancanza delle condizioni di agibilità dell’edificio non può giustificare l’emanazione di un provvedimento che precluda anche l’utilizzo di un’area esterna pertinenziale, salvo non sussistano esigenze di sicurezza che siano specificamente riferibili a tale area. Inoltre, nell’impossibilità di riscontrare, anche solo in forma potenziale, dei lavori edili in corso sull’immobile, deve escludersi la riconducibilità delle aree circostanti alla definizione di “cantiere”.

 

TAR SICILIA, SEZ. II, sentenza 19 marzo 2024, n. 1095 -Edilizia&UrbanisticaSull’obbligo di motivazione dell’Amministrazione a seguito di osservazioni di privati in sede di Pianificazione del territorio – In ordine alle scelte di politica urbanistica, espressione della più ampia discrezionalità amministrativa, per quanto concerne l’obbligo di motivazione gravante sull’Amministrazione a seguito delle osservazioni presentate dai privati, vige il principio per cui, in sede di adozione del Piano Regolatore Generale, non è necessaria una puntuale motivazione in ordine alle ragioni per cui tali osservazioni vengono respinte, risultando sufficiente che le stesse siano state valutate e ritenute non idonee ad orientare diversamente la soluzione adottata dall’Amministrazione.
Nel caso in questione, il Collegio ha ritenuto legittima la scelta operata dal Comune in sede di approvazione del Piano Regolatore Generale, nella parte in cui, in seno allo strumento urbanistico, ha impresso la destinazione a “viabilità storica” di un lotto privato, al fine di realizzare uno slargo stradale, e la sottesa motivazione con la quale sono state respinte le osservazioni presentate dal privato poiché derivanti da interessi privatistici e opportunistici. Quest’ultima, infatti, risulta adeguata a ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione nell’attività di pianificazione.