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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO – Sezione Specializzata in materia di Impresa – 8 giugno 2026, n. 3603 – Appalti pubblici – Risoluzione per grave inadempimento ex art. 122 del d.lgs. n. 36/2023: irrilevanti i rapporti pregressi e le indagini penali in corso – È illegittima la determina di risoluzione del contratto per grave inadempimento adottata ai sensi dell’art. 122, c. 3, del d.lgs. n. 36/2023 che si fondi su asserite violazioni orarie relative a rapporti contrattuali precedenti e ormai esauriti tra le parti, in quanto la norma consente la risoluzione solo per inadempimenti del contratto in corso che ne compromettano la buona riuscita. Parimenti, sono irrilevanti le risultanze di indagini penali ancora in corso, richiedendo il Codice, ai fini della risoluzione contrattuale, che l’appaltatore versi in una delle condizioni di esclusione definitiva di cui all’art. 94, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 36/2023, ovvero la presenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile. Qualora l’appaltatore offra la prova documentale del corretto adempimento del servizio mediante i fogli presenza e i prospetti orari del personale, l’assenza di contestazioni specifiche da parte della stazione appaltante consente di ritenere attendibili i dati forniti dall’appaltatrice, con conseguente obbligo della committente al pagamento integrale del corrispettivo pattuito.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della società attrice)
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 4 giugno 2026, n. 10366 – Appalti pubblici – Sull’illegittimità dell’esclusione automatica delle offerte anomale nel sopra soglia: limiti della standardizzazione delle forniture e del principio del risultato – Negli appalti pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria è illegittima l’esclusione automatica delle offerte anomale, anche in caso di forniture standardizzate aggiudicate al minor prezzo. Il principio del risultato non può essere strumentalmente invocato per “forzare” il dato letterale delle disposizioni del codice o per sostenerne interpretazioni contra legem. Se, per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, il legislatore ha voluto che per la verifica dell’anomalia dell’offerta si proceda sempre in contraddittorio con l’operatore economico, nessuna esigenza di semplificazione o di celerità in nome del principio del risultato può consentire indebite contrazioni o amputazioni della fase partecipativa in danno dell’offerente.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della società ricorrente)
TAR LAZIO, SEZ. IV Quater, 3 giugno 2026, n. 10253 – Energy & Green – Fondi pubblici: il codice ATECO non basta, conta l’attività principale – Qualora una Pubblica Amministrazione (nel caso di specie, ISMEA) riservi l’accesso ad un bando per l’innovazione in agricoltura alle “imprese agromeccaniche”, questo si intende precluso a chi esercita tale attività solo in via secondaria o accessoria. Quando lo Stato eroga contributi al settore privato si instaura, infatti, un negozio con comunione di scopo e le qualità del beneficiario (intuitus personae) sono essenziali per garantire l’interesse pubblico. Se il bando si rivolge a una specifica categoria di imprese, la qualificazione richiesta si riferisce al soggetto e non al singolo progetto. L’ente erogatore ha l’obbligo di verificare l’effetto utile dell’aiuto e può escludere chi ha un fatturato in cui l’attività del bando è marginale o irrilevante. Il possesso del codice ATECO ha, infatti, valenza meramente classificatoria e non certificativa dell’effettivo svolgimento della relativa attività. Infine, grava sul richiedente l’onere di dimostrare non solo la qualifica principale, ma anche il requisito oggettivo che i propri servizi siano resi effettivamente a favore di terze PMI agricole, della pesca o dell’acquacoltura.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)
APPALTI PUBBLICI
TAR LAZIO, SEZ. I quater, 15 giugno 2026, n. 10985 – Appalti pubblici – Sull’impugnabilità delle deliberazioni e degli atti assunti dall’ANAC nell’esercizio del potere di vigilanza sui contratti pubblici – Le deliberazioni e gli atti assunti dall’ANAC nell’esercizio del potere di vigilanza sui contratti pubblici non sono caratterizzati da una immanente prescrittività o forza provvedimentale, risolvendosi di norma in una funzione di garanzia a presidio dei principi di legalità e trasparenza ovvero in un richiamo in chiave ermeneutica ed orientativa rivolto ai soggetti operanti. Ne consegue che l’impugnabilità in sede giurisdizionale di tali atti non può essere predicata in senso assoluto, ma resta subordinata alla verifica della loro concreta portata lesiva. Essi sono autonomamente impugnabili solo laddove contengano vincoli conformativi puntuali alla successiva attività delle stazioni appaltanti, tali da restringerne i margini di discrezionalità e da porle nell’alternativa tra l’adeguamento obbligatorio o l’irrogazione di successive sanzioni per inottemperanza.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 giugno 2026, n. 4748 – Appalti pubblici – Sui requisiti dimensionali delle P.M.I., vincolo di non cumulabilità e valore delle FAQ – Nell’ambito del diritto dei contratti pubblici, la nozione di operatore economico è delineata a livello comunitario con riferimento alla singola soggettività giuridica che partecipa alla gara, e non al gruppo societario nel complesso. Anche il diritto italiano è informato al principio dell’alterità soggettiva di ogni persona giuridica, seppure facente parte del medesimo gruppo. L’appartenenza al gruppo, infatti, non è idonea a superare la soggettività della singola società che ne fa parte. Ai fini dell’accesso ai benefici previsti per le P.M.I., (tra cui rientra la riduzione della garanzia provvisoria), rileva di conseguenza la dimensione della singola entità giuridica che partecipa alla procedura e non quella dell’eventuale gruppo di appartenenza. Il Legislatore nazionale ed europeo intende infatti promuovere attivamente la partecipazione delle P.M.I. agli appalti pubblici, proprio per consentire lo sviluppo della concorrenza e dell’innovazione. Pertanto, nel caso di specie, le società controinteressate, qualificandosi nel DGUE come P.M.I., non hanno reso alcuna falsa dichiarazione. Il vincolo di “non cumulabilità” dei lotti inserito nei bandi di gara impedisce esclusivamente al singolo operatore economico concorrente di vincere più di un lotto all’interno della stessa procedura. Ne consegue che, laddove manchi una specifica e motivata previsione della legge di gara, il vincolo non può essere esteso in via interpretativa alle società collegate o sottoposte a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., le quali mantengono la propria distinta soggettività giuridica rispetto al gruppo di cui fanno parte. I chiarimenti a riscontro delle FAQ possono avere solo una portata interpretativa e non innovativa, stante la prevalenza del contenuto della legge di gara, la quale non può né essere integrata, né essere modificata.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 10 giugno 2026, n. 4666 – Appalti pubblici – Sulla natura perentoria o ordinatoria del termine ex art. 110, c. 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 nel caso di offerta anormalmente bassa e sulla modifica del CCNL in sede di verifica dell’anomalia – In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, il termine «non superiore a quindici giorni» assegnato dalla stazione appaltante per la presentazione delle spiegazioni ai sensi dell’art. 110, c.2, del d.lgs. n. 36/2023, non è qualificato dalla norma come perentorio e, in assenza di espresse sanzioni decadenziali o espulsive, ha natura ordinatoria e acceleratoria. Pertanto, esso è prorogabile su valutazione discrezionale dell’amministrazione e non preclude la possibilità di esperire ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale o audizioni orali, qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti o appaiano incomplete. Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, infatti, «non ha come fine immediato l’esclusione dell’offerta sospettata di anomalia, bensì è volto a verificare se, nel suo complesso, essa risulti attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto». Sebbene in linea di regola, nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, il CCNL indicato dall’operatore economico in sede di gara ai sensi dell’art. 11, c.3, non può essere modificato in occasione della verifica di anomalia, integrando tale variazione «un’inammissibile modifica di un elemento dell’offerta economica delineato come essenziale», tale divieto non opera laddove la modifica riguardi esclusivamente il CCNL di addetti a lavorazioni secondarie, accessorie o sussidiarie che non superino la soglia del 30% delle prestazioni complessive dell’appalto (soglia tipizzata dall’art. 11, c.2-bis introdotto dal d.lgs. n. 209/2024, ma applicabile anche alle procedure antecedenti).
TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, SEZ. I, 10 giugno 2026, n. 227 – Appalti pubblici – Sul partenariato speciale pubblico-privato: il ricorso contro il diniego di accesso segue il rito ordinario. Illegittimo il diniego basato su generiche esigenze di riservatezza – Il partenariato speciale pubblico-privato di cui all’art. 134, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023 ha natura di contratto a titolo gratuito, al quale non trovano diretta applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ivi inclusa la disciplina processuale speciale e accelerata in materia di accesso ex art. 36, c. 4, del medesimo decreto. Ne consegue che l’azione avverso il diniego di accesso segue il rito ordinario di cui all’art. 116 cod. proc. amm. e il relativo termine di impugnazione di trenta giorni. È illegittimo il provvedimento di diniego di accesso agli atti nel caso in cui si risolva in un mero rinvio alle note di opposizione dei controinteressati, senza che l’Amministrazione abbia svolto alcuna autonoma valutazione comparativa tra l’interesse ostensivo della richiedente e gli interessi alla riservatezza degli operatori economici. Alla luce delle indicazioni della Corte di giustizia, l’amministrazione aggiudicatrice non può ritenersi vincolata dalla semplice dichiarazione di riservatezza dell’operatore economico, ma è tenuta a svolgere una verifica effettiva e autonoma sulla reale natura confidenziale delle informazioni, a motivare specificamente le ragioni della sottrazione e, ove possibile, a rendere conoscibile almeno il contenuto essenziale della documentazione richiesta, così da preservare l’effettività della tutela giurisdizionale.
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 9 giugno 2026, n. 3647 – Appalti pubblici – Sul conflitto di interessi ex art. 16 d.lgs. 36/2023: la parentela con il progettista integra una causa di esclusione – L’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 delinea una nozione ampia di conflitto di interessi, idonea a ricomprendere, nel suo perimetro soggettivo di applicazione, chiunque intervenga “a qualsiasi titolo” con compiti funzionali nella procedura, e di riflesso ne possa influenzare “in qualsiasi modo” il risultato. Con specifico riferimento alla posizione del progettista, il suo ruolo, lo pone “obiettivamente, nella condizione di avere accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara, ovvero di essere ben informato dei desiderata dell’amministrazione”. La norma non integra una fattispecie di violazione con evento di danno, ma di semplice pericolo, con funzione, cioè, precipuamente preventiva della alterazione della concorrenza. Pertanto, è sufficiente il carattere anche solo potenziale dell’asimmetria informativa e dell’indebito vantaggio competitivo, a prescindere dall’assenza di dolo o connivenza. Il conflitto basato sul mero dato oggettivo del legame parentale (nel caso di specie, tra il capo progettista della stazione appaltante e il legale rappresentante del concorrente), se scoperto in fase avanzata, rende l’espulsione dell’operatore l’unica misura proporzionata possibile per emendare il vulnus alla concorrenza (art. 95, c. 1, lett. b del d.lgs. n. 36/2023).
TAR LAZIO, SEZ. II bis, 8 giugno 2026, n. 10514 – Appalti pubblici – Sull’ammissibilità dell’accantonamento del progetto di project financing nella fase preliminare di valutazione dell’interesse pubblico: eccezione – In tema di finanza di progetto (project financing), l’accantonamento del progetto nella preliminare fase di valutazione dell’interesse pubblico, a prescindere dall’entità dagli investimenti realizzati per la sua elaborazione e dallo stato di avanzamento delle interlocuzioni con l’amministrazione, rappresenta un’eventualità del tutto fisiologica, rientrante nel naturale rischio d’impresa implicitamente accettato dall’operatore economico che decida di presentare la proposta. Le scelte dell’Amministrazione sul punto costituiscono una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa, del tutto incoercibili, e il privato non può vantare rispetto ad esse alcuna pretesa tutelabile, neppure sotto forma di risarcimento del danno precontrattuale, la cui configurabilità è esclusa dalla giurisprudenza ben oltre questa fase procedurale, fino al momento di aggiudicazione della concessione. Tuttavia, qualora tra l’Amministrazione e il privato proponente si sia instaurata una protratta, articolata e stabile interlocuzione procedimentale, nel corso della quale il privato abbia ripetutamente adeguato il progetto alle richieste di modifica e correzione formulate dall’Ente, sorge in capo all’Amministrazione, in virtù dei principi di doverosità, certezza dei tempi dell’azione amministrativa, tutela dell’affidamento e buon andamento (art. 2 l. n. 241/1990 e art. 97 Cost.), l’obbligo giuridico di definire il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, con conseguente illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’ente locale.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 giugno 2026, n. 4589 – Appalti pubblici – Sulla quantificazione del danno nel caso di mancata aggiudicazione di un appalto pubblico – Nel caso di mancata aggiudicazione di un appalto pubblico, il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto, sia il danno cosiddetto curricolare, ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione della commessa. Il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, può essere comunque fonte per l’operatore economico di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti. L’integrale riconoscimento del danno da mancato utile è, però, subordinato alla prova, che grava sulla ricorrente, di non aver potuto destinare i propri fattori produttivi ad altre commesse. In assenza di una prova compiuta sul punto, è legittima la riduzione della pretesa risarcitoria (nella specie, operata nella misura del 50%) effettuata dal giudice di prime cure secondo il suo prudente ed equitativo apprezzamento.
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE, SEZ. V, 4 giugno 2026, C-820/24 – Appalti pubblici – Sull’interpretazione dell’art. 72 della Direttiva 2014/24/UE che permette di modificare i contratti pubblici senza fare una nuova gara, ma solo “durante il periodo di validità” del contratto stesso – Il contratto pubblico non è più modificabile dopo la fattura finale, anche se la P.A. non ha pagato – L’art. 72, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021, dev’essere interpretato nel senso che: “non può ritenersi che «il periodo di validità» di un appalto pubblico perduri, ai sensi di detta disposizione, qualora l’aggiudicatario abbia integralmente eseguito le prestazioni che dovevano essere fornite nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice abbia accettato definitivamente tali prestazioni e l’aggiudicatario abbia emesso la fattura finale, anche se tale amministrazione aggiudicatrice non ha ancora pagato il prezzo indicatovi”.
TAR LOMBARDIA, SEZ. I, 4 giugno 2026, n. 2850 – Appalti pubblici – Sulla natura monofasica della verifica di anomalia e facoltà di esaminare solo le voci di costo più rilevanti – Il d.lgs. 36/2023 «prevede per la verifica di anomalia dell’offerta una struttura monofasica del procedimento (non più trifasica) e, pur consentendo alla stazione appaltante di fare luogo ad ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle “spiegazioni”, non introduce alcun obbligo in tale senso». Di conseguenza, «il Codice appalti non impone alla stazione appaltante di reiterare la richiesta già formulata con la nota di avvio della verifica di anomalia, ma anzi prevede che la stessa debba escludere l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti». L’operatore economico concorrente «non può pretendere che la stazione appaltante automaticamente assegni un ulteriore termine per il supplemento istruttorio, trattandosi invece di una facoltà, da esercitarsi discrezionalmente». Né un siffatto obbligo di ulteriore contraddittorio può derivare dalla parziale disamina delle voci economiche (come avvenuto nel caso di specie), ben potendo l’amministrazione «limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta sì da renderla non remunerativa ed inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio».
SERVIZI PUBBLICI
TAR LOMBARDIA, sez. staccata Brescia, sez. II, 1° giugno 2026, n. 763 – Servizi pubblici – Sussiste la giurisdizione del G.O. sulle controversie patrimoniali per il pagamento dei canoni di concessione dei beni del servizio idrico integrato richiesti dal Comune – La controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune nei confronti della società che gestisce il servizio idrico integrato, volta ad ottenere il pagamento di somme inerenti al rapporto di uso concessorio dei beni di proprietà comunale afferenti al medesimo servizio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe una questione patrimoniale, attinente alla determinazione del canone di concessione dei beni del servizio. Infatti, nel caso di specie, non viene in rilievo il potere regolatorio, e dunque l’esercizio della discrezionalità rimessa al Comune in collaborazione con ARERA per la definizione dello schema tariffario, ma unicamente l’interpretazione dell’art. 153 del d.lgs. n. 152/2006 ai fini della determinazione dell’entità del canone. Quella formulata dal gestore del servizio è una pretesa meramente patrimoniale, che anche all’interno dell’apparato pubblicistico conserva la natura di diritto soggettivo. Le indennità, canoni o altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attengono al rapporto paritetico tra l’Amministrazione concedente e il concessionario del bene o del servizio pubblico, in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere autoritativo riferito alla tutela di interessi generali.
ENERGY & GREEN
CORTE COSTITUZIONALE, 11 giugno 2026, n. 103 – Energy & Green – Sul bonus fotovoltaico: non è incostituzionale l’esclusione delle società in house dei comuni dalla deroga sulla rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti – Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22-bis del d.l. n. 133/2014 (conv., con mod., nella l. n. 164 del 2014), nella parte in cui non include le società in house costituite dagli enti locali tra i beneficiari dell’esenzione dalla rimodulazione in peius dei coefficienti della tariffa incentivante per l’energia elettrica da fonte solare fotovoltaica.