IN EVIDENZA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, SEZ. X, 27 febbraio 2025 –Appalti pubblici– Sul distaccamento dei lavoratori – Il Collegio ha affermato che qualora un’Autorità amministrativa accerti l’assenza dei presupposti per la legittimità del distacco di personale nell’ambito di un appalto di lavori e imponga l’assunzione diretta dei lavoratori da parte dell’azienda destinataria, quest’ultima non può essere obbligata a corrispondere al distaccante il pagamento delle somme richieste per il medesimo periodo lavorativo. Infatti, la società opponente, obbligata all’assunzione e al pagamento dei contributi, ha dimostrato il venir meno di qualsiasi pretesa creditoria da parte del distaccante proprio in virtù dell’obbligo legale sopravvenuto, evitando così dei costi per la stessa forza lavoro.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della società opponente)
APPALTI PUBBLICI
TAR LIGURIA, SEZ. I, 21 febbraio 2025, n. 196 –Appalti pubblici– Sul CCNL applicabile – La mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel bando di gara non rappresenta un motivo di illegittimità dalla procedura, quando lo stesso può essere desunto dal complesso degli atti di gara. Infatti, nel caso di specie, il CCNL applicabile era indicato nel modello della domanda di partecipazione, che appunto fa parte dei documenti di gara.
TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. III, 21 febbraio 2025, n. 301 –Appalti pubblici– Sulla revisione prezzi – La differenza di disciplina tra appalti di forniture/servizi e appalti di lavori in materia di revisione dei prezzi non è irragionevole né discriminatoria, in quanto giustificata dalle specificità proprie degli appalti di lavori. Inoltre, l’assenza di un obbligo di revisione periodica del corrispettivo negli appalti di servizi e forniture è legittima, poiché la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato che le normative nazionali che non prevedono la revisione periodica dei prezzi favoriscono il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza.
TAR PIEMONTE, SEZ. I, 21 febbraio 2025, n. 424 –Appalti pubblici– Sulle migliorie – Se la lex specialis di gara consente la proposta di migliorie, come la realizzazione di opere, in un appalto di servizi, deve prevedere l’obbligo per i concorrenti di possedere l’attestazione SOA necessaria. In tali casi, infatti, l’appalto assume la natura di contratto misto, richiedendo all’offerente di soddisfare, fin dalla presentazione dell’offerta, tutti i requisiti necessari per l’esecuzione sia dei servizi che dei lavori proposti.
TAR PUGLIA, SEZ. II, 19 febbraio 2025, n. 244 –Appalti pubblici– Sul soccorso istruttorio – Nel richiamare la delibera Anac n. 60 del 7 febbraio 2024, il Collegio ha chiarito che nelle procedure per l’affidamento di servizi, l’operatore economico non può modificare l’elenco dei servizi analoghi indicati tramite la procedura del soccorso istruttorio né con quella del soccorso procedimentale, al fine di spendere servizi diversi da quelli indicati in sede di offerta, per superare il vaglio dell’analogia rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante. Ed infatti, la corretta applicazione del principio di autoresponsabilità che grava sulle imprese partecipanti alle gare pubbliche porta in modo univoco a negare il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti consapevolmente dichiarati dal concorrente in sede di offerta.
TAR PIEMONTE, SEZ. I, 19 febbraio 2025, n. 359 –Appalti pubblici– Sull’avvalimento – Con la sentenza in commento, il Collegio ha chiarito che l’avvalimento è ammesso per il prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, come nel caso di specie, la certificazione della parità di genere. L’avvalimento è considerato valido anche se la certificazione dell’ausiliaria riguarda un settore diverso da quello oggetto dell’appalto, a condizione che vengano messi a disposizione il personale e le procedure amministrativo-organizzative necessari per monitorare e garantire il rispetto delle norme sulla parità di genere.
TAR CAMPANIA, SEZ. III, 18 febbraio 2025, n. 1393 –Appalti pubblici– Sul ribasso della manodopera – Secondo il Tar Campania, è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara, purché l’operatore economico dimostri che questo sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale. Orbene, nel caso in cui l’operatore economico applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non sarà l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento dell’offerta a una verifica di anomalia, durante la quale l’operatore dovrà provare che il ribasso è frutto di un’organizzazione aziendale più efficiente.
TAR EMILIA ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 18 febbraio 2025, n. 66 –Appalti pubblici– Sulla proroga dei contratti di concessione – La ratio della c.d. proroga tecnica è quella di consentire, in via eccezionale e temporanea, la continuità delle prestazioni oggetto del contratto in scadenza con l’Amministrazione, in attesa della instaurazione del nuovo rapporto contrattuale. Tale esigenza, prevista per i contratti di appalto, deve ritenersi estensibile, in via analogica, anche alla disciplina delle concessioni, tanto più ove, come nel caso di specie, venga in rilievo la necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale. Tuttavia, il Collegio ha precisato che tale eccezione si applica esclusivamente alla gestione delle tratte autostradali, come nel caso in esame, al fine di assicurare elevati standard di sicurezza, viabilità e, di conseguenza, la protezione della pubblica incolumità.
TAR TOSCANA, SEZ. IV, 17 febbraio 2025, n. 266 –Appalti pubblici– Sulla comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale – La semplice presentazione di fatture, in assenza di contratti, quietanze o documenti bancari comprovanti il pagamento, non è idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal bando di gara, qualora la lex specialis prescriva che tali fatture debbano essere accompagnate da contratti e prove dell’effettivo pagamento.
TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. II, 17 febbraio 2025, n. 339 –Appalti pubblici– Sul termine ad impugnare l’esclusione da una gara – Il termine per impugnare il provvedimento di esclusione inizia a decorrere dal momento in cui esso viene comunicato in seduta pubblica, se presente un rappresentante dell’impresa esclusa. In tal caso, la decorrenza del termine presuppone che egli abbia acquisito conoscenza degli elementi essenziali che hanno determinato l’estromissione dalla procedura.
ENTI LOCALI
TAR PUGLIA, SEZ. III, 25 febbraio 2025, n. 274 –Enti locali– Sul demanio civico – È legittima l’ordinanza con cui il dirigente comunale ha ordinato a terzi occupanti senza titolo lo sgombero di terreni appartenenti al demanio civico universale. In tal caso, l’amministrazione esercita un potere pubblicistico finalizzato alla reintegrazione della disponibilità dei beni, sulla base di un precedente accertamento del vincolo demaniale disposto con atto regionale. Infatti, i beni di uso civico rientrano nel più ampio genere del demanio, il che consente alla P.A. di tutelare l’interesse pubblico avvalendosi dei propri strumenti autoritativi.
TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. II, 17 febbraio 2025, n. 131 –Enti locali– Sull’acquisizione sanante – Nel caso di terreni occupati illegittimamente dalla Pubblica Amministrazione per scopi di interesse pubblico, come la realizzazione di infrastrutture, il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza dei proprietari per l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante è da considerarsi illegittimo. In tal caso, l’istanza deve essere intesa come una richiesta di accertamento dell’obbligo dell’Ente pubblico di provvedere, e il mancato riscontro da parte dell’Amministrazione configura una violazione dell’obbligo di adottare una decisione.