Le società in house, deputate alla realizzazione di uno specifico intervento, realizzano prestazioni di servizi ai fini Iva anche se alla realizzazione delle opere è sotteso un interesse pubblico di carattere generale. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 376/2023, affronta il tema della qualificazione ai fini fiscali delle somme erogate ad una società in house, partecipata da diversi enti pubblici, per la realizzazione in qualità di soggetto attuatore di specifici interventi. In particolare, in capo alla società in house sono previsti specifici obblighi inerenti ad esempio il rispetto dei tempi di consegna delle opere essenziali ed indifferibili, il monitoraggio costante della realizzazione degli interventi, la rendicontazione delle spese sostenute, l’eventuale progettazione delle opere. Secondo l’Agenzia, le società in house devono considerarsi organismi aventi una loro autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente o enti di appartenenza. Peraltro, ai fini fiscali tali società non possono essere assimilate a organismi di diritto pubblico e conseguentemente, rispetto alle società in questione non può trovare applicazione la disposizione all’articolo 4, comma 4, del decreto Iva.

Le operazioni poste in essere dalle società in house, costituite in forma di società di capitali, anche se riconducibili alle funzioni istituzionali dell’ente pubblico di provenienza o di appartenenza, si considerano, effettuate in ogni caso nell’esercizio d’impresa in base a quanto previsto al comma 2, n. 1) dell’articolo 4 in presenza di operazioni poste in essere da società di ogni genere. Ebbene, appurata la sussistenza del presupposto soggettivo, l’Agenzia richiamando la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, ricorda che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso», quando tra l’autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche e ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, e ciò a prescindere dal corrispettivo previsto. Nel caso di specie, l’Agenzia ha ravvisato la sussistenza del sinallagma nella circostanza che ci sia il trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà all’ente erogante dei risultati della ricerca o dell’opera finanziata, dalla previsione di clausole risolutive espresse nella convenzione e/o contratto e dalla sussistenza di penalità da inadempimento, nonché dalla responsabilità contrattuale della società in house, nei confronti dei terzi in relazione alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti.