Newsletter n. 17 anno VI / 1 -15 ottobre 2020

NEWSLETTER N.17 ANNO VI

1-15 ottobre 2020

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IN EVIDENZA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 12 ottobre 2020 n. 6033 – Appalti Sulla possibilità per il Gestore uscente di disattendere all’obbligo del sopralluogo Con la sentenza in rassegna, i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che l’obbligo del sopralluogo, previsto dalla lex specialis, è da considerarsi superfluo e sproporzionato quando esso sia imposto al Gestore Uscente del servizio. Ed infatti, quest’ultimo – per la peculiare condizione rivestita  – possiede già la piena conoscenza delle caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della nuova gara. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante consente al Gestore Uscente di disattendere all’obbligo del sopralluogo, la par condicio fra i concorrenti non può ritenersi violata.
In tale ipotesi, infatti, l’applicazione della legge di gara in modo diseguale è giustificata in ragione della sensibile differenza della situazione di fatto in cui versa il Gestore Uscente rispetto agli altri concorrenti.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati). 

TAR SICILIA – sentenze 2 ottobre 2020 n. 2384 – AppaltiSul dies a quo da cui computare i termini per impugnare una determinazione comunaleCon la sentenza in esame, i Giudici siciliani hanno stabilito che il termine di 30 giorni, per impugnare la determinazione adottata da un Comune per l’affidamento diretto di un servizio, decorre dalla pubblicazione della determinazione stessa sull’Albo pretorio on-line; quest’ultima, infatti, è da ritenersi condizione sufficiente per la conoscenza o la conoscibilità dell’atto in oggetto.
Pertanto, ai fini del computo dei termini per impugnare, risulta ininfluente la circostanza che l’atto oggetto di gravame non sia stato pubblicato anche nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune interessato.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati).

APPALTI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 2 ottobre 2020 n. 5782 – AppaltiSull’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 80, comma 3 e comma 5 lett. c), del D.L.gs. 50/2016Con la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che tra i soggetti su cui grava l’obbligo, in sede di gara, di dichiarare i precedenti penali ed i gravi illeciti professionali, non non vi rientra il socio unico, persona giuridica, detentore dell’intero capitale della società che partecipa alla procedura di gara.
In materia di cause di esclusione, infatti, occorre attenersi strettamente al dettato letterale dell’art. 80 del D.L.gs. 50/2016.
Pertanto, un’eventuale ampliamento delle figure soggettive tenute a rendere le dichiarazioni di cui sopra determinerebbe un’interpretazione additiva della norma richiamata, con conseguente violazione del principio di tassatività. Come noto, infatti, le cause di esclusione devono trovare la loro fonte solo nella legge.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 2 ottobre 2020 n. 5777 – Appalti Sul valore di “silenzio assenso” della mancata riposta della Prefettura in ordine alle verifiche antimafia richieste dalla S.A. – Con la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che, decorsi trenta giorni dalla richiesta della certificazione antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, il silenzio delle Prefetture in ordine alla predetta richiesta ha valore di silenzio assenso.
Pertanto, allo spirare del predetto termine, l’Amministrazione committente,  anche in assenza della comunicazione antimafia, può procedere alla stipulazione, approvazione o autorizzazione del contratto (o del subcontratto) di lavori, servizi e forniture.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 7 ottobre 2020 n. 5962 – AppaltiSui presupposti necessari per modificare i contratti di appalto senza ricorrere ad una nuova procedura di gara – Con la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo Spada hanno delineato i presupposti in presenza dei quali la S.A. può modificare il contratto d’appalto già in essere con l’aggiudicatario, senza che sia necessaria l’indizione di una nuova procedura di gara.
In particolare, l’oggetto della modifica del contratto deve avere ad oggetto lavori, servizi o forniture:
– “supplementari” rispetto all’iniziale oggetto del rapporto contrattuale, ossia prestazioni ulteriori e funzionalmente connesse a quella originaria;
– “resisi necessari”, per necessità insorta successivamente all’aggiudicazione;
– “non ricompresi” nell’appalto iniziale.
Inoltre, è necessario che, la sostituzione del contraente mediante nuova procedura di gara, comporterebbe difficoltà di tipo economico o tecnico, quali ad esempio la duplicazione dei costi, per l’Ente aggiudicatore.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 12 ottobre 2020 n. 6042 – Appalti – Sull’impossibilità di attivare il soccorso istruttorio nel caso di presentazione del PEF senza asseverazione – Con la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che la mancanza nel Piano Economico Finanziario di una valida asseverazione – da parte di un istituto di credito o di una società di servizi costituita dall’istituto di credito stesso o da una società di revisione – deve essere considerato alla stregua della fattispecie dell’omessa presentazione del Piano stesso, e non a quella della mera irregolarità/incompletezza del documento medesimo.
Pertanto, nel caso in cui il PEF non sia accompagnato dalla predetta asseverazione, a tale mancanza non si può rimediare mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 14 ottobre 2020 n. 6209 – Sulla suddivisione in lotti di un appalto –  Con la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo spada hanno ribadito che il principio della suddivisione in lotti di un appalto non è una regola inderogabile, essendo demandata alla discrezionalità amministrativa la facoltà di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito.
Pertanto, la scelta operata da parte della Stazione Appaltante di non suddividere in lotti  un appalto può essere sindacata, in sede giurisdizionale, solo sotto l’aspetto della ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell’istruttoria e mai sotto il profilo dell’opportunità. 

TAR CALABRIA, SEZ. I – sentenza 5 ottobre 2020 n. 5050 – AppaltiSull’illegittimità del provvedimento di annullamento (o revoca) d’ufficio dell’aggiudicazione adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento  Con la sentenza in rassegna, i Giudici calabresi hanno ribadito che deve ritenersi consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di annullamento (o di revoca) d’ufficio dell’aggiudicazione, è necessario che all’aggiudicatario venga inoltrata la comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Sempre a tal riguardo, il Collegio ha, inoltre, colto l’occasione per chiarire che, l’annullamento (o la revoca) dell’affidamento, deve essere disposto/a mediante una determinazione adottata da parte del Dirigente che ha adottato il precedente atto di aggiudicazione definitiva; non potendo, infatti, essere demandata al RUP, che non è stato  investito di una qualifica dirigenziale, il potere di adottare atti caducatori dell’aggiudicazione in questione.

TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. II – sentenza 9 ottobre 2020 n. 2028 – Sull’illegittimità dell’aggiudicazione da parte di una ditta che quantifichi il monte ore in misura inferiore rispetto a quello indicato dalla lex specialis senza presentare opportuna giustificazione – Con la sentenza in esame, i Giudici siciliani hanno ritenuto illegittima l’aggiudicazione di una gara d’appalto di servizi da parte di una ditta che ha quantificato il monte ore di lavoro in misura inferiore rispetto a quella indicata nella lex specialis, senza alcuna richiesta di chiarimenti da parte della P.A.
In tal caso, ad avviso del Collegio, la valutazione sulla congruità dell’offerta deve ritenersi viziata per per difetto e/o carenza di istruttoria. Ed invero, anche ove si volesse ammettere che il monte ore non costituisca un elemento invariabile in sede di offerta, l’Amministrazione, in ogni caso, non può astenersi dall’esigere plausibili chiarimenti da un concorrente che abbia presentato una  diversa modalità di organizzazione del servizio dichiarando di garantire, con un minor numero di ore, il conseguimento del risultato dovuto.

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. IV – sentenza 12 ottobre 2020 n. 1874 – Appalti Sui presupposti per impugnare con un ricorso cumulativo diverse aggiudicazioni di più lotti della medesima gara – Con la sentenza in commento, i Giudici meneghini hanno stabilito che il ricorso cumulativo, per impugnare diverse aggiudicazioni di più lotti della medesima gara, è ammissibile solo in presenza di due condizioni.
Da un lato, è necessario che l’aggiudicazione sia contenuta per tutti i lotti in un medesimo provvedimento (c.d. criterio della contestualità).
In secondo luogo, è necessario che il predetto provvedimento venga gravato, con riferimento a tutti i lotti, per motivi identici (c.d. criterio della identità delle censure).
Solo in questa ipotesi, infatti, è riscontrabile l’identità della causa petendi e un’articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria.

TAR PUGLIA, SEZ. III – sentenza 12 ottobre 2020 n. 1268 Appalti Sulle condizioni per integrare la mancata allegazione della cauzione provvisoria mediante il soccorso istruttorio Con la sentenza in esame, i Giudici pugliesi hanno stabilito che, nel caso in cui un concorrente ometta di inserire la garanzia provvisoria nella busta amministrativa, è possibile sopperire a tale mancanza ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio; tuttavia, ciò è ammissibile solo se, dalla data sulla marcatura temporale,  risulta che la cauzione provvisoria e la dichiarazione di impegno a prestare la garanzia definitiva siano state costituite in epoca antecedente rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I STRALCIO – sentenza 13 ottobre 2020 n. 10391 – Sulla giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie concernenti la revoca dell’attestazione SOA per presunta falsità dei certificati di esecuzione dei lavoriCon la sentenza in commento, i Giudici capitolini  hanno stabilito che le controversia aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla revoca dell’attestazione SOA per asserita falsità dei certificati di esecuzione dei lavori, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
In tal caso, infatti, la contestazione non riguarda l’adozione di un provvedimento illegittimo bensì l’autenticità di alcuni certificati presentati dalla ditta interessata in sede di verifica della propria attestazione SOA. In altre parole, nel caso in esame, la controversia di risarcimento del danno ha ad oggetto un comportamento meramente materiale della P.A. non riconducibile, neppure mediatamente, all’esercizio del potere amministrativo; ragione per cui la controversia è insuscettibile di essere di radicata innanzi al Giudice amministrativo.

TAR VENETO, SEZ. I – sentenza 15 ottobre 2020 n. 946 – Appalti Sulla cumulabilità delle funzioni di RUP con quelle di Commissario di gara o di Presidente della commissione giudicatriceCon la sentenza in commento, i Giudici Veneti hanno osservato che, nelle procedure ad evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di Commissario di gara o con quella di Presidente della commissione giudicatrice. Ciò vale, salvo che non venga concretamente dimostrata l’incompatibilità tra i due ruoli a causa di qualche comprovata ragione di interferenza o di condizionamento tra gli stessi.
In altre parole, non può dirsi sussistente una forma di automatica incompatibilità tra i ruoli in questione; l’eventuale situazione di incompatibilità, infatti, deve essere valutata dalla Stazione Appaltante verificando se, la commistione tra i ruoli nel singolo caso concreto, possa in qualche modo interferire sul processo valutativo delle offerte, condizionandone l’esito di gara.

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I TER– sentenza 15 ottobre 2020 n. 10498 – Appalti Sull’obbligo di osservare il principio del contraddittorio nel giudizio sull’anomalia delle offerteCon la sentenza in commento, i Giudici capitolini hanno affermato che, nel giudizio sull’anomalia delle offerte, il rispetto del principio del contraddittorio è da ritenersi centrale.
Tale assunto, impone alla Stazione Appaltante, prima di procedere all’esclusione dell’offerta ritenuta anomala, di operare una attenta valutazione e ponderazione delle giustificazioni presentate dall’impresa “sospettata” di aver presentato un’offerta anormalmente bassa.
Pertanto, l’automatica esclusione del concorrente in questione, senza una previa ed attenta considerazione delle giustificazioni dallo stesso formulate, è da ritenersi illegittima per violazione dei principi che presiedono le procedure ad evidenza pubblica.

SERVIZI INTERESSI ECONOMICO GENERALE

TAR LIGURIA – sentenza 2 ottobre 2020 n. 680 – Servizi di interesse economico generale – Sull’onere motivazionale nel caso di ricorso all’affidamento in house – Con la sentenza in esame, il Collegio, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali comunitari, ha ribadito che l’affidamento in house di servizi deve essere specificamente motivato adducendo, in modo puntuale, le ragioni che hanno comportato il mancato ricorso al mercato.
Ed infatti, considerata la natura secondaria e residuale dell’in house providing, non può ritenersi sufficiente dimostrare la sola convenienza economica dell’affidamento diretto, essendo, invece, richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo circa la praticabilità della scelta alternativa e dei vantaggi che ne deriverebbero per la collettività.

TAR LIGURIA, SEZ. I – sentenza 8 ottobre 2020 n. 684 – Servizi di interesse economico generaleSulla legittimità dell’affidamento in house del servizio di sosta dei veicoli e di viabilità interna di un Ospedale – Con la sentenza in esame, i Giudici liguri hanno ritenuto legittima la scelta, operata da parte di un’Azienda Ospedaliera,  di affidare il servizio di gestione e sosta dei veicoli, nonché la viabilità interna dell’Ospedale medesimo, alla società in house del Comune di Genova.
Ad avviso del Collegio, infatti, nel caso di specie, la scelta di non ricorrere al mercato poteva ritenersi sorretta da idonee motivazioni, tra le quali:
– la convenienza economica rispetto alla precedente gestione tramite appalto;
– la necessità di procedere alla gestione unitaria della sosta e della mobilità tra il Comune di Genova e l’Ospedale stesso;
– la necessità di una gestione più semplice del servizio e di un processo decisionale più immediato sulle scelte da intraprendere;
– la necessità di procedere velocemente alla rimozione forzata dei veicoli in sosta abusiva all’interno dell’Ospedale;
– altre condizioni vantaggiose che nessun operatore privato potrebbe garantire.

ENTI LOCALI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI – ordinanza 2 ottobre 2020 n. 21129 Enti Locali – Sulla Giurisdizione del Giudice ordinario sulle questioni concernenti il pagamento di canoni concessori – Con l’ordinanza in esame, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che le controversie aventi ad oggetto esclusivamente l’obbligazione di pagamento dei canoni concessori, senza che sia contestata la validità del rapporto (o del provvedimento) sottostante, afferiscono alla Giurisdizione del Giudice ordinario.

CORTE DEI CONTI – Sez. Regionale per il Controllo Liguria – deliberazione 1 ottobre 2020 n. 79 – Enti LocaliSull’acquisto e sulla gestione degli immobili da parte degli Enti localiCon la deliberazione in epigrafe i Magistrati contabili hanno stabilito che:
gli Enti locali non sono più soggetti alle limitazioni concernenti le operazioni di acquisto di immobili, pertanto essi possono acquistare e gestire immobili;
– la contrazione di un mutuo per il finanziamento dell’acquisto di un immobile resta, però, subordinata alle limitazioni riguardanti l’indebitamento degli Enti locali;
– agli Enti locali è, inoltre, consentito concedere in locazione i propri immobili ad amministrazioni dello Stato con una specifica destinazione d’uso e a canone agevolato (nella specie si trattava di una caserma per le forze dell’ordine).

CORTE DEI CONTI – Sez. Regionale per il Controllo Molise – deliberazione 1 ottobre 2020 n. 75 – Enti LocaliSulla rideterminazione del compenso dei revisoriCon la deliberazione in epigrafe, i Magistrati contabili hanno stabilito che gli Enti locali, nella Delibera di nomina  dei componenti dell’organo di revisione dell’Ente stesso, devono determinare il compenso spettante a questi ultimi nel rispetto dei limiti fissati dal Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018.
Pertanto, laddove i compensi in questione risultino adeguati e congrui rispetto ai parametri di cui al predetto Decreto ministeriale, agli Enti locali non è consentito una rideterminazione degli stessi.

CORTE DEI CONTI – Sez. Regionale per il Controllo Molise – deliberazione 2 ottobre 2020 n. 74 – Enti LocaliSul diritto di rogito del Segretario comunale – Con la deliberazione in epigrafe, i Magistrati contabili, in materia di diritto di rogito spettante al Segretario comunale, hanno stabilito che:
il singolo Comune può attribuire diritti di rogito con il limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del Segretario nell’anno di competenza, sia in caso di convenzioni di segreteria che in caso si incarichi di reggenza o scavalco;
in caso di convenzioni di segreteria è opportuno che nella stessa siano indicate anche le modalità di erogazione dei diritti di rogito nonché quelle di verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo percepito dal Segretario;
in caso di incarico di reggenza o scavalco, il limite del quinto dello stipendio rimane unico, pertanto spetteranno al Segretario i diritti per gli atti rogati in entrambi gli Enti locali fino al limite del quinto dello stipendio annuo complessivo;
i diritti di rogito spettano ai Segretari di fascia C nonché ai Segretari appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino funzioni presso Enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;
i diritti di rogito sono integralmente acquisiti al bilancio dell’Ente, previo versamento da parte dei terzi obbligati, e successivamente sono attribuiti al Segretario rogante.

CORTE DEI CONTI – Sez. Regionale per il Controllo  Puglia – deliberazione 6 ottobre 2020 n. 84 – Enti Locali – Sulla possibilità o meno per gli Enti Locali di contrarre un mutuo per coprire debiti fuori bilancio derivanti da spese di investimento – Con la deliberazione in epigrafe i Magistrati contabili – in merito alla richiesta di parere da parte di un Sindaco circa la possibilità di contrarre un mutuo per coprire le spese di investimento relative ad un progetto di messa in sicurezza e riqualificazione di un bene dell’Ente che abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario – hanno stabilito quanto segue:
– il ricorso alle procedure di riequilibrio comporta alcune limitazioni in capo all’Ente interessato, quali l’impossibilità di ricorrere all’indebitamento per coprire debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
– l’unica deroga è costituita dalla possibilità di contrarre mutui per progetti ed interventi che garantiscano un risparmio di gestione e che siano funzionali al raggiungimento di obiettivi fissai nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale. In tale ipotesi, tuttavia, sarà onere degli Enti dimostrare, sulla base di documentate analisi, l’effettività dei risparmi conseguibili e la loro idoneità al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano di riequilibrio;
– per risparmio di spesa si intende anche quello sopravvenuto nel corso dell’attuazione del piano di riequilibrio.

CORTE DEI CONTI – Sez. per il Controllo Lombardia – Deliberazione del 9 ottobre 2020 n. 133 – Enti LocaliSulla revisione dei contratti di durata da parte dell’Ente Locale La deliberazione in epigrafe ha ad oggetto la richiesta di parere da parte di un Sindaco in merito alla necessità o meno di rivedere – tenuto conto dell’andamento delle attività e dei servizi durante l’emergenza sanitaria – alcuni contratti di durata, al fine di garantire l’equilibrio finanziario dell’Ente medesimo.
Al riguardo, i Magistrati contabili hanno osservato che il quesito formulato da parte dell’Ente è da ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo. Ed infatti, l’oggetto della richiesta è strettamente attinente alla materia civilistica della responsabilità contrattuale, come noto di spettanza del Giudice Ordinario. Di conseguenza, un eventuale parere da parte dei magistrati contabili, travalicherebbe i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei Conti.

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, Sez. 1 – sentenza 1 ottobre 2020 n. 680 – Enti Locali Sulla legittimità di un regolamento comunale che prevede che per la determinazione della maggioranza non si computano gli astenuti – Con la sentenza in rassegna, il Collegio ha osservato che è da ritenersi legittimo il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale contenente una norma che, per la determinazione della maggioranza dei votanti, prevede di non computare i voti degli astenuti.
Ed infatti, il Testo Unico degli Enti Locali impone limiti solo con riferimento al quorum strutturale, prevedendo che per la validità delle sedute debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’Ente; nessun limite è posto, invece, da tale fonte normativa con riferimento al quorum funzionale, la cui disciplina è rimessa all’autonomia degli Enti locali.

TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 6 ottobre 2020 n. 1164 – Enti LocaliSulla giurisdizione del Giudice ordinario in materia di risarcimento del danno per omesso completamento delle operazioni di bonifica di un sito inquinato – Con la sentenza in rassegna, i Giudici toscani hanno stabilito che le controversie aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno, derivante dall’omesso completamento delle operazioni di bonifica di un fondo utilizzato dalla P.A. per deposito di rifiuti, rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario.
In proposito, è stato osservato che le controversie devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo sono solamente quelle relative all’esercizio, o al mancato esercizio, del potere pubblico. Nel caso di specie, invece, è dedotta l’esistenza di un danno derivante da una cattiva attività materiale, ossia da un comportamento non portato correttamente a termine, da parte dell’Amministrazione interessata, come tale riconducibile nella giurisdizione ordinaria.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 14 ottobre 2020 n. 4500 – Sulla illegittimità di un ordine di bonifica di un terreno inquinato senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento e senza accertamento del responsabile dell’inquinamento – Con la sentenza in esame, i Giudici partenopei hanno riconfermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale è da ritenersi illegittima – per violazione del diritto dei privati di partecipare ai procedimenti amministrativi –  l’ordinanza con la quale il Sindaco ha diffidato il  proprietario di un terreno a provvedere alla bonifica dello stesso e alla messa in sicurezza dell’area, senza preventiva comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento.
Del pari, l’ordinanza in parola è da ritenersi illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, ove l’Amministrazione comunale non abbia provveduto ad effettuare un preventivo accertamento istruttorio finalizzato alla individuazione dell’effettivo responsabile dell’inquinamento.

PUBBLICO IMPIEGO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 9 ottobre 2020 n. 6022 – Pubblico impiegoSul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblico impiego – Con la sentenza in commento, i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che sono attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo tutte le controversi concernenti procedure concorsuali di assunzione; per tali intendendosi quelle preordinate alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. e quelle relative alla novazione di precedenti rapporti di lavoro, di soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni, con l’attribuzione agli stessi di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente.
Per contro, sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario tutte quelle controversie relative a mere modificazioni del rapporto di lavoro già in essere con la P.A., quali ad esempio le controversie in materia di mobilità del personale dipendente.

CORTE DEI CONTI, SEZ. Giurisdizionale Lombardia – deliberazione, 15 ottobre 2020 n. 142 – Enti PubbliciSulle attività extralavorative preventivamente non autorizzate Con la deliberazione in epigrafe la magistratura contabile ha ricordato che il rapporto di lavoro pubblico è caratterizzato dal regime delle c.d. incompatibilità per effetto del quale, i pubblici dipendenti, senza previa autorizzazione, non possono svolgere attività extralavorative.
In altre parole, tutte le attività svolte fuori dall’orario di lavoro, seppur liberamente esercitabili e non potenzialmente in conflitto di interessi con l’ordinaria attività svolta, devono essere previamente autorizzate dall’Amministrazione di appartenenza.
Pertanto, in assenza della predetta autorizzazione, l’Ente datore di lavoro avrà diritto ad ottenere un risarcimento per danno erariale, da calcolarsi in misura pari ai compensi percepiti durante l’attività extralavorativa al netto delle imposte già corrisposte dal dipendente pubblico.

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I QUATER – sentenza 8 ottobre 2020 n. 10164 – Sull’illegittimità dell’esclusione da un concorso per agente di Polizia un tatuaggio Con la sentenza in commento, i Giudici capitolini hanno ritenuto illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento di esclusione da un concorso per agenti della Polizia di Stato in ragione della presenza, sul braccio del concorrente, di un tatuaggio in via di rimozione e non pienamente visibile indossando l’uniforme o una maglia a maniche corte.

EDILIZIA & URBANISTICA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II – sentenza 5 ottobre 2020 n. 5865 – Edilizia&Urbanistica Sulla legittimità di un permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio aperto in zona soggetta a fascia di rispetto stradale – Con la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto legittimo il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un parcheggio in una zona con destinazione urbanistica a fascia di rispetto stradale.
In proposito, è stato osservato che nella circolare del Ministero dei Lavori pubblici (n. 5980/1970), recante le “Istruzioni sulle distanze da osservare nell’edificazione a protezione del nastro stradale”, tra le opere la cui realizzazione è ammessa nelle fasce di rispetto stradale sono pacificamente ricompresi i parcheggi scoperti, che non comportino la costruzione di edifici, e le recinzioni in muratura.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II – sentenza 9 ottobre 2020 n. 6020 – Edilizia&Urbanistica – Sulla portata della nozione di pertinenza –  Con la sentenza in esame i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che la nozione di pertinenza, in materia urbanistica, si riferisce soltanto ad opere di modesta entità che siano accessorie rispetto all’opera principale. Per contro, non rientrano in tale categoria tutte quelle opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto al manufatto principale e che non siano coessenziali allo stesso.
Il Collegio ha stabilito, inoltre, che tali principi valgono al di là della portata che il concetto di pertinenza assume in sede civile. Sulla base di tale indicazione, dunque, è stato ritenuto che il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti (c.d. permesso di costruire) è necessario quand’anche sotto il profilo civilistico le opere in questione si possano qualificare come pertinenze.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 9 ottobre 2020 n.5992 – Edilizia&UrbanisticaSui confini del risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia  Con la sentenza in commento, i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che, nel settore edilizio, il risanamento conservativo attiene al consolidamento, al ripristino e al rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio al fine di consentire il recupero dell’edificio già esistente e che si vuole conservare. In buona sostanza, dunque, gli interventi di risanamento conservativo presuppongono la realizzazione di opere che lasciano inalterata la struttura dell’edificio.
Per contro, gli interventi che determinano una alterazione dell’originaria fisionomia e della consistenza fisica dell’immobile o la modifica della precedente destinazione d’uso dello stesso rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia.