IN EVIDENZA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, 4 marzo 2025, n. 1849 –Energy– Sulle tariffe incentivanti – In materia di incentivi per impianti fotovoltaici previsti dal Quarto Conto Energia, l’accatastamento del fabbricato sul quale è installato l’impianto deve avvenire prima della sua entrata in esercizio, come condizione imprescindibile per la qualificazione del fabbricato come edificio ai fini dell’accesso agli incentivi. Tanto chiarito, è legittimo il diniego all’accesso agli incentivi opposto dal GSE, in quanto l’accatastamento successivo non può avere efficacia retroattiva e le disposizioni normative in materia devono essere interpretate in modo rigoroso, senza possibilità di applicazione analogica o estensiva, al fine di evitare l’indebita concessione di benefici economici. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del GSE)
APPALTI PUBBLICI
TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II, 15 marzo 2025, n. 353 –Appalti pubblici– Sul ribasso della manodopera – Secondo il Tar Puglia il costo della manodopera, sebbene scorporato dalla base di gara e indicato separatamente dagli altri costi, è pur sempre ribassabile, purché l’operatore dimostri che la riduzione complessiva dei relativi importi derivi da una più efficiente organizzazione aziendale. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’operatore economico operi un ribasso anche dei costi della manodopera, la sua offerta è sottoposta a verifica dell’anomalia.
TAR LOMBARDIA, SEZ. I, 10 marzo 2025, n. 851 –Appalti pubblici– Sulla prova di resistenza – La prova di resistenza su cui si fonda l’interesse dell’operatore economico a ricorrere va verificata in astratto, senza che possa essere oggetto di valutazione anticipata la fondatezza delle censure mosse. Pertanto, ai fini dell’interesse al ricorso, è sufficiente che il ricalcolo del punteggio, a seguito dell’accoglimento delle doglianze presentate, consenta al ricorrente di collocarsi in una posizione utile per l’aggiudicazione.
TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. II, 10 marzo 2025, n. 532 –Appalti pubblici– Sulla campionatura – È legittima l’aggiudicazione di un appalto di forniture secondo il criterio del minor prezzo, anche quando il campione presentato non risulti esattamente conforme al prodotto finale, in assenza di una specifica sanzione espulsiva nella lex specialis per la possibile non piena conformità tra campione presentato e prodotto effettivamente offerto. Infatti, salvo diverso inquadramento da parte della legge di gara, il campione non rappresenta un elemento costitutivo dell’offerta, ma un mero strumento dimostrativo dell’idoneità tecnica del prodotto, volto a consentire all’Amministrazione di valutare le capacità tecniche dell’operatore economico.
TAR LAZIO, II BIS, 10 marzo 2025, n. 4997 –Appalti pubblici– Sull’avvalimento di garanzia – Sebbene in materia di avvalimento di garanzia sussistano orientamenti contrastanti, secondo il Tar Lazio l’impresa ausiliaria non è tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100, comma 1, lett. a) del Codice di contratti pubblici, incluso il requisito dell’idoneità professionale. Infatti, poiché l’ausiliaria ha il solo compito di garantire la stabilità economica dell’impresa ausilitata, non le può essere richiesto, essendo estranea alla materiale esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, di possedere alcuna idoneità professionale relativa all’esperienza necessaria per l’esecuzione dei lavori.
TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. IV, 10 marzo 2025, n. 528 –Appalti pubblici– Sull’accesso dell’ausiliaria – L’ausiliaria del concorrente risultato aggiudicatario di un appalto ha diritto ad accedere al contratto d’appalto ed ai relativi atti contabili, al fine di valutare le iniziative da intraprendere per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per l’avvalimento dei propri requisiti. Tale diritto di accesso sussiste soprattutto quando l’ausiliaria ha provato, con idonea documentazione, il suo diritto all’esecuzione del contratto di avvalimento, che prevede il pagamento del corrispettivo da parte dell’impresa ausiliata.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 6 marzo 2025, n. 1892 –Appalti pubblici– Sull’anomalia dell’offerta – Nelle gare ad evidenza pubblica, il giudizio sull’anomalia dell’offerta è un atto di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale. La verifica dell’anomalia non implica una valutazione dettagliata delle singole voci dell’offerta economica, né una ricerca di errori specifici, ma si concentra sulla valutazione complessiva dell’affidabilità e dell’attendibilità dell’offerta ai fini della corretta esecuzione dell’appalto.
TAR UMBRIA, SEZ. I, 6 marzo 2025, n. 260 –Appalti pubblici– Sul project financing – La dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di project financing non conferisce al proponente alcun vantaggio diretto, ma solo una mera aspettativa giuridicamente non tutelabile. Ne consegue che non sussiste né l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, né l’obbligo di inoltrare il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/90, in quanto il privato non ha acquisito alcuna posizione giuridica tutelabile, e l’Amministrazione è comunque libera di non dar seguito alla procedura senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. I, 3 marzo 2025, n. 166 –Appalti pubblici– Sulla sentenza irrevocabile di patteggiamento – La sentenza irrevocabile di patteggiamento per uno dei reati di cui all’art. 94, comma 1, d.lgs. 36/2023 non comporta l’esclusione automatica dalla procedura di gara. Sebbene il Nuovo Codice dei contratti pubblici non si preoccupi di qualificare espressamente la sentenza irrevocabile di patteggiamento, essa deve essere comunque trattata come una sentenza non irrevocabile di patteggiamento, costituendo un grave illecito professionale e rilevando pertanto come causa di esclusione non automatica.
TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. IV, 3 marzo 2025, n. 803 –Appalti pubblici– Sulla correzione di errori materiali – L’errore materiale in cui sia incorso il concorrente, anche quando afferente agli elementi costitutivi dell’offerta, può essere emendato d’ufficio dalla stazione appaltante solo nei casi in cui questo sia immediatamente riconoscibile, senza la necessità di complesse indagini ricostruttive. Infatti, è necessario che l’errore sia evidente dal contesto dell’atto e possa essere corretto con ragionevole certezza e senza ambiguità, escludendo qualsiasi manipolazione postuma dei contenuti dell’offerta.
ENTI LOCALI
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 7 marzo 2025, n. 1927 –Enti locali– Sui Livelli Essenziali di Assistenza – Il diritto alla terapia riabilitativa rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e deve essere garantito dall’amministrazione sanitaria, sia direttamente che tramite il rimborso delle spese per trattamenti privati quando il Servizio Sanitario Regionale non può garantire l’erogazione adeguata. L’inerzia dell’ASL nell’assicurare tale terapia costituisce un’omissione lesiva di un diritto fondamentale, imponendo l’obbligo di adottare un piano terapeutico individuale, conforme alle normative regionali e alla documentazione clinica del paziente.
EDILIZIA E URBANISTICA
CGARS, 10 marzo 2025, n. 176 –Edilizia&Urbanistica– Sugli abusi edilizi – In materia di abusi edilizi, l’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere interpretato con particolare rigore quando l’abuso riguarda il suolo pubblico, piuttosto che ai danni del suolo privato, in quanto la norma prevede un potere di rimozione vincolato a tutela delle aree demaniali o appartenenti ad enti pubblici. In tal caso, infatti, non rileva la data di realizzazione dei manufatti, né è possibile invocare un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.