Newsletter n. 16 anno VI / 16-30 settembre 2020

NEWSLETTER N.16 ANNO VI

16-30 settembre 2020

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IN EVIDENZA

TAR LIGURIA – sentenze 30 settembre 2020 n. 672 e 672– Appalti Sulla portata dell’art. 80, comma 5, lett. c) in materia di illeciti professionali Con la sentenza in esame, i Giudici liguri, richiamando gli insegnamenti della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato, hanno ribadito il carattere meramente esemplificativo e non tassativo dei comportamenti che l’art. 80, comma 5, lett. c) riconduce nel concetto di gravi illeciti professionali.In particolare, ha osservato il Collegio, questi ultimi comprendono qualsiasi condotta, collegata all’esercizio dell’attività  professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa.

In proposito, è stato, inoltre, richiamato quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui l’omissione, da parte dell’operatore economico, di informazioni dovute – in quanto astrattamente idonee a configurare ipotesi di illeciti professionali – non può determinare l’esclusione automatica del concorrente in gara essendo, invece, necessario che l’Amministrazione effettui una valutazione in “concreto” circa l’effettiva doverosità dell’informazione omessa (ai fini del giudizio di moralità ed affidabilità dell’operatore economico) e sull’attitudine di quella specifica omissione informativa ad influenzare il corretto svolgimento della procedura; nel senso di stabilire se esso integri un illecito professionale di gravità tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità professionale del concorrente interessato.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati).

APPALTI PUBBLICI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 21 settembre 2020 n. 19677 – Appalti Sulla giurisdizione del Giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta dall’aggiudicatario Con l’ordinanza in rassegna, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento del danno proposta da un soggetto che, essendo aggiudicatario di una gara d’appalto successivamente annullata dal Giudice amministrativo, deduce la lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo. Ciò in quanto la causa petendi di detta domanda, non è l’illegittimità del provvedimento amministrativo, bensì la lesione dell’affidamento che l’attore aveva riposto nella legittimità del medesimo.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 30 settembre 2020 n. 5746 – Appalti –  Sulla scelta di suddividere o meno in lotti una gara  Con la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che il principio della suddivisione in lotti non può considerarsi un principio assoluto ed inderogabile essendo, infatti, demandato alla discrezionalità Amministrativa la possibilità di optare per un assetto alternativo; a patto però che in quest’ultimo caso l’Amministrazione appaltante assolva all’obbligo motivazionale.
Da ciò discende che, la scelta dell’Amministrazione di suddividere o meno in lotti una gara è sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente sotto l’aspetto della ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell’istruttoria e mai sotto il profilo dell’opportunità.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 30 settembre 2020 n. 5739 – AppaltiSull’illegittimità dell’aggiudicazione in favore di una ditta che ha offerto un prodotto con caratteristiche tecniche non rispondenti  a quelle minime previste dal progetto esecutivo Con la sentenza in rassegna, i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che è da ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di progettazione, lavori e forniture ad una ditta che ha offerto un prodotto aventi caratteristiche tecniche non rispondenti a quelle minime espressamente previste dal progetto esecutivo; e ciò a maggior ragione  ove le medesime caratteristiche siano state indicate nella legge di gara quali essenziali per la potenza dell’impianto progettato.
In tal caso, infatti la P.A. appaltante, nell’ammettere l’offerta della ditta interessata, ha posto in essere una violazione della lex specialis e della par condicio fra i partecipanti.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. III – sentenza 28 settembre 2020 n. 5711 – Appalti – Sul potere di riesame della Commissione GiudicatriceCon la sentenza in commento, i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che l’attività posta in essere da parte della Commissione giudicatrice si esaurisce soltanto con l’approvazione del suo operato da parte dei competenti organi dell’Amministrazione appaltante, mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Pertanto, fino a questo momento, la Commissione medesima conserva il potere di riesaminare il suo l’operato al fine di emendarlo da eventuali errori.

CONSIGLIO DI STATO – Sez. III – sentenza  28 settembre 2020 n. 5705 – Appalti Sul contenuto delle c.d. clausole estensive – Con la sentenza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada  hanno stabilito che le c.d. clausole estensive possono ritenersi ammissibili solo nella misura in cui esse rispettino i requisiti di determinatezza e l’oggetto della procedura cui accedono.
In tal modo, infatti, è rispettato il confronto concorrenziale tra le imprese partecipanti alla gara, le quali sanno ed accettano che potrebbe essere loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori – ma comunque determinati o determinabili a priori  tanto sul piano soggettivo (per caratteristiche e numero delle amministrazioni eventualmente richiedenti) che su quello oggettivo ( per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste entro un limite massimo) – rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 28 settembre 2020 n. 5634 – Appalti Sulla determinazione del prezzo a base d’asta –  Con la sentenza in rassegna, i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che, le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – sentenza 25 settembre 2020 n. 5627 – Appalti – Sulla portata del concetto di falsa dichiarazione ex art. 80 D.L.gs. 50/2016  – Con la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che la censura di “non rispondenza al vero” della dichiarazione resa dal RTI aggiudicatario sull’importo economico del progetto, non costituisce una falsa dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del Codice dei Contratti.
Ciò in quanto la dichiarazione in questione:
a)non è suscettibile di influenzare le decisioni sull’esclusione o meno dell’operatore dalla selezione;
b) non riguardante un requisito di partecipazione ma un elemento valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio;
c)non è suscettibile di influenzare l’aggiudicazione poiché è stato dimostrato dalla stazione appaltante che l’asserita “falsità” non ha avuto alcuna incidenza favorevole sull’attribuzione del punteggio nei confronti del RTI aggiudicatario.

CONSIGLIO DI STATO – Sez. V – sentenza 21 settembre 2020 n. 5483 – AppaltiSul costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione AppaltanteCon la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che, per orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, in sede di verifica di anomalia dell’offerta, la difformità del costo del lavoro da quello indicato nelle tabelle ministeriali non è profilo dirimente per trarne la conclusione dell’incongruità dell’offerta, poiché le tabelle costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità; sono, infatti, consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte e spetta alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell’offerta ed indurre ad un giudizio di anomalia della stessa.

CORTE DEI CONTI – Sez. Regionale per il Controllo Lazio – deliberazione 29 settembre 2020 n. 60 Appalti – Sugli incentivi per le funzioni tecniche – I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione in epigrafe, hanno ribadito quanto segue:
– il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore;
– i presupposti necessari per poter erogare gli incentivi tecnici sono l’espletamento di una pubblica gara e lo svolgimento di una delle attività tassativamente previste dall’art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016 insuscettibili di interpretazione analogiche;
– le funzioni tecniche svolte dai dipendenti in procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, come nel caso dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 non sono incentivabili;
– relativamente agli appalti di servizi e forniture, il compenso premiante può essere riconosciuto nel solo caso in cui risulti obbligatoria la nomina del direttore dell’esecuzione e quindi nel solo caso di servizi di importo superiore a 500.000 euro.

CORTE DEI CONTI – Sez. Regionale per il Controllo Lombardia – deliberazione del 24 settembre 2020 n. 111 – Appalti – Sugli incentivi tecnici al direttore dell’esecuzione dei lavori o ai dipendenti delle CUCCon la deliberazione in epigrafe, i magistrati contabili della Lombardia hanno stabilito che è possibile riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al direttore dell’esecuzione dei lavori, purché appositamente nominato e previo esperimento a monte di una gara d’appalto. È stato, inoltre, precisato che, nel caso in cui l’Ente proceda mediante un soggetto qualificato per l’espletamento e la gestione di una procedura di gara (esempio una centrale  unica di committenza CUC), è possibile riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche destinando le relative risorse al fondo o parte di esso ai dipendenti della CUC. Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, è legittimo il riconoscimento degli incentivi tecnici in capo al direttore dell’esecuzione, purché appositamente nominato e previo esperimento a monte di una gara d’appalto, anche nell’ipotesi in cui l’ente si sia avvalso per l’espletamento e la gestione della procedura di gara della CUC.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V sentenza 28 settembre 2020 n. 4103 – Sull’omessa preventiva individuazione dei criteri di nomina dei componenti interni della Commissione giudicatrice e sulla compatibilità  tra le funzioni di RUP e Presidente di gara – Con la sentenza in commento i Giudici partenopei hanno stabilito che la nomina dei componenti della commissione giudicatrice di gara, senza previa determinazione dei criteri da seguire per la nomina degli stessi, non può ritenersi automaticamente illegittima ove i componenti della commissione siano tutti “interni” alla stessa P.A. procedente; salvo, in ogni caso, il rispetto del principio di “rotazione” e della “competenza” dei commissari. Sempre con riferimento a tale materia, è stato inoltre affermato che laddove le funzioni di RUP e di Presidente della commissione di gara siano svolte dal medesimo soggetto non può ritenersi violata la regola di imparzialità in quanto, quest’ultima ipotesi, non configura una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 77, comma 4, del Codice degli Appalti.

TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. IV – sentenza 24 settembre 2020 n. 2296 – Appalti – Sull’esclusione dalla gara per incerta indicazione dei costi della manodopera – Con la sentenza in rassegna, i Giudici siciliani hanno ribadito che la mancata puntuale indicazione, in sede di offerta, dei costi della manodopera comporta necessariamente l’esclusione dalla gara; non potendo tale lacuna essere colmata attraverso il ricorso allo strumento del soccorso istruttorio. Sulla base di questa premessa, il Collegio ha annullato il provvedimento di aggiudicazione in favore di una ditta che aveva effettuato una triplice e diversa indicazione dei costi d’impresa ritenendo che, tale variegata prospettazione, equivalga ad una indicazione incerta dei costi medesimi.

TAR UMBRIA, SEZ. I – sentenza 23 settembre 2020 n. 418Appalti – Sulla legittimità dell’esclusione di un RTI tra professionisti per difetto di iscrizione, all’elenco speciale dei professionisti, di uno dei suoi componenti –  Con la sentenza in esame, i Giudici Umbri hanno stabilito che è da ritenersi legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante ha disposto l’esclusione di un raggruppamento temporaneo tra professionisti in ragione del fatto che, uno dei professionisti del medesimo raggruppamento, abbia presentato la domanda di iscrizione all’elenco speciale dei professionisti dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e/o successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; in tal caso, infatti, deve osservarsi il principio generale dell’auto-responsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione di gara.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 21 settembre 2020 n. 3945 – Appalti – Sull’esclusione dalla gara di un Consorzio per mancanza di un requisito in capo alle consorziate esecutrici – Con la sentenza in esame, i Giudici partenopei hanno confermato la legittimità del provvedimento di esclusione da una gara di un Consorzio di Cooperative Sociali per mancanza, in capo a ciascuna delle imprese consorziate indicate come effettive esecutrici del servizio, dell’accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie; quest’ultimo espressamente richiesto quale requisito di ammissione  dal disciplinare di gara. A tal riguardo, il Collegio ha sottolineato che il possesso dell’accreditamento in capo al solo Consorzio non può dirsi sufficiente ai fini dell’ammissione alla procedura di gara in quanto esso costituisce un requisito soggettivo. Ed infatti, la tesi secondo cui a concorrere per l’aggiudicazione sia solo il Consorzio di Cooperative Sociali – mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa – vale solo in sede di verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VIII – sentenza 18 settembre 2020 n. 3882 – Appalti Sull’esclusione di un concorrente da una gara telematica (MEPA) per aver caricato in un unico file l’offerta tecnica e l’offerta economica – Con la sentenza in esame, i Giudici partenopei hanno ritenuto legittima l’esclusione di un concorrente da una procedura di gara telematica (MEPA) disposta in ragione del fatto che l’impresa interessata, al contrario di quanto prescritto dal bando, aveva caricato in un unico file l’offerta tecnica e l’offerta economica, lasciando vuota la casella dedicata alla prima. In proposito, il Collegio ha osservato che la procedura MEPA si caratterizza per essere a gradi; ciò vale a dire che, se non si supera positivamente la fase dell’apertura della busta tecnica, non è possibile passare all’apertura della busta contenente l’offerta economica. Nel caso di specie, quindi, l’avvenuta presentazione in un unico file sia dell’offerta tecnica che di quella economica, ha impedito alla Stazione Appaltante – per fatto riferibile esclusivamente al concorrente – di poter esaminare le due buste nell’ordine cronologico imposto dalla normativa di settore.

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. II – sentenza 18 settembre 2020 n. 1000 – Appalti – Sull’esclusione da una gara per aver inserito nell’offerta tecnica elementi di natura economica – Con la sentenza in rassegna, i Giudici pugliesi hanno confermato la legittimità di un provvedimento di esclusione motivato con riferimento al fatto che il concorrente interessato, in contrasto con quanto espressamente previsto dal bando, avesse inserito nell’offerta tecnica il prezzo di due beni. In proposito, è stato sottolineato che, nel caso in cui nella lex specialis sia presente una clausola contenente uno specifico ed esplicito divieto di fornire indicazioni (dirette e/o indirette) di carattere economico, deve ritenersi che l’intenzione della Stazione appaltante sia quella di vietare che, nelle offerte tecniche dei concorrenti, emerga “qualsiasi” dato economico, e cioè non solo quelli direttamente rilevanti ai fini dell’individuazione del contenuto dell’offerta economica.

TAR VENETO, SEZ. I – sentenza 17 settembre 2020 n. 828 – Appalti Sulla legittimità delle soglie di sbarrammento per le offerte tecniche – Con la sentenza in commento, i Giudici veneti hanno confermato la legittimità di una clausola di un bando di gara che prevedeva , a “pena di esclusione”, l’obbligo di ottenere un punteggio tecnico minimo (c.d. soglia di sbarramento) per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche. A tal riguardo, il Collegio, ha precisato che la ratio della clausola in commento si ricollega all’esigenza di garantire un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì da comportare l’esclusione di quelle che, pur astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano, sul versante qualitativo, lo standard che l’Amministrazione si prefigge. In buona sostanza, dunque, la scelta della Stazione Appaltante di inserire nel disciplinare una clausola di sbarramento intesa a garantire un’elevata qualità delle prestazioni offerte, non può ritenersi manifestamente illogica.

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. I – sentenza 17 settembre 2020 n. 579 – AppaltiSulla legittimità dell’esclusione da una gara per omesso versamento del contributo ANAC – Con la sentenza in rassegna, i Giudici bolognesi hanno confermato la legittimità del provvedimento con il quale la P.A. appaltante aveva escluso un RTI da una gara di appalto per omesso versamento del contributo ANAC. In particolare, è stato stabilito che un provvedimento di esclusione di tale portata è da ritenersi legittimo nella misura in cui: a) sussista una apposita previsione nel bando che sancisca l’obbligo del pagamento del contributo in questione b) la gara sia stata avviata prima del c.d. “D.L. Rilancio”; in quest’ultimo caso, infatti, non può trovare applicazione l’art. 65 del citato decreto il quale prevede che, per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all’ANAC.

SERVIZI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

CORTE DEI CONTI – Sez. Regionale per il Controllo Abruzzo – deliberazione 25 settembre 2020 n. 157 – Servizio interesse economico generale – Sui presupposti per il ricorso finanziario delle partecipate in perditaI magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione in epigrafe, in merito alla possibilità o meno di effettuare interventi finanziari, per la copertura di passività, da parte della Regione nei confronti di organismi partecipati dalla stessa partecipati hanno chiarito quanto segue:

  • il divieto del soccorso finanziario da parte di Enti pubblici nei confronti dei propri organismi partecipati, impone l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di organismi partecipati che versano in situazioni di dissesto;
  • il principio del divieto di soccorso finanziario è imposto alle p.a. a prescindere dalle forme giuridiche prescelte per la partecipazione in organismi privati;
  • il divieto di soccorso finanziario vale anche nei confronti delle società o consorzi posti in stato di liquidazione, che restano in vita al solo fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali;
  • è possibile erogare un sostegno finanziario nei confronti di un organismo partecipato in perdita solo se preceduto da un puntuale e specifico piano di risanamento, che fornisca analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni, oltre che di interesse sociale anche di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, di tale scelta.

CORTE DEI CONTI – Sez. Regionale per il Controllo Lombardia – deliberazione 24 settembre 2020 n. 100 – Servizio interesse economico generale – Sulle erogazioni liberali dell’Ente socio da parte della propria società in houseCon la deliberazione in epigrafe, i magistrati contabili della Lombardia – in merito alla richiesta di un parere sulla possibilità da parte di un Ente Locale di ricevere erogazioni liberali, in denaro, da parte di una società in house per poi destinarle ad operatori economici, individuati dagli Enti medesimi, al fine di ristorare gli stessi per le maggiori spese o minori entrate derivanti dall’emergenza COVID-19 hanno chiarito quanto segue:

  • le scelte compiute dall’Ente nell’esercizio dei propri poteri di socio delle società partecipate o in house rientrano nella discrezionalità dell’ente medesimo, quali scelte di amministrazione attiva, sottratte alla funzione consultiva della magistratura contabile;
  • le società pubbliche possono disporre negozi gratuiti, in assenza dunque di controprestazioni, se volti alla realizzazione di un proprio interesse patrimoniale valutabile e comunque rientrante nell’oggetto sociale;
  • l’eventuale atto liberale o gratuito, estraneo all’oggetto sociale, pur rimanendo valido, è di per sé suscettibile d’essere eventualmente sanzionato tramite azioni civili, in quanto astrattamente idoneo a determinare diminuzioni patrimoniali qualificabili, ricorrendone le condizioni, in termini di danno erariale;
  • la valutazione del rispetto del vincolo di destinazione delle somme ricevute dalla società in house e la sussistenza di un valido interesse della società a disporre compete in via esclusiva all’Ente socio, che ne assume integralmente la relativa responsabilità.

CORTE DEI CONTI – Sez. Regionale per il Controllo Lombardia – deliberazione 24 settembre 2020 n. 88 –  Servizio interesse economico generale  – Sul ripiano perdite delle aziende speciali –I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione in epigrafe, sulla richiesta di parere in merito alla necessità di un accantonamento da parte degli Enti controllanti un’azienda speciale nonché sulla possibilità o meno di procedere al ripiano delle perdite di gestione di una tale azienda, anche laddove tale obbligo non sia rinvenibile nello statuto e nell’atto costitutivo, hanno chiarito che:

  • l’accantonamento nell’anno successivo in un apposito fondo vincolato di risorse per un importo pari al risultato negativo, non immediatamente ripianato dell’azienda speciale (ex art. 1, comma 551 e seguenti della legge 147/2013) è da considerarsi, oltre che prudente da un punto di vista finanziario, anche cogente. Pertanto, non può essere demandato alla discrezionalità dell’ente;
  • ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000, la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali può essere effettuata solo nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, pertanto spetterà all’ente verificare preliminarmente se lo statuto o le convenzioni o l’atto costitutivo prevedano o meno la possibilità di ripianare le perdite dell’azienda speciali e se ciò sia possibile solo per disavanzo imputabile a fatti di gestione;
  • il mancato ricorso al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte degli enti soci non esime gli stessi dall’obbligo di ripianare i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale nonché il rispetto degli equilibri di bilancio.

CORTE DEI CONTI  – Sez. Regionale per il controllo Lombardia – deliberazione 17 settembre 2020 n. 117 – Servizio interesse economico generale – Sul corretto stanziamento del FCDE in caso di società in perdita Con la deliberazione in commento, i Giudici contabili hanno stabilito che in caso di conclamata e perdurante situazione di crisi di una società partecipata, tale da non consentire più alla società di onorare gli impegni verso l’Ente socio, quest’ultimo deve procedere ad un corretto e sufficiente stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per scongiurare il rischio di mancati introiti.

ENTI LOCALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 22 settembre 2020 n. 5548 – Enti Locali – Sui presupposti necessari per lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata – Con la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che, per esercitare il potere di scioglimento del Consiglio comunale (o provinciale) per infiltrazioni della criminalità organizzata, è sufficiente la presenza di elementi univoci e coerenti volti a far ritenere esistente un collegamento tra l’Amministrazione e i gruppi criminali; non essendo necessario, a tal fine, né la commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l’Amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili. A tal riguardo, il Massimo Consesso ha, inoltre, ricordato che l’apprezzamento in ordine alla rilevanza o meno dei suddetti elementi è rilasciato alla discrezionalità dell’Autorità amministrativa interessata. Di conseguenza, il sindacato del Giudice amministrativo sulla scelta di sciogliere il Consiglio comunale (o provinciale) non può spingersi oltre al verificare che non vi sia stato un travisamento dei fatti e che la motivazione, a sostegno dal predetto provvedimento di scioglimento, sia adeguata e logicamente corretta.

CORTE DEI CONTI – Sez. per il Controllo Lombardia – deliberazione 30 settembre 2020 n. 125 – Enti LocaliSul Calcolo delle capacità assunzionaliI magistrati contabili della Lombardia, in merito alla corretta applicazione delle nuove disposizioni in materia assunzionale (ex art. 33 D.L. 34/2019 e del Decreto attuativo del 17 Marzo 2020),hanno precisato che:
– l’intento del legislatore è di stabilire una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale rispetto a quello previsto dall’art. 1, commi 557 quater e 562 della legge n. 296/2006 e che tale nuova modalità di calcolo non costituisce una deroga ai vincoli di spesa, pertanto gli Enti non sono tenuti ad avere una doppia contabilità ai fini del calcolo delle proprie capacità assunzionali;
– in base al principio contabile n. 18, ovvero di prevalenza della sostanza sulla forma, la spesa complessiva del segretario comunale dovrà essere considerata spesa di personale dal Comune capofila come anche dagli altri Comuni aderenti alla convenzione;
– le norme assunzionali del sistema previgente, che non sono state abrogate dalle nuove disposizioni introdotte dall’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, vanno con esse armonizzate, specie laddove stabiliscano diverse voci da stralciare dalla spesa effettiva del personale; pertanto sarà responsabilità dell’Ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma normativa in materia.

TAR PIEMONTE, SEZ. II – sentenza 29 settembre 2020 n. 581 –Enti Locali Sull’illegittimità di una revoca in autotutela della vendita di un immobile comunale successiva alla stipula del contrattoCon la sentenza in rassegna il Giudici piemontesi hanno stabilito che è da ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale un Comune, dopo aver alienato un fondo e dopo aver formalmente stipulato il relativo rogito notarile, con trasferimento della proprietà dell’immobile, facendo riferimento ad asserite ragioni di pubblico interesse, ha assunto una nuova decisione consistente nella sostanziale revoca della precedente alienazione e nella volontà di vendere ad un diverso soggetto terzo il medesimo terreno. Al riguardo, precisa il Collegio, la P.A. non può, attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela decisoria modificare la volontà precedentemente e  formalmente espressa attraverso la delibera a contrarre e, per questa via, travolgere gli effetti di un contratto di alienazione di un bene pubblico (nella specie, comunale) già regolarmente stipulato, ponendo nel nulla il trasferimento della proprietà del medesimo bene; nel caso di specie, infatti, la portata inesauribile del potere pubblico  trova un limite nella presenza di un vincolo di natura privatistica, costituito dalla formale stipula dell’accordo negoziale, rispetto al quale l’esercizio dell’autotutela deve inevitabilmente retrocedere.

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. III – sentenza 25 settembre 2020 n. 1019 – Enti Locali Sulla legittimità o meno di un’ordinanza contingibile e urgente con la quale è stato ordinato il ripristino di alcuni ascensori di fabbricati residenziali – Con la sentenza in rassegna, i Giudici pugliesi hanno dichiarato l’illegittimità, per difetto dei presupposti,  di un’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco aveva ordinato di eseguire, in via d’urgenza, tutte le riparazioni straordinarie e/o le ristrutturazioni leggere degli ascensori di alcuni immobili residenziali. In particolare, da un lato il Collegio non ha riscontrato l’esistenza di una oggettiva situazione di pericolo per l’incolumità pubblica (il pregiudizio, infatti, riguardava un solo inquilino invalido con problemi di deambulazione), e dall’altro, invece, ha individuato la presenza di rimedi ordinari alternativi per fronteggiare l’urgenza in questione.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VII – sentenza 24 settembre 2020 n. 4002 –Enti localiSulla giurisdizione del G.O. per le controversie relative ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà comunale – Con la sentenza in commento, i Giudici partenopei hanno stabilito che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione, in sede giurisdizionale, di una ordinanza con la quale un Comune abbia ordinato lo sgombero di un immobile appartenente al proprio patrimonio disponibile, sono ascrivibili alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Ciò in quanto, in una ipotesi simile, si è al cospetto di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l’Amministrazione agisce “iure privatorum”, ossia al di fuori dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica.

TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. I – sentenza 21 settembre 202o n. 1868 – Enti Locali –  Sulla Giurisdizione del G.O. a decidere una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una ordinanza sindacale di rimozione di un cancello pedonale  – Con la sentenza in rassegna, i Giudici siciliani hanno ritenuto riconducibile nella giurisdizione del Giudice ordinario una controversia relativa all’impugnazione di una ordinanza sindacale che, al fine di consentire il libero accesso al mare, aveva disposto la rimozione di un cancello pedonale con il quale era stata chiusa una piccola strada di proprietà privata. In tal caso, infatti, è applicabile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso in cui il privato, con il proposto ricorso – pur formalmente impugnando il provvedimento – miri, in realtà, alla difesa della proprietà o del possesso sull’immobile oggetto di contesa con la P.A., il petitum sostanziale è costituito da diritti soggettivi che, in quanto tali, sono estranei alla giurisdizione del Giudice amministrativo.

PUBBLICO IMPIEGO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 28 settembre 2020 n. 5637 – Pubblico impiego Sulla giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di procedure di mobilità del personaleCon la sentenza in rassegna, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che le controversie relative al diritto all’assunzione all’esito di una procedura di mobilità esterna, per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, attengono alla giurisdizione del Giudice ordinario. La conferma dell’assunto sta nel fatto che, nell’ambito della predetta procedura, non viene in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale, bensì una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente e, più in particolare, una cessione del contratto determinatasi per effetto del consenso di tutte le parti.

EDILIZIA & URBANISTICA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 21 settembre 2020 n. 5527 – Edilizia&Urbanistica Sui principi applicabili in materia di occupazione illegittima della P.A. – Con la sentenza in rassegna, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che la realizzazione, in assenza di un decreto d’esproprio, di un’opera pubblica su di un terreno di proprietà privata, che per l’effetto viene irreversibilmente trasformato, non configura un’occupazione acquisitiva. Pertanto, in una ipotesi del genere, l’Amministrazione interessata ha davanti a sé due opzioni:
a) adottare, entro 90 giorni, un provvedimento di acquisizione sanante e contestualmente corrispondere al proprietario interessato un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito; quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene;

b) restituire l’immobile al privato, previa demolizione di quanto costruito.

TAR UMBRIA, SEZ. I – sentenza 16 settembre 2020 n. 413 – Edilizia&UrbanisticaSulla diniego opposto alla richiesta di accedere ai documenti contenenti le generalità del segnalante di un illecito edilizio – Con la sentenza in esame il Collegio ha confermato la legittimità del diniego opposto da una P.A. ad una richiesta  di accesso, avanzata dal destinatario della segnalazione di un illecito edilizio, tendente ad ottenere copia degli atti contenenti le generalità del segnalante. In proposito, è stato evidenziato che il diniego trova giustificazione nel fatto che le Forze dell’Ordine,  a seguito della predetta segnalazione e del sopralluogo effettuato, non hanno rilevato alcuna irregolarità amministrativa o penale. In assenza delle predette irregolarità, dunque, non può ritenersi che il soggetto istante necessiti di informazioni e/o documenti per difendere i propri interessi in un giudizio. Di conseguenza, la richiesta di accesso in oggetto, sembrerebbe essere sorretta esclusivamente da una intenzione emulativa, o comunque da una mera curiosità, del richiedente stesso.