Newsletter n. 3 anno XI / 1-15 febbraio 2025

NEWSLETTER N.3 ANNO XI

1-15 febbraio 2025

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IN EVIDENZA

TAR LAZIO, SEZ. IV, 11 febbraio 2025, n. 3029 Appalti pubblici– Sul soccorso istruttorio In ossequio ai principi di proporzionalità, leale collaborazione e favor partecipationis, qualora il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta di soccorso istruttorio, la stazione appaltante ha l’obbligo di chiarire l’equivoco e di assegnare un nuovo termine per l’integrazione documentale. Quanto sopra assume particolare rilievo quando l’errore commesso dalla società concorrente sia stato indotto dalla stessa Amministrazione, a causa della formulazione ambigua delle disposizioni di gara e della richiesta di soccorso istruttorio. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della società controinteressata)


CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 febbraio 2025, n. 1071
Appalti pubblici– Sulle autorizzazioni ambientali – In materia di autorizzazioni ambientali, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 42/2004, produce effetti immediati sulle procedure autorizzative in corso, imponendo l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dall’art. 139, comma 2, e dall’art. 146, comma 1, del medesimo decreto. La Regione, nel rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), deve considerare la sopravvenuta tutela paesaggistica e ambientale, non potendo omettere la valutazione dell’impatto del vincolo sull’opera autorizzata. L’omessa considerazione di tale vincolo, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, ha determinato l’illegittimità degli atti autorizzativi regionali, statuizione confermata dai giudici di Palazzo Spada. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del comune resistente)

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, SEZ. XIV, ordinanza 1° febbraio 2025 Appalti pubblici– Sull’escussione della polizza fideiussoria – In tema di escussione di polizza fideiussoria, la richiesta da parte del beneficiario di un importo superiore rispetto al danno effettivamente subito e senza adeguata documentazione che giustifichi l’importo richiesto, può configurarsi come abuso del diritto e violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Pertanto, è legittima la domanda di inibitoria avanzata dal consorzio che, in assenza di un danno effettivo dimostrato, si vede pregiudicato dall’escussione del massimale della polizza. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del consorzio ricorrente)

APPALTI PUBBLICI

TAR CALABRIA, SEZ. I, 31 gennaio 2025, n. 199 Appalti pubblici– Sul c.d. requisito di punta – Il requisito “di punta” è espressione della necessità di una qualifica funzionale indivisibile in capo all’operatore economico affidatario della commessa, attestante un’esperienza di particolare pregnanza nello specifico settore oggetto della gara. La richiesta del possesso di tale requisito è espressione dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante in merito ai requisiti speciali di partecipazione, risultando tra l’altro in linea con gli orientamenti dell’ANAC e con la giurisprudenza amministrativa sul tema.

 

TAR LAZIO, SEZ. III TER, 30 gennaio 2024, n. 2051 Appalti pubblici– Sui segreti tecnici o commerciali – In linea di principio, l’organizzazione complessiva dell’azienda e la personalizzazione delle offerte che da essa deriva non rappresentano, di per sé, segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, va considerato che, in alcuni settori di mercato emergenti più recenti, come nel caso di specie il welfare aziendale, questi due aspetti non sono scindibili, poiché la competizione tra le imprese in tali settori si basa principalmente e talvolta esclusivamente sulla capacità di offrire soluzioni personalizzate, innovative, mirate e specifiche per i clienti.

 

TAR LOMBARDIA, SEZ. IV, 30 gennaio 2025, n. 296 Appalti pubblici– Sulla dichiarazione di equivalenza del CCNL – Il provvedimento di aggiudicazione deve necessariamente essere preceduto dalla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL alternativo proposto, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio. Infatti, la maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale riconosciuta agli operatori economici, deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale necessita un attento esame da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto.

 

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II, 29 gennaio 2025, n. 138 Appalti pubblici– Sul principio di rotazione – La deroga al principio di rotazione prevista in caso di indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata è praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso D. Lgs. n. 36/2023. Ne deriva che per le procedure di affidamento diretto precedute da indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, il principio di rotazione trova comunque applicazione.

 

TAR SARDEGNA, SEZ. I, 27 gennaio 2025, n. 37 Appalti pubblici– Sulla campionatura – Con la sentenza in commento, i giudici del Tar hanno chiarito che laddove la lex specialis di gara assegni alla campionatura un rilievo tale da qualificarla alla stregua di un elemento sostanziale e qualificante dell’offerta tecnica, il soccorso istruttorio non è prospettabile. Infatti, consentire il soccorso istruttorio alla luce della disciplina di gara del caso di specie, avrebbe comportato un’integrazione postuma dell’offerta, pacificamente inammissibile.

 

TAR TOSCANA, SEZ. II, 20 gennaio 2025, n. 85 Appalti pubblici– Sulla disciplina della qualificazione nel settore dei beni culturali – Nel settore dei beni culturali, rileva il possesso dei requisiti e la qualificazione tecnica, professionale nonché economica della impresa esecutrice e non dell’entità giuridica che formalmente assume le vesti di operatore concorrente o di soggettività rilevante ai fini della partecipazione in gara. Ne deriva che la disciplina sulla qualificazione, in caso di consorzi, fa riferimento alle imprese consorziate che li compongono e non alla struttura consortile che formalmente assume la veste di operatore concorrente.

 

TAR LAZIO, SEZ. III, 15 gennaio 2025, n. 666 Appalti pubblici– Sull’allocazione del costo della manodopera all’interno delle spese generali – Posto in rilievo come in seno alla giurisprudenza amministrativa si siano formati due opposti orientamenti in relazione alla possibilità di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno delle spese generali, il Tar Toscana ha aderito alla tesi meno restrittiva. Tale orientamento implica che venga effettuata una verifica in concreto della capienza della voce di costo delle Spese generali rispetto alla copertura dei costi della manodopera non distintamente indicati in offerta.

ENTI LOCALI

TAR SARDEGNA, SEZ. I, 4 febbraio 2025, n. 71 Enti locali Sul diritto di accesso – È legittima la richiesta di accesso a un parere legale quando questo ha una funzione esclusivamente endoprocedimentale, ossia legata a un procedimento amministrativo, e in quanto tale non è escluso dall’applicazione delle normative sull’accesso agli atti. Diversamente, i pareri espressi per definire una strategia difensiva, una volta che si sia instaurato un contenzioso o siano iniziate situazioni che potrebbero dar luogo a un giudizio, non sono soggetti a tale diritto di accesso.

EDILIZIA & URBANSITICA

TAR UMBRIA, SEZ. I, 15 febbraio 2025, n. 145 Edilizia&Urbanistica Sull’autorizzazione paesaggistica Con riguardo all’autorizzazione paesaggistica, nel caso di specie per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico, non si configura il silenzio-assenso se, pur essendo tardivo il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta è stata inviata entro venti giorni dal ricevimento della proposta. Tale circostanza esclude in modo definitivo la possibilità che si verifichi il silenzio-assenso, in quanto risulta evidente che non vi sono le condizioni perché possa innestarsi la presunzione che la Soprintendenza abbia valutato positivamente la proposta dell’amministrazione procedente.