Newsletter n. 11 anno VI / 1-15 giugno 2020

NEWSLETTER N.11 ANNO VI

1-15 giugno 2020

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IN EVIDENZA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – ordinanza 1 giugno 2020 n. 3060 – AppaltiSull’obbligo del sopralluogo per il gestore uscente – Con l’ordinanza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’istanza cautelare e per l’effetto sospeso l’esecutività della sentenza impugnata in attesa del giudizio di merito avente ad oggetto la questione se l’obbligo del sopralluogo prescritto dal Disciplinare di gara debba essere inteso come riferito anche ai gestori uscenti del precedente appalto che intendono partecipare alla successiva procedura di affidamento del medesimo servizio.
Il Massimo Consesso, in particolare, ha giustificato la decisione adottata con il provvedimento cautelare precisando che:
1.nella fattispecie di cui è causa non vi è questione di disapplicazione del bando ma della sua applicazione avuto riguardo alla peculiare posizione fattuale del gestore uscente, già insediato nei luoghi oggetto di sopralluogo.
2.nella comparazione degli interessi assume carattere preminente quello di garantire la continuità del servizio – nella specie il servizio antincendio funzionale al servizio di elisoccorso – da considerarsi di natura essenziale, a maggior ragione, nel pieno dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)

CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV – sentenza 4 giugno 2020 n. 3528 – Appalti – Sugli effetti dell’abrogazione del rito super accelerato – Con la sentenza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che dall’abrogazione del c.d. rito super accelerato da parte del Decreto Sblocca Canteri consegue l’applicazione del rito speciale sugli appalti anche ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti sulle altrui ammissioni e sulle esclusioni dalla procedura di affidamento.
In altre parole, per effetto dell’abrogazione in parola, l’impugnazione di un provvedimento per vizi relativi alla fase di ammissione torna ad essere soggetta alla regola processuale generale dell’interesse ad agire al momento dell’aggiudicazione definitiva.
Tuttavia, precisa il Collegio, l’abrogazione del rito super accelerato, che prevedeva l’obbligo di impugnazione immediata dei provvedimenti di ammissione, non ha effetto sulle gare già in corso al momento dell’entrata in vigore del suddetto Decreto e per le quali il termine ad impugnare l’ammissione fosse già scaduto.
Ed infatti, sarebbe irragionevole ritenere che la nuova normativa consenta di rimettere in termini un concorrente che, nella procedura di gara avviata anteriormente alla entrata in vigore della legge abrogatrice del rito super accelerato, non avesse tempestivamente impugnato la preliminare ammissione dell’impresa controinteressata.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 4 giungo 2020 n. 3510 – Sull’ottemperanza del giudicato – Con la sentenza in esame i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che nel giudizio di ottemperanza il risarcimento del danno suscettibile di essere riconosciuto è solo quello connesso all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
Conseguentemente, è da ritenersi inammissibile la domanda di risarcimento del danno laddove l’impossibilità di eseguire il giudicato derivi da circostanze sopravvenute non imputabili all’Amministrazione.
In particolare, rientra nell’ipotesi di cui sopra il caso in cui il Giudice, tenendo conto della relazione del commissario ad acta, ha ritenuto conclusa l’attività di esecuzione per l’impossibilità di individuare una soluzione compatibile con le indicazioni contenute nel giudicato.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 9 giugno 2020 n. 3682 – AppaltiSulla suddivisione in lotti e sul c.d. vincolo di aggiudicazione – Con la sentenza in esame i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che la decisione di limitare o meno l’aggiudicazione di tutti i lotti al medesimo concorrente (c.d. vincolo di aggiudicazione) costituisce una facoltà discrezionale dell’Amministrazione.
Di conseguenza, la scelta operata da parte della stazione appaltante di non limitare il numero dei lotti aggiudicabili da parte della stessa impresa concorrente non è sintomo per ciò solo dell’illegittimità dell’aggiudicazione.
Ciò in ragione anche del fatto che è la stessa disciplina normativa vigente in materia – art. 51, comma 3, D.Lgs. 50/2016 – a ritenere che il vincolo in parola sia meramente discrezionale.
Ebbene, le considerazioni di cui sopra portano a concludere nel senso che la mera mancanza nel bando di gara del citato vincolo di aggiudicazione non determina in ogni caso la lesione del principio di concorrenza essendo necessario a tal fine che la gara sia strutturata in modo che la sua apparente suddivisione in lotti, per le caratteristiche stesse di questi o in base al complesso della lex specialis, favorisca in modo indebito taluno dei concorrenti e gli consenta di acquisire l’esclusiva nell’aggiudicazione dei lotti medesimi.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)

TAR LAZIO – ROMA SEZ. II bis – sentenza 5 giugno 2020 n. 5974 – Appalti – Sulla valutazione dei certificati di qualità, sulla commissione giudicatrice e sulle notizie di stampa concernenti l’avvio di un procedimento penale a carico dell’aggiudicataria -Con la sentenza in rassegna i Giudici capitolini hanno chiarito alcuni interessanti profili in materia di appalti pubblici:
1.è ammissibile utilizzare un certificato di qualità – nel caso di specie la certificazione UNI EN ISO 22005 “sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” – come criterio di valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 95 comma 6 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
2. la Commissione di gara non è chiamata a valutare solo i progetti tecnici. Invero, non vi è norma che precluda alla Commissione medesima di verificare anche la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nelle offerte e richiesta ai fini dell’ammissione alla procedura di gara;
3.la mancata pubblicazione del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice costituisce una mera irregolarità in quanto tale sanabile.
4. nessun rilievo possono assumere le mere notizie di stampa concernenti il rinvio a giudizio di un amministratore dell’impresa aggiudicataria.
Di conseguenza, il concorrente che non dichiari la circostanza di cui sopra non è passibile di esclusione dalla gara non essendo ravvisabile in tal caso la fattispecie dell’omessa e/o non veritiera dichiarazione del grave illecito professionale.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)

APPALTI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – ordinanza 10 giungo 2020 n. 3702 – Appalti Sulla compatibilità o meno delle norme nazionali sul subappalto necessario con il diritto comunitario Con l’ordinanza in commento i Giudici di Palazzo Spada hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell’UE la questiona se la normativa nazionale italiana in materia di subappalto necessario – secondo la quale il concorrente sprovvisto della qualificazione obbligatoria in una o più categorie scorporabili non può integrare il requisito mancante facendo ricorso a più imprese subappaltatrici ovvero cumulando gli importi per i quali queste ultime risultano qualificate – sia da ritenersi in contrasto con gli art. 63 e 71 della Direttiva UE 2014/24 e con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli art. 49 e 56 del TFUE.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA – sentenza 3 giugno 2020 n. 399 – AppaltiSulla data da cui decorre il termine per l’esercizio del potere di autotutela Con la sentenza in rassegna i Giudici siciliani hanno ricordato che il giorno della pubblicazione del bando di gara non può essere considerato il momento dal quale computare il termine prescritto per legge ai fini dell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione.
Invero, il termine di diciotto mesi per l’adozione del provvedimento di secondo grado decorre non già dalla generalità degli atti illegittimi, ma solo dall’adozione illegittima “dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.
Con la precisazione che, tra questi ultimi, non vi rientra il bando di gara in quanto esso costituisce un mero invito a partecipare ad una procedura selettiva senza attribuzione per il concorrente di alcun vantaggio, né autorizzativo, né economico.
Sulla stregua di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto corretto corretto far decorrere il termine in parola dall’atto di affidamento del servizio, piuttosto che dagli atti prodromici di avvio della procedura di gara.

TAR PUGLIA – BARI, SEZ. III – sentenza 3 giugno 2020 n. 798 – Appalti Sui principi generali applicabili alle gare svolte in forma telematica Con la sentenza in rassegna i Giudici pugliesi hanno sancito alcuni principi generali da applicare alle procedure di gara svolte in forma telematica.
Nello specifico, è stato stabilito che non è possibile escludere dalla gara un concorrente che abbia caricato sulla piattaforma telematica la documentazione richiesta entro l’orario fissato per tale operazione ma che non sia riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore.
Partendo da tale assunto, il Collegio ha, altresì, enucleato il principio per cui nelle gare gestite in forma telematica, nel caso in cui non sia possibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o se la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade in ogni caso sull’Ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara medesima.

TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 3 giugno 2020 n. 492 – Appalti Sul principio di rotazione Con la sentenza in commento i Giudici veneti hanno enunciato un interessante principio in tema di rotazione.
In particolare, è stato stabilito come non sia configurabile la violazione del principio di rotazione delle imprese nel caso in cui, sebbene sia risultata vittoriosa della nuova gara la medesima ditta destinataria di precedenti affidamenti da parte della stessa P.A. appaltante, il servizio da ultimo aggiudicato sia diverso da quello dei precedenti appalti.
In tal caso, infatti, la ditta interessata non può considerarsi l’affidatario uscente del servizio oggetto del nuovo appalto con la conseguenza che l’aggiudicazione deve ritenersi pienamente legittima.

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 3 giugno 2020 n. 632 – Appalti Sull’omessa dichiarazione del rinvio a giudizio – Con la sentenza in esame i Giudici campani si sono pronunciati su un tema che, ad oggi, vede la giurisprudenza ancora divisa in due diversi orientamenti.
In particolare, ci si è chiesti se i fatti idonei a pregiudicare la professionalità dell’operatore, anche se non tipizzati tra le cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, debbano essere sempre dichiarati, a pena di automatica esclusione, oppure se viceversa, tale omissione dichiarativa non comporti l’automatico effetto escludente dalla gara, dovendo sempre e comunque rimettersi all’apprezzamento della stazione appaltante la prognosi sull’affidabilità o meno del concorrente reticente.
Con la sentenza in commento il Collegio ha aderito al primo orientamento dichiarando illegittima l’ammissione in gara di una ditta che ha omesso di indicare l’esistenza, a carico del proprio legale rappresentante, di un decreto di rinvio a giudizio per il reato di bancarotta fraudolenta.
A tal riguardo, preme far osserva come la sezione quinta del Consiglio di Stato, preso atto del dibattito giurisprudenziale ancora acceso, con l’ordinanza n. 2332 del 2020 ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria.
Pertanto, allo stato attuale si è inattesa di una pronuncia dirimente sul punto.

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. I – sentenza 9 giugno 2020 n. 391 – Appalti Sulla revoca della gara prima e dopo l’aggiudicazione Con la sentenza in esame il Collegio ha stabilito che le procedure di gara si concludono con l’aggiudicazione definitiva pertanto, prima di questo momento, l’Amministrazione appaltante resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato, senza dover sottostare alle forme prescritte dalla legge per esercitare il potere di revoca.
Al contrario, dopo l’aggiudicazione la facoltà dell’Amministrazione di manifestare il proprio ripensamento deve necessariamente essere espressa secondo le forme di legge proprie dell’autotutela decisoria.
A tal riguardo, si è stabilito tra le ipotesi idonee a giustificare la revoca di una gara per “sopraggiunti motivi di pubblico interesse” – ai sensi dell’art. 21 quinquies L.241/90 – rientra la sopravvenienza di eccezionali precipitazioni atmosferiche e/o di fenomeni di dissesto idrogeologico che abbiano interessato l’intera area su cui avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori e/o i servizi oggetto d’affidamento.

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – ordinanza 11 giugno 2020 n. 655 – AppaltiSulla remissione in termini in caso di notifica non effettuata all’indirizzo PEC indicato sul ReGinde Con la pronuncia in esame i Giudici campani hanno ribadito che per la notifica telematica degli atti giudiziari alle Amministrazioni pubbliche devono essere utilizzati, in via esclusiva, gli indirizzi presenti nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.
Per contro, non possono ritenersi validi, ai fini della notifica mediante PEC, né l’indirizzo risultante dal registro IPA né gli indirizzi internet indicati nei siti dell’Amministrazione medesima.
Fermo restando quanto premesso, il Collegio, alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali – rinvenendosi, infatti, anche orientamenti inclini a riconoscere validità della notifica effettuata all’indirizzo tratto dal registro IPA– accorda, in caso di notifica ad indirizzo PEC diverso da quello indicato nel ReGinde, il beneficio della remissione in termini per errore scusabile, data la presenza di oggettive ragioni di incertezza sulla questione in commento.

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II – sentenza 11 giugno 2020 n. 6430 – Appalti Sul divieto di aggiudicazione di più di un lotto Con la sentenza in rassegna i Giudici capitolini hanno stabilito che è da ritenersi legittima la clausola del bando di gara la quale prevede che un operatore economico possa concorrere – singolarmente, in forma di RTI o di Consorzio – per tutti i lotti ma non essere aggiudicatario di più di un lotto.
In particolare, una clausola di tal fatta trova legittimazione nella notoria esigenza di favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese nonché in quella, altrettanto meritevole di tutela, di assicurare la libera concorrenza e la massima partecipazione non solo al momento dell’effettuazione della gara, ma anche in relazione a tutto il periodo successivo di svolgimento del rapporto.

SERVIZI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

CORTE DEI CONTI – SEZ. CONTROLLO CALABRIA – deliberazione 4 giugno 2020 n. 123 – Servizi interesse economico generale – Sul costo del trasporto scolastico – Con la deliberazione in rassegna i Magistrati contabili della Calabria hanno ritenuto che il trasporto scolastico è qualificabile come servizio pubblico con la conseguenza che la copertura del costo di quest’ultimo, di norma, è a totale carico dell’utenza.
Tuttavia, gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura economica al servizio in parola anche con risorse proprie, ponendo così minor aggravio a carico dell’utenza.
In particolare, qualora l’ente ne ravvisasse la necessità in virtù di un interesse pubblico o il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti deboli, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio di trasporto scolastico può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso oppure nulla o di modica entità, purché detta quota sia individuata con meccanismi di gradazione della contribuzione degli utenti rispetto alle singole situazioni economiche possedute dagli stessi.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA – sentenza 3 giugno 2020 n. 395 – Servizi interesse economico generaleSul riparto di competenza tra gli enti pubblici territoriali in materia di gestione dei rifiuti – Con la sentenza in rassegna i Giudici siciliani hanno stabilito che l’art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 nella parte in cui prescrive che “gli enti proprietari provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze” deve essere inteso nel senso che a capo dei medesimi fa carico anche l’attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti abbandonati sulle strade medesime. Per contro, gli oneri relativi al conferimento in discarica, secondo le regole generali in materia, devono fare carico ai Comuni territorialmente competenti nel cui ambito i rifiuti in questione sono stati prodotti (nella specie si trattava di una controversia tra la Provincia ente proprietario della strada ed il Comune).

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 8 giugno 2020 n. 1009 – Servizi interesse economico generale Sull’illegittimità di una gara “ponte” indetta da un comune per l’affidamento transitorio, fino all’attivazione della gestione d’ambito, del servizio di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio comunale – Con la pronuncia in esame i Giudici Lombardi hanno ritenuto illegittima una gara “ponte” indetta da un comune per l’affidamento transitorio, fino all’attivazione della gestione d’ambito, del servizio di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio comunale.
A detta del Tar, infatti, l’indizione di una gara, sia pure condizionata, da parte di un singolo ente territoriale concedente non si presta a realizzare l’obiettivo dell’economicità nell’affidamento del servizio. Al contrario, l’affidamento del servizio a mezzo della gara d’ambito assicura infatti il conseguimento di significativi risparmi di spesa mediante l’acquisizione di un complesso bagaglio di informazioni aggregate, che tutti gli enti locali ricompresi nell’A.TE.M. hanno il dovere di fornire alla stazione appaltante, e l’utilizzo dell’esperienza pratica maturata nella pregressa gestione del servizio su un territorio più esteso, connotato da caratteristiche geomorfologiche e di sviluppo omogenee, oltre che il conseguimento di economie di scala derivanti dal maggior valore della prestazione oggetto di affidamento.
Né valga, a giustificare l’indizione della gara in autonomia, la giustificazione addotta dal Comune, con l’esigenza di interrompere la prosecuzione della gestione del servizio in regime di proroga di una concessione ormai scaduta, al fine di non incorrere nel divieto di rinnovo tacito della concessione e di arginare l’indebito arricchimento dell’attuale gestore, nonché il danno erariale per l’ente. Ciò, in quanto il legislatore ha provveduto a disciplinare espressamente anche la quantificazione del canone concessorio, dovuto dal gestore in proroga, nel periodo compreso tra la cessazione della concessione e l’affidamento del servizio all’esito della gara d’ambito.

ENTI LOCALI

CORTE DEI CONTI – SEZ. CONTROLLO ABRUZZO – deliberazione 10 giugno 2020 n. 120 – Enti Locali – Sugli incentivi per l’accertamento dei tributi erariali – I Magistrati contabili dell’Abruzzo con la deliberazione in commento hanno stabilito che l’incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per lo svolgimento delle attività di accertamento dei tributi erariali può essere istituito soltanto laddove gli enti locali abbiano approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
La Corte dei Conti ha precisato, altresì, che:
-nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato
-in caso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) non è consentito il ricorso all’indebitamento ma gli enti possono impegnare solo spese correnti, spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In pendenze dell’esercizio provvisorio gli enti locali possono ricorrere all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 1° giugno 2020 n. 2087 – Enti Locali –  Sulla illegittimità per difetto di istruttoria delle ordinanze contingibili ed urgenti adottato dal Sindaco Con la sentenza in commento i Giudici partenopei hanno stabilito che è da ritenersi illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, una ordinanza contingibile ed urgente – basata esclusivamente sulla rilevazione della presenza di cemento-amianto – con la quale il Sindaco ha intimato la rimozione della copertura in “eternit” di un immobile omettendo di effettuare un preventivo accertamento di immissioni nell’ambiente di polveri d’amianto, suscettibili di arrecare effettivo nocumento alla pubblica incolumità.
In tal caso, infatti, non possono ritenersi sussistenti i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza richiesti dalla legge nel preminente interesse di salvaguardia della salute pubblica, per la legittima adozione dell’ordinanza extra ordinem.

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. I – sentenza 9 giugno 2020 n. 435 – Enti Locali – Sull’illegittimità dell’annullamento di una delibera del Consiglio Comunale dopo 7 anni Con la sentenza in commento il Collegio ha dichiarato illegittimo un provvedimento di annullamento d’ufficio di una delibera di Consiglio comunale per la stipula di contratti di swap, che sia stata adottato dopo un termine di 7 anni dalla relativa adozione per ragioni di risparmio o comunque di minore impiego di risorse pubbliche; tale termine, infatti, è da ritenere non ragionevole, alla stregua dell’articolo 1, comma 136, L. n. 311/2004 (abrogato dall’articolo 6 L. n. 124/2015, ma vigente al momento di adozione dell’atto impugnato), secondo cui l’autotutela motivata da obiettivi di risparmio o comunque di minore impiego di risorse pubbliche – ipotesi alla quale può sicuramente essere ricondotta la deliberazione del consiglio comunale de quo – poteva essere esercitata nel termine massimo di 3 anni.

PUBBLICO IMPIEGO

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VI – sentenza 5 giugno 2020 n. 2223 –Pubblico Impiego – Sul risarcimento del danno per trasferimento d’autorità illegittimo Con la sentenza in esame i Giudici partenopei hanno stabilito che il trasferimento d’ufficio di un pubblico impiegato (nella specie un appuntato dei Carabinieri) non può essere adottato senza una previa concreta valutazione della situazione familiare dell’interessato o senza valide ragioni di tipo organizzativo o di opportunità.
Conseguentemente, precisa il Collegio, qualora il provvedimento di trasferimento d‘autorità venga annullato in sede giurisdizionale in quanto adottato in difetto dalle valutazioni di cui sopra, l’interessato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall’alterazione illegittima alle abitudini di vita dello stesso e del suo intero nucleo familiare.

Edilizia & Urbanistica

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 1 giugno 2020 n. 3405 – Edilizia&Urbanistica – Sull’esenzione dal pagamento degli oneri concessori – Con la sentenza in commento i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che, in materia di edilizia, il pagamento degli oneri concessori rappresenta la regola.

Di conseguenza, le ipotesi di esenzione dal suddetto pagamento sono solo quelle tassativamente previste dalla legge che, in quanto tali, devono essere interpretate in senso restrittivo.

In applicazione di tale principio, il Massimo Consesso ha stabilito che l’art. 9, lett. d) della legge n. 10/77 – secondo cui “il contributo concessorio non è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari – deve essere inteso nel senso che, ai fini del calcolo della percentuale di ampliamento ammissibile per l’esenzione,  occorre considerare il solo volume e la sola superficie lorda effettivamente destinati a residenza.

Per converso, non è accettabile l’interpretazione alternativa, che condurrebbe ad applicare, ai fini del rispetto del suddetto limite di legge, il rapporto tra il volume esistente (inteso nella sua interezza e, quindi con riferimento alla fattispecie in esame, inclusivo di locali come il loggiato al primo piano, i vani accessori, la soffitta e la cantina al piano terra) e il risultante.  Invero, seguendo tale impostazione si addiverrebbe ad una non consentita applicazione analogica della disposizione in commento.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. II – sentenza 10 giungo 2020 n. 2306 – Edilizia&Urbanistica Sulle preclusioni derivanti dal vincolo cimiterialeCon la sentenza in esame i Giudici partenopei hanno stabilito che è legittimo il diniego di una SCIA avente ad oggetto la richiesta di realizzare un parcheggio privato in un’area interessata dal vincolo cimiteriale.

A tal riguardo, il Collegio ha precisato che a nulla rileva la circostanza per cui il progetto presentato con la SCIA comporta l’esecuzione di alcune opere edili generali (nella specie, pavimentazione con asfalto, recinzione con paletti, posizionamento di un wc prefabbricato) e non destinati all’abitazione.

Il vincolo cimiteriale, infatti, ponendosi alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, è valevole per qualsiasi manufatto avente anche uso diverso da quello di abitazione e, ciò in ragione da un lato della sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura e dall’altro dalla necessità di mantenimento di un’area di possibile espansione.

GIUDIZI ELETTORALI

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 3 giugno 2020 n. 403 – Giudizi elettorali – Sui principi che sovraintendono le operazioni elettorali – Con la sentenza in esame i Giudici siciliani hanno osservato che i principi che governano la materia elettorale sono quelli del rispetto della volontà dell’elettore, della stabilità del risultato elettorale nonché quelli della segretezza e della libertà del voto (c.d. principi del favor voti). Ciò trova conferma nel fatto che le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali, volte a regolamentare il procedimento elettorale, sono strumentali con la conseguenza che la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale. Dall’applicazione dei principi di cui sopra (della strumentalità delle forme e del favor voti) discende che nelle operazioni elettorali vanno considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa, che non incidono sulla sincera e libera espressione del voto. A tal riguardo, è stato osservato che rispetto a tali inesattezze deve prevalere l’esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale, senza che possa bastare, in contrario, addurre vagamente il semplice sospetto dell’utilizzo un sistema fraudolento. Ed invero, per sostanziare una censura meritevole di esame giurisdizionale è necessario che le irregolarità lamentate siano corroborate da specifici elementi oggettivi.

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II BIS – sentenza 12 giugno 2020 n. 6461 – Giudizi elettorali – Sul giudice competente a decidere una controversia riguardante il diniego opposto ad una istanza di accesso alle schede elettorali relative alle elezioni del Senato Con la sentenza in commento i Giudici capitolini hanno stabilito che rientra nella giurisdizione della Giunta per le Elezioni del Senato e non in quella del Giudice amministrativo una controversia avente ad oggetto l’impugnazione in sede giurisdizionale del diniego opposto dalla Corte di Appello in ordine ad una istanza, avanzata da un candidato al Senato nelle elezioni politiche, di accesso alle schede elettorali relative al rinnovo e/o elezioni del Senato. Quanto affermato, trova conferma nell’art. 133 c.p.a. il quale, infatti, nello statuire che le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo, fa salvi tutti quei giudizi che, pur avendo ad oggetto una istanza di accesso, trovano regolamentazione in altre previsioni di legge. Con particolare riferimento al caso di specie, si è osservato come la disciplina in materia di accesso agli atti in possesso dalla Giunta sia contenuta nel Regolamento per la verifica dei poteri del Senato con la conseguenza che, anche sotto il profilo inerente alla giurisdizione, occorre fa riferimento alle prescrizioni in esso contenute.