Newsletter n. 2 anno XI / 16-31 gennaio 2025

NEWSLETTER N.2 ANNO XI

16-31 gennaio 2025

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IN EVIDENZA

TAR TOSCANA, SEZ. II, 20 gennaio 2025, n. 93 Appalti pubblici– Sul procedimento istruttorio dell’AGCM ai fini dell’esclusione dalla gara Con la sentenza in commento, il Collegio ha stabilito che l’omessa dichiarazione di un procedimento istruttorio avviato dall’AGCM non costituisce causa di esclusione da una gara pubblica, in quanto il solo avvio del procedimento non equivale a un’accertata responsabilità per condotta anticoncorrenziale. A ciò si aggiunga che le violazioni contestate alla controinteressata sono state ritenute di modesta rilevanza economica e numericamente contenute, tali da non integrare una causa di esclusione come prospettato da parte ricorrente. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della società controinteressata)

TAR TOSCANA, SEZ. II, 20 gennaio 2025, n. 92 Appalti pubblici– Sui requisiti di capacità tecnica e professionale – Ai fini della qualificazione delle imprese, l’avvenuta esecuzione del servizio oggetto di affidamento è volta a dimostrare la capacità tecnico-professionale, in capo all’operatore partecipante, ad eseguire le prestazioni richieste. Di conseguenza, l’esecuzione del servizio ad opera della società controinteressata, ne dimostra la capacità tecnica a prescindere dall’eventualità che il relativo espletamento sia stato occasionato dall’affidamento da parte di un consorzio di appartenenza, il quale può comunque avvalersene in gare future. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della società controinteressata)

 

TAR LAZIO, SEZ. V QUATER, 20 gennaio 2025, n. 912 Edilizia&Urbanistica Sulle varianti urbanistiche – Con la sentenza in commento, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento di una deliberazione di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale, in quanto non sussiste in capo alle ricorrenti un interesse attuale e concreto. Infatti, la semplice vicinitas o un interesse strumentale e futuro non sono sufficienti a legittimare l’azione proposta, soprattutto quando, come nel caso di specie, il procedimento è ancora in fase preliminare e non è stato adottato un piano definitivo di attuazione. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del controinteressato)

APPALTI PUBBLICI

TAR CALABRIA, SEZ. I, 31 gennaio 2025, n. 199 Appalti pubblici– Sul c.d. requisito di punta – Il requisito “di punta” è espressione della necessità di una qualifica funzionale indivisibile in capo all’operatore economico affidatario della commessa, attestante un’esperienza di particolare pregnanza nello specifico settore oggetto della gara. La richiesta del possesso di tale requisito è espressione dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante in merito ai requisiti speciali di partecipazione, risultando tra l’altro in linea con gli orientamenti dell’ANAC e con la giurisprudenza amministrativa sul tema.

 

TAR LAZIO, SEZ. III TER, 30 gennaio 2024, n. 2051 Appalti pubblici– Sui segreti tecnici o commerciali – In linea di principio, l’organizzazione complessiva dell’azienda e la personalizzazione delle offerte che da essa deriva non rappresentano, di per sé, segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, va considerato che, in alcuni settori di mercato emergenti più recenti, come nel caso di specie il welfare aziendale, questi due aspetti non sono scindibili, poiché la competizione tra le imprese in tali settori si basa principalmente e talvolta esclusivamente sulla capacità di offrire soluzioni personalizzate, innovative, mirate e specifiche per i clienti.

 

TAR LOMBARDIA, SEZ. IV, 30 gennaio 2025, n. 296 Appalti pubblici– Sulla dichiarazione di equivalenza del CCNL – Il provvedimento di aggiudicazione deve necessariamente essere preceduto dalla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL alternativo proposto, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio. Infatti, la maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale riconosciuta agli operatori economici, deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale necessita un attento esame da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto.

 

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II, 29 gennaio 2025, n. 138 Appalti pubblici– Sul principio di rotazione – La deroga al principio di rotazione prevista in caso di indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata è praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso D. Lgs. n. 36/2023. Ne deriva che per le procedure di affidamento diretto precedute da indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, il principio di rotazione trova comunque applicazione.

 

TAR SARDEGNA, SEZ. I, 27 gennaio 2025, n. 37 Appalti pubblici– Sulla campionatura – Con la sentenza in commento, i giudici del Tar hanno chiarito che laddove la lex specialis di gara assegni alla campionatura un rilievo tale da qualificarla alla stregua di un elemento sostanziale e qualificante dell’offerta tecnica, il soccorso istruttorio non è prospettabile. Infatti, consentire il soccorso istruttorio alla luce della disciplina di gara del caso di specie, avrebbe comportato un’integrazione postuma dell’offerta, pacificamente inammissibile.

 

TAR TOSCANA, SEZ. II, 20 gennaio 2025, n. 85 Appalti pubblici– Sulla disciplina della qualificazione nel settore dei beni culturali – Nel settore dei beni culturali, rileva il possesso dei requisiti e la qualificazione tecnica, professionale nonché economica della impresa esecutrice e non dell’entità giuridica che formalmente assume le vesti di operatore concorrente o di soggettività rilevante ai fini della partecipazione in gara. Ne deriva che la disciplina sulla qualificazione, in caso di consorzi, fa riferimento alle imprese consorziate che li compongono e non alla struttura consortile che formalmente assume la veste di operatore concorrente.

 

TAR LAZIO, SEZ. III, 15 gennaio 2025, n. 666 Appalti pubblici– Sull’allocazione del costo della manodopera all’interno delle spese generali – Posto in rilievo come in seno alla giurisprudenza amministrativa si siano formati due opposti orientamenti in relazione alla possibilità di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno delle spese generali, il Tar Toscana ha aderito alla tesi meno restrittiva. Tale orientamento implica che venga effettuata una verifica in concreto della capienza della voce di costo delle Spese generali rispetto alla copertura dei costi della manodopera non distintamente indicati in offerta.

ENTI LOCALI

TAR ABRUZZO-PESCARA, SEZ. I, 16 gennaio 2025, n. 13 Enti locali Sulla sdemanializzazione di una porzione di strada comunale – È illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione la deliberazione comunale con cui è stata respinta la richiesta di sdemanializzazione di una porzione di strada presentata da un privato, qualora la strada in questione sia uno spiazzo che si affaccia esclusivamente sulle proprietà del richiedente. Nel caso di specie, infatti, tale area risulta essere talmente ristretta da non poter essere utilizzata dalla collettività o da terzi, nemmeno per effettuare manovre con un’autovettura, in quanto qualsiasi manovra invaderebbe la proprietà del ricorrente, il quale ha il diritto di installare recinzioni a protezione della sua proprietà.

EDILIZIA & URBANSITICA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 31 gennaio 2025, n. 746 Edilizia&Urbanistica Sul condono – Non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria gli abusi comportanti la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria nelle aree assoggettate a vincolo paesaggistico. Secondo costante giurisprudenza, sono sanabili, previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, unicamente gli interventi di minor rilevanza, quali le opere di restauro o risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti, da cui non deriva un aumento di volumetria.