Newsletter n. 20 anno VII / 16 – 30 novembre 2021

NEWSLETTER N.20 ANNO VII

16-30 novembre 2021

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IN EVIDENZA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II – ordinanza 17 novembre 2021 n. 6178 – Energy – Sui presupposti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti – Con l’ordinanza cautelare in rassegna, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che la perdita della disponibilità giuridica dell’area (a seguito di disdetta del connesso contratto agrario) determina la decadenza dal beneficio delle tariffe incentivanti.
I requisiti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, infatti, devono non solo sussistere al momento della richiesta dell’incentivo, ma anche essere mantenuti, senza soluzione di continuità, per l’intera durata della convenzione.
Pertanto, alcuna rilevanza può essere attribuita al mantenimento della disponibilità dell’area sul piano meramente fattuale per la pendenza di trattative in essere con i proprietari dell’area.
(Giudizio seguito dallo Studio per conto dell’Amministrazione resistente)

 

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I-QUATER – sentenza del 29 novembre 2021 n. 12296 – Appalti pubbliciSulla revoca dell’aggiudicazione ad un RTI la cui mandante è in concordato preventivo – Nel caso in esame, il TAR Lazio ha ritenuto legittima la revoca dell’aggiudicazione disposta in favore di un R.T.I., la cui mandante è stata ammessa al concordato preventivo, sul rilievo che l’impresa non ha prodotto l’autorizzazione specifica del Tribunale e la relazione di un professionista attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. La Stazione Appaltante, accertata la mancanza di tali atti, aveva avviato il subprocedimento di soccorso istruttorio; in mancanza di tempestivo riscontro, l’Amministrazione ha proceduto a revocare l’aggiudicazione e a escludere il concorrente, in conformità a quanto previsto dalla legge di gara.
(Giudizio seguito dallo Studio per conto della Stazione Appaltante)

 

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I-QUATER – sentenza 17 novembre 2021 n. 11818Edilizia & Urbanistica – Sulla giurisdizione in tema di ordinanze di sgombero di terreni demaniali – Con la sentenza in commento, i Giudici capitolini hanno sostenuto che sussiste la giurisdizione amministrativa in tema di ordinanze di sgombero di terreni demaniali, qualora sia contestata la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere amministrativo di cui l’ordinanza è espressione.
In tali circostanze, infatti, la censura della violazione di norme pubblicistiche inerenti alle modalità di esercizio della potestà autoritativa, sia sul piano della violazione di legge, sia su quello dell’eccesso di potere, radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
(Giudizio seguito dallo Studio per conto del ricorrente)

APPALTI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – sentenza 29 novembre 2021 n. 21Appalti pubblici – Sulla responsabilità precontrattuale della p.a. nelle procedure di affidamento di contratti pubblici Con la sentenza in rassegna, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede; principi da osservare  anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi.
Il Supremo Consesso ha precisato tuttavia che non ogni illegittimità della normativa di gara è sufficiente per fondare un addebito di responsabilità precontrattuale nei confronti dell’amministrazione, ma è necessario che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 22 novembre 2021 n. 7827Appalti pubblici – Sui presupposti per ricorrere alla procedura negoziata senza bando per l’affidamento di un contratto ponte – Con la pronuncia in rassegna, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che il ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentito laddove ricorrano ragioni di estrema urgenza, conseguenti ad un evento imprevedibile.
Mediante la procedura negoziata senza bando è possibile procedere alla stipula di un c.d. contratto-ponte, alternativo alla c.d. proroga tecnica, ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all’indizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario della gara sub iudice. Si tratta di una soluzione in grado di assicurare il confronto concorrenziale minimo esigibile in ragione dell’eccezionalità della procedura, con scelta tra le possibili soluzioni alternative rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 15 novembre 2021 n. 7597Appalti pubblici – Sull’illegittimità del criterio di localizzazione territoriale delle imprese – Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha giudicato illegittime le clausole degli atti di gara che prevedano quali requisiti di partecipazione alla gara o quali criteri tecnici per il riconoscimento di un maggior punteggio l’ubicazione della sede operativa entro una certa distanza rispetto al servizio da espletare.
Si determinerebbe infatti una discriminazione sotto il profilo territoriale per quegli operatori economici che abitualmente operano al di fuori del territorio indicato nelle regole di gara, avvantaggiando in modo eccessivo e, a ben vedere, ingiustificato, quegli operatori che già si trovano ad operare in un determinato territorio.

 

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I-STRALCIO – sentenza 30 novembre 2021 n. 12379Appalti pubblici – Sul riparto di giurisdizione in materia di responsabilità precontrattuale della stazione appaltante – Nella pronuncia in argomento i giudici amministrativi hanno fatto applicazione dell’ordinario criterio di riparto di giurisdizione, in forza del quale le controversie che involgono -anche mediatamente- l’esercizio del potere pubblico devono essere devolute alla cognizione del giudice amministrativo, mentre quelle concernenti casi in cui l’amministrazione agisce iure privatorum, senza esercitare alcun potere autoritativo, spettano al giudice ordinario.
Il TAR ha così giudicato che la domanda giudiziaria con cui un’impresa chieda l’accertamento delle responsabilità precontrattuale dell’amministrazione per la mancata stipula del contratto, rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.

 

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. IV – sentenza 30 novembre 2021 n. 2641Appalti pubbliciSul ricorso al subappalto necessario nei contratti di servizi Con la sentenza in commento, il TAR Lombardia ha annullato il provvedimento con il quale una stazione appaltante, non ritenendo valido il ricorso al subappalto qualificante cui la ditta aveva dichiarato di fare ricorso, ha escluso l’operatore economico dalla procedura di gara per mancanza di un requisito di idoneità.
Il TAR, infatti, evidenziando che il subappalto necessario persegue l’obiettivo dell’apertura del mercato dei contratti pubblici e della massima partecipazione alle gare, nell’interesse non solo degli operatori economici ma anche delle stazioni appaltanti, ha chiarito che l’istituto debba ritenersi applicabile anche negli appalti di servizi e a prescindere che vi sia una previsione esplicita in tal senso negli atti di gara.

 

TAR SARDEGNA – CAGLIARI, SEZ. II – sentenza del 30 novembre 2021 n. 804Appalti pubblici Sulla configurabilità di un grave illecito professionale – La sentenza in commento ha chiarito che l’elencazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sui gravi illeciti professionali che conducono all’esclusione dei concorrenti dalle gare di appalto, non ha carattere tassativo, ma meramente esemplificativo.
In applicazione di tale principio, il TAR Sardegna ha ritenuto legittima l’esclusione da una procedura ad evidenza pubblica (per l’affidamento del servizio di avvio a recupero imballaggi in plastica) di un’impresa che aveva smaltito presso il proprio impianto, per due anni consecutivi, una quantità di tonnellate di rifiuti superiore a quella prevista dall’autorizzazione provinciale posseduta. Configurando tale violazione un grave illecito professionale, i Giudici hanno ritenuto legittima l’esclusione della ditta.

 

TAR VENETO, SEZ. I – sentenza del 29 novembre 2021 n. 1425Appalti pubblici Sulla idoneità tecnico-professionale e i codici Ateco attribuiti dalla Camera di Commercio Con la sentenza in rassegna, i Giudici veneti hanno chiarito che il codice Ateco, attribuito dalla Camera di Commercio, non possiede finalità certificative dell’attività in concreto svolta, avendo finalità essenzialmente statistiche; ciò che rileva ai fini della idoneità tecnico-professionale di un’impresa allo svolgimento delle prestazioni appaltate, è la circostanza che l’Impresa svolga professionalmente ed effettivamente, secondo l’oggetto sociale, attività coerenti con i servizi messi a gara.
Per l’effetto, il TAR ha giudicato conforme al principio del favor partecipationis e quindi legittima, l’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi ad un RTI composto da società che pur svolgendo professionalmente attività coerenti con i servizi messi a gara, hanno ottenuto la classificazione Ateco specifica solo successivamente.

 

TAR LAZIO – LATINA, SEZ. I – sentenza 25 novembre 2021 n. 649Appalti pubblici – Sulle clausole del bando il cui rispetto è imposto a pena di esclusione – Con la sentenza in rassegna, il TAR ha confermato che nel caso in cui il bando di gara prescrive un numero determinato di pagine della relazione tecnica, non sia possibile aggiudicare la gara in favore di un’impresa che non abbia rispettato tale prescrizione della lex specialis.
Oltre a doversi dare necessariamente esecuzione alla prescrizione del bando, dal tenore inequivocabile, deve infatti considerarsi che tramite la stessa l’amministrazione ha deciso di auto-vincolarsi, limitando la propria discrezionalità, per cui la sanzione prevista dal bando (l’esclusione) deve necessariamente trovare applicazione.

 

TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. III – sentenza 23 novembre 2021 n. 3228Appalti pubblici – Sull’aumento del quinto nel calcolo della qualificazione in una categoria – Con la sentenza in commento, i Giudici siciliani hanno sostenuto che l’impresa raggruppata o consorziata deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dei singoli importi della categoria e non all’importo totale a base di gara.
Il Collegio perviene a tale interpretazione dell’art. 61, comma 2, D.P.R. 207/2010 osservando come la ratio della disposizione sia quella di garantire l’attuazione del principio euro-unitario di concorrenza e del corollario del favor partecipationis, i quali sono strettamente connessi a quelli costituzionali di buon andamento, imparzialità e libertà d’iniziativa economica privata, consentendo l’accesso alle gare d’appalto anche alle imprese, singole o associate, che hanno una qualificazione di poco inferiore a quella richiesta dai bandi.

 

TAR BASILICATA, SEZ. I – sentenza 23 novembre 2021 n. 771Appalti pubblici – Sul difetto dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dalla lex specialisIl TAR si è soffermato sulla vincolatività delle prescrizioni imposte dal bando di gara in punto di requisiti di partecipazione, focalizzando l’attenzione sull’ipotesi in cui, al fine di garantire l’affidabilità e la solvibilità dell’operatore economico eventualmente prescelto, si imponga agli offerenti di presentare almeno due referenze bancarie.
In tali ipotesi, oltre a dover essere decretata l’esclusione di quanti presentino una sola referenza, deve ritenersi parimenti non conforme alle prescrizioni della lex specialis l’offerta dell’operatore che produce dichiarazioni generiche, in cui non si attesti la correttezza e puntualità del soggetto interessato, né si faccia riferimento alla sua solidità economica e finanziaria.

 

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. II – sentenza 19 novembre 2021 n. 975Appalti pubblici – Sulla giurisdizione in tema di autorizzazione al subappalto – Con la sentenza in commento, i Giudici lombardi hanno ritenuto che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego opposto dalla Stazione appaltante sull’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione al subappalto, laddove il diniego sia motivato con riferimento al fatto che il subappaltatore ha operato un ribasso eccessivo.
In tali casi, infatti, la specifica motivazione opposta è attinente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, e non ad aspetti connessi alla individuazione del subappaltatore in termini di verifica dei necessari requisiti. In definitiva, non sussiste esercizio di potere pubblico e, pertanto, la cognizione della controversia è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.

 

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 17 novembre 2021 n. 2465Appalti pubblici – Sul possesso dei requisiti in capo alle consorziate esecutrici di un consorzio stabile – Il TAR Campania – dopo aver ribadito che il consorzio stabile può partecipare in proprio alla gara ed eseguire in proprio le prestazioni dedotte in contratto oppure, in alternativa, può indicare in sede di offerta per quali imprese consorziate concorre, designando queste ultime all’esecuzione del contratto – ha precisato che in questo secondo caso il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo alle consorziate esecutrici, al fine di evitare che il consorzio stabile si trasformi in uno strumento elusivo dell’obbligo del possesso dei requisiti generali, consentendo la partecipazione di consorziate esecutrici prive dei necessari requisiti.
Il consorzio stabile è quindi tenuto ad indicare già all’atto della partecipazione le consorziate per le quali concorre e le designa come esecutrici, attribuendo rilevanza esterna ai rapporti tra consorzio stabile, consorziata esecutrice e Stazione appaltante.

 

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. IV – sentenza 16 novembre 2021 n. 2535Appalti pubblici – Sull’indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante – Con la sentenza in commento, il TAR Lombardo ha riaffermato la legittimità dell’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi di una ditta che ha presentato un’offerta recante un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante, nel caso in cui la medesima ditta abbia giustificato tale minore importo.
Il Collegio ha altresì richiamato taluni precedenti giurisprudenziali nei quali era già stato affermato come l’unica ipotesi in cui tale ribasso non sia consentito è allorquando il divieto di ribasso del costo della manodopera sia espressamente definito dal disciplinare di gara.

ENTI LOCALI

ANAC – comunicato 17 novembre 2021Enti locali Sui termini entro i cui i Responsabili della prevenzione corruzione e della trasparenza devono inviare e pubblicare la relazione recante i risultati dell’attività svoltaCon il comunicato in argomento, l’ANAC ha ribadito che, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, i dirigenti nominati come Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza devono trasmettere all’organismo indipendente di valutazione e all’organo  di  indirizzo dell’amministrazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell’attività svolta e pubblicarla sul sito web dell’amministrazione.
Tuttavia, in considerazione della perduranza dell’emergenza sanitaria, l’ANAC ha ritenuto opportuno disporre una proroga anche per l’anno in corso, posticipando il termine per la trasmissione e la pubblicazione della relazione annuale al 31 gennaio 2022.

 

TAR PUGLIA – BARI, SEZ. I – sentenza 26 novembre 2021 n. 1742Enti locali – Segretario comunale – Sui poteri rogatori del Segretario comunale al di fuori del territorio comunale – Con la pronuncia in rassegna, il TAR ha ritenuto che i poteri rogatori del Segretario comunali sussistano in tutti i casi in cui l’Ente sia una parte del contratto, senza alcuna limitazione territoriale.
Il Collegio è giunto a tale conclusione sulla base del tenore letterale dell’art. 97, comma 4, lett. c), D.Lgs 267/2000, il quale dispone che il segretario comunale “roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”, senza prevedere alcuna limitazione territoriale.

 

CORTE DEI CONTI, SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA – deliberazione 19 novembre 2021 n. 83 – Enti locali – Incentivi tecnici – Sull’applicabilità retroattiva del regolamento per l’erogazione degli incentivi tecnici – Con la deliberazione in rassegna, i Giudici contabili hanno riscontrato una richiesta di parere formulata in tema di retroattività del regolamento per l’erogazione degli incentivi tecnici. Il Collegio ha richiamato la deliberazione n. 16/2021 della Sezione delle Autonomie, nella quale era stato affermato il seguente principio di diritto: “ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare […] il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”.
Pertanto, ai fini dell’applicabilità retroattiva dei regolamenti in questione è necessario che le somme riferite agli incentivi tecnici siano state accantonate in bilancio.

 

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. III – sentenza 17 novembre 2021 n. 2547 – Enti locali – Incarichi – Sul legittimo conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110, d.lgs. 267/2000 – Con la pronuncia in commento, il TAR Lombardia ha confermato la legittimità di un conferimento di incarico di dirigente del settore servizi tecnici mediante avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000, senza che l’Amministrazione abbia previamente effettuato una ricognizione delle professionalità interne, volta ad accertare la presenza in organico di soggetti cui conferire il detto incarico.
Infatti, gli incarichi di cui all’art. 110, d.lgs. 267/2000, secondo quanto prescrive la norma medesima, debbono essere necessariamente conferiti mediante selezione pubblica, cui può partecipazione anche il personale interno munito dei requisiti necessari.
La disposizione è improntata ai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. che, per l’accesso al pubblico impiego, danno preferenza alle procedure concorsuali e comunque alle procedure che, sebbene non strettamente concorsuali, meglio garantiscano scelte trasparenti, imparziali ed effettivamente orientate al buon andamento.

EDILIZIA & URBANISTICA

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – sentenza 29 novembre 2021 n. 19 – Edilizia & UrbanisticaSulla domanda di risarcimento del danno conseguente all’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo favorevoleCon la sentenza in rassegna, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità di un legittimo e qualificato affidamento sul titolo edilizio annullato in sede giurisdizionale, che il suo destinatario possa azionare mediante una domanda risarcitoria nei confronti dell’amministrazione che ha emanato l’atto e, «in caso positivo», a quali condizioni ed entro quali limiti a un simile affidamento può essere riconosciuto un risarcimento del danno «per lesione dell’affidamento incolpevole».
Il Supremo Consesso ha affermato che nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti all’esercizio del pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi.
Tale responsabilità dell’amministrazione, tuttavia, si configura solo nel caso in cui sulla legittimità dell’atto annullato sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento.

 

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. II – sentenza 26 novembre 2021 n. 990Edilizia & UrbanisticaSugli oneri di urbanizzazione nel caso in cui l’intervento edilizio non sia stato realizzatoCon la sentenza in commento, i Giudici amministrativi hanno chiarito che il Comune non ha diritto al pagamento degli oneri di urbanizzazione qualora l’intervento edilizio assentito con il permesso di costruire non sia stato realizzato.
Infatti, ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, il contributo per il rilascio del permesso di costruire, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, trova pacificamente titolo nell’effettiva attività di trasformazione del territorio posta in essere dal soggetto interessato in forza del titolo abilitativo all’edificazione.
Ne discende che a colui che abbia corrisposto il contributo spetta il diritto alla ripetizione di quanto versato tutte le volte in cui l’intervento non sia stato realizzato, in conseguenza di un’espressa rinuncia al permesso di costruire ovvero dell’intervenuta decadenza del titolo edilizio.

 

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 25 novembre 2021 n. 2543Edilizia & Urbanistica – Sulla legittimità dell’espropriazione sanante giustificata con riferimento al fatto che l’area è stata da anni trasformata con la realizzazione dell’opera pubblica Il TAR ha ritenuto legittima, in quanto adeguatamente motivata, la deliberazione del Consiglio Comunale che ha disposto l’acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 di alcune aree private irreversibilmente trasformate a seguito della realizzazione dell’opera pubblica, da cui emerge che: a) le posizioni del proprietario dell’area risultano recessive in quanto la restituzione delle aree non arrecherebbe allo stesso alcun vantaggio; b) l’assenza di un apprezzabile pregiudizio in capo al proprietario è comprovata anche dall’assenza di qualsiasi deduzione sul punto in sede di note di riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento; c) la prevalenza dell’interesse pubblico consegue anche al fatto che l’area in esame è ormai da anni trasformata e utilizzata dalla P.A. senza che il proprietario abbia avviato o promosso alcuna azione, anche stragiudiziale, per ottenere la restituzione del bene espropriando.

 

TAR TOSCANA, SEZ. I – sentenza 24 novembre 2021 n. 1544Edilizia & Urbanistica Sulla illegittimità della reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprioCon la sentenza in rassegna, il TAR della Toscana ha dichiarato illegittima la deliberazione con la quale il Consiglio comunale, in sede di approvazione del piano urbanistico operativo comunale, abbia reiterato un vincolo espropriativo a viabilità e parcheggio.
La delibera impugnata, infatti, è priva di motivazione e viziata da carenza di istruttoria, in quanto l’amministrazione si è limitata ad affermare il bisogno di un’area di sosta nelle vicinanze del limitrofo edificio scolastico senza nulla dire in ordine alla effettiva possibilità che la stessa possa essere realizzata sull’area in questione nel successivo quinquennio né, tantomeno, vagliare la sussistenza di ipotesi localizzative alternative.

 

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. II – sentenza 18 novembre 2021 n. 7360Edilizia & Urbanistica – Sul mutamento di destinazione d’uso – Con la sentenza in commento, il TAR ha confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione nel caso di mutamento di destinazione d’uso di un immobile, che sia motivata con riferimento al fatto che i manufatti sono stati realizzati senza il preventivo rilascio del permesso di costruire.
Al riguardo il Collegio ha ricordato come non sia sufficiente la SCIA, ma occorre il permesso di costruire, quando il mutamento della destinazione d’uso di un immobile interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, poiché tale modificazione edilizia incide sul carico urbanistico senza che rilevi l’avvenuta esecuzione di opere.

 

TAR PUGLIA – BARI, SEZ. III – sentenza 18 novembre 2021 n. 1682Edilizia & Urbanistica – Sulla sospensione sine die del procedimento per il rilascio di un permesso di costruire – Con la pronuncia in rassegna, il TAR ha ritenuto illegittima la sospensione, senza indicazione del termine finale, del procedimento amministrativo volto al rilascio di un permesso di costruire, che sia motivata con esclusivo riferimento alla necessità di attendere la definizione del procedimento penale riguardante alcuni reati urbanistici nella pianificazione dei comparti edificatori.
Difatti, l’art. 21-quater L. 241/1990 prevede espressamente che “Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto” e il carattere necessariamente transitorio della sospensione del procedimento serve a distinguere tale istituto da quelli che pure condividono con esso l’inquadramento nell’ambito dell’autotutela decisoria, ma hanno effetti permanenti, quali la revoca o l’annullamento d’ufficio.