Newsletter n. 6 anno XII / 16-31 marzo 2026

NEWSLETTER N.6 ANNO XII

16-31 marzo 2026

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IN EVIDENZA

TAR LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. I, 26 marzo 2026, n. 430 –Sull’accesso agli atti e segreto tecnico: onere di motivazione comprovata e ostensibilità dei curricula vitaeIn tema di accesso agli atti nelle procedure di gara, la qualifica di “segreto tecnico o commerciale” deve essere specificamente motivata e comprovata con riferimento ai requisiti di cui all’art. 98 d.lgs. n. 30/2005 (ovvero se l’informazione sia effettivamente segreta, abbia un valore economico e sia sottoposta a misure di protezione adeguate). Tale interpretazione risulta coerente con i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Ue (ord.10.6.2025, C-686/24), la quale impone alle stazioni appaltanti di procedere ad un effettivo bilanciamento tra il diritto alla tutela giurisdizionale e la protezione dei segreti, vietando automatismi che precludano l’accesso. In mancanza di una rigorosa dimostrazione della segretezza, prevale la regola generale della piena trasparenza della gara e dell’accessibilità integrale degli atti a favore dei concorrenti. In tale contesto, l’esigenza difensiva del richiedente non deve essere oggetto di specifico bilanciamento, poiché quest’ultimo presuppone l’esistenza di un segreto tecnico meritevole di tutela che, nel caso di specie, non è stato ravvisato. I curricula vitae del personale non costituiscono, di norma, segreto tecnico o commerciale. L’esigenza di tutela della riservatezza dei lavoratori può essere salvaguardata con il semplice oscuramento dei soli dati anagrafici, in modo che non sia consentita la loro identificazione.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del consorzio ricorrente)

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 19 marzo 2026, n. 2358 – Sulla legittimità dell’offerta con monte ore ridotto se giustificata da un’efficiente organizzazione d’impresa – In materia di appalti di servizi (nel caso di specie, servizi di pulizia degli immobili comunali), laddove l’oggetto dell’appalto non consista in un determinato numero di ore di lavoro o di servizi, ma più genericamente in un servizio o in un’opera, è illegittima l’imposizione agli operatori economici di un minimo di ore di lavoro del personale impiegato. Tale imposizione, infatti, contrasta con la libertà di iniziativa economica, che include quella di organizzare la propria attività imprenditoriale (eventualmente con turni di lavoro più efficienti o con macchinari/robot invece che con esseri umani), oltre che con l’art. 41, c. 14, del d.lgs. n. 36/2023, che espressamente consente all’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (tale da permettere eventualmente una riduzione del monte ore lavoro stimato dalla stazione appaltante).
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della società ricorrente)

APPALTI PUBBLICI

TAR SARDEGNA, SEZ. II, 27 marzo 2026, n. 606 – Appalti pubbliciSulla distinzione tra minimi salariali inderogabili e tabelle ministeriali: conseguenze, sopravvenienze del nuovo CCNL e revisione dei prezzi ex art. 120 d.lgs. 36/2023Il sistema dei contratti pubblici distingue nettamente tra minimi salariali (c.d. trattamento retributivo minimo) e costo medio del lavoro, in quanto solo per il primo, in caso di sua violazione, opera la sanzione dell’esclusione, essendo l’offerta che non rispetti i suddetti minimi considerata ex lege anormalmente bassa. Il trattamento retributivo minimo ha quindi carattere “originario”, in quanto viene desunto direttamente dal pertinente CCNL e non richiede, per la sua individuazione, alcuna operazione di carattere statistico-elaborativo; il concetto di “costo medio orario del lavoro”, invece, è il frutto dell’attività di elaborazione del Ministero, che lo ricava dall’analisi e dall’aggregazione di dati molteplici, relativi a una pluralità di istituti contrattuali. Pertanto, l’O.E., con riferimento al solo costo medio della manodopera indicato nelle tabelle ministeriali – che non assume valore di parametro assoluto e inderogabile – può evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti. Non può, dunque, desumersi dal mero disallineamento tra costo della manodopera indicato nell’offerta e costo medio del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali la violazione dei minimi salariali. La sopravvenuta stipula di un nuovo CCNL di settore nelle more della gara non impone la rinnovazione della procedura né determina l’illegittimità dell’aggiudicazione, dovendo l’Amministrazione valutare la congruità dell’offerta sulla base dei dati vigenti al momento del controllo di anomalia e non su incrementi futuri e meramente ipotetici. I nuovi livelli retributivi troveranno applicazione nella fase esecutiva del rapporto, mediante il meccanismo di modifica del contratto per circostanze impreviste e imprevedibili (ex art. 120 d.lgs. n. 36/2023).

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24 marzo 2026, n. 2472 – Appalti pubblici Garanzia fideiussoria esclusivamente in formato nativo digitale e limiti del soccorso istruttorio – Ai sensi dell’art. 106, c. 3, del d.lgs. n. 36/2023, risulta in maniera inequivocabile l’obbligo in capo ai concorrenti, nel caso in cui scelgano di produrre una garanzia fideiussoria, che la stessa sia emessa in formato digitale (“la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente”). La presentazione di una mera copia informatica di un documento analogico (scansione di polizza cartacea con firma autografa) equivale alla sua mancata presentazione, non essendo tale formato idoneo a garantire i requisiti di sicurezza, efficienza e verificabilità telematica richiesti dal Codice. Il soccorso istruttorio non è esperibile qualora la cauzione provvisoria sia stata formata successivamente al termine per la presentazione delle offerte, in quanto la circostanza che si consenta ad uno degli operatori di giovarsi di un termine più lungo per l’acquisizione della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, potendo ad es. spuntare condizioni economiche più favorevoli, determina una lesione della par condicio dei concorrenti.

 

TAR LAZIO, SEZ. V, 20 marzo 2026, n. 5300 Appalti pubblici  Gare telematiche: irricevibilità del ricorso per acquiescenza e limiti alla rimessione in termini per ritardi nell’upload – Le clausole del bando di gara che fissano termini di partecipazione asseritamente illegittimi devono essere impugnate immediatamente, in quanto la loro lesività si manifesta nel momento in cui vengono poste come regole della procedura; la partecipazione alla gara senza riserve, e il tentativo di upload dell’offerta fino all’ultimo istante utile, configurano piena acquiescenza alla lex specialis, rendendo irricevibile l’impugnazione tardiva. In tema di gare telematiche, l’obbligo di proroga dei termini o di rimessione in termini ex art. 92, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 presuppone il comprovato malfunzionamento della piattaforma imputabile alla stazione appaltante o l’assoluta incertezza sulla causa del ritardo; il beneficio non può essere, invece, concedibile qualora il tardivo invio dell’offerta sia riconducibile alla negligenza dell’operatore economico che non si sia attivato tempestivamente pur in presenza di regole di gara chiare e precise.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 19 marzo 2026, n. 2343 – Appalti pubbliciConcessioni: l’equilibrio economico-finanziario risulta dal PEF e non dalle “giustificazioni” dell’anomalia – Nelle concessioni, l’equilibrio economico-finanziario deve risultare dal P.E.F. e non può essere sostituito da “giustificazioni” tipiche della verifica di anomalia di cui all’art.110, avendo le due verifiche carattere autonomo e non sovrapponibile: in sostanza, nell’art. 185, c.5, viene declinata una verifica ex ante concernente l’equilibrio e il rischio operativo dell’operazione economica, mentre l’art.110 delinea l’eventuale successiva fase di verifica in gara della congruità economica dell’offerta (nel caso in cui emergano indizi di anomalia nei singoli elementi dell’offerta).

 

TAR CAMPANIA, SEZ. IX, 18 marzo 2026, n. 1863 – Appalti pubblici –  Legittima l’applicazione del nuovo Codice (d.lgs. 36/2023) alle proposte di PPP presentate sotto il regime previgente – La giurisprudenza secondo cui, in tema di gare pubbliche, la procedura di affidamento di un contratto è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio del tempus regit actum e alla natura di lex specialis del bando di gara, insensibile allo ius superveniens, può essere riferita al solo caso in cui l’impulso che avvia la procedura di affidamento sia dato – tramite il bando o un atto equivalente – dalla stessa pubblica amministrazione, e non anche quando – come nel caso di specie – sia stato il soggetto privato ad avviare l’interlocuzione con la P.A.. Pertanto, nelle procedure PPP ad iniziativa privata, se l’interlocuzione è avviata dal privato, l’Amministrazione è legittimata ad applicare il nuovo Codice (d.lgs. 36/2023) anche a proposte depositate sotto il vecchio codice (d.lgs. 50/2016). L’art. 226, c.2, del d.lgs. 36/2023, inoltre, non include le proposte di PPP tra i “procedimenti in corso” fatti salvi, confermando quindi la volontà del legislatore di sottoporre le nuove valutazioni di interesse pubblico al nuovo assetto normativo. In virtù dei principi di fiducia e di buona fede (artt. 2 e 5 d.lgs. 36/2023) spetta all’operatore economico che ha assunto l’iniziativa attivarsi tempestivamente per apportare i correttivi resi necessari dal mutamento del quadro normativo.

 

TAR CALABRIA, SEZ. I, 18 marzo 2026, n. 498 – Appalti pubbliciSul servizio di tesoreria comunale: illegittima la proroga tecnica per difetto di programmazione e inerzia anche in stato di dissestoIl servizio di tesoreria degli enti locali, deve essere obbligatoriamente affidato mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rigoroso rispetto del principio di concorrenza e previa deliberazione dello schema di convenzione da parte dell’organo consiliare (artt. 209 e 210 del d.lgs. n. 267/2000). In tale contesto, la c.d. proroga tecnica assume carattere eccezionale e temporaneo, risultando illegittima e radicalmente inefficace qualora il ritardo nell’indizione della procedura selettiva sia imputabile all’inerzia o al difetto di programmazione dell’Amministrazione, non costituendo lo stato di dissesto finanziario (art. 244 d.lgs. n. 267/2000) una giustificazione valida per sottrarsi agli obblighi di evidenza pubblica. Ne consegue che, la proroga disposta a rapporto contrattuale già estinto configura un affidamento diretto illegittimo, con l’obbligo per l’Ente di individuare un nuovo contraente entro un termine perentorio, ferma restando la natura essenziale del servizio nelle more del passaggio di consegne.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 17 marzo 2026, n. 2213 – Appalti pubbliciSull’ammissibilità della riperimetrazione dei parametri di costo e natura delle spese generali in sede di verifica dell’anomalia – Nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, che restano nella piena disponibilità dell’offerente in forza della propria libertà negoziale e imprenditoriale. È, pertanto, ammissibile la progressiva riperimetrazione dei parametri di costo e la compensazione tra precedenti sottostime e sovrastime (ovvero l’allegazione di giustificazioni sopravvenute), a condizione che: l’entità del prezzo complessivo (corrispettivo richiesto) resti invariata e ferma; l’offerta risulti, nel suo complesso, affidabile e seria al momento dell’aggiudicazione, garantendo la corretta esecuzione del contratto. In tale contesto, voci quali le spese generali – qualora non qualificate dalla lex specialis come elementi essenziali o non incidenti sul profilo prestazionale dell’offerta – non costituiscono elementi immodificabili, potendo essere finanche omesse o indicate in modo incompleto senza pregiudicare l’ammissione del concorrente.

SERVIZI PUBBLICI

TAR CAMPANIA, SEZ. IX, 24 marzo 2026, n. 1944 – Servizi pubbliciRevisione della pianta organica delle farmacie: onere motivazionale e istruttorio rigoroso anche in sede di mera rimodulazione dei confiniE’ illegittima la deliberazione comunale di revisione della pianta organica delle farmacie che, pur non istituendo nuove sedi, proceda ad una redistribuzione territoriale (zonizzazione) delle strade di pertinenza tra le sedi esistenti basandosi su un dato demografico errato o non aggiornato rispetto alle rilevazioni ufficiali ISTAT. Anche in sede di mera rimodulazione dei confini delle circoscrizioni farmaceutiche, l’Amministrazione è, infatti, tenuta ad un onere motivazionale e istruttorio rigoroso, non potendosi limitare ad enunciare genericamente mutamenti demografici senza dimostrarne quale sia stata l’effettiva “migrazione” della popolazione tale da rendere necessaria la ridefinizione dei confini delle singole sedi farmaceutiche ai fini dell’osservanza del cd. rapporto quantitativo tra popolazione e sede farmaceutica in funzione dell’efficienza del servizio. La scelta pianificatoria deve risultare da uno studio esaustivo dell’intero territorio comunale alla luce del corretto numero dei residenti per come effettivamente dislocati nelle varie zone, delle effettive caratteristiche di accessibilità ai bacini selezionati e del logico bilanciamento di interessi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile nonché all’impiego delle vie e dei mezzi di comunicazione.

 

ENTI LOCALI

CORTE COSTITUZIONALE, 27 marzo 2026, n. 39 – Enti localiGiurisdizione sull’elenco ISTAT: illegittimo lo «sdoppiamento» tra G.A. e contabile. Spetta alla Corte dei conti il sindacato sulla ricognizione delle amministrazioni pubbliche – È costituzionalmente illegittimo l’art. 23-quater, c. 2, del d.l. n. 137/2020 (conv., con modif., nella l. n. 17672020), nella parte in cui sottrae alla giurisdizione della Corte dei conti la cognizione delle controversie relative all’inserimento delle amministrazioni nell’elenco ISTAT. La norma censurata, infatti, prefigurando un sistema giurisdizionale articolato in una giurisdizione contabile speciale ed esclusiva e, al contempo, in una «giurisdizione concorrente» affidata ai giudici amministrativi, risulta affetta da un «vizio di manifesta irrazionalità intrinseca» per violazione dell’art. 3 Cost. Tale «sdoppiamento della giurisdizione» rende aleatoria l’applicabilità delle regole di spending review e compromette la «certezza del diritto», la quale costituisce la «pietra d’angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno Stato di diritto». La «ricomposizione della unitarietà e dell’efficienza del sistema giurisdizionale» deve essere attuata riportando in capo alla magistratura contabile – quale «magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario» – il sindacato sulla correttezza della ricognizione operata dall’ISTAT, con il correlativo potere di annullare l’inserimento nell’elenco di un soggetto privo dei caratteri richiesti. Ciò in quanto l’elenco ISTAT è strumentale alla determinazione dei saldi di finanza pubblica rilevanti ai sensi del SEC 2010 e dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Ue (artt. 11, 81 e 117, c.1, Cost.).

EDILIZIA E
URBANISTICA

TAR LAZIO, SEZ. II quater, 26 marzo 2026 n. 5580 – Edilizia e urbanistica Impugnazione della V.A.S.: presupposti dell’interesse a ricorrere – In tema di pianificazione urbanistica, colui che si ritenga leso da uno strumento pianificatorio sottoposto a V.A.S. non può limitarsi a lamentare vizi e irregolarità concernenti la procedura di V.A.S., ma deve chiarire se e in quale misura tali vizi abbiano inciso sul regime impresso ai suoli di sua proprietà dalla nuova disciplina urbanistica, in quanto  l’interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non può esaurirsi nella generica aspettativa ad una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece, che le “determinazioni lesive” fondanti l’interesse a ricorrere siano effettivamente “condizionate”, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S.