Newsletter n. 10 anno X / 16-31 maggio 2024

NEWSLETTER N.10 ANNO X

16-31 maggio 2024

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IN EVIDENZA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 maggio 2024, n. 4732 –Appalti PubbliciSull’avvalimento c.d. premiale Con la sentenza in oggetto, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’avvalimento c.d. premiale, in conformità con il Codice dei contratti pubblici del 2016, fosse ammissibile se intervenuto sia nell’integrazione di un requisito di partecipazione, sia nel riconoscimento di punteggio nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica formulata. Tanto chiarito, il Collegio ha respinto la pretesa dell’appellante, consistente nell’applicazione retroattiva dell’art. 104 del Nuovo Codice, la quale prevede l’utilizzo dell’avvalimento anche al solo fine di ottenere un miglior punteggio tecnico. L’appellante, infatti, aveva illegittimamente fatto ricorso all’avvalimento c.d. solo premiale nell’ambito della procedura in questione, disciplinata tuttavia dal d.lgs. 50 del 2016.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della società controinteressata)

 

TAR LAZIO, SEZ. V, 22 maggio 2024, n. 10356 –Edilizia&UrbanisticaSugli effetti della dichiarazione di notevole interesse pubblico sul P.A.U.R. Con la sentenza in commento, i giudici del Tar hanno riconosciuto l’assoluta idoneità della dichiarazione di notevole interesse pubblico a produrre i propri effetti sul P.A.U.R., anche a fronte di una V.I.A. già adottata, laddove la questione verta sulla realizzazione di impianti che non siano FER, come nel caso di specie. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso proposto, è stato disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati con cui veniva autorizzata la realizzazione di discariche ed impianti per lo stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti in virtù del contrasto con gli anzidetti profili ambientali.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del Comune ricorrente)

APPALTI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 maggio 2024, n. 4761 –Appalti pubblici- Sull’avvalimento nell’ambito di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro Con la sentenza in commento, i giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto che nell’ambito di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro opera una sostanziale equiparazione del patto consortile all’avvalimento di consorziate che vengono designate per l’esecuzione dell’appalto, di conseguenza si deve riconoscere l’inutilità dei contratti di avvalimento stipulati tra il Consorzio e le consorziate già indicate quali esecutrici. Nel caso di specie, è stata accolta la ricostruzione del Consorzio appellante secondo cui la legge di gara non imponeva ai Consorzi di cooperative il ricorso all’istituto dell’avvalimento quando i requisiti di partecipazione fossero posseduti non già da consorziate rimaste estranee alla gara, bensì da quelle che sin dall’inizio erano indicate quali esecutrici.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24 maggio 2024, n. 4659 –Appalti pubblici- Sul principio dell’autovincolo Con la sentenza in commento, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, la Stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara. Nel caso di specie, l’amministrazione aveva posto dei limiti al subappalto nella lex specialis di gara che non erano stati rispettati dall’aggiudicatario, in violazione dunque del principio dell’autovincolo.

 

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II, 23 maggio 2024, n. 634 –Appalti pubblici- Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica Con la sentenza in commento, i giudici del Tar hanno chiarito che al fine di accertare la violazione di divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica occorre verificare in concreto se l’anticipazione di alcuni elementi economici nell’offerta tecnica comporti la possibilità di individuare l’offerta economica complessiva dell’operatore economico. Nel caso sottoposto all’esame del TAR si è ritenuto non sussistere la violazione del suddetto divieto, in quanto l’importo complessivo dell’appalto risulta particolarmente rilevante mentre il dato economico indicato nell’offerta tecnica inerente ad una miglioria è d’importo assai inferiore. Di conseguenza la indicazione del valore stimato della miglioria, non può, in alcuna maniera, considerarsi anticipatorio dell’offerta economica.

 

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. V, 21 maggio 2024, n. 1703 –Appalti pubblici- Sul soccorso istruttorio Si conferma l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. Nel caso di specie, l’invito a produrre la documentazione descrittiva della situazione economico patrimoniale rivolto all’operatore economico inadempiente, costituisce una palese violazione del principio della par condicio, essendo tale documentazione chiaramente richiesta dalla lex specialis di gara.

 

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I, 16 maggio 2024, n. 3159 –Appalti pubblici– Sul supporto alla progettazione quale ipotesi di conflitto nell’esecuzione dell’appalto Il collegio ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 24, co. 7, del d.lgs. n. 50/2016 prevede un’ipotesi tipica di conflitto di interesse tale per cui i progettisti e i titolari di incarichi di supporto alla progettazione non possono di regola essere affidatari degli appalti di esecuzione di lavori. Nel caso di specie, è stata ritenuta legittima l’esclusione di un r.t.i. da una procedura di gara, avente ad oggetto la realizzazione di lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione di un centro sportivo in quanto nel r.t.i. risultavano quali mandanti, due professionisti che avevano prestato supporto per la progettazione del centro sportivo posto a base di gara.

ENTI LOCALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 20 maggio 2024, n. 4454 -Enti locali- Sulle strutture assistenziali di ricovero di persone con comportamenti violenti Con la pronuncia in oggetto, i giudici del Tar hanno ritenuto illegittima la deliberazione del Consiglio comunale con la quale sono state modificate alcune disposizioni del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità pubblica, in particolare in relazione ai requisiti organizzativi e gestionali delle strutture assistenziali di ricovero di persone con comportamenti caratterizzati da violenza. Secondo il collegio, infatti, tali previsioni regolamentari esulano dalla competenza comunale, ricadendo nella materia dell’ordine pubblico e sicurezza, con la conseguenza che le medesime previsioni rientrano nella competenza legislativa dello Stato e delle Regioni delegate.

 

TAR CALABRIA-CATANZARO, SEZ. I, 16 maggio 2024, n. 772 -Enti locali- Sull’obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione Con la pronuncia in oggetto, i giudici del Tar hanno ribadito che la P.A. è obbligata a pronunciarsi con un provvedimento espresso ogniqualvolta, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione ed indipendentemente da una previsione espressa di legge, il privato vanti una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle relative determinazioni. Nel caso di specie, dunque, una volta accertato il decorso il termine per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi con un provvedimento espresso, anche in assenza dei presupposti per l’ottenimento di un provvedimento favorevole all’istante.

EDILIZIA & URBANISTICA

TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. I, 29 maggio 2024, n. 476 –Edilizia&UrbanisticaSull’autorizzazione paesaggistica Con la pronuncia in oggetto, il collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Comune ha respinto una istanza volta ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica, senza tuttavia indicare le soluzioni alternative e le modifiche progettuali necessarie a rendere il progetto compatibile dal punto vista paesaggistico. Nel caso di specie, infatti, l’Amministrazione ha ritenuto l’incompatibilità con il vincolo paesaggistico del progetto nel suo complesso e, pertanto, il collegio ha ritenuto assolutamente irragionevole per l’Amministrazione l’onere di elaborare un nuovo progetto al fine di rendere l’intervento compatibile con il vincolo paesaggistico.

 


TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. II, 17 maggio 2024, n. 1854 –Edilizia&UrbanisticaSul preavviso di rigetto La natura sostanzialmente vincolata dei titoli edilizi esclude la rilevanza dell’omesso preavviso di rigetto che si impone solo nei casi in cui sussistono esigenze istruttorie funzionali ad accertare fatti determinati necessitanti il contributo partecipativo del privato e nei casi in cui si possano acquisire nulla-osta e pareri il cui mancato rilascio non può costituire, di per sé, ragione fondante il diniego. Nel caso in esame, il collegio ha accolto il ricorso dell’istante, ritenendo che la mancata indicazione del preavviso di rigetto con riferimento all’esistenza del vincolo paesaggistico ha impedito alla parte ricorrente di interloquire e di richiedere agli enti di tutela i relativi pareri e nulla osta.

 

TAR CAMPANIA-SALERNO, SEZ. II, 16 maggio 2024, n. 1077 –Edilizia&UrbanisticaSull’ordinanza di demolizione Con la pronuncia in commento, i giudici del TAR hanno chiarito che la repressione di ogni atto di occupazione illegittima del demanio costituisce un interesse pubblico immanente. Nel caso in esame, è stata affermata la legittimità di un’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo realizzato sul suolo di proprietà comunale, in quanto l’edificazione sul suolo pubblico, anche per coloro i quali ne detengano il titolo, deve essere autorizzata con gli strumenti procedimentali previsti dalla legge.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 16 maggio 2024, n. 4391 -Edilizia&Urbanistica Sulla decadenza della concessione edilizia Con la pronuncia in commento, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’operatività della decadenza della concessione edilizia necessita in ogni caso dell’intermediazione di un formale provvedimento amministrativo, seppur avente efficacia dichiarativa di un effetto verificatosi ex se e direttamente. Tanto premesso, è stata accolta la tesi dell’appellante secondo cui la perdita di efficacia della concessione per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’Amministrazione.