Newsletter n. 1 anno XI / 1-15 gennaio 2025

NEWSLETTER N.1 ANNO XI

1-15 gennaio 2025

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IN EVIDENZA

TRIBUNALE DI VELLETRI, SEZ. II, 15 gennaio 2024, n. 2092 Appalti pubblici– Sui contratti con la P.A. – In accoglimento della tesi del Comune convenuto, la sentenza in oggetto chiarisce che il principio della forma scritta ad substantiam nei contratti con la Pubblica Amministrazione implica che le delibere o determinazioni dirigenziali hanno mero valore interno e non possono sostituire un contratto sottoscritto dalle parti. Non essendoci prova dell’esistenza del contratto scritto tra le parti il Tribunale ha rigettato la domanda formulata dall’attrice di condanna del Comune convenuto per inadempimento contrattuale. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del Comune resistente)

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, ordinanza 10 gennaio 2025, n. 80 Appalti pubblici– Sulla ribassabilità dei costi della manodopera – Con l’ordinanza in commento, i giudici di Palazzo Spada, pur lasciando all’approfondimento di merito la decisione finale sulla ribassabilità dei costi della manodopera, affermano la possibilità che i costi della manodopera possano essere ribassabili, ma in modo temperato. Tale interpretazione dell’art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023 risulterebbe anche in linea con recenti sentenze del Consiglio di Stato. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della società controinteressata)

APPALTI PUBBLICI

TAR LAZIO, SEZ. III, 15 gennaio 2025, n. 666 Appalti pubblici– Sui costi della manodopera – Con la sentenza in commento, i giudici del Tar, riconoscendo l’assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, hanno accolto un approccio meno restrittivo in materia di ribasso dei costi della manodopera. Secondo il Collegio, sarebbe possibile includere parte dei costi della manodopera nelle spese generali purché si verifichi in concreto che vi sia capienza sufficiente per garantire la copertura anche di tali specifici costi.

 

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II, 13 gennaio 2025, n. 30 Appalti pubblici– Sulla verifica dell’anomalia – Se la stazione appaltante valuta un’offerta come congrua e questa valutazione è impugnata dal concorrente non aggiudicatario, spetta a quest’ultimo provare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione. Il ricorrente è pertanto gravato dell’onere della prova, potendo sollevare dubbi sulla congruità dell’offerta, in particolare per quanto riguarda il costo della manodopera, se la discordanza risulta significativa e ingiustificata. Tuttavia, la valutazione dell’amministrazione, basata su un apprezzamento tecnico-discrezionale, è generalmente insindacabile, salvo che l’offerta presenti evidenti e macroscopiche incongruenze che ne compromettano l’affidabilità complessiva.

 

TAR CAMPANIA-SALERNO, SEZ. I, 9 gennaio 2025, n. 30 Appalti pubblici– Sui limiti dimensionali dell’offerta – La clausola che prevede, a seguito della violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio dell’offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore. Una clausola di tal specie sarebbe violativa del principio di tassatività delle clausole di esclusione e, di conseguenza, radicalmente nulla.

 

TAR CAMPANIA, SEZ. VIII, 7 gennaio 2025, n. 109 Appalti pubblici– Sui controlli antimafia – La sola mancata conclusione delle verifiche antimafia da parte della stazione appaltante non incide sulla legittimità dell’affidamento e dell’aggiudicazione che, al più, potrebbero essere compromessi da un eventuale esito negativo degli stessi controlli antimafia. Infatti, il Collegio ha chiarito che la legittimità dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico non può dipendere dal tempestivo adempimento di un onere rispetto al quale l’impresa non ha alcun potere di iniziativa.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 3 gennaio 2025, n. 26 Appalti pubblici– Sulla dichiarazione di stabilità occupazionale – La dichiarazione di impegno alla stabilità occupazionale non è necessaria in assenza di lavoratori da riassorbire. Infatti, come spesso accade negli appalti di lavori, quando il nuovo appaltatore non subentra al precedente, la dichiarazione di impegno difetterebbe dei propri presupposti fattuali, risultando dunque inutile. Inoltre, in caso di omessa dichiarazione, sarebbe onere della stazione appaltante avviare il soccorso istruttorio, trattandosi di elementi estranei al contenuto dell’offerta.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 gennaio 2025, n. 3 Appalti pubblici– Sul consorzio stabile – A differenza della “designazione” per l’esecuzione, la mera partecipazione ad un consorzio stabile non integra di per sé un elemento indiziario dell’esistenza di un unico centro decisionale, potenzialmente idoneo a compromettere la genuinità del confronto concorrenziale. Ne consegue che in assenza di alcuna ipotesi di conflitto di interesse o di collegamento sostanziale, non sussiste in capo alla consorziata alcun onere (o obbligo) dichiarativo circa l’appartenenza ad un consorzio.

ENTI LOCALI

TAR TOSCANA, SEZ. I, 15 gennaio 2025, n. 30 Enti locali Sull’azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. – In materia di indebito arricchimento, anche nei confronti della P.A., è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: l’arricchimento senza giusta causa, la correlativa diminuzione patrimoniale, e la sussidiarietà dell’azione, ossia l’impossibilità di agire se esistono altre azioni per il risarcimento del danno. Nel caso di specie, è stata respinta l’azione proposta da una società nei confronti del Comune, volta ad ottenere un indennizzo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste in una convenzione urbanistica, che avrebbero comportato un arricchimento per l’ente locale, stante la mancata prova in giudizio dell’arricchimento e della correlata diminuzione patrimoniale.

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. V, 14 gennaio 2025, n. 90 Enti locali Sulla mancata conclusione del procedimento – Nei procedimenti avviati d’ufficio, la mancata conclusione del procedimento non costituisce un’inerzia sanzionabile attraverso il rito avverso il silenzio-inadempimento, stante l’assenza di un obbligo vincolante per l’Amministrazione di provvedere, ma solo una facoltà nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali. Inoltre, considerando che tali procedimenti possono risultare sfavorevoli per il privato, neppure sussiste un interesse concreto e attuale che giustifichi l’uso del rito in questione.

 

TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. II, ordinanza 11 gennaio 2025, n. 2 Enti locali Sulle ordinanze contingibili ed urgenti – È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura anticipata di un esercizio commerciale per contenere il disturbo alla quiete pubblica, se manca un’adeguata istruttoria e motivazione. In particolare, l’ordinanza deve essere supportata da elementi concreti che dimostrino che il disagio sia esclusivamente riconducibile a quell’esercizio e non a fattori esterni o ad altre attività limitrofe, essendo altresì necessario provare che il disturbo sia di carattere sistematico e non occasionale, legato in modo diretto all’attività commerciale.

EDILIZIA & URBANSITICA

TAR MARCHE, SEZ. II, 15 gennaio 2025, n. 12 Edilizia&Urbanistica Sull’ordinanza di demolizione – L’ordine di demolizione di container ad uso abitativo installati su terreno agricolo, vincolato paesaggisticamente e idrogeologicamente, è legittimo se i manufatti sono stati realizzati senza il permesso di costruire. Infatti, la realizzazione di un “box-container”, stabilmente appoggiato al terreno, pur nella precarietà dei materiali e se destinato a svolgere funzione pertinenziale, costituisce permanente alterazione del terreno ai fini urbanistico-edilizi e richiede, pertanto, il rilascio del previo titolo edilizio. Pertanto, stante la qualificazione dell’intervento come variazione essenziale del territorio, soggetto a vincoli, rende necessaria la demolizione.