IN EVIDENZA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 28 febbraio 2026 n.ri 1588 e 1589, Rimessione alla Corte costituzionale della disciplina sul contributo dello 0,75% a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici – Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulle norme che istituiscono il contributo dello 0,75% sul fatturato prodotto dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al SSN. La decisione origina dai ricorsi in appello presentati dalle società del settore contro le sentenze del TAR Lazio che avevano confermato la legittimità del contributo. Il Collegio ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. Il Consiglio di Stato ha qualificato il “Fondo per il governo dei dispositivi medici” come tributo “atipico”, privo di natura sinallagmatica (non è una tassa per servizi specifici, ma un prelievo per spese generali come vigilanza, HTA e banche dati), ravvedendo:
– l’eccessiva gravosità derivante dalla sovrapposizione di questo contributo con le tariffe ministeriali e, soprattutto, con il “gravoso” meccanismo del payback e delle altre misure che affliggono il settore;
– l’inattendibilità dell’indice di capacità contributiva (art. 53 Cost.), individuato nel “fatturato” e non nell'”utile”;
– la disparità di trattamento (art. 3 Cost.): il contributo discrimina solo i fornitori diretti al SSN, escludendo produttori puri e venditori privati, pur soggetti agli stessi oneri pubblici.
(Le ordinanze di rimessione sono state pronunciate a seguito della riunione di distinti gravami; nell’ambito di tale procedimento, lo Studio AOR ha assistito e difeso una delle parti appellanti)
TAR PIEMONTE, SEZ. I, 20 febbraio 2026, n. 363 – Appalti pubblici – Sull’accesso agli atti di gara e limiti alla segretezza dell’offerta – In materia di accesso agli atti di gara, l’eccezione all’ostensibilità dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, motivata dalla tutela di segreti tecnici o commerciali, non può essere invocata in modo generico, in quanto grava sull’operatore economico l’onere di individuare concretamente le specifiche informazioni da tutelare e di comprovare l’effettiva sussistenza di un segreto industriale meritevole di salvaguardia. La stazione appaltante, non deve recepire acriticamente la richiesta di oscuramento, ma ha l’obbligo di operare un rigoroso bilanciamento degli interessi contrapposti, rendendo disponibile la documentazione contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione. In mancanza di una specifica e comprovata motivazione sulla segretezza del know-how, prevale il diritto del concorrente all’accesso integrale per la difesa in giudizio dei propri interessi. In altre parole, “non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l’affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio “know how”, bensì è necessario che sussista una informazione “precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali)”.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della ricorrente)
TAR LAZIO, SEZ. V, 20 febbraio 2026, n. 3273 – Appalti pubblici – Sull’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per contraddittorietà del petitum – Osta alla definizione nel merito del giudizio la patente contraddittorietà del petitum formulato nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti (laddove questi ultimi non siano proposti come autonomi). Ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., la richiesta di annullamento di tutti gli atti di gara, ivi inclusa la lex specialis, è antitetica e contraddittoria rispetto alla domanda di conseguire l’aggiudicazione proprio in esito all’applicazione del bando di cui si è chiesto l’annullamento. Tale condotta processuale impedisce di profilare in modo chiaro il “bene della vita” cui aspira il ricorrente e del quale è chiesta tutela (l’interesse strumentale alla riedizione della gara o l’interesse finale all’aggiudicazione?), rendendo i gravami inammissibili.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto di una delle società controinteressate)
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 19 febbraio 2026, n. 1336, “Fuga dal regolamento” e delegificazione: la Consulta chiamata a decidere sui poteri del MASAF – È rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 70, 76, 97 e 113 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 453, l. n. 197/2022, nella parte in cui attribuisce al Ministro (MASAF) il potere di ricostituire e modificare la composizione di organi collegiali (nella specie il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale – CTFVN) mediante decreto non regolamentare, alla luce della assoluta genericità dei criteri di delega della norma di delegificazione, sugli atti attuativi della quale non si rende possibile in sede giurisdizionale esercitare un vaglio di legittimità. La norma configura una delega generica che, priva di criteri direttivi e sottratta alle garanzie procedimentali dell’art. 17 l. n. 400/1988, viola il principio di legalità sostanziale e la riserva di legge relativa in materia di organizzazione dei pubblici uffici. Tale meccanismo realizza una “fuga dal regolamento” che, precarizzando gli uffici amministrativi e confondendo il livello normativo con quello amministrativo, preclude un effettivo sindacato giurisdizionale sul potere esercitato, rendendo la legge inidonea a fungere da parametro di legittimità. Sussiste, altresì, il dubbio di costituzionalità della norma in quanto, nel concedere al Ministro un raggio di azione illimitato nella ricostituzione del CTFVN – ivi inclusa la possibilità di sopprimere la rappresentanza di intere categorie di soggetti e di disciplinare la composizione e la finalità stessa dell’organo si pone in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117 Costituzione e con i basilari principi di proporzionalità, ragionevolezza, rappresentatività e parità di trattamento.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della parte ricorrente ARCI CACCIA)
APPALTI PUBBLICI
TAR TOSCANA, SEZ. I, 24 febbraio 2026, n. 399 – Appalti pubblici – Appalti di lavori su beni culturali e consorzi stabili: obbligo di qualificazione in capo all’impresa esecutrice e divieto di cumulo alla rinfusa – Con riferimento ai lavori di beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, la norma contenuta nell’art. 67, c.2 del d.lgs. n. 36/2023 (applicabile al caso in esame ratione temporis) – che per gli appalti di lavori consente ai consorzi stabili di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate – subisce una deroga. Difatti, la speciale disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, in sostanziale continuità con la disciplina previgente (contenuta negli artt. 145 e 146 del d.lgs. n. 50/2016), prevede che i soggetti esecutori delle opere su beni culturali tutelati siano in possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento. Pertanto, nel caso di partecipazione di un consorzio stabile, i requisiti di qualificazione specialistica (categoria OG2) devono essere posseduti dall’impresa designata per l’esecuzione non solo con riferimento alla categoria, ma anche all’importo, ossia alla classifica richiesta dalla lex specialis. Tale disciplina derogatoria, finalizzata alla massima tutela del bene culturale, esclude l’applicabilità del cd. cumulo alla rinfusa (ordinariamente ammesso dall’art. 67, c.2, del Codice) e opera automaticamente ex lege, in forza del rinvio operato dall’art. 133 all’Allegato II.18 del Codice, rendendo irrilevante l’eventuale mancata previsione di un esplicito obbligo in tal senso nel bando di gara.
TAR SARDEGNA, SEZ. I, 24 febbraio 2026, n. 435 – Appalti pubblici – Avvalimento del requisito ANGA, soccorso istruttorio e onere di impugnazione della lex specialis: limiti all’eterointegrazione e legittimità della RdO aperta nelle concessioni sottosoglia – L’art. 104, c. 10, del d.lgs. 36/2023, vieta espressamente l’avvalimento per il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA). Nel caso di specie, tuttavia, il disciplinare di gara consentiva esplicitamente tale facoltà. Pertanto, se una clausola del bando è chiaramente lesiva, il concorrente non può attendere l’esito della gara per contestarla. In assenza di impugnazione, la lex specialis rimane vincolante per la stazione appaltante e per il giudice, impedendo l’applicazione del meccanismo di “eterointegrazione” (ovvero la sostituzione automatica della clausola difforme con la norma di legge), che opera solo in presenza di lacune e non di previsioni espresse, seppur illegittime. Inoltre, l’omessa presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) da parte dell’impresa ausiliaria non conduce all’esclusione automatica nel caso in cui il disciplinare di gara preveda la sanabilità tramite soccorso istruttorio. Anche in questo caso, la mancata contestazione della clausola che permette la regolarizzazione postuma rende legittimo l’operato della stazione appaltante che acquisisce il documento in una fase successiva. Infine, in tema di affidamento di concessioni sottosoglia, la procedura negoziata senza pubblicazione di bando prevista dall’art. 187 del d.lgs. n. 36 del 2023 costituisce una fattispecie procedimentale che, pur non configurando una trattativa privata “pura”, garantisce il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione mediante la consultazione di almeno dieci operatori. Tale obbligo di consultazione deve ritenersi ampiamente assolto, con conseguente infondatezza delle censure di violazione della pubblicità, qualora la stazione appaltante utilizzi lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) aperta sul sistema MePA, poiché tale modalità amplia la platea dei partecipanti oltre il limite minimo legale, consentendo la partecipazione a tutti gli operatori economici iscritti al bando merceologico di riferimento.
TAR LOMBARDIA, SEZ. II, 23 febbraio 2026, n. 854 – Appalti pubblici – Sul soccorso istruttorio post-aggiudicazione, CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e obbligo di verifica e motivazione di equivalenza delle tutele – È legittima ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, l’attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante anche dopo l’aggiudicazione e in pendenza di ricorso giurisdizionale, dovendosi superare interpretazioni eccessivamente formalistiche dell’istituto, laddove finalizzata a confermare il possesso di requisiti di partecipazione già dichiarati, ferma restando l’immodificabilità dell’offerta. Tuttavia, qualora l’operatore economico dichiari l’applicazione di un contratto collettivo (CCNL) differente da quello indicato nella lex specialis, l’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante un obbligo non solo di acquisizione documentale, ma di effettiva e rigorosa verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative. Tale disamina, espressione di discrezionalità tecnica, deve risultare da un’adeguata motivazione, non potendosi risolvere nel recepimento delle dichiarazioni del concorrente, pena l’illegittimità dell’aggiudicazione per difetto di istruttoria. Mediante l’istituto in esame il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione).
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2026, n. 1345 – Appalti pubblici – Appalto integrato e requisiti di progettazione: giovane professionista, servizi di punta e regolarità della sottoscrizione tecnica – Il requisito della presenza di almeno un giovane professionista nel raggruppamento di progettazione (art. 39, All. II.12, d.lgs. n. 36/2023 e art. 4, d.m. n. 263/2016) deve ritenersi soddisfatto ove l’operatore economico abbia formalmente indicato il nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni, accompagnando tale indicazione con l’impegno espresso alla sottoscrizione degli elaborati oggetto dell’appalto. Non assume rilievo decisivo la circostanza che, nelle schede interne del gruppo di lavoro, il giovane sia qualificato come addetto al “supporto alla progettazione”: ciò che conta è l’effettiva assunzione della responsabilità professionale mediante firma degli atti. In questa prospettiva, prevale la sostanza dell’impegno dichiarato rispetto alla qualificazione interna delle mansioni, anche considerando che l’attività di progettazione, ai sensi dell’art. 66 del Codice, comprende pure prestazioni tecnico-amministrative e valutazioni di congruità economico-finanziaria. Con riferimento ai c.d. servizi di punta, la nozione di “servizi analoghi” non implica una perfetta sovrapponibilità tra le prestazioni pregresse e quelle oggetto di gara. L’analogia va verificata in termini di complessità tecnica, funzioni svolte e appartenenza alle medesime categorie professionali (ad esempio D.02 per l’idraulica o P.01 per le bonifiche). In applicazione degli artt. 10 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, e in coerenza con i principi di proporzionalità e massima partecipazione, è quindi legittima la valutazione della stazione appaltante che valorizzi esperienze maturate in interventi infrastrutturali complessi (quali centrali idroelettriche o ampliamenti di discariche) ai fini di un appalto di sistemazione idraulica e paesaggistica, purché idonee a dimostrare l’affidabilità tecnica del concorrente. Infine, con riguardo alla sottoscrizione dell’offerta tecnica nell’appalto integrato, in assenza di una specifica previsione della lex specialis a pena di esclusione, gli elaborati descrittivi delle migliorie e i computi non estimativi possono essere sottoscritti dal solo legale rappresentante dell’impresa concorrente. La firma del professionista abilitato rileva nella fase successiva all’aggiudicazione, allorché si procede alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo da porre in esecuzione.
TAR TOSCANA, SEZ. II, 20 febbraio 2026 n. 39 – Appalti pubblici – Sull’inversione procedimentale: legittimo il controllo a sorteggio e il ricalcolo della soglia prima dell’aggiudicazione – La disciplina dell’inversione procedimentale ex art. 107, c. 3, del d.lgs. n. 36/2023, pur essendo finalizzata alla semplificazione e alla celerità della selezione, non preclude alla stazione appaltante la facoltà di prevedere nella lex specialis una verifica dei requisiti estesa ad altri concorrenti oltre al primo graduato (in conformità alla sentenza della Corte cost. n. 77/2025). Tale estensione garantisce il necessario bilanciamento tra l’esigenza di speditezza e il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. In tale contesto, il sorteggio casuale si configura, come adeguato rimedio procedurale a tutela della par condicio e in funzione anti-collusiva, attesa la previa conoscenza delle offerte economiche da parte dell’Amministrazione. L’eventuale esclusione del soggetto sorteggiato per carenza di requisiti impone l’attivazione della regressione procedimentale, con conseguente rideterminazione della soglia di anomalia e della graduatoria, al fine di sterilizzare la procedura dagli effetti distorsivi prodotti da un’offerta ab origine inammissibile. Il principio di invarianza della soglia, ex art. 108, c. 12, d.lgs. 36/2023, opera esclusivamente in epoca successiva al provvedimento di aggiudicazione. Fino a quel momento, la soglia può essere oggetto di rettifica da parte della stazione appaltante, in modo che si tenga conto dell’esclusione di imprese prive dei requisiti o presentatrici di offerte invalide, ovvero della riammissione di imprese illegittimamente escluse, garantendo così il canone di imparzialità e l’individuazione della migliore offerta valida.
TAR PUGLIA, SEZ. II, 18 febbraio 2026, n. 223 – Appalti pubblici – Sugli appalti rifiuti: il parametro della popolazione servita e la classe dell’albo gestori ambientali come requisiti inderogabili via etero-integrazione. Nelle gare per l’affidamento di servizi di igiene ambientale (nel caso di specie, trattamento e trasporto di rifiuti urbani in legno), il parametro della popolazione complessivamente servita costituisce un riferimento imprescindibile per la verifica dei requisiti di idoneità professionale richiesti a pena di esclusione. Tale parametro prescinde dal contatto diretto dell’operatore con l’utente finale, rilevando esclusivamente il quantitativo di materiale generato dal bacino territoriale di riferimento, il quale sottende la necessità di mezzi e organizzazione aziendale adeguati. Ne deriva che il requisito dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 1 deve intendersi necessariamente integrato con la classe di appartenenza corrispondente alla popolazione del bacino territoriale, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 120/2014. Qualora la lex specialis di gara ometta di specificare la classe richiesta, opera il principio di etero-integrazione, che colma la lacuna mediante l’inserimento automatico di norme imperative aventi carattere cogente. Pertanto, è illegittima e deve essere annullata l’aggiudicazione disposta in favore di un operatore in possesso di una classe insufficiente rispetto alla popolazione servita (nel caso di specie, classe C a fronte di un bacino superiore a 150.000 abitanti richiedente la classe B); ciò in quanto la stazione appaltante non può né derogare a tali requisiti minimi professionali, né sanarne l’assenza tramite chiarimenti postumi.
TAR LAZIO, SEZ. II ter, 16 febbraio 2026, n. 3035 – Appalti pubblici – Illegittima l’esclusione per carenza di mezzi in sede di verifica di anomalia discrezionale: la serietà dell’offerta non coincide con il possesso anticipato dei requisiti di esecuzione. Qualora la stazione appaltante attivi discrezionalmente il subprocedimento di verifica di anomalia – pur in assenza di un’offerta anormalmente bassa – al fine di accertare la serietà di un affidamento ritenuto “strategico”, è illegittimo il provvedimento di esclusione che fondi il giudizio di inaffidabilità sulla mancata disponibilità materiale, al momento della gara, dei mezzi necessari all’esecuzione del servizio (nel caso di specie, autobus elettrici e colonnine di ricarica), qualora questi costituiscano requisiti di esecuzione e non di partecipazione. La stazione appaltante non può, infatti, esigere che l’offerente si vincoli irreversibilmente all’acquisto dei beni prima dell’aggiudicazione, gravandolo di costi anticipati che limiterebbero la concorrenza; l’esclusione è legittima solo laddove sussista la prova di un elevato grado di probabilità di futuro inadempimento, basato su elementi oggettivi e non su valutazioni pretestuose o ipotetiche. Configura, infine, il vizio di eccesso di potere per sviamento la condotta dell’amministrazione che, attraverso una reiterata e parcellizzata caccia all’errore in sede di verifica di anomalia, utilizzi lo strumento del contraddittorio non per accertare la serietà dell’offerta, ma per escludere un operatore non gradito, violando i principi di imparzialità, buona fede e parità di trattamento.
TAR LAZIO, SEZ. II ter, 16 febbraio 2026, n. 3036 – Appalti pubblici – Sulla revisione prezzi: l’istanza presentata dopo la cessazione del rapporto è inammissibile. Esclusa la retroattività del nuovo Codice dei contratti – La revisione prezzi è un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, che assolve all’esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che, però, per il suo tramite possa giungersi aa una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura. In ragione della ratio dell’istituto, è imprescindibile che la revisione – ove ne ricorrano i presupposti di legge – avvenga in corso di esecuzione del contratto in quanto, altrimenti opinando, si ammetterebbe la possibilità di modificare le condizioni di un rapporto ormai esaurito. Pertanto, nel caso di specie, poiché la richiesta di revisione prezzi è stata presentata ben oltre la cessazione del contratto di appalto (istanza presentata nell’aprile 2025 per un appalto concluso nel luglio 2024) ciò rappresenta un elemento ostativo alla possibilità di ottenere la revisione dei prezzi. Ai contratti banditi sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016 si applica esclusivamente l’art. 106, c.1, lett. a), il quale subordina la revisione alla presenza di clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara iniziali. Le disposizioni più favorevoli del nuovo Codice dei contratti (artt. 11 e 60 del d.lgs. n. 36/2023), che prevedono un meccanismo di riequilibrio più ampio e l’incidenza dei rinnovi dei CCNL, non hanno valenza retroattiva e non possono essere invocate per contratti retti dalla disciplina previgente.
TAR CAMPANIA, SEZ. III, 16 febbraio 2026, n. 1071 – Appalti pubblici – Sull’illegittimità della proroga dei termini di gara in assenza di malfunzionamenti tecnici: vietata la proroga “di favore” per barriere linguistiche o fuso orari – La proroga dei termini per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 36/2023, ha carattere eccezionale e deve essere sorretta da un’idonea e oggettiva giustificazione, quale il comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale. Non è ragionevole far ricadere sui partecipanti che abbiano tempestivamente preso parte alla procedura fatti attinenti a carenze organizzative dell’ente. Anche nel settore degli appalti, infatti, le disposizioni che prevedono la proroga sono di stretta interpretazione, in quanto costituiscono deroga ai principi eurounitari di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza; esse richiedono pertanto una rigorosa verifica dei presupposti applicativi. Il principio del favor partecipationis deve essere contemperato con la par condicio dei concorrenti e con l’interesse pubblico alla celere definizione della procedura. Nel caso di specie, non si registra nessun “comprovato malfunzionamento” della piattaforma; non vi sono impedimenti per i soggetti privi di firma digitale; le paventate “barriere linguistiche” risultano superabili con gli ordinari strumenti della traduzione asseverata e della dichiarazione giurata; non emergono problematiche particolari in ordine al fuso orario. Tali difficoltà non integrano i presupposti per la proroga. Pertanto, la proroga disposta a ridosso della scadenza, in assenza di criticità tecniche del sistema, viola i principi di par condicio e trasparenza e determina l’annullamento dell’intera procedura, anche alla luce dell’oggetto dell’appalto, fornitura di un sistema quantistico di ultimissima generazione, e del termine originario di oltre due mesi previsto per la presentazione delle offerte.
TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I, 16 febbraio 2026, n. 284 – Appalti pubblici – Sui costi della manodopera: il ribasso si applica sull’intero importo a base d’asta – L’art. 41, c. 14, del d.lgs. 36/2023 deve essere interpretato nel senso che i costi della manodopera, sebbene oggetto di separata individuazione e scorporo da parte della stazione appaltante, restano inclusi nell’importo posto a base di gara e sono assoggettabili al ribasso complessivo offerto dall’operatore economico. Tale meccanismo di scorporo non configura una sottrazione dei costi al confronto competitivo, bensì un presidio di trasparenza finalizzato a consentire la verifica del rispetto dei minimi salariali. Questa impostazione risulta pienamente rispondente al criterio contenuto nell’art. 1, c.2, lett. t) della legge delega n. 78 del 2022, il quale prevede lo scorporo dei costi della manodopera non come divieto di ribasso, ma come obbligo di indicazione separata per una tutela rafforzata dei lavoratori. Resta, infatti, garantita la libertà di iniziativa economica, la quale consente all’impresa di dimostrare che una più efficiente organizzazione aziendale permetta una riduzione dei costi del personale rispetto alla stima amministrativa.
TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. I, 16 febbraio 2026, n. 479 – Appalti pubblici – Sul calcolo della soglia di anomalia nel nuovo codice dei contratti: obbligatorietà del blocco unitario nel “c.d. taglio delle ali”- In tema di individuazione delle offerte anomale, il Metodo A (Allegato II.2, art. 54 d.lgs. 36/2023) presenta una sostanziale identità letterale e la medesima ratio rispetto al previgente art. 97 del d.lgs. 50/2016. Di conseguenza, nel solco del principio del c.d. blocco unitario (ormai considerato diritto vivente), la stazione appaltante è tenuta ad applicare tale criterio nell’effettuare l’accantonamento prodromico al calcolo della media (taglio delle ali). In breve, le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali che all’interno delle ali (c.d. blocco unitario), dovendo l’Amministrazione considerare come un’unica offerta tutte le offerte con uguale ribasso. Nel caso di specie, l’eventuale pre-impostazione della piattaforma telematica di gara secondo il “criterio assoluto” non esonera la stazione appaltante dal rispetto del principio del blocco unitario, in quanto il software costituisce un mero strumento tecnico di ausilio e non può derogare alla lex specialis o alle norme primarie. Parimenti, l’errore nel calcolo della soglia di anomalia non è sanato dal principio di invarianza (ex art. 108, c. 12, d.lgs. n. 36/2023), il quale mira a cristallizzare la soglia rispetto a vicende soggettive dei concorrenti (ammissioni/esclusioni), ma non preclude il sindacato giurisdizionale sulla corretta applicazione dei criteri matematici di calcolo.
EDILIZIA E
URBANISTICA
TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III, 27 febbraio 2026, n. 261 – Edilizia e urbanistica – Sui limiti di applicabilità della Direttiva Servizi 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) alla potestà di pianificazione urbanistica e programmazione commerciale – Anche a seguito della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, c.d. direttiva Bolkestein (recepita dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59), gli interessati non possono accampare un incondizionato diritto all’esercizio dell’iniziativa economica. La disciplina UE non può essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l’attività economica, dovendo anche tale libertà economica confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali. In breve, le disposizioni della direttiva 2006/123/CE, che sono funzionali ad assicurare la libertà di prestazione di servizi, non sono idonee a superare o elidere in alcun modo le disposizioni della pianificazione della trama urbanistico-edilizia, né le ulteriori disposizioni (anche di matrice UE), che hanno la funzione di salvaguardare il più equilibrato assetto territoriale, sociale ed ambientale della comunità insediata in un dato territorio.