Newsletter n. 13 anno XII / 1 – 15 luglio 2026

NEWSLETTER N.13 ANNO XII

1 – 15 luglio 2026

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APPALTI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 luglio 2026, n. 5575 – Appalti pubbliciSull’inammissibilità della voce retributiva superminimo, nel giudizio di equivalenza dei contratti collettivi ex art. 11 del d.lgs. 36/2023L’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, che impone di applicare il CCNL di settore o un contratto equivalente, non a caso collocato tra i principi, svolge una funzione pubblicistica di regolazione del mercato e di contrasto alla diffusione di dinamiche di dumping contrattuale, volta a recuperare la tradizionale funzione anticoncorrenziale della contrattazione collettiva. Pertanto, la verifica di equivalenza deve restare interna alla comparazione tra contratti collettivi nazionali (CCNL) e non può risolversi in una verifica del trattamento economico di fatto che l’operatore economico si impegna a riconoscere ai lavoratori nello specifico appalto. La voce retributiva superminimo, in quanto elemento individuale configurabile come eccedenza rispetto ai minimi tabellari e non contemplato dal contratto collettivo come componente obbligatoria, non può rientrare nell’ambito del giudizio di equivalenza. La previsione contrattuale che faccia mero riferimento ad un eventuale superminimo presuppone che lo stesso possa eventualmente essere stabilito in sede di contrattazione, non risultando perciò già oggetto del contratto collettivo e non consentendo di sanare le differenze con il CCNL indicato nella legge di gara.

 

TAR LOMBARDIA, SEZ. I, 13 luglio 2026, n. 3650 – Appalti pubbliciIl soccorso istruttorio non può sanare le carenze dell’offerta e dei requisiti premialiNon è ammissibile il soccorso istruttorio (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica), poiché ciò violerebbe il principio cardine della par condicio tra i concorrenti; si possono invece emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente appartenenti all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 10 luglio 2026, n. 5553 – Appalti pubbliciSull’omessa verbalizzazione della verifica del PEF e sul principio di conservazione dei valori giuridici – Il fatto che i verbali di gara non diano espressamente conto dell’esito positivo della verifica dell’adeguatezza e della sostenibilità dei Piani Economico Finanziari non significa che tale adempimento, previsto dal disciplinare, non sia stato espletato. L’incompletezza del verbale, di per sé, non costituisce una forma di invalidità dell’atto ivi documentato, rendendo soltanto più agevole per la parte che intenda contestare l’illegittimità delle modalità di esercizio del pubblico potere, fornire gli elementi di prova a supporto delle proprie censure, non essendo onerata a ricorrere al rimedio della querela di falso. In particolare, con riguardo alla verbalizzazione delle operazioni di gara, non può essere elevato di per sé a vizio del procedimento l’omessa indicazione in verbale di operazioni singolarmente prese in considerazione, in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici, il quale porta ad escludere che l’atto deliberativo possa essere viziato per incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate, salvo i casi in cui la legge di gara o puntuali regole dettate dall’amministrazione aggiudicatrice indichino il contenuto essenziale del verbale.

 

TAR LOMBARDIA, SEZ. I, 9 luglio 2026, n. 3599 – Appalti pubbliciSull’illegittimità dell’affidamento diretto ad ACI dell’archivio tasse automobilistiche: danno da perdita di chance e onere della prova – In materia di gestione delle tasse automobilistiche regionali, non è configurabile una cooperazione esentata dall’obbligo di gara qualora l’accordo preveda prestazioni e ristori economici a favore di una sola amministrazione. Un simile assetto integra un rapporto sinallagmatico che mira a realizzare la missione istituzionale della sola Regione, incaricando l’ACI di svolgere il servizio dietro corrispettivo. L’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE osta, infatti, a disposizioni nazionali che consentano l’affidamento diretto senza gara in presenza di tali presupposti. Il conseguente affidamento diretto determina, per l’operatore specializzato di settore, una lesione della chance di concorrere, bene già presente nel suo patrimonio. Ai fini risarcitori, non è esigibile dal privato una prova diabolica ulteriore rispetto alla dimostrazione della propria qualificazione a eseguire il contratto. Spetta, invece, all’Amministrazione formulare una proposta risarcitoria ex art. 34, c. 4, c.p.a., parametrata sull’utile a consuntivo del servizio e scontata in base al tasso di incertezza della gara e al numero dei potenziali concorrenti.

 

TAR CAMPANIA, SEZ. I, 7 luglio 2026, n. 4265 – Appalti pubbliciSulla distinzione tra migliorie e varianti e inapplicabilità del divieto di punteggio per prestazioni aggiuntive negli appalti integratiIn sede di gara pubblica, le migliorie si differenziano dalle varianti in quanto le prime consistono in accorgimenti tecnici, soluzioni innovative o dotazioni che, pur non alterando i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, le arricchiscono incrementandone il valore qualitativo; le seconde, viceversa, si traducono in modifiche strutturali, tipologiche o funzionali dell’opera base, inammissibili se non preventivamente autorizzate dalla lex specialis. Pertanto, nell’appalto di lavori è sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, includendo una proposta di variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta, tanto da dare luogo a un aliud pro alio rispetto al progetto prefigurato dalla stazione appaltante o da impedirne la fattibilità tecnica. Il divieto di attribuire punteggio per prestazioni aggiuntive, stabilito dall’art. 108, c.11, del d.lgs. n. 36/2023, presuppone che la gara abbia ad oggetto la mera esecuzione di lavori sulla scorta di un progetto esecutivo già posto a base d’asta. Ne consegue l’inapplicabilità della norma nell’ipotesi di appalto integrato (art. 44 del d.lgs. 36/2023), in cui a base di gara è posto il solo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), mentre è demandata all’operatore la progettazione esecutiva. Pertanto, non essendovi un progetto esecutivo di riferimento rispetto al quale misurare l’eccedenza, il divieto legislativo di attribuzione del punteggio non può operare.

 

TAR LAZIO, SEZ. III quater, 7 luglio 2026, n. 12441 – Appalti pubbliciSulla funzione dimostrativa della campionatura negli appalti – In materia di appalti la campionatura non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare con la produzione di capi o prodotti dimostrativi (i campioni), la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. La campionatura così intesa non vale a costituire una componente essenziale ed intrinseca dell’offerta, anche se resta ad essa strettamente connessa, rivelandosi funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa. In altri termini, i campioni rivestono una funzione dimostrativa, assumendo lo scopo di consentire l’apprezzamento, dal vivo, dei prodotti presentati.

 

TAR LIGURIA, SEZ. II, 7 luglio 2026, n. 891 – Appalti pubblici Sui CAM per i servizi di ristoro e vending (D.M. 9 aprile 2025): presupposti dell’onere di immediata impugnazione della lex specialis – Nelle procedure di affidamento di servizi di ristoro e di vendita di cibi e bevande tramite distributori automatici (vending), l’obbligo sancito dall’art. 57, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023 di inserire nella documentazione di gara le specifiche tecniche ed i criteri di valutazione contenuti nei decreti del Ministero dell’Ambiente che definiscono i criteri ambientali minimi (CAM), stabiliti per tali servizi dal D.M. 9 aprile 2025, non può ritenersi adempiuto mediante il mero rinvio generico della disciplina di gara al citato decreto ministeriale, non operando in subiecta materia il principio di eterointegrazione. Qualora la lex specialis ometta di declinare le specifiche tecniche, le clausole contrattuali ed i criteri di valutazione premianti prescritti dai CAM, impedendo ab origine la formulazione di un’offerta consapevole e conforme alle regole di sostenibilità ambientale ed economico-finanziaria, sussiste l’onere in capo all’operatore economico di impugnare immediatamente il bando, il disciplinare e il capitolato di gara, a pena di irricevibilità per tardività del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione e gli esiti della competizione. Peraltro, l’omesso richiamo esplicito dei CAM non comporta l’illegittimità della lex specialis allorquando la disciplina di gara preveda comunque clausole e specifiche adeguate a garantire nella sostanza il rispetto dei criteri ambientali minimi.

 

TAR PIEMONTE, SEZ. I, 6 luglio 2026, n. 1565 – Appalti pubbliciSull’accesso agli atti nei contratti pubblici: rito super-accelerato, divieto di unificazione dei riti e onere della prova sul know-howLe fattispecie di omessa pubblicazione in piattaforma (art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023) e di omessa decisione tout court sulle istanze di oscuramento (art. 36, c. 3) legittimano le istanze ostensive degli operatori economici, con conseguente riespansione del rito ordinario ex art. 116 c.p.a., quale corollario della natura eccezionale del rito super-accelerato. Tale fattispecie, concernente l’accesso a documentazione di gara diversa dall’offerta tecnica, resta distinta e autonoma rispetto alle questioni sul rito speciale deferite all’Ad. Pl. del Consiglio di Stato (ord. n. 4327/2026), relative al mancato adempimento tempestivo agli obblighi di pubblicazione e comunicazione. Pertanto, trova applicazione il rito ordinario per la domanda di accesso alla documentazione di gara diversa dall’offerta tecnica. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto prima del decorso del termine per provvedere, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati (ex art. 34, c. 2, c.p.a.), ferma restando la futura impugnabilità del silenzio-diniego o dell’atto espresso. Non è ammissibile il mutamento del rito per trattare unitariamente le domande di accesso all’offerta tecnica e alla diversa documentazione di gara, ostandovi sia la finalità acceleratoria del rito speciale di cui all’art. 36, c. 4, d.lgs. n. 36/2023, sia la prematurità della seconda domanda. È legittimo il diniego parziale di accesso limitato a circoscritte parti dell’offerta tecnica che descrivano un applicativo gestionale protetto da licenza d’uso esclusiva, ove ne sia comprovato il valore competitivo e di know-how. In presenza di un oscuramento mirato, grava sul ricorrente l’onere di attestare in modo specifico la stretta indispensabilità delle parti omissate ai fini difensivi, non potendo la domanda risolversi in un tentativo esplorativo.

 

TAR CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I, 3 luglio 2026, n. 502 – Appalti pubbliciSulla possibilità per le Organizzazioni di Volontariato (OdV) di partecipare alle gare in RTI con società commerciali e di impiegare personale volontario – È legittima la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) alle gare per l’affidamento di pubblici servizi, infatti, qualora una OdV decida di partecipare ad una gara pubblica in RTI con una società di natura commerciale agisce a tutti gli effetti quale operatore economico sul libero mercato, non essendo predicabile che la partecipazione in RTI, ove rientrante nel perimetro di compatibilità dell’OdV, muti il regime giuridico di quest’ultima. L’ammissione delle OdV alle procedure di evidenza pubblica implica, quale logico corollario a garanzia del principio del favor participationis, la possibilità per le stesse di impiegare personale volontario nell’esecuzione del servizio, rientrando tale facoltà nella libertà organizzativa dell’ente e non costituendo una clausola limitativa della partecipazione. Inoltre, è parimenti legittima e attendibile l’offerta economica che presenti un margine di utile minimo, ma non nullo o in perdita, non restando inficiata l’affidabilità della proposta per la sola esiguità del profitto stimato.

 

TAR LOMBARDIA, SEZ. I, 3 luglio 2026, n. 3520 – Appalti pubbliciGiudizio di equivalenza dei CCNLContratto di avvalimento e requisiti di determinatezza dell’oggettoL’equivalenza, tanto economica quanto normativa, tra i CCNL deve essere verificata in termini di “coerenza” tra il contratto collettivo applicato e l’oggetto dell’appalto. Tale verifica deve essere svolta secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, finalizzata ad accertare che: (i) il trattamento dei lavoratori impiegati in gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante; (ii) vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto. Non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti a indicare genericamente che l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a metterne a disposizione le risorse, senza però precisare in che cosa tali mezzi materialmente consistano. La genericità del contratto si risolve nella sua nullità, la quale, operando ab origine, comporta che il concorrente sia privo del requisito di capacità sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, imponendone l’esclusione dalla procedura medesima. Il contratto di avvalimento non deve, quindi, necessariamente spingersi sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche o alla determinazione numerica del personale messo a disposizione. Tuttavia, l’assetto negoziale deve consentire quantomeno l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse stanziate.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 luglio 2026, n. 5284 – Appalti pubbliciSul valore stimato dell’appalto, quinto d’obbligo e requisiti di qualificazione: la qualificazione si valuta sempre ex ante – Nel caso in cui, come nella specie, la stazione appaltante si riservi il diritto di imporre all’appaltatore l’aumento delle prestazioni di un ulteriore 20% del valore dell’appalto (c.d. quinto d’obbligo), l’appaltatore deve essere qualificato per il totale dell’importo sin dal momento della partecipazione alla gara mediante la presentazione dell’offerta, a garanzia dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’opera e della par condicio tra operatori economici effettivamente qualificati. Il legislatore impone, dunque, a tale scopo, che il calcolo debba considerare l’importo massimo stimato dell’appalto, compresa qualsiasi forma di opzione di rinnovo del contratto, di premi o di pagamenti per gli offerenti, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.  Il valore globale stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 14, c. 4, d.lgs. n. 36 del 2023, infatti, deve includere le opzioni previste negli atti di gara, compreso il c.d. quinto d’obbligo, e la qualificazione dell’operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’appalto e della par condicio. Esso, dunque, non è semplicemente strumentale per accertare se la gara sia soggetta o meno alla disciplina prevista per gli appalti sopra la soglia di rilevanza europea, ma concorre, altresì, alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023.

 

TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I, 1° luglio 2026, n. 1277 – Appalti pubbliciE’ legittima l’aggiudicazione di un appalto senza certificato di regolare esecuzione se il buon esito delle forniture analoghe è comprovato da contratti e fatture quietanzate o da certificati indicanti oggetto, importo e periodo di esecuzione – L’art. 100, c. 11, del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina in via transitoria i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico‑professionale, non contiene alcuna prescrizione secondo cui i servizi svolti nel triennio (o nel diverso periodo) di riferimento debbano risultare, a pena di mancanza del requisito, espressamente attestati come eseguiti “con buon esito” o “a regola d’arte”. Quando la “lex specialis” richiede, ai fini della comprova, certificati riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione (ovvero contratti e fatture quietanzate), non si può introdurre surrettiziamente, in via interpretativa, un ulteriore requisito non previsto né dalla norma né dalla legge di gara, né si può trasformare l’assenza di una formula attestante la “regolare esecuzione” in causa automatica di esclusione. Eventuali inadempimenti o penali rilevano, invece, nella distinta sfera dell’illecito professionale ex artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, quale causa di esclusione non automatica, da valutare in contraddittorio con l’operatore. Pertanto, le fatture quietanzate oppure i documenti bancari da cui risulta il pagamento del corrispettivo, in base a quanto disposto dal disciplinare di gara, sono sufficienti a provare il buon esito del servizio e della fornitura svolta.

SERVIZI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 luglio 2026, n. 5472 – Servizi pubbliciSulla gestione integrata dei rifiuti e tutela della concorrenza: legittimo l’ATO unico su scala regionaleIn materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la scelta regionale di istituire un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) coincidente con l’intero territorio regionale e di concentrare i poteri di indirizzo, pianificazione, gestione e organizzazione in capo a un’unica Autorità non costituisce un vizio di incostituzionalità per violazione delle competenze statali esclusive (artt. 117, c. 2, lett. s, e 118 Cost.) né si pone in contrasto con le norme del d.lgs. n. 152/2006. La creazione di un unico ATO con un’unica autorità di gestione trova fondamento in una norma di carattere primario – l’art. 5 del d.lgs. n. 201/2022 – recante valenza modificativa delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152/2006. L’istituzione di un unico ATO non implica poi, di per sé, una minore qualità del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, potendo costituire un primo passo verso una razionalizzazione degli affidamenti. In ogni caso, la facoltà di istituire sub-ambiti tramite il piano regionale dei rifiuti si palesa idonea a consentire l’efficientamento del servizio, differenziandolo in base alle specificità del territorio. Sotto il profilo della tutela della concorrenza (art. 3-bis, d.l. n. 138/2011), inoltre, questa si attua garantendo a tutti gli operatori economici l’accesso al mercato mediante procedure di selezione rispettose della normativa sull’affidamento dei servizi pubblici, e non già parcellizzando gli ambiti territoriali al solo fine di aumentare il numero degli affidamenti e le correlate possibilità di accesso a questo specifico mercato.

 

TAR LIGURIA, SEZ. I, 6 luglio 2026, n. 885 – Servizi pubbliciLa società in house non ha legittimazione ad agire contro i provvedimenti dell’Amministrazione, non essendovi un reale rapporto di alterità tra società ed ente pubblico – La società in house è dotata di autonoma personalità giuridica ma si contraddistingue per il fatto di essere intimamente legata sul piano organizzativo e operativo a un ente pubblico, tanto da poter essere equiparata a un ufficio interno dell’ente che l’ha costituita, di modo tale che tra l’ente e la società è ravvisabile un rapporto di alterità non sostanziale, ma solo formale. Proprio in virtù di questa sostanziale coincidenza soggettiva, che permette un affidamento senza l’espletamento di procedure concorsuali di selezione del contraente, la società in house, quale organismo ausiliario, non è titolare di un vero rapporto di concessione. L’attività dell’ente e dei suoi organi deve essere imputata alla stessa P.A., con la conseguenza che la società in house non è in grado di collocarsi come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico (il quale ne dispone come di una propria articolazione interna); sul piano processuale, ciò comporta che la controllata non ha legittimazione ad agire contro i provvedimenti dell’Amministrazione controllante. Pertanto, nel caso di specie, è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire il ricorso proposto da una società interamente partecipata dal Comune per la gestione dei servizi comunali e dell’approdo turistico contro il provvedimento con cui l’ente ha negato l’applicazione del regime di calcolo dei canoni demaniali marittimi di cui all’art. 100, c. 3, d.l. n. 104/2020 (e la conseguente compensazione dei crediti per gli anni pregressi 2007-2019).

 

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE, 1° luglio 2026, n. 22544 – Servizi pubbliciSulla linea di demarcazione tra appalto di servizi e concessione ai fini del beneficio IRAP sul costo del lavoro (fattispecie riguardante una società di trasporto pubblico) – In materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), ai fini della qualificazione del rapporto contrattuale e della conseguente applicabilità delle deduzioni IRAP sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale) ex art. 11, c.1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, il quale esclude dal beneficio fiscale della deduzione le «imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti», si richiede il concorso contestuale di entrambi i presupposti legali.  La linea di demarcazione tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi risiede in ciò, che i primi, a differenza delle seconde, riguardano di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comportano il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione e non determinano, in ragione delle modalità di remunerazione, l’assunzione del rischio di gestione da parte dell’affidatario; pertanto, nell’ipotesi in cui l’amministrazione debba versare un canone o un contributo economico al gestore dei servizi, il rapporto va qualificato in termini di appalto di servizi. Non costituisce elemento determinante per la qualificazione del rapporto in termini di concessione né la natura di interesse pubblico del servizio affidato, né la permanenza in capo all’Amministrazione affidante di poteri di controllo, la quale risulta anzi in contrasto con l’idea del trasferimento del rischio d’impresa in capo alla società erogatrice del servizio.

ENTI LOCALI

TAR CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA, 9 luglio 2026, n. 520 – Enti localiIl Sindaco non può adottare un’ordinanza di demolizione – Il Sindaco, quale organo di indirizzo politico dell’ente locale, nell’adottare un’ordinanza di demolizione si ingerisce indebitamente nell’attività gestionale dell’ente, riservata ai dirigenti secondo quanto previsto dall’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (oltre che dal vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) ovvero, nei Comuni che ne sono sprovvisti, ai responsabili di uffici e servizi. L’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 fissa una regola aurea, che trae il suo fondamento nel principio di imparzialità dell’agire della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, che è quella della separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nella specie riconducibili al Sindaco, e le funzioni di gestione amministrativa, assegnate alla dirigenza. Sebbene, ai sensi dell’art. 190 c. 2 d.lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale il Sindaco possa anche avocare a sé l’esercizio di funzioni di natura gestionale, stante la regola generale di cui all’art. 107, costituisce onere dell’ente locale, e non anche dell’interessata, dimostrare che il Sindaco abbia adottato l’ordinanza di demolizione oggetto di gravame previo motivato provvedimento con il quale avrebbe ritenuto di poter avocare a sé l’esercizio delle funzioni dirigenziali. In mancanza di tale prova, e a fronte dell’esistenza presso l’Ente di un Responsabile dell’Area Tecnica, l’ordinanza sindacale va annullata per vizio di incompetenza, rimanendo precluso lo scrutinio dei motivi di merito e risultando inoperante il richiamo alla sanatoria di cui all’art. 21-octies, c. 2, della l. n. 241/1990.

ENERGY &
GREEN

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 2026, n. 121 – Energy & Green – Sull’illegittimità dell’esclusione del vincolo paesaggistico per le infrastrutture TLC su aree gravate da usi civici: semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale – È costituzionalmente illegittimo l’art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003, per contrasto con l’art. 9 della Costituzione, nella parte in cui prevede che nei casi di installazione o potenziamento di infrastrutture di telecomunicazione su terreni gravati da usi civici non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, c. 1, lett. h), del codice dei beni culturali e del paesaggio. Con l’esclusione dell’applicabilità del vincolo paesaggistico, cui sono sottoposte ex lege le zone gravate da usi civici, la disposizione ha stabilito, in via generale e astratta, la prevalenza dell’interesse alla diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione rispetto alla tutela ambientale, che si esprime attraverso l’imposizione dello stesso vincolo. Le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di TLC, possono giustificare la mancata previsione dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei beni gravati da usi civici. Esse però non possono eliminare del tutto la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione. I vincoli culturali e paesaggistici richiedono valutazioni specifiche, legate al singolo contesto territoriale e rimesse alle autorità preposte alla loro osservanza. In altri termini, semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale. La ricerca di un adeguato equilibrio e la composizione del potenziale conflitto fra la tutela del paesaggio e dell’ambiente e altri interessi di carattere generale deve realizzarsi in sede procedimentale e secondo il principio di proporzionalità.