IN EVIDENZA
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III Ter, 28 giugno 2025, n. 12821 – Energy&Green – Sulla legittimità del GSE nel disporre la decadenza dagli incentivi per mancata dimostrazione documentale della tempestiva installazione dei moduli fotovoltaici –In tema di accesso agli incentivi del Conto Energia, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) può legittimamente disporre la decadenza dalle tariffe del Secondo Conto Energia ex L. 129/2010, e la contestuale ammissione al Terzo Conto Energia qualora riscontri, anche tramite riscontri fotografici, la mancata installazione dei moduli fotovoltaici necessari a dimostrare il requisito della tempestiva fine dei lavori, essendo onere del richiedente dimostrare la presenza tempestiva degli stessi con documentazione oggettiva e dettagliata (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)
APPALTI PUBBLICI
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 27 giugno 2025, n. 5580 – Appalti pubblici – Sull’insussistenza di un obbligo per un intermediario senza detenzione dei rifiuti di indicare i costi della manodopera dei subappaltatori – È illegittima l’esclusione di una società che, partecipando a una gara pubblica per il servizio di raccolta, trasporto e recupero di fanghi in qualità di intermediario senza detenzione dei rifiuti, abbia indicato nella propria offerta economica solo i costi della manodopera del personale direttamente impiegato, omettendo quelli relativi alle attività affidate in subappalto (trasporto). Non è, infatti, obbligatorio per l’intermediario indicare nell’offerta economica i costi del personale impiegato per le attività subappaltate. La partecipazione a gare pubbliche come intermediario senza detenzione dei rifiuti, ex art. 183, c.1, lett. l), del d.lgs. 152/2006, configura infatti un’ipotesi di subappalto necessario per le operazioni materiali di raccolta, trasporto e smaltimento. Pertanto, l’intermediario non è tenuto a specificare i costi della manodopera dei terzi subappaltatori, ma deve invece individuare fin dall’offerta i soggetti esecutori, garantendone la disponibilità, le autorizzazioni, i requisiti e le responsabilità, e presentando le relative dichiarazioni di impegno e idoneità. Le garanzie per i lavoratori impiegati dai subappaltatori sono comunque tutelate dalle procedure di autorizzazione e controllo previste dalla disciplina di settore.
TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I, 25 giugno 2025, n. 1192 – Appalti pubblici – Sull’impossibilità di riconoscere la revisione prezzi per rapporti contrattuali già esauriti – In materia di appalti pubblici, la revisione prezzi rappresenta uno strumento di tutela dell’originario equilibrio fra le concordate prestazioni contrattuali, che assolve alla duplice finalità di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e di evitare, al contempo, che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. Pertanto, se la finalità della revisione dei prezzi è quella di assicurare la continuità del rapporto contrattuale in corso di svolgimento, evitando che l’aumento dei costi determini un peggioramento della qualità dell’esecuzione o il blocco dell’esecuzione stessa, ne segue che tale revisione deve avvenire in corso di esecuzione, al fine di assicurarne gli obiettivi, consentendo all’Amministrazione lo svolgimento dei necessari controlli volti ad accertare la reale necessità dell’adeguamento e il concreto beneficio dallo stesso derivante.
CONSIGLIO DI STATO , SEZ. V, 20 giugno 2025, n. 5407- Appalti pubblici – Sulla progettazione svolta da dipendente pubblico: non può essere utilizzata per la qualificazione tecnica nelle gare, anche se in regime part time – La progettazione svolta da un dipendente pubblico, sebbene in regime part time, non può essere utilizzata dallo stesso (o dall’operatore economico in cui egli sia, a qualsiasi titolo, inserito) per integrare i requisiti tecnico professionali, necessari in base alla lex specialis di una gara pubblica, in quanto si tratta di attività imputabile esclusivamente all’amministrazione, all’interno della cui complessa organizzazione si inserisce, ratione officii, risultandone, pertanto, assorbita, la prestazione intellettuale, priva di profili di autonomia e della caratteristica dell’intuitu personae. Inoltre, la previsione di incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (artt. 113 d.lgs. 50/2016 e 45 d.lgs. 36/2023) è un elemento retributivo del tutto neutro e, pur esprimendo una logica premiale, è inidoneo a superare il dato dell’immedesimazione organica del dipendente pubblico ed a scorporare le sue prestazioni dalla più complessa organizzazione pubblica.
CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 2025, n. 80, – Appalti pubblici – Sui costi della manodopera e della sicurezza nei contratti pubblici: incostituzionale l’art. 22, c.13, della l. della Provincia di Bolzano n. 2/2024, che ne richiede l’indicazione al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria – È costituzionalmente illegittimo l’art. 22, c. 13, della l. della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2, nella parte in cui prevede che, per gli appalti pubblici di interesse provinciale, la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contrariamente a quanto previsto dall’art. 108, c. 9, del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023. La disposizione provinciale impugnata contrasta con la scelta operata dal nuovo codice dei contratti pubblici, in continuità con il precedente, di individuare nella dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza un elemento di per sé costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, non modificabile nel corso della procedura. L’indicazione richiesta al solo concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria e la successiva verifica di congruità, previste dal legislatore provinciale, rischiano di tradursi in una ricostruzione ex post e non trasparente dei costi, attraverso la dimostrazione che il dato era comunque compreso, anche se non espressamente indicato, nell’offerta economica. Ad escludere questo rischio non è quindi sufficiente la circostanza che, come sottolinea la Provincia autonoma, la disposizione impugnata preveda comunque la verifica di congruità dei costi prima dell’aggiudicazione al primo classificato.
TAR TOSCANA, SEZ. III, 19 giugno 2025, n. 1094 –Appalti pubblici – Sulle clausole del bando non escludenti – Le clausole del bando prive di portata escludente, come quella relativa al criterio di aggiudicazione, non possono essere impugnate immediatamente, ma solo insieme al provvedimento che concretamente lede l’interesse all’aggiudicazione. La partecipazione alla gara, infatti, non determina di per sé una lesione attuale dell’interesse legittimo dell’operatore economico, poiché la lesione è solo potenziale ed eventuale: l’interesse strumentale alla riedizione della gara è tutelabile solo in presenza di una lesione effettiva e non meramente potenziale. Inoltre, anche il d.lgs. 36/2023, all’art. 108, conferma la preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma non impone l’immediata impugnazione della clausola sul criterio di aggiudicazione in assenza di una lesione attuale. Inoltre, l’art. 120, c.2, c.p.a., stabilisce che i bandi e gli avvisi di indizione di gara sono impugnabili solo se “autonomamente lesivi”. Pertanto, nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 18 giugno 2025, n. 5345 – Appalti pubblici – Sulla possibilità di utilizzare l’avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere – L’art. 108, c. 7, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede che il possesso della certificazione della parità di genere costituisca un criterio premiale di aggiudicazione, imponendo alle stazioni appaltanti di prevedere tale criterio senza però richiederne il possesso diretto da parte del concorrente. Quanto all’avvalimento premiale relativo a tale certificazione, l’art. 104, c. 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, stabilisce che il contratto di avvalimento non deve essere un’operazione meramente formale ma deve concretamente mettere a disposizione dell’operatore ausiliato risorse umane, materiali, protocolli organizzativi e piani aziendali che esprimano il know-how specifico attestato dalla certificazione. Infatti, se il legislatore avesse voluto vietare espressamente l’avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere, lo avrebbe fatto in modo chiaro nell’art. 104, che disciplina l’avvalimento, e non solo nell’ambito generale dei criteri di aggiudicazione. Pertanto, il ricorso all’avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere è ammesso, purché sia reale e concreto, escludendo prestiti fittizi o meramente formali.
TAR TOSCANA, SEZ. III, 17 giugno 2025, n. 1089 – Appalti pubblici – Sul principio di unicità dell’offerta negli appalti pubblici – L’art. 17, c.4, del d. lgs. n. 36/2023, prevede espressamente che: “Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.” Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che è fatto divieto “… a ciascun concorrente di presentare più di un’offerta, codificando il cd. “principio dell’unicità dell’offerta”. La ratio del principio sta nel consentire una comparazione delle diverse proposte che veda le imprese partecipanti in condizione di parità. La presentazione di offerte plurime o alternative, comportando la possibilità di sfruttare una pluralità di opzioni, genererebbe una situazione di vantaggio idonea ad incidere sulla par condicio tra i partecipanti, rendendo peraltro più difficoltosa l’emersione della migliore offerta nella gara. È, dunque, vietato formulare più proposte in via alternativa o subordinata, in maniera tale che la scelta di una di esse porti all’esclusione delle altre, con indebito vantaggio del concorrente che, facendo affidamento su di un ventaglio di proposte diverse, possa ottenere una posizione di vantaggio sugli altri, ai quali non rimarrebbe che una possibilità, ovverossia un’unica offerta.
TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. I, 17 giugno 2025, n. 1075 – Appalti pubblici – Sulla portata eterointegrativa delle disposizioni di ARERA – La disciplina regolatoria di ARERA nel settore della gestione dei rifiuti assume natura imperativa, essendo espressione di valori fondamentali del sistema giuridico interno ed europeo, come previsto dall’art. 1, c. 527, della l. n. 205/2017. Pertanto, la sua operatività deve essere garantita anche nei rapporti in corso mediante il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale ex art. 1339 c.c., con la sostituzione automatica di clausole difformi, considerate nulle per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell’art. 1419, c. 2, c.c.
TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. II, 17 giugno 2025, n. 1060, – Appalti pubblici – Sulle conseguenze per la mancata sottoscrizione del PEF, da parte di un professionista abilitato, nelle concessioni di servizi – Nelle procedure di affidamento in concessione di servizi, la mancata sottoscrizione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato, quando espressamente richiesta dalla lex specialis di gara, costituisce causa di esclusione insanabile dalla procedura, in quanto incide in modo determinante sull’attendibilità e sull’affidabilità del documento, a tutela dell’interesse pubblico dell’amministrazione concedente. Tale prescrizione, pur non essendo prevista dal d.lgs. 36/2023, è legittima se funzionale alla corretta allocazione dei rischi e alla valutazione della sostenibilità dell’offerta, non potendo essere oggetto di soccorso istruttorio. Il PEF, infatti, pur non essendo obbligatorio in ogni concessione, assume una funzione centrale quando richiesto dalla stazione appaltante, in quanto consente di dimostrare la concreta capacità dell’operatore economico di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e la corretta allocazione del rischio operativo tipico della concessione, permettendo all’amministrazione di valutare l’effettiva realizzabilità e sostenibilità dell’oggetto della concessione stessa.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 16 giugno 2025 n. 5217 – Appalti pubblici – Sul principio del risultato: oltre alla rapidità ed economicità è necessaria la qualità della prestazione – Accertato, nel caso di specie, che il prodotto non risponde all’interesse della stazione appaltante, come definito dalla legge di gara, che non consente di attribuire l’apirogenicità a singole parti del dispositivo, il minor prezzo non può avere alcuna rilevanza sul piano del risultato, dal momento che, secondo la pacifica giurisprudenza: -il valore del risultato nell’attività amministrativa non può essere interpretato in contrapposizione al principio di legalità, ma ne costituisce un elemento integrativo; -il principio del risultato previsto dalla legge non è semplicemente il tempestivo svolgimento del servizio a qualsiasi condizione, ma richiede il rispetto degli standard qualitativi e normativi; -la “migliore offerta” coniuga condizioni economiche vantaggiose con il pieno rispetto dei requisiti qualitativi richiesti. Pertanto, applicando tali principi, non è ammissibile un’offerta che non soddisfi gli standard di sicurezza previsti, anche se il prodotto ha una struttura diversa. Il minor prezzo, infatti, non può prevalere sul rispetto dei requisiti qualitativi e di sicurezza, poiché ciò comprometterebbe il risultato complessivo perseguito dalla normativa, che mira a garantire un servizio non solo economico e tempestivo, ma anche conforme agli standard di qualità e sicurezza.
TAR CALABRIA, SEZ. I, 16 giugno 2025, n. 1051 – Appalti pubblici – Sul danno curriculare: è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell’an che sul piano del quantum – Il danno curriculare non è un danno “in re ipsa” e non può essere risarcito in via automatica o forfettaria (ad es. in misura variabile tra l’1% e il 5% dell’importo contrattuale), ma richiede una puntuale e specifica dimostrazione, ancorata alla perdita del livello di qualificazione posseduta o al mancato conseguimento di un livello superiore, ovvero al mancato raggiungimento di un fatturato utile per la partecipazione a future procedure di appalto. Pertanto, grava sul concorrente danneggiato l’onere di provare sia l’esistenza del danno sia la sua entità, secondo il principio dispositivo che governa la tutela risarcitoria nelle gare pubbliche, come affermato dalla giurisprudenza, ed in assenza di tale prova la domanda di risarcimento per danno curriculare deve essere rigettata.
SERVIZI PUBBLICI
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II Quater, n. 12600, 25 giugno 2025, –Servizi pubblici – Società in house: sulle procedure di reclutamento del personale decide il giudice ordinario – Le controversie relative alle procedure di reclutamento del personale da parte di società in house, come A.L.E.S. S.p.A., rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 19, c. 4, del D.Lgs. 175/2016 (c.d. TUSP). Ne consegue che, il ricorso amministrativo avverso la graduatoria del test di selezione del personale, a causa di problemi tecnici della piattaforma di esame, è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la materia è riservata al giudice ordinario.
TAR VENETO, SEZ. I, 24 giugno 2025 n. 1046 – Servizi pubblici – Affidamento di servizi da parte di società pubblica non organismo di diritto pubblico né società in house: la pubblicazione sul sito aziendale è sufficiente – Nel caso in cui una società interamente pubblica opera in regime di mercato e in concorrenza con privati per finalità commerciali e industriali, senza possedere i requisiti dell’organismo di diritto pubblico o della società in house, essa non è tenuta ad applicare le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici. In tali casi, la pubblicazione del bando di gara sul solo sito internet della società è sufficiente. Le controversie relative a questi affidamenti rientrano nella competenza del giudice ordinario, non di quello amministrativo.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 17 giugno 2023, n. 5289 – Le società miste possono gestire servizi solo per gli enti soci e non possono partecipare a gare di altri enti: differenze con le società in house – La disciplina delle società miste a partecipazione pubblico-privata, anche a controllo pubblico frazionato tra più enti, in base all’art. 17 del d.lgs. 175/2016 (TUSP), si caratterizza per una rigorosa funzionalizzazione dell’oggetto sociale rispetto allo specifico servizio pubblico locale affidato dagli enti soci a seguito di gara a doppio oggetto. Tali società, una volta costituite, sono vincolate in via esclusiva allo svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento e non possono partecipare a procedure di gara indette da enti pubblici terzi né svolgere attività ulteriori rispetto a quelle specificamente contemplate dal bando di gara e dallo statuto. La loro capacità giuridica e operativa è dunque limitata allo scopo per cui sono state istituite, in quanto strumentali all’interesse degli enti soci promotori e non destinate a operare come soggetti generalisti sul mercato. Diversamente, la società in house, interamente partecipata da enti pubblici e sottoposta al loro controllo analogo, può ricevere affidamenti diretti dai soci e, nei limiti previsti dalla normativa, partecipare a gare indette da altri enti pubblici, godendo di una maggiore libertà operativa rispetto alle società miste. Tale differenza risponde all’esigenza di garantire la concorrenza tra operatori privati, evitando che le società miste, pur beneficiando della presenza di soci pubblici, possano sfruttare tale posizione per accedere al mercato in condizioni di vantaggio rispetto agli operatori privati, oltre i limiti della propria finalità istitutiva e del servizio affidato dagli enti soci.
ENERGY&GREEN
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III Ter, 30 giugno 2025, n. 12827, Energy&Green – Sull’inammissibilità dell’utilizzo del soccorso istruttorio nelle procedure c.d. “a sportello – Nelle procedure c.d. “a sportello” per l’assegnazione di contributi economici, come quelli nel caso di specie destinati all’installazione di impianti fotovoltaici, il criterio distintivo è la priorità temporale di presentazione della domanda, che determina l’ordine di assegnazione delle risorse limitate. Dalla relazione tra il criterio di priorità temporale della domanda e l’assegnazione delle risorse di ammontare limitato deriva l’incompatibilità dell’istituto del soccorso istruttorio con le procedure “a sportello” perché consentirebbe di modificare o integrare domande già presentate senza perdere la priorità acquisita, alterando così la par condicio tra concorrenti e la corretta distribuzione del plafond di risorse. Nelle procedure “a sportello” il soccorso istruttorio è, pertanto, sostituito dalla presentazione di una nuova domanda nei termini di scadenza, trattandosi dell’unica modalità che non altera il criterio di priorità basato sull’ordine cronologico delle istanze.