IN EVIDENZA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 28 aprile 2026, n. 3303 – Edilizia e urbanistica – Sui limiti della C.T.U nella prova della preesistenza di un volume edilizio e sull’inoperatività del silenzio assenso negli interventi derogatori del c.d. piano casa – Nel processo amministrativo la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio hanno la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione, ma non di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti. Pertanto, non può essere disposta per “costruire” la prova della preesistenza di un volume edilizio nel caso cui il ricorrente non sia stato in grado di documentare con elementi certi. Inoltre, l’istituto del silenzio assenso non si applica con riferimento alle istanze presentate ai sensi delle leggi regionali sul c.d. “piano casa”, trattandosi di discipline derogatorie che richiedono una complessa ed attenta istruttoria per verificare i presupposti normativi di applicabilità della deroga e, non di rado, anche complesse valutazioni tecnico discrezionali, incompatibili con la natura del dispositivo di semplificazione, applicabile solo a fattispecie in cui non sono necessari accertamenti complessi, risolvendosi il titolo autorizzatorio in una verifica di conformità dell’oggetto dell’istanza a parametri fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi o dalle NTA degli atti di pianificazione urbanistica.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del Comune resistente)
TAR LAZIO, SEZ. IV quater, 27 aprile 2026, n. 2479 – Appalti pubblici – Sulla non impugnabilità autonoma del verbale del seggio di gara quale atto endoprocedimentale privo di immediata lesività – Il verbale del seggio di gara costituisce un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente non essendo idoneo, di per sé, a produrre alcuna lesione nella sfera giuridica di alcun soggetto. Ne consegue nel caso di specie, il rigetto della domanda cautelare proposta avverso di esso per difetto di attualità del danno essendo l’atto gravato un mero verbale di seggio privo di autonoma valenza provvedimentale.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)
TAR LAZIO, SEZ. IV quater, 16 aprile 2026, n. 6833 – Energy & Green – Sull’irricevibilità della domanda per difformità documentale rispetto alla lex specialis nelle procedure di erogazione di contributi c.d. a sportello – Nelle procedure per l’erogazione di benefici economici c.d. a sportello, l’amministrazione è tenuta al rigoroso rispetto delle prescrizioni della lex specialis poste a pena di irricevibilità e il potere-dovere di soccorso istruttorio è tendenzialmente escluso. Esso può operare solo in via eccezionale qualora sia espressamente previsto dalla lex specialis o se sussistano obiettive condizioni di incertezza nell’indicazione dei requisiti di partecipazione. Pertanto, nel caso di specie, è legittima l’esclusione di una società che, che, ai fini dell’accesso al “Prestito COR – Cambiale Ortofrutta” indetto da I.S.M.E.A., invece, di allegare la visura della Centrale Rischi Banca d’Italia riferita a gennaio 2024 con rilevazione trimestrale come imposto dall’Avviso, finalizzata a verificare la solidità finanziaria, abbia prodotto una visura di febbraio 2024 priva della necessaria serie storica, in quanto tale omissione è ostativa alla valutazione del merito creditizio del beneficiario in un arco temporale definito.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)
APPALTI PUBBLICI
CORTE COSTITUZIONALE, 30 aprile 2026, n. 60 – Appalti pubblici – Sull’illegittimità costituzionale di una norma della regione Toscana che prevede quale criterio premiale di gara l’applicazione di un trattamento economico minimo in favore dei lavoratori – È costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della l. R. Toscana 18 giugno 2025, n. 30 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019), nella parte in cui prevede l’introduzione nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali di un criterio premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi, poiché tale previsione incide sulle condizioni di partecipazione e sull’assetto concorrenziale del mercato, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 117, c., lett. e), Cost.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 29 aprile 2026, n. 3340 – Appalti pubblici – Sulla revisione prezzi: esclusione di ogni automatismo legato agli indici ISTAT– In tema di compenso revisionale, in mancanza di una clausola contrattuale atta a vincolare l’attività di verifica all’applicazione dell’indice F.O.I., la spettanza della revisione deve essere accertata «di volta in volta dall’Amministrazione, facendo spendita del suo potere discrezionale». Ne consegue che «la mera variazione di determinati indici elaborati da ISTAT non implica automatico riconoscimento della revisione dei prezzi dell’appalto», poiché, in caso contrario, i corrispettivi contrattuali verrebbero impropriamente «ancorati ad un’indicizzazione automatica», in contrasto con la natura del rapporto d’appalto. L’attivazione del procedimento di revisione non può fondarsi sul solo dato statistico sull’inflazione, essendo innanzitutto necessario che l’appaltatore fornisca la dimostrazione circa l’aumento dei costi e della correlativa incapacità di farvi fronte (assenza di equilibrio economico). Tale prova deve evidenziare un impatto tale da «comportare un azzeramento dell’utile e dunque la seria compromissione delle prestazioni oggetto di appalto».
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24 aprile 2026, n. 3209 – Appalti pubblici – Sulla verifica di equivalenza dei CCNL e sull’inidoneità del “superminimo” a colmare il differenziale economico: ragioni – L’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 e le disposizioni normative dell’allegato I.01 mirano a rafforzare le tutele dei lavoratori, garantendo che l’aggiudicazione delle commesse pubbliche non avvenga a discapito dei loro diritti. La rilevanza di tale precetto è confermata dal d.lgs. n. 209 del 2024 (c.d. “correttivo”), che ne ha perfezionato l’impianto. In tale prospettiva, ai sensi dell’allegato I. 01, art. 4, la valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione tra le quali non rientra il c.d. “superminimo”, che costituisce, per definizione, una parte accessoria della retribuzione, che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente. Il mero impegno a corrispondere il c.d. “superminimo”, oltre a rendere evidentemente incerta la reale portata della retribuzione fissa e continuativa garantita ai lavoratori, rimanda ad un evento futuro e contingente l’effettivo riconoscimento di un trattamento retributivo equivalente.
TAR SICILA, CATANIA, SEZ. III, 22 aprile 2026, n. 1157 – Appalti pubblici – Sulla digitalizzazione nel ciclo di vita dei contratti pubblici: limiti invalicabili all’automazione – La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici non è un fine in sé (bene giuridico ex se), ma uno strumento servente ai pilastri costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.). Sebbene l’uso di algoritmi e piattaforme telematiche sia oggi un obbligo evolutivo, l’automazione non può mai giustificare il sacrificio delle garanzie fondamentali del cittadino. L’attività amministrativa automatizzata è legittima solo laddove garantisca la «piena conoscibilità e comprensibilità del processo» e il necessario «contributo umano» (human in the loop o riserva di umanità), inteso come possibilità di controllare, validare o correggere la soluzione prospettata dal software. È essenziale che sia consentito alla P.A. e ai privati di «ripercorrere i passaggi compiuti dal software al fine di verificarne la correttezza», evitando che si riconoscano «aree oscure dell’agere amministrativo» inaccessibili e derivanti da una «delega in bianco a favore di strumenti informatici». Nel bilanciamento tra efficienza tecnologica e tutele legali, a cedere deve essere sempre l’automazione. L’esigenza di celerità non può cancellare il sistema di guarentigie dello stato di diritto.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 aprile 2026, n. 3111 – Appalti pubblici – Sull’avvalimento premiale: l’ausiliaria deve possedere i requisiti di idoneità professionale a pena di esclusione – In tema di avvalimento, il combinato disposto degli artt. 104, c.4, lett. b) e 100, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023 impone che l’impresa ausiliaria, anche nell’ipotesi di avvalimento c.d. premiale (finalizzato esclusivamente al miglioramento dell’offerta tecnica e non alla dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione), debba essere in possesso e dichiarare i requisiti di idoneità professionale prescritti dalla lex specialis. L’obbligo dichiarativo previsto dal cit. art. 104, c. 4, è formulato in termini assoluti, non distinguendo tra avvalimento necessario o premiale, né subordinando tale onere alla natura o alla finalità del prestito, atteso che il richiamo ai requisiti dell’articolo 100 è onnicomprensivo e include necessariamente l’idoneità professionale. Tale interpretazione è coerente con la ratio dell’istituto, volta a garantirne l’effettiva serietà: è, infatti, necessario che l’esperienza pregressa prestata dall’ausiliaria sia stata acquisita in conformità alla normativa applicabile, ivi compreso il possesso dei titoli abilitativi richiesti (nel caso di specie, la licenza di pubblica sicurezza ex art. 115 TULPS).
TAR SARDEGNA, SEZ. I, 20 aprile 2026, n. 706 – Appalti pubblici – Sul project financing ad iniziativa privata: ampia discrezionalità della PA nella fase preliminare e legittimità del diniego anche solo mediante il richiamo a considerazioni di tenore generale – Il procedimento avente a oggetto una proposta di project financing ad iniziativa privata contempla una fase preliminare di valutazione della fattibilità caratterizzata da una discrezionalità amministrativa e tecnica particolarmente estesa, che consente alla parte pubblica di valutare liberamente la proposta in base alla sua corrispondenza a tutti gli interessi pubblici coinvolti. In questa fase, l’onere motivazionale del provvedimento di diniego può essere legittimamente assolto anche mediante il richiamo a considerazioni di tenore generale, compresa la rilevata necessità di acquisire un quadro conoscitivo più completo o di procedere ad un ulteriore confronto tra le amministrazioni coinvolte.
TAR LAZIO, SEZ. IV, 20 aprile 2026, n. 7057 – Appalti pubblici –Il principio del c.d. “once only” opera esclusivamente nella fase di verifica dei requisiti e non nella valutazione delle offerte tecniche – La ratio del principio del c.d. once only, di cui all’art. 18, c. 2, della l. n. 241/1990 e all’art. 99 del d.lgs. 36/2023, è quella di evitare un inutile aggravamento del procedimento amministrativo, impedendo che il medesimo documento, già acquisito e protocollato, debba essere richiesto più volte al medesimo operatore economico. Tuttavia, tale principio opera esclusivamente nella fase di verifica dei requisiti e non può essere esteso alla distinta fase della valutazione delle offerte tecniche. Ne consegue che l’onere di allegazione e comprova degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio resta integralmente a carico del concorrente, non potendo la commissione giudicatrice sopperire alle carenze dell’offerta mediante attività istruttorie officiose integrative. In termini analoghi, la giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di produzione documentale imposto dalla lex specialis non può essere eluso mediante il richiamo al principio del c.d. once only, il quale non opera nella fase valutativa dell’offerta tecnica né può tradursi in un onere di ricerca documentale in capo alla commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Una diversa interpretazione risulterebbe lesiva dei principi di par condicio, trasparenza e imparzialità, determinando un indebito vantaggio per gli operatori economici che non abbiano rispettato gli oneri documentali, a discapito degli altri concorrenti.
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE, SEZ. VII, 16 aprile 2026, C – 568/24 – Appalti pubblici – Sulle specifiche tecniche negli appalti di forniture: legittimità dell’esclusione senza giustificazione oggettiva contestuale nel bando e limiti all’obbligo della clausola «o equivalente» – L’art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, letto in combinato disposto con l’art. 42, paragrafi 1 e 2, e con l’art. 49 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che i principi di trasparenza e di parità di trattamento non ostano a che, nell’ambito di un appalto pubblico di fornitura, un’amministrazione aggiudicatrice escluda un’offerta sulla base di specifiche tecniche, senza che, alla data di pubblicazione del bando di gara, queste ultime siano state oggetto di una giustificazione oggettiva nei documenti di gara, ai sensi dell’articolo 2, par. 1, punto 13, di detta direttiva. L’art. 42, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può prevedere, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di fornitura di un robot chirurgico, requisiti relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata nonché alla disposizione dei bracci del robot chirurgico oggetto dell’appalto in parola, senza che tali requisiti siano accompagnati dalla menzione «o equivalente», a meno che, alla luce dei documenti di gara, detti requisiti discendano inevitabilmente dall’oggetto di detto appalto.
SERVIZI PUBBLICI
TAR CAMPANIA, sez. staccata SALERNO (SEZ. I), 20 aprile 2026, n. 742 – Servizi pubblici – Società in house: non è obbligatorio eseguire tutte le prestazioni “interamente in proprio” – In tema di affidamento in house, deve escludersi che l’affidatario sia obbligato all’esecuzione della prestazione «interamente in proprio, con il corrispondente divieto di affidarne, anche in parte, lo svolgimento a terzi», poiché imporre un obbligo di «esecuzione personale e diretta, esclusivamente mediante proprie risorse umane e strumentali» risulterebbe in contrasto con la logica giuridica ed economica. La società in house, agendo come «longa manus dell’Amministrazione», può legittimamente ricorrere ad operatori terzi per singole parti del servizio, poiché «l’attività selettiva mancata, a monte, nel rapporto tra amministrazione e società in house viene invece posta in essere da quest’ultima, a valle» tramite procedure di evidenza pubblica. In tale schema operativo, se il ruolo della società affidataria è limitato al «coordinamento dell’esecuzione» e alla gestione di una «rete operativa» (composta da Unità di Pronto Intervento legate da contratti di governance), la mancata iscrizione della stessa all’albo nazionale gestori ambientali è giustificata dal fatto che la società «non svolge operativamente attività di trattamento di rifiuti», essendo sufficiente che tali requisiti siano posseduti dalle imprese incaricate del materiale svolgimento del servizio. Ai fini della legittimità della motivazione dell’affidamento diretto ex art. 7 d.lgs. n. 36/2023, è sufficiente che l’amministrazione dia conto della convenienza economica, della qualità della prestazione e dei vantaggi per la collettività derivanti dall’integrazione dei servizi e dalla flessibilità del modello organizzativo interno rispetto al ricorso al mercato.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 17 aprile 2026, n. 3061 – Servizi pubblici – Associazioni di enti locali e in house providing: limiti del controllo analogo frazionato e irrilevanza dei marchi esclusivi – L’affidamento diretto di un progetto in favore di un’Associazione (nel caso di specie, Associazione Borghi Autentici d’Italia) non può essere qualificato come affidamento a società in house in quanto difetta l’essenziale presupposto del controllo analogo, secondo cui la stazione appaltante deve esercitare sull’organismo affidatario gli stessi poteri che esercita sui propri organi. Tale requisito deve ritenersi escluso qualora l’Associazione sia costituita da una moltitudine di soci, comuni ed enti locali, in quanto non può certo ritenersi che ognuno di essi eserciti su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi; diversamente opinando, si perverrebbe alla non accettabile conclusione che l’Associazione in discorso costituisca organo in house di una molteplicità di enti locali ognuno distinto dall’altro. Inoltre, la titolarità dei marchi esclusivi e brevettati (nella specie “Comunità Ospitale” e “Borghi Autentici d’Italia”) in capo al soggetto affidatario non può surrogare la condizione posta dalla norma di legge per escludere l’applicabilità delle norme del codice dei contratti pubblici. La presenza della titolarità dei marchi, infatti, non esclude che la stazione appaltante possa affidare il servizio ad altro soggetto pur privo del marchio, con la conseguenza che l’affidamento esperito mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara risulta illegittimo se posto in essere in assenza di una preventiva indagine di mercato o di un’adeguata motivazione che giustifichi l’impossibilità ad eseguire la medesima.