NEWSLETTER N.3 ANNO IX

1-15 febbraio 2023

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IN EVIDENZA

TAR LAZIO, SEZ. II Quater, 16 febbraio 2023, n. 2777 – Servizio idrico integrato Sull’individuazione dell’interferenza idraulica “interambito” Con la pronuncia in commento il TAR, chiamato a decidere se una determinata fattispecie potesse rientrare nel concetto di “interferenza idraulica interambito” fornisce una definizione di quest’ultima.
In particolare, i giudici hanno affermato che l’interferenza idraulica è una situazione di carattere tecnico-oggettivo, in quanto attiene alla dislocazione della rete idraulica sul territorio (dovendosi tener conto, a tal proposito, del complesso degli “acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica tramite i quali si provvedere all’erogazione dell’insieme dei “servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e depurazione delle acque reflue” che costituiscono il S.I.I.): si configura un’interferenza laddove l’insieme di quei beni, infrastrutture e impianti sia materialmente ubicato all’interno di più “Ambiti Territoriali Ottimali”, assumendo, per l’appunto, una connotazione “interambito”.
Il punto focale, dunque, è la materiale collocazione della rete, “contemporaneamente” presente su più ambiti e tale da comportare, dunque, uno scambio della risorsa idrica tra di essi, a mezzo di infrastrutture che presentano un carattere unitario e indivisibile.
(Giudizio seguito dallo studio AOR Avvocati per conto della società ricorrente)

 

TAR LAZIO, SEZ. II Bis, 15 febbraio 2023, n. 2660 – Appalti Pubblici Sulla valutazione della congruità dell’offerta economica In tema di giudizio espresso dalla Stazione appaltante all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta economica, i giudici del TAR Lazio – pur richiamando l’orientamento secondo cui la valutazione di anomalia dell’offerta è oggetto di un giudizio sintetico e globale, espressione della discrezionalità della stazione appaltante e finalizzato ad accertare la sostenibilità dell’offerta nel suo complesso – hanno comunque specificato che tale giudizio può sempre essere sindacato in sede giurisdizionale nelle ipotesi di palesi illogicità o travisamento di circostanze di fatto, che depongano per l’inattendibilità della valutazione effettuata dall’amministrazione e per l’incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria.
(Giudizio seguito dallo studio AOR Avvocati per conto della società ricorrente)

APPALTI PUBBLICI

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, SEZ. X, 9 febbraio 2023 C 53/22 –Appalti pubbliciSulla legittimazione ad agire in caso di esclusione definitiva dalla gara di appalto. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un operatore economico escluso in via definitiva da una gara pubblica per mancanza di una delle condizioni di partecipazione non è legittimato a contestare il rifiuto dell’amministrazione aggiudicatrice di annullare in autotutela l’ammissione e l’aggiudicazione in favore di operatori economici a loro volta privi dei requisiti di partecipazione, come accertato in sede giurisdizionale.
Infatti, l’operatore economico definitivamente escluso per mancanza di un requisito non rientra tra chi può vantare un interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 3 febbraio 2023, n. 1175-Appalti pubblici- Sulla possibilità di sanare il mancato pagamento del contributo ANAC. I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che la clausola della legge di gara che impone l’esclusione del concorrente per il mancato pagamento del contributo ANAC nei termini è nulla per violazione del principio di tassatività delle clausole escludenti.
Invero, è ormai giurisprudenza consolidata quella secondo cui è consentito sanare con il soccorso istruttorio il mancato pagamento del contributo-anche se avvenuto a valle della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte-, in quanto estraneo al contenuto dell’offerta.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 2 febbraio 2023, n. 1145 –Appalti pubbliciSulla rilevanza dei c.d. campioni ‘al vero’ Laddove il disciplinare di gara prescriva dettagliatamente le modalità di esecuzione e di consegna dei campioni del prodotto oggetto di fornitura, richiedendo altresì che le schede tecniche debbano essere inserite all’interno del plico contenente i medesimi campioni, deve ritenersi che i campioni medesimi debbano soddisfare i requisiti minimi richiesti ai fini della presentazione dell’offerta; ne consegue la legittimità dell’esclusione della stessa offerta qualora i campioni consegnati non soddisfino i requisiti.

 

TAR MARCHE, SEZ. I, sentenza 15 febbraio 2023 n. 105 – Appalti pubblici Sul soggetto competente ad adottare il provvedimento di esclusione di un concorrente da una gara di appalto – Con la sentenza in commento, il TAR ha ribadito che la competenza a disporre l’esclusione dei concorrenti dalle gare di appalto è del RUP e non della commissione di gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 del d.lgs. 50/2016, norma che prevede che sia la stazione appaltante a determinare le esclusioni, nel senso che la competenza spetti al RUP e non all’organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP medesimo.

 

TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. II, 14 febbraio 2023, n. 234 –Appalti pubbliciSulla sottoscrizione dell’offerta tecnicaCon la pronuncia in commento il TAR ha precisato che non può ritenersi legittima la clausola della lex specialis che imponga a pena di esclusione la sottoscrizione di ogni pagina dell’offerta.
Risulterebbe, infatti un inutile formalismo ed altresì incongruo rispetto alle finalità di interesse pubblico cui la disciplina della gara è orientata, venendo a contrastare con il principio di tassatività delle cause di esclusione.

 

TAR PIEMONTE, SEZ. II, 14 febbraio 2023, n. 154 –Appalti pubbliciSulla presenza nell’RTI di un mandante direttore tecnico di un’altra società concorrente– La presenza all’interno di un RTI di un mandante che ricopre la carica di direttore tecnico di un’altra società non costituisce causa di esclusione, atteso che non esiste alcuna norma espressa che preveda un simile divieto. È quanto deciso dai giudici del TAR Piemonte, i quali specificano che ciò rileva a maggior ragione ove è dimostrato che il mandante non fosse stato indicato quale esecutore del servizio da entrambe le società.

 

TAR VENETO, SEZ. III, 13 febbraio 2023 n. 209 Appalti pubbliciSulla necessità o meno di escludere da una gara di appalto una offerta formulata in forma alternativa o ipotetica – Con la sentenza in commento, il  TAR Veneto ha statuito che, al fine di garantire la par condicio tra gli operatori economici concorrenti nonché l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, ogni offerta formulata in forma alternativa o ipotetica e perciò non univoca su un elemento essenziale dell’offerta, non può che condurre alla sua esclusione da parte della stazione appaltante per violazione del principio di unicità dell’offerta. Secondo il TAR, infatti, tale regola conosce un’eccezione solamente nel caso in cui si sia in presenza di un chiaro errore materiale, la cui individuazione consenta agevolmente di determinare l’effettivo contenuto dell’offerta.

 

TAR MARCHE, SEZ. I, 13 febbraio 2023, n. 98 –Appalti pubblici- Sulle dichiarazioni false o fuorvianti- Con la sentenza in commento, il TAR per le Marche ha stabilito che l’operatore economico che abbia reso dichiarazioni false o fuorvianti deve essere escluso qualora la dichiarazione abbia influito sul corretto svolgimento della procedura di selezione.
In particolare, la stazione appaltante esclude in via automatica l’operatore economico che abbia generato, a causa delle predette dichiarazioni, un allungamento rilevante della procedura dovuto dalla necessità di effettuare un rilevante supplemento istruttorio. E ciò a prescindere dal profilo di volontà -o meno- dell’operatore economico di produrre tali effetti.

 

TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. I, 8 febbraio 2023, n. 359Appalti pubblici- Sulla sindacabilità della predeterminazione dei criteri per la valutazione delle offerte tecniche e dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice Con la pronuncia in commento, il Collegio giudicante ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la predeterminazione dei criteri e parametri per la valutazione delle offerte, nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, ricadono nell’ampia discrezionalità tecnica ad essa riservata, per cui, fatto salvo il limite della abnormità del relativo giudizio, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che attengono al merito della valutazione, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 34 c.p.a.

 

TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III, 6 febbraio 2023 n. 247Appalti pubblici Sulle conseguenze derivanti dall’omessa sottoscrizione dei verbali di gara da taluno dei componenti della Commissione giudicatriceCon la sentenza in rassegna, il TAR Puglia ha statuito che la omessa sottoscrizione del verbale da parte di taluno dei componenti la Commissione di gara rientra nel genus delle irregolarità sanabili e prive di capacità viziante.
Nello specifico il Giudice ha ritenuto che, la mancanza di talune sottoscrizioni, da parte del seggio di gara e/o della Commissione giudicatrice, dei verbali di gara non ne determina l’invalidità, ma tuttalpiù la mera irregolarità formale; ciò in quanto l’unico requisito necessario e sufficiente ai fini del perfezionamento del verbale è la sottoscrizione del segretario verbalizzante, il quale è l’“autore giuridico” e il “garante della genuinità del verbale stesso”.  Di conseguenza la mancata sottoscrizione di uno dei commissari – ivi incluso il Presidente dell’organo di gara – non inficia l’esistenza e la legittimità del verbale.

 

TAR LOMBARDIA, SEZ. IV, 6 febbraio 2023, n. 311 –Appalti pubblici- Sulla carenza di legittimazione ad agire di un concorrente escluso o ritirato Con la pronuncia in commento, il Collegio ha ribadito che gli operatori economici che hanno deciso di ritirare la loro partecipazione dalla procedura, o che ne siano stati esclusi e tanto più coloro che non vi abbiano partecipato non hanno alcuna legittimazione ad impugnare l’esisto della selezione di gara.

 

TAR MARCHE, SEZ.I, 3 febbraio 2023, n. 62 –Appalti pubbliciSulla consegna in via d’urgenza dei lavoriÈ sempre autorizzata la consegna de lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 del Codice nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice. Tale previsione, infatti, è finalizzata ad evitare che il tempo necessario per svolgere le verifiche impedisca all’ente committente di porre rimedio a situazioni impreviste che richiedono interventi immediati e non procrastinabili.

EDILIZIA & URBANISTICA

TAR SICILIA -PALERMO, SEZ. II, 15 febbraio 2023, n. 495- Edilizia&UrbanisticaSulla nozione di lotto interclusoI giudici del TAR chiariscono come l’interclusione del lotto si realizzi solo se l’area edificabile di proprietà del richiedente: a) sia l’unica a non essere ancora stata edificata; b) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni; c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici; d) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al Piano Regolatore Generale.
Si tratta tuttavia di un’evenienza del tutto eccezionale, subordinata alla dimostrazione che sussista una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall’attuazione del piano esecutivo.

ENTI LOCALINISTICA

TAR LOMBARDIA, SEZ. I, 1° febbraio 2023, n. 271 –Enti LocaliSull’affidamento in house e sull’onere di immediata impugnazione dell’atto consiliare– Con la pronuncia in commento, i giudici hanno chiarito che è insussistente l’interesse ad impugnare gli atti di approvazione dello schema di contratto per l’affidamento in house, qualora non sia stato tempestivamente censurato l’atto presupposto con cui si è proceduto alla scelta della modalità di gestione del servizio.
Dunque, sussiste un onere di immediata impugnazione da parte dell’operatore economico dell’atto consiliare con cui è stata resa immediatamente riconoscibile la volontà del Comune di internalizzare il servizio, in precedenza affidato al mercato.