Con una recente FAQ, il Ministero del Lavoro ha risolto la questione relativa alla possibilità dei comuni non capoluogo di procedere autonomamente agli affidamenti di opere afferenti PNRR e PNC.
Nello specifico, i dubbi nascevano dalle novità introdotte dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021 e dalle relative specificazioni adottate con la circolare del MEF del 17 dicembre 2021.
La questione può essere così riassunta:
COMUNE NON CAPOLUOGO-STAZIONE APPALTANTE
PER LE OPERE AFFERENTI PNRR E PNC
Può procedere direttamente ed autonomamente, senza alcuna qualificazione | -per forniture e servizi inferiori a 40.000 -per lavori inferiori a 150.00 |
Deve essere iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) | -per forniture e servizi superiori a 40.000 ma inferiori alla soglia comunitaria ex. Art. 35 Codice appalti -per lavori di manutenzione ordinaria superiori a 150.000 ma inferiori a 1 milione di euro |
Deve rispettare gli obblighi di aggregazione ex. Art 37 comma 4 Codice appalti | -per procedure ad oggetto servizi, forniture e lavori superiori alle soglie individuate -se non iscritto all’AUSA |