IN EVIDENZA
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI FERRARA, SEZ. I, 23 gennaio 2026, n. 11 – Energy e Green – Sulle operazioni fondiarie ISMEA e imposta ipotecaria: unitarietà della fattispecie e regime agevolato in misura fissa – In materia di imposte ipotecarie dovute sulle operazioni fondiarie poste in essere da ISMEA, ai sensi dell’art. 2, c. 4‑bis, del d.l. n. 194/2009 e dell’art. 13, commi 4‑quater e 4‑quinquies, del d.l. n. 193/2016, consistenti nel trasferimento oneroso di terreni a favore di giovani imprenditori agricoli, con previsione del pagamento rateale subordinato ex lege all’iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell’art. 2817 c.c., costituiscono una unica operazione fondiaria, con la conseguenza che l’imposta ipotecaria dovuta per l’iscrizione dell’ipoteca legale segue il medesimo regime agevolato, in misura fissa, previsto per l’atto di trasferimento, senza che ciò integri un’interpretazione estensiva o analogica di norme agevolative, trovando invece fondamento nella natura pubblica delle finalità perseguite e nell’interesse dello Stato riconosciuto anche dall’art. 1 del d.lgs. n. 347/1990. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per l’ente ricorrente).
TAR SICILIA, SEZ. V, 20 GENNAIO 2026, n. 191 – Energy e Green – Sulla decadenza di contributi agricoli e giurisdizione del giudice ordinario – È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto avverso il provvedimento di decadenza e recupero di contributi comunitari in agricoltura adottato da AGEA, fondato sull’accertamento della mancanza dei titoli di conduzione dei fondi dichiarati e sull’applicazione della clausola antielusiva di cui all’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, trattandosi di esercizio di potere vincolato conseguente a inadempimento del beneficiario, incidente su una posizione di diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente).
APPALTI PUBBLICI
TAR LAZIO, LATINA, SEZ. I, 27 gennaio 2026, n. 47 – Appalti pubblici – Sui codici ATECO e sull’idoneità professionale: la pertinenza come criterio di ammissione alle gare – È legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto in favore di un operatore economico iscritto al registro delle imprese con codice ATECO diverso da quello indicato dalla lex specialis, purché pertinente ed equivalente, non essendo richiesta la perfetta coincidenza tra l’attività risultante dal certificato camerale e l’oggetto dell’appalto. Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il requisito dell’idoneità professionale non richiede una corrispondenza puntuale e speculare tra l’oggetto del contratto e le attività risultanti dall’iscrizione camerale, dovendo la stazione appaltante limitarsi a verificare la pertinenza dell’attività esercitata rispetto al settore economico cui l’appalto afferisce, in applicazione dell’art. 100, c. 3, d.lgs. n. 36/2023 e del principio del favor partecipationis. La valutazione dell’idoneità professionale deve, pertanto, essere condotta in modo complessivo e non atomistico, potendo concorrere alla sua integrazione anche le attività secondarie indicate nel certificato camerale. Un’interpretazione volta ad imporre la perfetta sovrapponibilità tra oggetto sociale e prestazioni contrattuali determinerebbe un’ingiustificata restrizione della concorrenza e la creazione di riserve di mercato, in contrasto con i principi di massima partecipazione e apertura al mercato.
TAR LAZIO, SEZ. I quater, 26 gennaio 2026, n.1569 – Appalti pubblici – Sul Casellario informatico ANAC, limiti del sindacato sull’annotazione e nozione di manifesta infondatezza della segnalazione – In sede di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, l’ANAC esercita un potere di mero accertamento circa l’esistenza dei fatti segnalati e non di valutazione della loro fondatezza nel merito, non potendo sostituirsi né alla stazione appaltante né all’autorità giurisdizionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della risoluzione contrattuale. Ai fini della legittimità dell’iscrizione rileva la completezza e imparzialità delle informazioni riportate, dovendo l’Autorità garantire una compiuta rappresentazione delle contrapposte posizioni della stazione segnalante e dell’operatore economico segnalato. L’archiviazione della segnalazione per manifesta infondatezza è configurabile solo in presenza di una questione di fatto o di diritto immediatamente percepibile dalla piana lettura degli atti, dotata di particolare forza persuasiva e tale da sovrastare, sul piano logico, ogni altro elemento di valutazione, senza necessità di approfondimenti istruttori. L’ANAC non riveste un ruolo arbitrale e non può essere chiamata a dirimere complesse controversie in ordine alla non imputabilità dell’inadempimento o all’interpretazione della disciplina contrattuale, salvo che emerga un utilizzo manifestamente abnorme del potere di risoluzione. L’obbligo di motivazione in ordine all’utilità dell’annotazione risulta attenuato nei casi in cui vengano in rilievo fatti qualificabili come gravi illeciti professionali, quali la risoluzione contrattuale per inadempimento, rispetto ai quali il legislatore ha già operato una valutazione normativa di rilevanza informativa.
TAR PUGLIA, SEZ. II, 23 gennaio 2026, n. 85 – Appalti pubblici –Cumulo illegittimo delle funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione negli appalti di lavori di importo superiore a € 1.000.000 – In una procedura di affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi a lavori di importo superiore a un milione di euro, l’indicazione, in sede di offerta tecnica e nella dichiarazione di impegno del raggruppamento, del medesimo professionista quale direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione contrasta con l’art. 114, c. 4, del d.lgs. n. 36/2023, dal quale, sulla base di un’interpretazione logica, si desume il divieto di cumulo delle due funzioni per appalti di tale importo. La violazione del suddetto divieto integra una carenza originaria e sostanziale di un requisito essenziale di partecipazione, imponendo l’esclusione del concorrente dalla procedura, anche in assenza di una espressa clausola espulsiva nella lex specialis di gara, trattandosi di un precetto normativo vincolante e non derogabile. Né la presenza, all’interno del raggruppamento, di altri professionisti astrattamente idonei allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza, né il successivo ricorso a chiarimenti o modifiche del gruppo di lavoro possono sanare la violazione, atteso che i professionisti indicati costituiscono una componente essenziale dell’offerta tecnica e non sono intercambiabili. La violazione non è qualificabile come irregolarità meramente formale, incidendo sull’affidabilità complessiva dell’offerta e determinando una lesione del principio di par condicio tra i concorrenti, né può essere superata invocando il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023.
TAR CAMPANIA, SEZ. VII, 23 gennaio 2026, n. 475 – Appalti pubblici – Sulla natura vincolante del bando di gara e sul divieto di integrazione postuma – Il bando di gara (e le sue singole disposizioni), per la natura di atto amministrativo generale, non normativo, è vincolante (anche) per l’amministrazione appaltante, che non può disapplicarlo neppure quando le regole del bando risultino inopportune o incongrue, ferma restando la possibilità di annullare il bando (anche in parte, ossia nella sola parte ritenuta illegittima) nell’esercizio dei poteri di autotutela. Il rispetto dell’auto vincolo è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) che fra i principi fondamentali annovera quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 5 del d.lgs. n. 36/2023). Pertanto, nel caso in cui, come avvenuto nel caso di specie, la lex specialis consenta la partecipazione alla gara con la mera domanda di iscrizione alla white list (attivando i meccanismi di consultazione della B.D.N.A. ex art. 92, d.lgs. 159/2011), l’amministrazione non può successivamente disapplicare tale clausola per escludere il concorrente, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela. Inoltre, è illegittima l’esclusione motivata solo in corso di giudizio con ragioni attinenti a gravi illeciti professionali non contestati nell’atto impugnato. La motivazione, infatti, costituisce l’essenza insostituibile della decisione amministrativa e non può essere emendata o integrata “ad hoc” dall’amministrazione resistente nel corso del giudizio.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 22 gennaio 2026, n. 523 – Appalti pubblici – Sul divieto di commistione tra offerta economica e documentazione amministrativa anche nelle gare al prezzo più basso – La tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, sancita dall’art. 10, c. 2, non esclude la possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre, nella lex specialis, requisiti e regole procedurali attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 10, c. 3. L’art. 107 del d.lgs. n. 36 del 2023, infatti, subordina l’aggiudicazione alla verifica della conformità dell’offerta alle previsioni del bando e dei documenti di gara. Ne consegue che, nel caso di specie, non è nulla, ai sensi dell’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023, la clausola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, il divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica, anche nelle procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, atteso che la commissione è comunque chiamata a svolgere verifiche preliminari sulla regolarità della documentazione amministrativa, suscettibili di essere condizionate dalla previa conoscenza degli elementi economici dell’offerta.
TAR LAZIO, SEZ. IV, 21 gennaio 2026, n.1207, 475 – Appalti pubblici – Sul punteggio premiale per l’adozione di politiche di parità di genere: illegittimità dell’attribuzione senza certificazione UNI/PdR 125:2022 accreditata – In una gara pubblica aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio premiale attribuito per la “adozione di politiche per la parità di genere” può essere riconosciuto solo se la certificazione UNI/PdR 125:2022 sia rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o, in alternativa, da un organismo estero equivalente specificamente accreditato per il rilascio della certificazione secondo lo schema UNI/PdR 125:2022. Non è sufficiente un generico accreditamento ISO/IEC 17021-1 né l’adesione a circuiti multilaterali di mutuo riconoscimento (EA MLA, IAF MLA). La violazione di tale requisito comporta l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio, con conseguente annullamento degli atti di aggiudicazione e, previa verifica dei requisiti di legge, il subentro del concorrente legittimato.
TAR CALABRIA, SEZ. II, 20 gennaio 2026 n. 94 – Appalti pubblici – Sull’illegittimità del silenzio della P.A. sull’istanza di revisione prezzi: sussiste l’obbligo di provvedere sempre ex art. 2 l. 241/1990 – É illegittimo il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione appaltante sull’istanza dell’operatore economico volta a ottenere il riconoscimento del compenso revisionale relativo ad un appalto di servizi. La condotta inerte della P.A. si pone, infatti, in contrasto con i principi di buon andamento e con l’art. 2, c. 1, della l. n. 241 del 1990, che impone, in presenza di un preciso obbligo di legge, la conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Tale obbligo sussiste anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, dovendo l’amministrazione comunque pronunciarsi con un provvedimento espresso, seppure in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. L’obbligo di provvedere sussiste sempre, anche nelle ipotesi in cui emergano, ictu oculi, impedimenti all’accoglimento della domanda, al fine di garantire la certezza dei tempi dell’azione amministrativa e prevenire i danni derivanti dall’inerzia della pubblica amministrazione. Il principio di rotazione degli affidamenti, previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 quale criterio generale per i contratti sotto soglia, si applica solo nelle procedure in cui la stazione appaltante eserciti discrezionalmente la scelta dei soggetti da invitare, al fine di prevenire il consolidamento di rendite di posizione del fornitore uscente e garantire l’avvicendamento tra operatori economici. Tale principio non si applica, invece, quando, come nel caso di specie, la stazione appaltante promuove un’indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, senza porre limiti al numero dei soggetti da invitare. In tale ipotesi, infatti, la ratio della rotazione, prevenire la predeterminazione dei soggetti invitati e favorire l’alternanza, viene meno. Pertanto, l’esclusione ingiustificata di un operatore economico, pur essendo fornitore uscente, integra violazione dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, comportando l’illegittimità del provvedimento di mancato invito e l’obbligo per l’amministrazione di consentire la partecipazione del soggetto escluso alla procedura di affidamento.
TAR LOMBARDIA, SEZ. I, 20 gennaio 2026 n. 255 – Appalti pubblici – Sulla prevalenza del criterio letterale nel bando di gara e sui limiti del soccorso istruttorio – Nelle procedure ad evidenza pubblica, il criterio ermeneutico dell’interpretazione letterale è prioritario nell’operazione interpretativa, rispetto agli altri criteri – tra cui, in particolare, il criterio c.d. storico e quello logico e sistematico – che trovano applicazione solo se le espressioni utilizzate risultino incoerenti con altri indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. La dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude quindi ogni ulteriore procedimento ermeneutico inteso ad evidenziare significati inespressi e impliciti che rischierebbero di vulnerare l’affidamento dei partecipanti e la parità di trattamento tra i concorrenti. Ne deriva che qualora il criterio letterale risulti sufficiente a dire il risultato che le parti intendevano conseguire, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. Pertanto, allorché il disciplinare di gara preveda a pena di esclusione l’allegazione della dichiarazione di offerta economica riferita allo specifico lotto cui si partecipa, la produzione di una dichiarazione relativa a un lotto diverso è equiparabile alla sua mancata presentazione e comporta l’esclusione dalla procedura. La dichiarazione di offerta economica costituisce elemento essenziale dell’offerta, in quanto espressiva dell’impegno negoziale del concorrente, e si distingue dal documento d’offerta, che ha funzione meramente riepilogativa e non possiede autonoma valenza negoziale. In tale ipotesi non è attivabile il soccorso istruttorio, poiché la sostituzione della dichiarazione mancante o erroneamente prodotta si risolverebbe in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta economica, in violazione della par condicio.
TAR LOMBARDIA, SEZ. I, 19 gennaio 2026, n. 227 – Appalti pubblici – Sul limite triennale di rilevanza del grave illecito professionale e sulla sua tipizzazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici – In forza del combinato disposto degli artt. 96, c. 10, lett. c), n. 3) e 98, c3, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, non è configurabile un grave illecito professionale qualora, dalla data di adozione del provvedimento di risoluzione per inadempimento di un precedente contratto di appalto o concessione, siano decorsi più di tre anni rispetto all’indizione della procedura di gara, atteso che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha introdotto una puntuale delimitazione temporale della rilevanza di tali fatti, circoscrivendola al solo triennio decorrente dalla commissione del fatto, individuata nella data della risoluzione contrattuale. Ne consegue che la stazione appaltante non può estendere il proprio sindacato a circostanze collocate al di fuori del limite temporale normativamente previsto, in coerenza con la ratio di semplificazione e certezza perseguita dal legislatore in attuazione dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, pena la violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di favor partecipationis. Parimenti, è illegittima l’esclusione fondata sulla pendenza di un procedimento penale a carico di una ex dipendente priva di ruoli qualificati, in quanto il vigente art. 98 del d.lgs. n. 36/2023 ha trasformato il grave illecito professionale da clausola generale a fattispecie tipizzata, delimitando rigorosamente il perimetro soggettivo di imputazione all’operatore economico e le ipotesi tassative di “contagio” tra persone fisiche e impresa, esclusivamente riconducibili agli artt. 94, c. 3, e 98, c.3, lett. g) e h), con conseguente illegittimità di esclusioni fondate su circostanze estranee al perimetro normativo.
TAR MARCHE, SEZ. II, 17 gennaio 2026, n. 51 – Appalti pubblici – Illecito professionale, CCNL ed equivalenza delle tutele nel nuovo Codice degli appalti – Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) distingue tra cause di esclusione automatica, disciplinate dall’art. 94, e cause di esclusione non automatica, previste dall’art. 95, tra le quali rientra il grave illecito professionale disciplinato dall’art. 98. Tale illecito può essere desunto esclusivamente dai mezzi di prova tassativamente indicati dalla norma, quali risoluzioni contrattuali per inadempimento, sanzioni comparabili o condotte indicative di persistente carenza professionale, mentre mere omissioni dichiarative, considerate isolatamente, non determinano automaticamente l’esclusione dell’operatore economico. La stazione appaltante è tenuta a valutare la gravità dell’illecito in relazione all’integrità e all’affidabilità del concorrente, esercitando un potere di discrezionalità tecnica, e non è obbligata a fornire una motivazione analitica dell’ammissione qualora non ritenga compromessa la moralità professionale, purché la decisione risulti coerente con i fatti oggettivi emersi in sede di gara. Inoltre, l’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 non preclude agli operatori economici di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, a condizione che siano fornite adeguate garanzie circa l’equivalenza delle tutele economiche e normative riconosciute ai lavoratori, equivalenza che non implica l’identità delle condizioni contrattuali. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della stazione appaltante è infine limitato alla verifica della non manifesta illogicità o incongruenza della motivazione, restando preclusa ogni sostituzione del giudizio giurisdizionale alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione.
SERVIZI PUBBLICI
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 gennaio 2026, n. 743 – Servizi pubblici – Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le assunzioni di personale nelle società in house di organi costituzionali – Le controversie concernenti le procedure di assunzione del personale dipendente da parte di una società in house, ancorché costituita e disciplinata da un organo costituzionale (nella specie, la Camera dei deputati) nell’esercizio della propria autonomia organizzativa ex art. 64 Cost., appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’adozione del modello societario comporta, infatti, la creazione di un soggetto giuridico distinto dall’amministrazione socia e l’utilizzo di strumenti di natura privatistica per la gestione dell’attività. Ne consegue che, nel caso di specie, poiché la controversia riguarda diritti soggettivi nati dall’attività di gestione privatistica della società (quali le assunzioni e il rispetto delle norme sulla concorrenza) e non l’impugnazione di atti di organizzazione della Camera, la materia esula dal perimetro della giurisdizione amministrativa, in applicazione dei principi del TUSP (d.lgs. 175/2016).
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 20 gennaio 2026, n. 436 – Servizi pubblici – Società pubbliche: distinzione tra partecipazione e controllo e criteri del controllo congiunto – La società a partecipazione pubblica e la società a controllo pubblico costituiscono nozioni distinte, fondate su presupposti normativi differenti. La mera partecipazione pubblica al capitale sociale, anche qualora sia totalitaria, non è di per sé sufficiente ad integrare una situazione di controllo, risultando necessario che tale partecipazione si traduca nell’esercizio concreto ed effettivo di un potere sulla società. La nozione di controllo pubblico congiunto, prevista dall’art. 2, c. 1, lett. m), del d.lgs. n. 175/ 2016, rinvia integralmente alla definizione di controllo contenuta nella lett. b) del medesimo articolo. Tale rinvio ricomprende sia le ipotesi di controllo di cui all’art. 2359 c.c., richiamate dal primo periodo della disposizione, sia le ipotesi previste dal secondo periodo della medesima norma, nelle quali il controllo sussiste quando, in applicazione di disposizioni di legge, statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Pertanto, il controllo pubblico congiunto non è limitato alle sole ipotesi di consenso unanime, né risulta escluso in presenza di una pluralità di amministrazioni pubbliche. Anche più enti possono esercitare congiuntamente un potere di influenza dominante sulla società, purché tale potere sia concretamente ed effettivamente esercitato. Il mero computo numerico delle partecipazioni detenute dagli enti pubblici non costituisce, tuttavia, di per sé indice della sussistenza di un controllo. Se, nell’ipotesi di controllo monocratico ai sensi dell’art. 2359 c.c., la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria assume rilievo dirimente, nel caso di una pluralità di amministrazioni è necessario verificare se i soggetti che, astrattamente, dispongono di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante risultino, in concreto e al di là del mero dato numerico, allineati nella gestione della società ed esercitino realmente tale influenza. In tale prospettiva, il controllo congiunto presuppone una concertazione tra i soggetti pubblici, che non deve necessariamente risultare da un patto parasociale espresso, potendo emergere anche da forme tacite o da comportamenti concludenti, valutati alla luce di un accertamento sostanziale della vicenda. La sussistenza di tale concertazione può essere dimostrata anche attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a evidenziare un esercizio unitario, stabile ed effettivo del potere di controllo.
TAR SICILIA, SEZ. IV, 21 gennaio 2026, n. 210 – Servizi pubblici – Sulla governance delle società a partecipazione pubblica: giurisdizione, soppressione del Direttore generale e valutazione delle modifiche statutarie – Le deliberazioni con cui gli enti pubblici soci, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e governo previste dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, intervengono sulla governance di una società a partecipazione pubblica mediante modifiche allo statuto sociale incidenti sull’assetto organizzativo e sulla distribuzione delle competenze tra gli organi societari, costituiscono atti di macro-organizzazione di natura pubblicistica e rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto atti autoritativi e prodromici rispetto alla successiva attività gestionale disciplinata dal diritto privato. La scelta degli enti pubblici soci di una società a partecipazione pubblica di ridimensionare e successivamente eliminare, mediante modifica statutaria, la figura del Direttore generale, al fine di rafforzare il controllo analogo congiunto sugli organismi partecipati, in conformità agli indirizzi della Corte dei conti (delib. n. 29/SEZAUT/2019/FRG), rientra nella ampia discrezionalità amministrativa in materia di organizzazione e governance. Tali atti sono assoggettati ad un onere motivazionale attenuato, in quanto è sufficiente che dalla motivazione emerga la congruità e la non manifesta illogicità delle scelte organizzative operate, senza che i risultati positivi conseguiti sotto il precedente assetto possano vincolare l’amministrazione alla sua conservazione. Inoltre, l’efficacia delle modifiche statutarie deve essere apprezzata a posteriori, a seguito di un congruo periodo di osservazione, anche politico, sulla gestione complessiva della società partecipata. Il che non significa, però, che gli enti soci possano continuare a modificare ad nutum lo statuto societario. Infatti, il potere organizzativo della P.A. pur essendo inesauribile e destinato all’adattamento delle strutture ai mutevoli contesti socio-economici, le successive modifiche devono essere la ponderata risposta alle criticità emerse o la coerente esplorazione dei margini di miglioramento.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 19 gennaio 2026, n. 407 – Servizi pubblici – Sul riconoscimento dei costi pregressi nel servizio idrico integrato: dal regime CIPE al sistema ARERA. Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Ue – Il CdS, sez. V, in sede giurisdizionale, ha sollevato questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Ue, ai sensi dell’art. 267 TFUE, invitandola a pronunciarsi sul seguente quesito: “Se l’art. 9 della Direttiva 2000/60/CE debba essere interpretato nel senso che la tariffazione dei servizi idrici debba consentire a tutti i gestori del servizio idrico di fruire del recupero sia dei costi finanziari della fornitura del servizio idrico – comprensivi non solo degli oneri legati alla fornitura e alla gestione dei servizi, ma anche di tutti i costi operativi, di manutenzione e dei costi del capitale, ossia quota capitale e quota interessi, nonché dell’eventuale rendimento del capitale netto – sia dei relativi costi ambientali e delle risorse, e che, pertanto, sia ostativo a un quadro normativo e regolatorio nazionale che non garantisca a tutti i gestori il recupero integrale dei costi del servizio, operando distinzioni tra i diversi gestori per ragioni non addebitabili soggettivamente ai gestori né dipendenti oggettivamente dalla peculiare natura delle gestioni stesse, ma conseguenti a circostanze estrinseche“. La questione riguarda il riconoscimento, in favore di un gestore del SSI, dei costi sostenuti per la realizzazione di un impianto di captazione e potabilizzazione sotto il precedente regime tariffario CIPE nel nuovo sistema regolatorio ARERA, con particolare riferimento alla delibera ARERA n. 643/2013, che disciplina il riconoscimento delle c.d. partite pregresse.
TAR CAMPANIA, SEZ. IX, 19 gennaio 2026, n. 330 – Servizi pubblici – Pianificazione delle sedi farmaceutiche: discrezionalità amministrativa e assenza di obbligo di sospensione in pendenza della revisione della pianta organica – In materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche la rideterminazione della pianta organica rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione competente ed è finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico alla più efficace soddisfazione delle esigenze dell’utenza. Ne consegue che l’amministrazione regionale può legittimamente procedere all’interpello e all’assegnazione delle sedi previste dalla pianta organica vigente ed efficace senza dover attendere la conclusione del procedimento comunale di revisione biennale, non essendo prevista dall’ordinamento alcuna subordinazione dell’efficacia della pianta organica in vigore all’esito della revisione. Pertanto, come avvenuto nel caso di specie, l’eventuale pendenza del procedimento di aggiornamento non determina, né un deficit istruttorio né una violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa.
ENTI LOCALI
TAR LAZIO, SEZ. V-ter, 14 gennaio 2026, n. 676 – Enti locali – Autonomia dei canoni annuali nelle concessioni demaniali e riduzione per occupazione parziale – In tema di concessioni, le obbligazioni periodiche del concessionario di corrispondere il canone annuale, pur derivando da un unico rapporto negoziale, costituiscono prestazioni autonome e indipendenti tra loro. Ne consegue che la contestazione di ciascuna annualità non è vincolata dalle impugnazioni precedenti né dalla mancata contestazione di altri canoni; l’istituto dell’acquiescenza non si applica alle somme corrisposte per singoli periodi di concessione, poiché il pagamento non comporta rinuncia ai diritti soggettivi derivanti dal rapporto concessorio. Ogni anno di concessione genera un diritto di credito distinto, e l’azione giudiziale mantiene la propria utilità nell’accertare la correttezza del canone per lo specifico periodo. Inoltre, la stabilità o inoppugnabilità di un ordine di introito non pregiudica la possibilità di contestare in futuro altri crediti derivanti dallo stesso rapporto, né crea un rapporto di pregiudizialità tecnico tra i vari canoni. Infine, l’occupazione parziale del bene demaniale, non impedendo l’uso comune, legittima l’applicazione della riduzione del 50% del canone prevista dall’art. 4 del D.M. 19 luglio 1989.
TAR MARCHE, SEZ. I, 19 gennaio 2026, n. 56 – Enti locali – Sulla necessità della pubblicazione dei bandi di gara nell’Albo Pretorio comunale – In materia di procedure ad evidenza pubblica indette da enti locali, la previsione dell’art. 32 della l. n. 69/2009 e dell’art. 85 del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui gli atti di gara devono essere pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante, non esonera dall’obbligo di pubblicazione all’Albo Pretorio online ex art. 124 T.U.E.L., che continua a costituire la sede della pubblicità legale. Ciò in quanto il processo di progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi non implica il venir meno degli strumenti giuridici attraverso i quali tali atti devono essere resi conoscibili agli interessati. La pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, quali “Amministrazione trasparente” o generici spazi informativi, integra infatti una forma di pubblicità-notizia, priva delle formalità proprie dell’Albo Pretorio e inidonea a garantire la piena conoscibilità dell’atto nonché la decorrenza dei termini decadenziali, specie quando l’ente si sia autovincolato, come nel caso di specie, ad una determinata modalità di pubblicazione. Pertanto, qualora tanto il Regolamento comunale quanto, soprattutto, una delibera di Giunta ed una determinazione dirigenziale abbiano stabilito espressamente che il bando di gara debba essere pubblicato nell’Albo pretorio, non può imputarsi a negligenza dei potenziali concorrenti il mancato controllo quotidiano della home page del sito istituzionale del Comune e/o della G.U.U.E. In tali ipotesi, il bando deve essere pubblicato anche all’Albo Pretorio comunale, sicché l’omesso assolvimento di tale onere deve ritenersi impeditivo della presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta.
EDILIZIA E
URBANISTICA
TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. II, 29 gennaio 2026 n. 247 – Edilizia e urbanistica – Sull’illegittimità di titoli edilizi, SCIA e CILA in assenza del consenso di tutti i comproprietari – Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 c.1 e 20 c. 1, D.P.R. n. 380 del 2001, l’autorità comunale, a fronte della richiesta di rilascio di un titolo edilizio, ha il potere e il dovere di accertare, nei confronti del richiedente, il possesso del requisito della legittimazione, ossia di un titolo di proprietà o di godimento sul bene oggetto del progetto di trasformazione urbanistica sottopostole; in particolare, è principio consolidato che, allorquando il progetto in parola provenga dal comproprietario di un immobile e sia destinato ad incidere sul diritto degli altri comproprietari, detta autorità, in sede di esame della domanda di permesso di costruire, ha il potere-dovere di acquisire il previo assenso di tutti i contitolari dell’immobile. È stato affermato, al riguardo, che “Il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che ha la totale disponibilità del bene, non essendo sufficiente la proprietà di una sola sua parte o quota. Il singolo comproprietario, quindi, non può essere legittimato, per l’evidente ragione che diversamente opinando il suo contegno autonomo finirebbe per pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivide la posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento”. Il singolo comproprietario può ritenersi legittimato alla presentazione della domanda solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari. In caso contrario, deve ritenersi illegittimo il titolo abilitativo rilasciato in base alla richiesta di un solo comproprietario, dovendo l’Amministrazione verificare la sussistenza, in capo al richiedente stesso, di un titolo idoneo di godimento sull’immobile ed accertare, altresì, la legittimazione soggettiva di quest’ultimo, la quale presuppone il consenso, anche tacito, dell’altro proprietario in regime di comunione. Tali principi sono predicabili, stante l’identità di ratio, non solo per le domande di rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 11 D.P.R. n. 380/2001, ma anche in caso di presentazione di s.c.i.a. e c.i.l.a.