Newsletter n. 13 anno VII / 1 – 15 luglio 2021

NEWSLETTER N.13 ANNO VII

1-15 luglio 2021

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IN EVIDENZA

T.A.R. PIEMONTE, SEZ. I – sentenza 15 luglio 2021 n. 742 – AppaltiSulla individualità dei giudizi della Commissione di gara e sul tempo di valutazione – Con la sentenza in commento, i Giudici piemontesi hanno rigettato la censura proposta dal ricorrente con cui lamentava l’illegittimità dell’operato della Commissione in quanto i componenti avrebbero reso un giudizio collegiale, piuttosto che individuale, peraltro in un tempo particolarmente esiguo. In merito al primo aspetto, il TAR ha ribadito il noto principio secondo cui la circostanza che i singoli commissari abbiano espresso tutti lo stesso punteggio o un unico punteggio non è ex se indice di illegittimità, potendo spiegarsi come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno a tale organo. Relativamente al tempo di valutazione, i Giudici hanno evidenziato come la brevità dei lavori collegiali potrebbe essere la risultante di particolari doti, anche di sintesi, dei componenti della commissione giudicatrice, della adeguatezza della organizzazione dei suoi lavori, sicché non rappresenta indice di illegittimità dell’operato del seggio di gara.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati per conto del controinteressato)

 

T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III-ter – sentenza 12 luglio 2021 n. 8241 Energy – Sulla disponibilità del suolo ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti – Con la sentenza in commento, i Giudici capitolini hanno ricordato che, ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti, il proponente deve dimostrare di avere la disponibilità giuridica del suolo su cui realizzare l’impianto.
Nel caso di specie, la disponibilità derivava da un contratto di affitto che era stato però dichiarato risolto con sentenza del Giudice civile. Il Collegio ha ritenuto che tale sentenza avesse natura dichiarativa e non costitutiva, di modo che del tutto legittimamente il GSE aveva considerato risolto il contratto a far data dalla presentazione della domanda giudiziale volta all’accertamento della disdetta del contratto.
Da qui, la perdita della disponibilità giuridica del terreno su cui insisteva l’impianto fotovoltaico per il quale erano stati ottenuti i benefici richiesti
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)

 

T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II-quater – sentenza 6 luglio 2021 n. 7979 Edilizia & Urbanistica – Sul risarcimento del danno per tardiva conclusione del procedimento di esproprio – Con la sentenza in rassegna, i Giudici capitolini hanno ritenuto che la mera tardiva conclusione del procedimento di esproprio non costituisca fonte di danno risarcibile.
Segnatamente, il Collegio ha evidenziato come nel caso di specie l’indennità di esproprio era stata comunicata agli espropriandi ma da questi rigettata. Sebbene tale rifiuto non fosse impeditivo alla prosecuzione della procedura, è stato ritenuto conforme alle regole di buona fede astenersi dal perfezionare l’accordo di cessione prima di aver potuto determinare con un ragionevole grado di esattezza l’onere economico.
Su tali aspetti, i ricorrenti nulla avevano controdedotto sebbene sarebbe stato loro onere fornire elementi da cui desumere la colpa dell’Amministrazione, anche attraverso una ponderazione tra la complessiva condotta dell’apparato pubblico e quella del privato nell’arco di tempo considerato.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)

 

TRIBUNALE DI PADOVA, SEZ. II – sentenza 1° luglio 2021 n. 1344 Pubblico impiego – Sull’inammissibilità della domanda di accertamento di un rapporto di prestazione professionale posta all’infuori della procedura di fallimento nei confronti di una società in amministrazione straordinaria – Con la sentenza in commento, il Tribunale di Padova ha ritenuto inammissibile la domanda avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale nei confronti di una società in amministrazione straordinaria, laddove tale domanda sia posta all’in fuori della procedura di fallimento.
Segnatamente, il Giudice, nel richiamare consolidata giurisprudenza sul punto, ha statuito che ogni pretesa a contenuto patrimoniale, comprensiva di ogni accertamento suscettibile di ricadute sul patrimonio del soggetto fallito o sottoposto a procedura, deve essere accertata con gli strumenti e le forme dell’accertamento dello stato passivo. E ciò, anche laddove la società convenuta sia in uno stato di amministrazione straordinaria.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)

APPALTI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 13 luglio 2021 n. 5283 – Appalti pubbliciSul procedimento di verifica dell’anomalia dell’offertaConfermando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ha precisato che lo scopo del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è quello di appurare l’attendibilità e la serietà dell’offerta e assodare se l’offerente è effettivamente in grado di eseguire l’appalto alle condizioni proposte.
Chiarita la ratio del procedimento, i giudici amministrativi hanno ribadito che la valutazione compiuta dalla stazione appaltante deve però essere globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta.
La decisione presa dall’amministrazione, inoltre, è un atto mediante il quale quest’ultima esercita la propria discrezionalità tecnica, ragion per cui in caso di impugnazione tale decisione potrà essere sindacata dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza, mentre non sarà consentito all’organo giudiziario – per il principio della separazione dei poteri – di sostituirsi all’amministrazione nell’attività di valutazione e scelta alla stessa demandata dalla legge.

 

T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. II – sentenza 13 luglio 2021 n. 4808Appalti pubbliciSull’onere dell’offerente di dimostrare l’equivalenza tra quanto offerto e le caratteristiche tecniche indicate nel disciplinare di gara – Con la pronuncia qui evidenziata i giudici campani hanno dato seguito al costante orientamento secondo cui – ferma la necessità che l’offerta sia conforme, sin dal principio, alle caratteristiche tecniche previste nella disciplina di gara, atteso che eventuali difformità giustificano l’esclusione dalla selezione – l’offerente può evitare di incorrere nell’esclusione dalla gara dimostrando già nell’offerta formulata che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Ove non ottemperi a tale onere l’offerente verrà legittimamente escluso, non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d’ufficio dalla stazione appaltante o, addirittura, che sia demandato alla sede giudiziaria una volta impugnato l’esito della gara.

 

T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. II – sentenza 12 luglio 2021 n. 4806Appalti pubbliciSul costo della sicurezza aziendale indicato nelle Tabelle ministeriali Con la pronuncia in esame, il Collegio campano ha ribadito come i valori minimi degli oneri di sicurezza previsti nelle tabelle ministeriali rivestano soltanto un ruolo di parametro, di per sé non vincolante, su cui deve svolgersi la valutazione della congruità dei suddetti costi. Infatti, essi devono rimanere distinti dai minimi salariali, come noto, inderogabili.

 

T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 7 luglio 2021 n. 4658Appalti pubbliciDifformità essenziali dell’offerta tecnicaI Giudici campani si sono soffermati sulle conseguenze discendenti da una eventuale difformità tra offerta tecnica e requisiti minimi richiesti dalla Stazione Appaltante.
Più dettagliatamente, con riferimento al caso in cui le suddette riscontrate difformità siano tali da far emergere l’inadeguatezza del prodotto proposto, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che deve necessariamente procedersi all’esclusione dell’offerente dalla gara e che non ci si possa limitare ad una mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio.
Solo con il provvedimento di esclusione dalla gara, infatti, si tutela il diritto degli altri partecipanti a concorrere a parità di condizioni.
L’appurata inadeguatezza dell’offerta, inoltre, determina la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto.

 

T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II-ter – sentenza 6 luglio 2021 n. 7965 Appalti pubblici – Sul termine per impugnare il bando di gara – Con la pronuncia in commento, i Giudici capitolini hanno ritenuto irrilevante la pubblicazione del bando di gara sulla GUUE ai fini della decorrenza del termine di impugnazione del bando stesso.
Ed infatti, l’art. 73 del Codice dei Contratti Pubblici collega la decorrenza degli effetti giudici dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC. Nelle more dell’istituzione di tale piattaforma, trova applicazione quanto prevede il D.M. 2 dicembre 2016: “Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell’atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti […] Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all’art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”
Pertanto, la conoscenza legale – dalla quale inizia a decorrere il termine per impugnare – coincide con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e non da quella sulla GUUE.

 

T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZ. IV – sentenza 6 luglio 2021 n. 1655 Appalti pubblici – Sulla legittimità della revoca dell’aggiudicazione in mancanza della stipulazione del contratto – Con la pronuncia in rassegna, i Giudici meneghini hanno ritenuto legittima la revoca dell’aggiudicazione laddove non sia stato stipulato il relativo contratto, anche se sia in corso l’esecuzione anticipata.
L’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici impone che il contratto sia stipulato con atto pubblico notarile o mediante scrittura privata a pena di nullità. Proprio tale previsione deve condurre ad escludere che possano esistere forme equipollenti di stipulazione.
In virtù di ciò, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza della prestazione contrattuale non può assurgere ad avvenuta stipulazione del contratto e, conseguentemente, prima che tale adempimento sia formalmente compiuto, la stazione appaltante ben può procedere alla revoca dell’aggiudicazione, sussistendone idonee ragioni.

 

T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. I – sentenza 2 luglio 2021 n. 7844Appalti pubbliciSulle modifiche ad un raggruppamento temporaneo di imprese in corso di garaCon la sentenza in esame è stato affrontato il tema delle modificazioni apportate da un RTI alla propria composizione in corso di gara.
Richiamato il generale principio di immodificabilità sancito dall’art. 48, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge, il Collegio Giudicante ha specificato che non è possibile sostituire una impresa del RTI con una ditta terza.
Ciò in quanto, da un lato, è necessario assicurare che la stazione appaltante non si trovi ad aggiudicare la gara e a stipulare il contratto con un soggetto del quale non abbia potuto verificare i requisiti, dall’altro si pone la necessità di tutelare la par condicio dei partecipanti alla gara.
Tali finalità non sono viceversa pregiudicate in caso di sostituzione di un componente del RTI con un’altra impresa interna al raggruppamento, o in caso di modifiche soggettive in riduzione. Tali modificazioni soggettive sono pertanto ammissibili, a condizione che, come prescritto dall’art. 48, comma 19, del D.lgs. n. 50/2016, “le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire” e che non vi sia l’intento di “eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”.

 

T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZ. III – sentenza 2 luglio 2021 n. 1125 Appalti pubbliciSul fatturato globale del triennio precedente la pubblicazione del bando La sentenza in commento ha chiarito che, nel caso in cui la legge di gara preveda come requisito speciale un determinato fatturato globale maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, tale ultimo periodo deve essere computato facendo riferimento alla scadenza del termine per il deposito del bilancio. Pertanto, nel caso in cui tale termine non sia ancora scaduto, l’operatore economico può dimostrare il requisito con i bilanci disponibili, anche se uno di questi non è ricompreso nel triennio di riferimento. Secondo il Collegio, la suddetta regola consentirebbe di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara, oltre al rispetto del principio di proporzionalità valido anche per i requisiti di capacità economica-finanziaria.

 

T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. I-quater – sentenza 1° luglio 2021 n. 7786 Appalti pubblici – Sul mancato rispetto del termine di stand still – Con la sentenza in commento, i Giudici capitolini hanno sostenuto che il mancato rispetto del termine di stand still impone la immeditata privazione di efficacia del contratto, con efficacia retroattiva.
In particolar modo, l’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a. prevede tale sanzione laddove l’immediata stipulazione del contratto privi il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso e sempre che tale violazione abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto di applicare tale disposizione è sulla base del fatto che l’Amministrazione aveva stipulato il contratto il giorno stesso della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione alla parte controinteressata, in tal modo impedendole di impugnare il provvedimento lesivo prima della stipulazione del contratto.

ENTI LOCALI

T.A.R. SICILIA – PALERMO, SEZ. I – sentenza 12 luglio 2021 n. 2205Enti locali – Concessioni – Sulla competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessioni di suolo cimiteriale Il Tribunale amministrativo siciliano, chiamato a valutare la legittimità di un provvedimento di revoca della concessione di suolo cimiteriale disposto dalla Giunta Comunale, ha ritenuto fondato il ricorso riscontrando l’illegittimità della deliberazione della Giunta per difetto di competenza.
Ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 2000, infatti, agli organi di governo spettano dei compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti. Più nello specifico, ai dirigenti è espressamente assegnato, dalla norma citata, il potere di adottare i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale.
Ciò chiarito, i giudici amministrativi hanno ritenuto che non soltanto i provvedimenti di concessione di suolo cimiteriale, ma anche gli eventuali provvedimenti di revoca in autotutela presuppongono delle valutazioni discrezionali, con conseguenziale competenza dirigenziale.

 

T.A.R. BASILICATA – SEZ.  I – sentenza 8 luglio 2021 n. 492Enti locali – PatrimonioSulla competenza ad adottare provvedimenti di acquisizione coattiva di fondi al patrimonio comunale Con la pronuncia in commento il Collegio Giudicante ha evidenziato che il provvedimento di acquisizione di un fondo privato abusivamente occupato dal Comune ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 non può essere adottato da un funzionario comunale.
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, infatti, ogni decisione in materia di acquisti e alienazioni immobiliari compete al Consiglio Comunale.
Ne consegue che il provvedimento di acquisizione emanabile ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. 327/2001 è di esclusiva competenza del Consiglio comunale.

 

T.A.R. SICILIA – PALERMO, SEZ. I – sentenza 1° luglio 2021 n. 2134Enti locali – OrdinanzeSulla competenza ad emanare l’ordinanza di sgombero di un’area comunale abusivamente occupata Con la pronuncia in rassegna, i giudici amministrativi hanno ritenuto che l’ordinanza comunale di sgombero immediato di un’area comunale abusivamente occupata rientri nel novero dei provvedimenti aventi natura gestionale e che, pertanto, la relativa adozione spetta al dirigente e non al Sindaco.
Ciò in linea con quanto disposto dall’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 2000, che affida per l’appunto ai dirigenti la competenza ad emanare atti con cui si provvede alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante l’attribuzione di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

EDILIZIA & URBANISTICA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 6 luglio 2021, n. 5152Edilizia & Urbanistica – Sull’ammissibilità di sanatorie urbanistico edilizie in aree perimetrate a parco – Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato ha rilevato l’inammissibilità dell’istituto dell’accertamento di conformità con riguardo ai manufatti abusivi costruiti nelle aree perimetrate a Parco.
Infatti, il nulla osta dell’Ente Parco, cui l’art. 13 L. n. 394/1991 subordina il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere, è finalizzato a verificarne la compatibilità con la tutela dell’area naturale protetta, nell’intento specifico di evitare che l’antropizzazione del Parco segua una logica casuale e connotata dalla creazione di stati di fatto, quale è quella che caratterizza talvolta inevitabilmente lo sviluppo urbano, una volta introdotta la regola generale di ammissibilità delle valutazioni postume, tipiche del meccanismo dell’accertamento di conformità.
In tale ottica, il legislatore, stante la prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di valori costituzionalmente rilevanti quali l’ambiente e la natura oggetto di protezione integrale nell’ambito delimitato dal Parco, ha costruito il nulla-osta come atto necessariamente destinato a precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi puntuali che riguardino un singolo, specifico intervento da valutarsi preventivamente, come tale non conciliabile con l’istituto dell’art. 36 T.U.E., in cui l’accertamento in ordine alla conformità dell’opera interviene successivamente alla realizzazione della stessa.

 

T.A.R. VENETO, SEZ. II – sentenza 9 luglio 2021 n. 914Edilizia & UrbanisticaSugli oneri di urbanizzazione in caso di mutamento di destinazione d’uso di un immobile Chiamati a pronunciarsi sul tema in esame, i giudici amministrativi hanno specificato che il mutamento di destinazione d’uso di un immobile non necessariamente comporta un aumento degli oneri di urbanizzazione.
In particolare, ciò che rileva a tali fini è che si sia determinato, a carico della zona di riferimento ed in dipendenza del mutamento della destinazione d’uso impressa all’immobile, un aumento del carico urbanistico.
Ove viceversa non si sia prodotta una tale variazione in aumento e ciononostante il Comune richieda il pagamento di maggiori oneri, si è in presenza di una richiesta illegittima, non sussistendone i necessari presupposti.

 

T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 5 luglio 2021 n. 1613 Edilizia e UrbanisticaSulla prescrizione della domanda di risarcimento del danno da ritardoCon la sentenza in commento, il Tar Salerno ha rigettato il ricorso per il risarcimento del danno derivante dal ritardo del Comune nel rilasciare il permesso di costruire richiesto, in quanto proposto innanzi G.A. oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 50 cod. proc. civ., dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il G.O. ha declinato la giurisdizione in ordine all’istanza di ristoro.
In tal caso, infatti, il diritto al risarcimento del danno deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2934 e 2948 c.c., poiché – non avendo il ricorrente tempestivamente riassunto il giudizio innanzi al G.A. (c.d. translatio iudici) – il termine entro cui la parte istante  avrebbe dovuto esercitare il suo diritto, pena la relativa estinzione, ha iniziato a decorrere, ex art. 2935 c.c., da quando lo stesso avrebbe potuto essere fatto valere, ossia dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, ovvero, dal momento in cui l’Amministrazione, emanando il provvedimento richiesto, ha posto fine all’illegittimo comportamento omissivo.

 

T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II – sentenza 2 luglio 2021 n. 687Edilizia & Urbanistica Sul permesso di costruire in sanatoria richiesto da un condominoCon la pronuncia in rassegna i giudici piemontesi hanno valorizzato la facoltà attribuita dalla legge al singolo condomino di eseguire opere che – ancorché incidano su parti comuni dell’edificio – siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, per ritenerlo legittimato ad ottenere a nome proprio l’autorizzazione relativa a tali opere.
In ragione di ciò l’amministrazione comunale non può rigettare l’istanza tendente ad ottenere la sanatoria edilizia eccependo che l’assemblea condominiale non ha approvato l’intervento con le maggioranze previste dalla legge.