IN EVIDENZA
TAR LAZIO, SEZ. II, 11 novembre 2024, n. 19910 –Appalti pubblici– Sui Criteri Ambientali Minimi – Non è ammesso ricorrere al meccanismo dell’eterointegrazione per colmare eventuali lacune della lex specialis in tema di CAM. Infatti, secondo il Collegio, la normativa secondaria, ovvero i Decreti ministeriali di approvazione dei CAM, deve essere recepita esplicitamente e in modo dettagliato nella fase di predisposizione della gara. Pertanto, il ricorso è stato accolto in quanto, nel caso di specie, il mancato rispetto da parte della stazione appaltante dell’obbligo di inserire nella lex specialis le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Decreti ministeriali relativi all’adozione dei criteri minimi ambientali, ha determinato una violazione delle regole di ingaggio della competizione. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del Consorzio ricorrente)
APPALTI PUBBLICI
TAR LAZIO-ROMA, SEZ. III QUATER, 14 novembre 2024 n. 20274 –Appalti pubblici– Sull’equo compenso – In materia del c.d. equo compenso nel settore dell’evidenza pubblica, l’operatore economico ha la possibilità di presentare un ribasso dell’offerta riferito esclusivamente all’importo delle spese ed oneri accessori, senza dunque poter incidere sull’equo compenso determinato dalla stazione appaltante. Nei limiti di ciò, non è ravvisabile alcun vincolo normativo che possa impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulle suddette specifiche voci.
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I, 11 novembre 2024, n. 3127 –Appalti pubblici– Sul ribasso del costo della manodopera – Il Collegio ha aderito all’orientamento della giurisprudenza in base al quale i costi della manodopera devono essere scorporati dal valore a base d’asta e possono essere ribassati solo indirettamente. Il Tar Lombardia ha tuttavia ribadito che l’obbligatorietà dello scorporo dei costi della manodopera, non implica l’impossibilità per l’operatore di proporre un ribasso che coinvolga indirettamente anche tale costo e, in tal senso, l’operatore dovrà in ogni caso dimostrare che tale ribasso derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.
TAR ABRUZZO, SEZ. I, 11 NOVEMBRE 2024, n. 470 –Appalti pubblici– Sull’accesso – La nuova disciplina dell’accesso prevede che tutte le decisioni sulle eventuali richieste di oscuramento implicite od esplicite, formulate dagli operatori a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali, devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione di parti delle offerte. Tanto premesso, la mancata ostensione delle offerte s’atteggia per il Collegio alla stregua di un di un silenzio rifiuto da impugnare “al buio” nel termine perentorio di cui sopra.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 novembre 2024, n. 8947 –Appalti pubblici– Sul principio di autoresponsabilità nelle gare telematiche – Vige, in tema di gare pubbliche, un generale principio di autoresponsabilità per cui ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione. La sussistenza di tale principio, con particolare riguardo alle gare telematiche, comporta l’impossibilità di attivare il rimedio del soccorso istruttorio nel caso in cui l’operatore abbia depositato un supporto informatico -nella specie si trattava un CD-, che avrebbe dovuto contenere la documentazione amministrativa, completamente vuoto, equivalendo ciò a non aver prodotto la dichiarazione richiesta.
TAR TOSCANA, SEZ. I, 7 novembre 2024, n. 1257 –Appalti pubblici– Sugli obblighi del RTI – La sentenza in commento ha sottolineato che la solidarietà tra le imprese del RTI non può essere invocata per giustificare il fatto che uno o alcuni dei membri del raggruppamento possano sottrarsi all’assunzione di un impegno specifico. Nel caso di specie, l’impegno per le quote rosa e giovanili nelle gare PNRR persegue finalità di interesse generale, per cui non è ammissibile che solo uno dei membri del raggruppamento adempia a tale onere, altrimenti si vanificherebbero le finalità dello stesso.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 6 novembre 2024, n. 8879 –Appalti pubblici– Sull’avvalimento – Con la sentenza in commento, i giudici di Palazzo Spada ribadiscono ancora una volta come nel caso di avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione SOA oggetto di prestito è l’intero apparato organizzativo del soggetto avvalso. In sostanza, l’impresa ausiliaria mette a beneficio dell’ausiliata le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti necessarie al fine di giustificare l’attribuzione del requisito di qualità.
TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. V, 5 novembre 2024, n. 3649 –Appalti pubblici– Sul criterio del minor prezzo – Sebbene nel codice dei contratti pubblici il criterio del massimo ribasso debba essere considerato residuale, il carattere “provvisorio” della gara può giustificarne l’utilizzo. Nel caso di specie, la scelta di tale criterio trova giustificazione nel carattere urgente e provvisorio della gara ponte, rispetto alla quale può legittimamente ritenersi opportuno evitare la dilatazione dei tempi derivante dalla predisposizione di atti di gara più elaborati, come sarebbe stato necessario nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 4 novembre 2024, n. 5876 –Appalti pubblici– Sull’avvalimento con un’impresa cinese – Considerato che la Repubblica Popolare Cinese non ha sottoscritto l’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) contenuto nell’Allegato n. IV all’Accordo istitutivo del WTO, la sentenza in commento ha precisato che anche il rapporto di avvalimento con una impresa cinese è considerato non ammissibile in quanto concreterebbe di fatto una partecipazione, seppur indiretta, alla gara d’appalto, vietata.
ENTI LOCALI
TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. I, 7 novembre 2024 n. 883 –Enti locali– Sulle ordinanze contingibili ed urgenti – È legittima una ordinanza contingibile ed urgente, con la quale, per esigenze igienico-sanitarie, è stato ingiunto al proprietario di un terreno di rendere immediatamente fruibile l’accesso al medesimo fondo, onde consentire l’esecuzione in tempi ristretti degli interventi necessari per l’eliminazione degli inconvenienti esistenti sulla fognatura comunale. Nel caso di specie, come dimostrato dalle segnalazioni degli altri proprietari limitrofi, dal sopralluogo e dalle ulteriori verifiche effettuate dal Comune, sussisteva l’urgenza di intervenire al fine di porre rimedio alle anzidette problematiche.
EDILIZIA & URBANISTICA
TAR MARCHE, SEZ. II, 12 novembre 2024 n. 880 –Edilizia&Urbanistica– Sulla sanzione sostitutiva pecuniaria in caso di abuso edilizio – È consentita la fiscalizzazione dell’abuso edilizio mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria quando vi sia difformità parziale rispetto al titolo edilizio e sussista il rischio che la demolizione della parte difforme possa arrecare pregiudizio alla parte conforme. Presupposti per tale sanzione sostitutiva sono l’aver superato i limiti delle variazioni essenziali e che l’intervento di costruzione sia stato unitario e abbia determinato la confusione delle varie parti di quanto edificato, conformi e difformi, in un’unica costruzione.
TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. II, 6 novembre 2024 n. 3653 –Edilizia&Urbanistica– Sul condono edilizio – A prescindere dalla natura degli interventi, è preclusa la prosecuzione dei lavori successivamente alla presentazione dell’istanza di sanatoria, in quanto le ulteriori opere ripetono le caratteristiche di illiceità dell’opera principale cui si ineriscono strutturalmente, determinando pertanto l’obbligo di demolizione. Infatti, qualsiasi intervento realizzato dopo la domanda di condono determina l’illegittimità dell’intero intervento edilizio e preclude così la possibilità di ottenere la sanatoria, dovendo l’opera essere valutata nella sua unitarietà e non in modo parcellizzato.