Newsletter n. 17 anno X / 1-15 ottobre 2024

NEWSLETTER N.17 ANNO X

1-15 ottobre 2024

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IN EVIDENZA

TAR VENETO, SEZ. III, 15 ottobre 2024, n. 2436 Appalti pubblici– Sulla clausola sociale – La clausola sociale che prevede l’obbligo di riassorbimento del personale ha come obiettivo garantire la stabilità occupazionale, ma non impegna in nessun modo l’aggiudicatario al rispetto di un qualsivoglia monte ore storico perché, diversamente, si avrebbe un chiaro vulnus all’autonomia imprenditoriale e alla concorrenza. Tanto premesso, il Collegio ha rigettato il ricorso affermando l’insussistenza in capo alla controinteressata dell’obbligo di mantenere il monte ore storico lavorato dal personale uscente.  (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della controinteressata)


TAR LAZIO, SEZ. V QUATER, 14 ottobre 2024, n. 17666 Appalti pubblici– Sull’omessa dichiarazione delle cause di esclusione – Sussiste in capo ai partecipanti, delle procedure ad evidenza pubblica l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale al fine consentire alla stazione appaltante di valutare l’eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità dell’operatore. Tale obbligo sussiste anche in caso di operatore plurisoggettivo in quanto il raggruppamento è di fatto tenuto a conoscere la situazione dei propri componenti e possa così utilizzare lo strumento rimediale di cui all’art. 97 del d. lgs. n. 36 del 2023 nel rispetto delle relative prescrizioni procedurali. Il Collegio ha dunque ritenuto che nel giudizio di comparazione tra contrapposti interessi, l’art. 97 c. 2 c.c.p., nel caso di specie in cui era già stata concessa la facoltà di modifica della compagine, non consenta di superare l’omissione dichiarativa imputabile al consorzio, dovendosi ritenere che la misura già adottata sia risultata insufficiente. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’amministrazione resistente)

 

TAR LAZIO, SEZ. II, 10 ottobre 2024, n. 17503 –Edilizia&UrbanisticaSull’espropriazione – La mancata conclusione nei termini della procedura espropriativa determina la sopravvenuta inefficacia degli atti di tale procedura, concretandosi pertanto un’ipotesi di occupazione sine titulo, che la medesima Amministrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno. In accoglimento del ricorso, il Collegio ha dunque chiarito che nella richiamata circostanza sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere sull’istanza del proprietario volta a sollecitare l’esercizio del potere di acquisizione contemplato dall’art. 42-bis o, in alternativa, a disporre la restituzione del bene, ovviando in tal modo alla situazione di illecito di natura permanente rappresentata dall’occupazione stessa. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del ricorrente)

 

TAR LAZIO, SEZ. III STRALCIO, 1° ottobre 2024, n. 17025 -Energy- Sugli incentivi per la produzione di energia elettrica – In materia di tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica, sussiste in capo al GSE un potere di verifica e controllo non riconducibile al paradigma normativo dell’autotutela, trattandosi di un potere di decadenza previsto in caso di mancato rispetto della normativa condizionante l’erogazione degli incentivi. Pertanto, al fine di disporre la decadenza dalle citate tariffe incentivanti non sono in alcun modo richiesti i presupposti sostanziali e temporali previsti invece per il legittimo esercizio del potere di autotutela. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del GSE)

 

APPALTI PUBBLICI

TAR LIGURIA, SEZ. I, 14 ottobre 2024, n. 673 Appalti pubblici– Sui costi della manodopera – Qualora l’operatore economico disponga di un’organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull’importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa. In altri termini, la formulazione del ribasso è consentita esclusivamente sul valore dell’appalto al netto della manodopera stimata dalla stazione appaltante, ma il concorrente ha comunque la facoltà di ridurre indirettamente i costi del lavoro aumentando la percentuale di sconto praticata sulla componente direttamente ribassabile.

 

TAR VENETO, SEZ. I, 9 ottobre 2024, n. 2376 Appalti pubblici– Sull’anomalia dell’offerta – L’Amministrazione è tenuta a parametrare il termine concesso all’operatore economico alla mole e alla complessità dei chiarimenti dalla stessa richiesti al fine di superare il dubbio sull’anomalia dell’offerta. Applicando tali coordinare interpretative al caso di specie, il Collegio ha ritenuto che un solo giorno non possa costituire un termine ragionevole per consentire all’operatore, sottoposto a sub procedimento di anomalia, di predisporre una dettagliata esplicitazione delle giustificazioni su tutte le voci attive e passive del P.E.F.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 4 ottobre 2024, n. 7982 Appalti pubblici– Sul danno curriculare – Con la pronuncia in commento, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che per danno curriculare si intende il mancato guadagno conseguente all’impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall’esecuzione dell’appalto reclamato dalla parte. Ne deriva che, così come ritenuto nel caso di specie, lo stesso non possa sussistere laddove non venga dimostrata in concreto la perdita di un’occasione contrattuale con la correlata possibilità di fregiarsi delle suddette referenze.

 

TAR PUGLIA, SEZ. III, 2 ottobre 2024, n. 1032 Appalti pubblici– Sul principio di equivalenza – Il principio di equivalenza è canone immanente nelle procedure di gara o comunque di evidenza pubblica, anche nelle forme negoziate o similari della c.d. piccola evidenza, specie allorché l’amministrazione intenda affidare la fornitura di materiale di consumo. Tale principio trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara anche nell’ambito degli affidamenti diretti, con la conseguenza che la richiesta di materiale originale deve intendersi anche inclusiva del materiale assimilabile all’originale.

 

TAR LAZIO, SEZ. I QUATER, 1° ottobre 2024, n. 17002 Appalti pubblici– Sull’avvalimento – Nello stipulare il contratto di avvalimento, l’impresa ausiliaria che dichiara di avere la disponibilità dei mezzi da mettere a disposizione dell’ausiliata deve necessariamente effettuare le opportune verifiche laddove la disponibilità di tali mezzi derivi a sua volta da accordi con terzi. In mancanza di tali verifiche sussiste grave negligenza dell’impresa ausiliaria con conseguente legittima applicazione della sanzione ANAC nei suoi confronti.

 

ENTI LOCALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 ottobre 2024, n. 8220 -Enti locali- Sulla concessione di beni pubblici – In materia di beni pubblici, la proroga di una concessione rappresenta uno strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali e nei soli casi in cui vi sia la necessità di assicurare lo svolgersi del servizio nelle more dell’espletamento della nuova procedura di selezione. Ne consegue che la proroga è ammissibile solo in limitate ed eccezionali situazioni non imputabili all’Amministrazione, traducendosi altrimenti in un inammissibile affidamento diretto.

 

 

EDILIZIA & URBANISTICA

TAR LAZIO-LATINA, SEZ. II, 10 ottobre 2024, n. 619 –Edilizia&UrbanisticaSul permesso di costruire: tettoia esterna – Una tettoia di notevoli dimensioni che altera l’assetto del territorio e occupa superfici e volumi diversi rispetto alla “res principalis”, indipendentemente dall’eventuale vincolo di servizio o di ornamento di quest’ultima, non può essere considerata, dal punto di vista urbanistico, come mera pertinenza e pertanto necessita del rilascio del permesso di costruire. Esclusivamente le cosiddette tettoie leggere, non chiuse lateralmente su almeno tre lati, prive di autonomia strutturale e costruite per migliorare l’utilizzo dello spazio esterno dell’edificio, sono esonerate da tale regime.

 

TAR LAZIO, SEZ. II STRALCIO, 9 ottobre 2024, n. 17315 –Edilizia&UrbanisticaSull’ordine di demolizione – In tema di attività della P.A. finalizzata alla repressione degli abusi edilizi, deve ritenersi sufficiente la notifica dell’ordine di demolizione al solo proprietario del bene risultante dai registri catastali. Pertanto, la mancata notifica all’usufruttuario non incide sulla legittimità del provvedimento, ferma restando comunque la possibilità per lo stesso usufruttuario di impugnarlo autonomamente qualora ne ricorrano i presupposti.