IN EVIDENZA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24 giugno 2026, n. 5053 – Appalti pubblici – Appalti di vigilanza privata ed estensione territoriale della licenza prefettizia: inefficacia della SCIA priva di documentazione essenziale e riflessi sui requisiti di gara – Per produrre effetti giuridici, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere veritiera e completa, così da permettere all’Amministrazione di svolgere le successive verifiche, trattandosi di un principio di diritto di portata generale. In base alla circolare del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2023, la comunicazione per l’estensione territoriale della licenza di vigilanza (ex art. 134 TULPS) deve obbligatoriamente allegare il progetto organizzativo e tecnico-operativo rimodulato sul nuovo territorio. Una comunicazione priva di questa documentazione essenziale – e in particolare del piano di incremento dei fattori aziendali – è inefficace, non rispetta il modello legale e non è utilizzabile per partecipare alla gara. Poiché l’efficacia della SCIA è il presupposto per il possesso dei requisiti di partecipazione, il divieto di svolgere l’attività extra-territoriale fa venir meno il principio di continuità dei requisiti in corso di gara. Il suddetto principio impone ai concorrenti di possedere i requisiti senza interruzioni, dal momento dell’offerta fino alla firma del contratto, comportando la doverosa esclusione dalla procedura.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del consorzio appellante)
TRIBUNALE DI LATINA, SEZ. I CIVILE, 23 GIUGNO 2026, n. 2799258 – Servizi pubblici – Aziende speciali degli enti locali, esenzione dalle procedure concorsuali e disciplina delle spese di lite in caso di estinzione del giudizio – Le aziende speciali istituite dagli enti locali ai sensi dell’art. 114 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) integrano soggetti giuridici autonomi dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, da inquadrarsi tra gli enti pubblici economici. Ne consegue che, sia sotto il vigore della pregressa legge fallimentare sia a norma del vigente Codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), siffatti enti sono espressamente esenti e sottratti dall’applicabilità della liquidazione giudiziale (fallimento) e da qualsiasi forma di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, sia esso preventivo o successivo alla messa in liquidazione. Pertanto, laddove il creditore istante desista dal ricorso originariamente promosso per l’apertura di tali procedure, determinando l’estinzione del giudizio, le spese di lite gravano sul ricorrente in base al principio della “soccombenza virtuale” ex art. 43, c. 2, CCII, stante la manifesta e originaria infondatezza in diritto della domanda proposta.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente interveniente)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, SEZ. II Civile, 24 giugno 2026, n. 10117 – Enti locali – Sul diritto del Comune al rimborso delle spese di supporto al RUP nell’ambito dei finanziamenti regionali sotto il d.lgs. 50/2016 – In materia di finanziamenti pubblici erogati a favore degli enti locali, sono ammissibili a rimborso le spese sostenute dal Comune per l’affidamento all’esterno dei compiti di supporto al RUP ai sensi dell’art. 31, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016. Il legislatore richiede il presupposto della carenza di personale interno in termini alternativi e disgiunti rispetto all’assenza di soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP. Pertanto, la formale nomina di un dipendente comunale quale responsabile del procedimento non preclude l’esternalizzazione delle attività di supporto, ove sussistano carenze di organico in ordine alle specifiche competenze di carattere economico-finanziario e organizzativo. La relativa attestazione del dirigente competente non è soggetta a forme o contenuti sacramentali a pena di inammissibilità, essendo sufficiente che il suo contenuto semantico esprima chiaramente la sussistenza dei presupposti di legge. Sotto il profilo della quantificazione dei compensi, l’attività di consulenza e supporto al RUP rientra nei contratti di architettura e ingegneria per la cui remunerazione – nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016 – i parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016 assumevano il valore di mero criterio o base di riferimento per l’importo da porre a base di gara, senza rivestire carattere inderogabile. Il principio della totale inderogabilità e non ribassabilità dei compensi stabiliti per le prestazioni d’opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura ha infatti trovato fondamento normativo solo con le successive disposizioni del d.lgs. 36/2023 (art. 41, c. 15 e all. I.13) e della legge sull’equo compenso (l. 49/2023).
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente attore)
TAR LAZIO, SEZ. III TER, 16 giugno 2026, n. 11357- Energy & Green – Sviluppo agrivoltaico e contributi del GSE per PNRR: irrilevante la variazione del codice ATECO successiva alla scadenza del termine di partecipazione – Nelle procedure a sportello del GSE per l’accesso ai contributi PNRR destinati allo “sviluppo agrivoltaico” (D.M. 22 dicembre 2023, n. 436), dato anche il loro carattere massivo, il possesso dei requisiti soggettivi – ivi compresa la qualifica di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. e la titolarità di un codice ATECO idoneo all’esercizio di attività agricola – deve sussistere inderogabilmente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. È tardiva, e pertanto irrilevante, la variazione dei dati camerali o l’acquisizione di un codice ATECO utile avvenuta in epoca successiva alla chiusura del termine di partecipazione. In tali procedure di massa, caratterizzate da un elevato numero di partecipanti, le prerogative di regolarizzazione o integrazione documentale non possono tradursi, pena la violazione della par condicio, in un’occasione di aggiustamento postumo o di sanatoria di carenze originarie della domanda. Gravano, infatti, sul richiedente precisi doveri di autoresponsabilità, accuratezza e cooperazione nella compilazione dell’istanza. Il provvedimento di esclusione, se plurimotivato, resta legittimo ove anche una sola delle ragioni autonome poste a suo fondamento (nella specie, il difetto del requisito soggettivo) risulti idonea a sorreggere la decisione.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, 16 giugno 2026, n. 759 – Enti locali – Sul diritto del Comune al pagamento dei canoni e della indennità di occupazione per la gestione di una casa di riposo: onere della prova dei vizi – In materia di domanda di riduzione del canone di locazione formulata ai sensi dell’art. 1578 c.c., grava sul conduttore l’onere di individuare e dimostrare l’esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l’idoneità del bene all’uso pattuito. Spetta, invece, al locatore convenuto provare che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa. A fronte della pretesa creditoria dell’ente locatore, i vizi lamentati dal conduttore non risultano provati qualora vengano allegati, da un lato, una mera perizia di parte – la quale non riveste alcuna efficacia probatoria rappresentando una mera allegazione – e, dall’altro, meri consuntivi dei canoni, quali atti di formazione unilaterale anch’essi privi di valore probatorio. Pertanto, nel caso di specie, vanno respinte sia la domanda di riduzione del canone di locazione sia la domanda di accertamento del credito del conduttore per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione nella struttura adibita a casa di riposo, specie nel caso in cui le lavorazioni descritte risultino già eseguite e scomputate alla precedente gestione o risultassero da realizzare ad esclusivo e completo carico della società opponente.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente opposto)
APPALTI PUBBLICI
TAR LAZIO, SEZ. III quater, 26 giugno 2026, n. 11701 – Appalti pubblici – Sui presupposti che devono sussistere per la limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici – L’oscuramento dell’offerta tecnica deve essere ispirato a un principio di stretta proporzionalità che consenta di sottrarre all’accesso solo elementi effettivamente riservati, cioè ex se non divulgabili perché coperti da riservatezza, ossia quelle precise informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, la cui diffusione comporterebbe un pregiudizio a danno del soggetto che li detiene sia sul piano economico, sia in termini di minore competitività, ovvero favorirebbe indiscriminatamente l’operatore che ne viene a conoscenza garantendogli l’accesso a un patrimonio riservato e non protetto che potrebbe costituire fonte di indebito vantaggio. L’opposizione alla ostensione, ponendosi in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell’accessibilità, non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipate, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione.
TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. I, 22 giugno 2026, n. 1793 – Appalti pubblici – Illegittima l’esclusione per DURC scaduto in corso di gara, rinnovato al primo giorno utile ed esito “in verifica”, motivata anche dall’urgenza di affidare il servizio – E’ illegittima l’esclusione dalla procedura di gara del concorrente (collocato al primo posto in graduatoria) disposta per la mancata presentazione di un nuovo DURC entro il termine fissato dalla stazione appaltante, qualora l’operatore abbia partecipato con un documento regolare e abbia richiesto il rinnovo il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza, dato che, in base all’art. 31 d.l. 69/2013, non sarebbe stato possibile presentare richiesta di rinnovo prima della scadenza del documento precedente. Il ritardo nel rilascio del certificato da parte dell’ente previdenziale non è infatti imputabile al concorrente, di conseguenza, la circostanza che dalla piattaforma competente, consultata dalla stazione appaltante, risultasse che l’esito era “in verifica” non giustificava l’esclusione dell’operatore economico, in assenza di contestazioni sulla regolarità contributiva, poi di fatto accertata. Né l’urgenza della stazione appaltante di provvedere all’affidamento del servizio può sanare l’illegittimità dell’esclusione, posto che l’ente avrebbe dovuto programmare e avviare per tempo la procedura, non potendo poi escludere l’operatore economico che sia risultato in regola con la regolarità contributiva per l’urgenza di affidare il servizio.
TAR LOMBARDIA, sez. I, 22 giugno 2026, n. 3291 – Appalti pubblici – Bando di gara sopra soglia e clausole escludenti: valore di pubblicità legale della GUUE ed irrilevanza dell’errore sul codice CPV ai fini della decorrenza del termine di impugnazione – Il bando di gara sopra soglia europea, contenente clausole asseritamente formulate in modo da precludere la partecipazione ad un operatore economico è un atto “autonomamente lesivo” e deve essere impugnato nel termine di decadenza di trenta giorni, che decorre dalla sua pubblicazione sulla GUUE. La pubblicazione del bando sulla GUUE «ha valore di pubblicità legale in quanto ad essa si collega la conoscenza iuris et de iure dell’atto pubblicato nei confronti di tutti gli operatori del settore». Tale conoscenza legale «è una qualità giuridica dell’atto che prescinde dall’effettiva conoscenza che di questo ha avuto l’operatore o dalle modalità attraverso cui questa conoscenza sia stata o possa essere acquisita», con la conseguenza che «rientra semmai nella discrezionalità o autonomia organizzativa dell’operatore scegliere le modalità attraverso cui acquisire in concreto la conoscenza dell’atto, senza che le conseguenze di tale scelta possano incidere sul regime giuridico della decorrenza del termine di impugnazione». Pertanto, l’indicazione nel bando di un codice CPV (Common Procurement Vocabulary) non coerente con l’oggetto reale dell’appalto non produce un effetto equivalente alla mancata pubblicità del bando, in quanto il CPV «mira unicamente a facilitare la ricerca del bando all’interno della banca dati della GUUE (c.d. TED)». Era quindi «onere della ricorrente avvalersi dei criteri di ricerca messi a disposizione dal sistema TED per individuare i bandi di proprio interesse, alternativi al criterio del CPV che non costituisce l’unica chiave di ricerca della pubblicazione di una gara».
TAR SICILIA, SEZ. II, 20 giugno 2026, n. 1846 – Appalti pubblici – Sull’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e obbligo di comunicazione di avvio del procedimento – È illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela di un’aggiudicazione, ex art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, nell’ipotesi in cui la P.A. appaltante, a seguito dell’aggiudicazione di una gara di appalto (nel caso di specie, l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale “a chiamata”), ritenendo sussistenti comprovati motivi consistenti nella sostanziale indeterminatezza dell’offerta, abbia omesso di effettuare, nei confronti dell’operatore economico interessato, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e segg. della medesima legge. L’esercizio del potere di autotutela, in quanto espressione di una rilevante discrezionalità amministrativa, è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese, ed alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita, pena l’illegittimità del provvedimento adottato. In particolare, gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’Amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto.
SERVIZI PUBBLICI
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16 giugno 2026, n. 4800 – Servizi pubblici – Inammissibile l’istanza di accesso rivolta nei confronti di una società in house ed avente ad oggetto atti relativi alla gestione di rapporti di lavoro (nel caso di specie, i cedolini relativi al rapporto di lavoro) – I dipendenti delle società che svolgono un servizio pubblico hanno diritto ad ottenere l’ostensione degli atti concernenti il rapporto di lavoro, limitatamente a quelli che ineriscono alle prove selettive finalizzate all’assunzione, alla progressione in carriera e all’auto-organizzazione degli uffici, trattandosi di atti incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, dell’attività lavorativa, mentre restano, invece, sottratti sia all’accesso documentale (art. 22, l. n. 241/1990) sia all’accesso civico generalizzato (art. 5, d.lgs. n. 33/2013) gli atti di quotidiana gestione del contratto di lavoro dei dipendenti di una società in house (nella specie, i cedolini stipendiali) in quanto hanno una natura privatistica. La società in house, pur costituendo una longa manus dell’amministrazione controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente pubblico socio, assoggettata alle regole di diritto comune in campo societario (art. 1 del d.lgs. n. 175/2016). Le società partecipate, ivi comprese quelle cd. in house, hanno infatti assunto ormai definitivamente carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerate enti pubblici solo in quei settori e per quei profili in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici.
ENTI LOCALI
TAR LAZIO, SEZ. V ter, 24 giugno 2026, n. 11489 – Enti locali – Sulla decadenza dalla concessione demaniale per mancato versamento dei canoni: natura e limiti del potere discrezionale della P.A. ex art. 47 cod. nav. – L’art. 47 cod. nav., nella parte in cui stabilisce che l’Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario nei casi tassativamente previsti dalla stessa norma, non configura un potere vincolato, dato che il tenore letterale della richiamata disposizione normativa è indicativo del riconoscimento all’Amministrazione di un significativo potere valutativo che, proprio in quanto tale, deve ritenersi propriamente amministrativo, non essendo connesso né limitato all’accertamento dei presupposti di fatto in presenza dei quali il previsto potere possa essere esercitato. In particolare, nell’esercizio del potere di cui all’art. 47, co. 1, cod. nav. convivono un momento di discrezionalità tecnica, che riguarda l’accertamento dei presupposti di attivazione del potere, e un momento di discrezionalità amministrativa o pura, posto che l’inadempimento è un concetto relazionale che pone a raffronto la condotta tenuta dal debitore con quella descritta nella prestazione promessa e che non ogni inadempienza giustifica l’automatica decadenza della concessione, potendo in tal senso l’Amministrazione determinarsi soltanto a fronte di un inadempimento di non scarsa importanza, al pari di quanto previsto dall’art. 1453 c.c. per i contratti a prestazioni corrispettive. In tal senso l’inadempienza del concessionario ai propri obblighi può ritenersi idonea a giustificare l’emanazione del provvedimento di decadenza quando delude in modo significativo l’interesse generale che la concessione in utilizzo del bene demaniale intendeva soddisfare, al punto da rendere preminente l’interesse negativo alla risoluzione rispetto all’interesse positivo alla prosecuzione del rapporto, divenendo prioritario per la salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti la riacquisizione del possesso del bene da parte dell’Autorità concedente.
EDILIZIA &
URBANISTICA
TAR LIGURIA, SEZ. II, 30 giugno 2026, n. 861 – Edilizia e urbanistica – Illegittimo il permesso per il nuovo impianto sportivo: campi da padel e tennis sono “nuove costruzioni” nelle aree di conservazione del PUC – Il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un impianto sportivo con cinque campi da padel e un campo da tennis in area classificata dal PUC come “Ambito di conservazione” è illegittimo. La realizzazione di un campo da padel configura infatti una nuova costruzione, in quanto «comporta una trasformazione permanente e significativa del territorio, poiché necessita di una pavimentazione specifica – tappeto in fibra sintetica installato su una platea di cemento – e di strutture perimetrali costituite da lastre di vetro temperato ed elementi metallici». A fronte di una disciplina di piano che consenta i soli interventi di conservazione o la sistemazione degli spazi liberi con manufatti tassativi (quali chioschi o pensiline), resta preclusa l’installazione di campi da gioco. Né assume rilievo la circostanza che tali attrezzature non generino superficie agibile per lo strumento urbanistico locale, poiché tale qualificazione non ne esclude la natura di nuova edificazione.