IN EVIDENZA
TAR LAZIO, SEZ. V, 28 ottobre 2024, n. 18786 –Appalti pubblici– Sui requisiti di partecipazione – Con la pronuncia in commento, il Collegio ha ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante che non ha richiesto in capo al singolo concorrente il possesso dell’autorizzazione sanitaria quale requisito di partecipazione alla gara, limitandosi a prevedere, quale requisito professionale solo per il medico competente il possesso dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei medici competenti. Nel caso di specie, tale scelta è giustificata dal fatto che le attività sanitarie, per le quali come sostenuto da parte ricorrente sarebbero necessarie le relative autorizzazioni, non possono considerarsi l’oggetto principale dell’appalto ma piuttosto delle attività secondarie e accessorie svolte unicamente dal medico competente. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’Amministrazione resistente)
TAR PIEMONTE, SEZ. I, 23 ottobre 2024, n. 1063 –Appalti pubblici– Sulla responsabilità precontrattuale della P.A. – Nelle gare pubbliche la responsabilità precontrattuale della P.A. ricorre nel caso in cui, prima della stipula del contratto, l’Amministrazione, violando il principio di correttezza e buona fede, lede il legittimo affidamento maturato dall’operatore economico alla conclusione dell’accordo e ciò a prescindere dall’eventuale illegittimità dei provvedimenti adottati. Tale lesione si configura anche nell’ipotesi in cui, dopo l’aggiudicazione di una procedura selettiva, la P.A. abbia tenuto un comportamento contrario ai canoni di lealtà perché, pur in presenza di ragioni tali da giustificare la revoca della già disposta aggiudicazione, non abbia, come nel caso di specie, tempestivamente ritirato i propri provvedimenti, prolungando inutilmente lo svolgimento della gara e così inducendo i concorrenti a confidare nelle chances di conseguire l’appalto o di stipulare il contratto. Tanto chiarito, è stata accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall’impresa ricorrente, stante la tardività del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’impresa ricorrente)
TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. II CIVILE, 17 ottobre 2024, n. 15796 – Sui finanziamenti pubblici – In tema di finanziamenti pubblici, la tardiva presentazione delle domande di rimborso intermedio e finale, pur in violazione dei termini contrattuali, non giustifica automaticamente la revoca del contributo, né l’applicazione di sanzioni, se la convenzione non prevede espressamente tale conseguenza. Pertanto, è stata accolta la domanda dell’Amministrazione attrice, in quanto la violazione dei suddetti termini non giustifica il mancato riconoscimento delle somme dovute a titolo di finanziamento. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’Amministrazione attrice)
APPALTI PUBBLICI
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I, 31 ottobre 2024, n. 3000 –Appalti pubblici– Sui costi della manodopera – I costi della manodopera e della sicurezza non sono direttamente ribassabili in quanto scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, resta ferma la possibilità per l’operatore economico che disponga di un’organizzazione aziendale particolarmente efficiente di abbattere i costi della manodopera, i quali in tal modo possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull’importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa.
TAR CALABRIA, SEZ. II, 29 ottobre 2024, n. 1539 –Appalti pubblici– Sul contributo ANAC – Anche secondo il Tar Calabria il pagamento tardivo del contributo ANAC non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. Il Collegio, infatti, ha condiviso l’orientamento ormai maggioritario della giurisprudenza amministrativa, ovvero quello che consente all’operatore economico di sanare l’eventuale mancato tempestivo pagamento in corso di gara, garantendo così il massimo favor partecipationis.
TAR REGGIO CALABRIA, 28 ottobre 2024, n. 742 –Appalti pubblici– Sull’equo compenso – In materia del c.d. equo compenso nel settore degli appalti pubblici, il Collegio ha osservato che le offerte economiche in ribasso – diretto o indiretto che sia – rispetto al compenso fissato ex ante dalla stazione appaltante non possano essere automaticamente ed aprioristicamente escluse. Tanto premesso, nel caso di specie è legittimo il comportamento della stazione appaltante che ha escluso l’offerta di un operatore economico non in quanto questa, azzerando le spese generali ed oneri accessori (con un ribasso del 100% delle stesse), avrebbe, sia pure indirettamente, eroso il compenso indicato nella lex specialis così incorrendo, in via immediata e diretta, nella violazione dei principi di cui alla L. n. 49/2023 bensì in quanto le giustificazioni rese dalla concorrente sono state reputate non condivisibili.
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I, 25 ottobre 2024, n. 2888 –Appalti pubblici– Sui criteri di attribuzione del punteggio tecnico – Con la sentenza in oggetto, il Collegio ha ritenuto inidonea e, pertanto, illegittima la previsione di gara con cui la stazione appaltante attribuiva metà del punteggio tecnico al concorrente che avesse la disponibilità di un impianto vicino alla propria sede legale. Infatti, una simile previsione non è idonea a garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici della proposta negoziale dei concorrenti, in quanto non è evidente quale sia la particolare qualità tecnica di un impianto che si trova vicino alla sede legale della stazione appaltante, né si evince la ragione sulla base della quale si è deciso di attribuire un così significativo punteggio. Tale motivazione sfugge anche alla logica sottesa al principio di prossimità, il quale, al fine di ridurre il movimento dei rifiuti, premia la vicinanza tra il luogo di produzione o di raccolta e l’impianto di smaltimento, e non invece la sede legale della stazione appaltante.
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. IV, 24 ottobre 2024, n. 2882 –Appalti pubblici– Sull’accesso agli atti nel nuovo Codice dei contratti pubblici – La Stazione appaltante è, quindi, obbligata, in via automatica e immediatamente, a mettere a disposizione dei primi cinque classificati nella procedura, oltre che i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, anche le offerte degli altri quattro concorrenti, salvo procedere all’oscuramento di queste nelle parti che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Una volta messi a disposizione tali documenti, le impugnazioni delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte devono avvenire, in virtù del rito speciale introdotto dal D.lgs. n. 36/2023, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. IV, 21 ottobre 2024, n. 2780 –Appalti pubblici– Sull’inquadramento professionale – È precluso alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara, il che comporta anche la libertà dell’imprenditore di operare gli inquadramenti professionali secondo la regolamentazione dettata dal CCNL applicato. Ne deriva che la difformità tra l’inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la sua qualifica contrattuale, può essere fatta valere solo nell’ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, salvi i riflessi sulla congruità complessiva dell’offerta, se l’inquadramento è del tutto anomalo o abnorme in relazione ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio.
TAR BASILICATA, SEZ. I, 17 ottobre 2024, n. 506 –Appalti pubblici– Sull’avvalimento – Il contratto di avvalimento deve specificare, a pena di nullità, le risorse messe a disposizione, anche se tale indicazione non deve necessariamente spingersi alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero all’indicazione numerica dello stesso personale. Va, pertanto, esclusa l’ammissibilità del soccorso istruttorio per sanare il vizio di nullità del contratto di avvalimento per l’omessa indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria a favore di quella ausiliata, in quanto i contratti di avvalimento non possono essere modificati e/o integrati dopo la scadenza del temine perentorio di presentazione delle offerte.
ENTI LOCALI
TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. V, 31 ottobre 2024, n. 5837 -Enti locali- Sulle ordinanze contingibili ed urgenti per la bonifica dei siti inquinati – È illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco, per fini di igiene pubblica, ha ingiunto al proprietario di un terreno l’immediata rimozione dei rifiuti ivi giacenti, essendo previsto nell’ordinamento un ordinario potere d’intervento attribuito all’Autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Pertanto, la presenza di una specifica norma di settore esclude a priori la possibilità per l’ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti.
EDILIZIA & URBANISTICA
TAR VENETO, SEZ. II, 31 ottobre 2024, n. 2572 –Edilizia&Urbanistica– Sulla vicinitas – È inammissibile, per carenza di interesse concreto e attuale, il ricorso proposto dal confinante volto ad annullare un permesso di costruire qualora lo stesso non dimostri un pregiudizio specifico e reale derivante dall’intervento edilizio. In particolare, il Collegio ha chiarito che la mera invocazione del principio di “vicinitas” e l’indicazione di un danno eventuale e ipotetico, come nel caso di specie, non sono sufficienti a giustificare l’azione legale.