APPALTI PUBBLICI
TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. I, 28 giugno 2024, n. 580 –Appalti pubblici– Sulla proroga tecnica – Con la pronuncia in oggetto, il Collegio ha rammentato che in caso di proroga tecnica il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni iniziali, dovendosi pertanto applicare per il periodo di proroga gli stessi prezzi pattuiti nel contratto originario. Alla luce di tale premessa, è stato ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Comune ha disposto la proroga tecnica dell’appalto del servizio di igiene urbana alle medesime condizioni economiche previste nel contratto originario, senza l’applicazione all’operatore economico del nuovo metodo tariffario in materia di servizio del ciclo dei rifiuti, approvato dal consiglio comunale.
TAR LIGURIA, SEZ. I, 25 giugno 2024, n. 462 –Appalti pubblici– Sull’avvalimento di garanzia nel nuovo codice dei contratti – Con la pronuncia in rassegna, il Collegio ha chiarito che, sebbene non più prevista dal Nuovo Codice dei contratti pubblici, è tuttora ammessa in forza della Direttiva appalti n. 2014/24/UE la possibilità di porre in essere l’avvalimento di garanzia. Si rammenta, infatti che l’art. 63 della Direttiva stabilisce che, per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
TAR SICILIA, SEZ. II, 24 giugno 2024, n. 2038 –Appalti pubblici– Sul malfunzionamento del sistema informatico – Con la pronuncia in rassegna, il Collegio ha ricordato che, in materia di gara telematiche, laddove un operatore economico non riuscisse a tramettere la propria offerta entro il termine fissato, per via di un malfunzionamento informatico imputabile alla stazione appaltante, lo stesso ha diritto ad essere rimesso in termini per la presentazione dell’offerta. Nel caso in questione, comprovata l’assenza di negligenza dell’operatore economico, è stata accolta la tesi del ricorrente, in quanto la mancata trasmissione dell’offerta era dipesa da un malfunzionamento del sistema informatico, che ricade tra i rischi assunti dalla stazione appaltante.
TAR VENETO, SEZ. I, 21 giugno 2024, n. 1560 –Appalti pubblici– Sull’obbligo di indicare il costo della manodopera del subappalto –Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta. Nel caso di specie, è stata ritenuta legittima l’esclusione di un operatore economico dalla procedura di gara, per non aver indicato in sede di offerta il costo della manodopera dell’impresa terza che avrebbe eseguito in subappalto la prestazione (né vi ha provveduto in sede di contradditorio procedimentale).
TAR EMILIA ROMAGNA-PARMA, SEZ. I, 18 giugno 2024, n. 155 –Appalti pubblici– Sul divieto di affidamento diretto delle concessioni sottosoglia – Nel nuovo codice dei contratti pubblici, la scelta del legislatore è stata quella di regolamentare autonomamente le concessioni di importo inferiore alla soglia europea, senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto. Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto soglia potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II del Libro IV del Codice. È quindi illegittimo l’affidamento diretto di una concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali, di importo inferiore alle soglie europee.
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 17 giugno 2024, n. 3773 –Appalti pubblici– Sui requisiti di qualificazione – Con la sentenza in oggetto, il Collegio ha chiarito che il Regolamento comunale istitutivo dell’Albo dei fornitori non va interpretato nel senso di richiedere, già all’atto della richiesta di iscrizione, la comprova del possesso dei requisiti di qualificazione, per l’affidamento dei lavori che saranno oggetto delle gare successivamente indette, rilevando gli stessi solo in fase di gara. A fronte di ciò, è stata respinta la tesi diametralmente opposta prospettata del ricorrente, ben potendo, come nel caso di specie, l’operatore economico -non in possesso dei requisiti- partecipare alla gara servendosi del contratto di avvalimento.
TAR CALABRIA, SEZ. I, 17 giugno 2024, n. 958 –Appalti pubblici– Sull’indicazione dei costi della manodopera anche nell’ambito degli affidamenti diretti – Con la pronuncia in commento, il collegio ha chiarito che l’indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione del concorrente è obbligatoria anche nell’ambito delle procedure di affidamento diretto. Nel caso di specie, trattandosi di affidamento diretto, è stato dunque disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, stante la mancata indicazione nell’offerta economica da parte dell’aggiudicatario dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori.
TAR LAZIO, SEZ. II BIS, 17 giugno 2024, n. 12303 –Appalti pubblici– Sul principio di tassatività delle cause di esclusione – I giudici del Tar hanno ritenuto legittima l’aggiudicazione di un appalto di servizi, nonostante l’offerta tecnica dell’aggiudicatario non sia stata redatta secondo le indicazioni fornite, in sede di chiarimenti, dalla stazione appaltante circa i limiti dimensionali delle offerte. Infatti, non essendovi alcuna norma legislativa che prescriva un limite specifico concernente il numero di pagine per la redazione dell’offerta tecnica o che attribuisca alla stazione appaltante una prerogativa in tal senso, la previsione di un vincolo di pagine a pena d’esclusione si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione previste dal Codice.
ENTI LOCALI
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII, 26 giugno 2024, n. 5632 –Enti locali– Sul canone in materia di concessioni pubblicitarie – Con la sentenza in oggetto, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che, in materia di concessioni, autorizzazioni o esposizioni pubblicitarie, non è illegittimo né irragionevole ancorare il canone unico e la relativa determinazione delle tariffe, oltre che alla superficie dell’impianto pubblicitario anche ad elementi e coefficienti di maggiorazione. Nel caso di specie, dunque, è stata confermata la sentenza di primo grado non derivando alcuno stravolgimento delle previsioni di legge dal fatto che il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare, abbia introdotto coefficienti moltiplicatori della tariffa standard differenziati in base alla superficie degli impianti pubblicitari, alla tipologia opaca o luminosa degli stessi e al carattere ordinario o speciale delle località del territorio comunale.
EDILIZIA & URBANISTICA
TAR VENETO, SEZ. II, 18 giugno 2024, n. 1486 –Edilizia&Urbanistica– Sulla SCIA in sanatoria – Con la pronuncia in oggetto, i giudici del Tar hanno ribadito che l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, essendo in tali occasioni tassativamente impedito il rilascio della sanatoria paesaggistica. Nel caso in esame, è illegittimo il provvedimento con il quale il Comune ha accertato la compatibilità paesaggistica e riconosciuto l’efficacia di una Scia in sanatoria di un pontile di ormeggio abusivo, poiché idoneo a creare una nuova superficie utile.
TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. III, 17 giugno 2024, n. 2243 –Edilizia&Urbanistica– Sul diniego implicito del permesso di costruire – Il provvedimento amministrativo che non abbia formalmente natura di atto di diniego espresso, ma abbia sostanzialmente contenuto negativo nei confronti dell’istante (nel caso di specie, di diniego ad un permesso di costruire) deve essere impugnato nei termini, dovendo qualificarsi come atto amministrativo implicito di diniego. L’atto implicito, rammenta il TAR, costituisce una manifestazione della volontà di un’amministrazione, quando pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente.