a cura dell’Avv. Angelo Annibali, socio dello Studio AOR Avvocati
(articolo pubblicato su http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=760)
1. Premessa
L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 154 (legge di stabilità 2019 già entrata in vigore il 1 gennaio) contiene 1143 commi, tra i quali alcuni che rinviano alle norme del T.U. partecipate, mentre i commi da 721 a 724 , in particolare, ne modificano o integrano il contenuto delle singole disposizioni.
Dunque, si rende necessaria una breve sintesi riepilogativa, per meglio comprenderne il significato portante.
2. L’art. 1 della Legge di Stabilità 2019
Comma 420: Viene consentito all’Inail di sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Comma 570: Viene data la possibilità al Commissario straordinario incaricato di elaborare un programma di risanamento del gestore della casa da gioco nel Comune di Campione d’Italia, di valutare la sussistenza delle condizioni per l’individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione, anche attraverso la proposta di costituire – sia in deroga ai limiti oggettivi di partecipazione in capo alle Amministrazione pubbliche dalle disposizioni del testo unico partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (articolo 4, commi 1 e 2), sia a quelli temporali previsti in caso di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti (articolo 14, comma 6)- una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico.
Comma 633: Nell’ambito della riorganizzazione della società CONI Servizi S.p.A. (oggi denominata “Sport e salute S.p.A.”), per la nomina degli organi della società sono previsti ulteriori requisiti, sia manageriali che sportivi, rispetto a quanto già previsto dall’articolo 11 (“Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico”) del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Comma 721 (di modifica dell’art. 1 comma 5del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).
Con riferimento alle società quotate viene modificata l’applicabilità delle disposizioni del Testo Unico. Si passa dall’originaria applicabilità delle norme del Testo Unico prevista (con limiti) anche per le società partecipate da quelle quotate, a quella introdotta con la Legge di Stabilità 2019 per le sole società controllate dalle società quotate.
Comma 722 (di modifica dell’art. 4 comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175): Viene ampliata la possibilità di costituire società o enti (in deroga ai limiti oggettivi di cui all’art. 4 comma 1 del testo unico) oltre che dai Gruppi di Azione Locale (Gal), anche dai Gruppi di Azione Locale Leader.
Comma 723 (che introduce il comma 5 bis all’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175): Viene introdotta in capo alle Amministrazioni la facoltà di deroga, sino al 2021, all’alienazione delle quote societarie pubbliche, per quelle società che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente (2014-2015-2016) alla ricognizione straordinaria ex art 24 del testo unico, che andava effettuata entro il mese di settembre 2017;
Comma 724 (che introduce il comma 6 bis all’art 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175): Viene prevista la non applicabilità della predisposizione dei piani annuali di razionalizzazione ordinari alle società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal) e dai Gruppi di Azione Locale Leader.
3. Brevi considerazioni sulla deroga (moratoria) all’alienazione delle quote societarie
Fermo restando le norme dettate per determinate situazioni, che richiamano semplicemente il Testo Unico partecipate, l’interesse è destato dai commi da 721 a 724, con i quali il Legislatore interviene nuovamente sul D.lgs, n. 175/2016 (Testo Unico partecipate), che già aveva subito modifiche con il D.Lgs. n. 100/2017.
La norma di maggior impatto, peraltro, attesa da molti amministratori pubblici è senza dubbio l’art. 1 comma 723 della Legge di Stabilità, ossia la “deroga” al termine ultimo del 30 settembre 2018, relativo all’alienazione delle quote societarie pubbliche. Termine, lo ricordiamo, originariamente previsto dall’art 24 del Testo Unico (la c.d. revisione straordinaria).
Alla tanto attesa disposizione, probabilmente determinata, da un lato dalla mancata revisione e/o alienazione nei tempi previsti dalla legge (rispettivamente 30 settembre 2017 e 30 settembre 2018) e dall’altro dalla preoccupazione di non poter più esercitare i propri diritti di azionista (dal 1 ottobre 2017 o 1 ottobre 2018, stante la mancata attività di ricognizione o alienazione), ha posto fine il Legislatore con una vera e propria moratoria, prolungando di due anni, sino al 2021, per l’appunto, il termine per gli adempimenti.
Moratoria difficilmente giustificabile, per la motivazione con la quale è stata introdotta, ovvero, per la “tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche”.
Viene da chiedersi se ciò sia davvero un problema?
Ed in caso di risposta affermativa, perché ce ne preoccupiamo solo oggi?
Se il Legislatore ritiene che la vendita delle quote societarie generi un danno o non conduca agli esiti sperati in termini economici e di bilancio, perché disporre una moratoria sino al 2021?
Che senso ha una moratoria di 2 anni? E soprattutto cosa cambierà sotto tale aspetto da qui al 2021?
Come si bilancia tale esigenza con quella relativa alla riduzione delle partecipazioni pubbliche?
Non va dimenticato, infatti, quanto fatto dal 2014 in poi, con l’approvazione della Legge n. 190 (c.d. Legge di stabilità 2015), laddove il Legislatore, in continuità con gli interventi normativi degli ultimi anni volti al contenimento della spesa pubblica e alla tutela della concorrenza e del mercato, aveva previsto un ulteriore processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette degli enti locali, volto a conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015, anche in linea con le raccomandazioni previste nel c.d. Piano Cottarelli pubblicato il 7 agosto 2014.
Una battuta di arresto che mal si concilia con il percorso intrapreso negli ultimi anni, al quale era stata data una certa continuità.
Ma non è tutto.
Nel disporre la moratoria non si è tenuto in considerazione che, oltre la revisione straordinaria di cui all’art 24 del testo unico, ci sono le disposizioni cui all’art 20, i c.d. piani di razionalizzazione ordinaria che ogni Amministrazione è tenuta a fare anno per anno a partire dal 2018.
Le disposizioni sulla moratoria non sono coordinate con il precedente art 20, dal momento che i parametri per valutare se mantenere o alienare le quote societarie in fase di revisione straordinaria ex art 24 sono (per alcuni casi) gli stessi che vanno presi in considerazione in fase di revisione annuale (nello specifico art 20 comma 2).
Cosà succederà se un’Amministrazione decidesse (previa delibera motivata) di usufruire della moratoria introdotta dalla Legge di Stabilità 2019 e quindi di mantenere le quote pubbliche sino al 2021, e non si trovasse in linea, in fase di adozione del piano di razionalizzazione annuale, con i parametri dell’art. 20 comma 2 ( basti pensare che in fase di adozione del piano annuale 2020 si dovrà far riferimento al triennio 2017-2019 per la dimostrazione di un fatturato medio superiore al milione di euro, come previsto dalla lett. d del comma 2 dell’art. 20) e non avrà altra alternativa se non la messa in liquidazione o cessione?
Verrà introdotta un’altra moratoria all’art. 20 con la Legge di Stabilità 2020?
4. Conclusioni
L’introduzione di volta in volta di moratorie e/o deroghe a leggi già fatte ed in corso di esecuzione (si pensi ad esempio al limite del fatturato previsto dall’art. 20 comma 2 lett. d del D.Lgs n. 175/2016 abbassato da € 1.000.000,00 a € 5000.000,00 per continuare a mantenere in vita le società. Modifica introdotta con il D.Lgs. n. 100/2017), specie in una materia, come quella dei servizi pubblici locali, che solo di recente ha trovato (in parte) una sua normazione unitaria a livello nazionale dopo anni di travaglio (solo dal 2000 al 2016 contiamo 13 interventi legislativi, un referendum abrogativo e 2 sentenze di incostituzionalità) non aiuta di certo gli operatori di un settore che, al contrario avrebbero quanto mai bisogno di certezze, se davvero si vuol raggiungere quel tanto (da tutti) decantato obiettivo di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica.
Resta il dubbio, alla luce della disposizione in commento, che si voglia procedere in questo senso.