IN EVIDENZA
TAR CAMPANIA, SEZ. VIII, 8 gennaio 2026, n. 5687 – Edilizia e urbanistica – Convalida di pubblica utilità per occupazione d’urgenza: ammissibilità per vizio motivazionale formale – La convalida di un provvedimento annullabile è ammissibile ai sensi dell’art. 21-nonies, co. 2, L. 241/1990 quando il vizio riguarda esclusivamente l’aspetto formale-motivazionale e non incide sulla sostanza della funzione amministrativa. Nel caso di specie, la delibera di dichiarazione di pubblica utilità di un progetto definitivo per occupazione d’urgenza ex art. 22-bis DPR 327/2001 è legittima, nonostante la mancata trascrizione delle controdeduzioni, che viene ritenuta mero errore materiale. Tale ricostruzione non è smentita e trova riscontro nel contenuto delle controdeduzioni stesse, le quali presuppongono un pregresso esame tecnico del progetto. Le scelte progettuali (localizzazione, quote altimetriche, pendenze) sono sindacabili in sede cautelare solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, che non ricorrono in presenza di motivazioni tecniche plausibili (es. franco verticale minimo, pendenze normative, interferenze fognarie). Nel bilanciamento degli interessi, prevale l’interesse pubblico alla tempestiva realizzazione delle opere di soppressione dei passaggi a livello, rispetto al pregiudizio derivante dall’occupazione dei fondi, in quanto ciò evita il rischio di scadenza dei termini perentori ex art. 22-bis, c. 4, DPR 327/2001 e consente il completamento dei lavori sul corpo centrale dell’opera (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’Ente resistente).
APPALTI PUBBLICI
TAR BASILICATA, SEZ. I, 15 gennaio 2026, n. 19 – Appalti pubblici – Sul requisito di competenza della commissione di gara: sufficiente la competenza complessiva dei membri – Ai sensi dell’art. 93, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, nelle gare pubbliche la legittimità della commissione giudicatrice non richiede che ciascun commissario possieda esperienza completa in tutti gli aspetti del servizio oggetto della procedura. È sufficiente che i membri, nel loro insieme, integrino competenze specifiche e coerenti, tali da consentire valutazioni complesse e discrezionali sulle offerte. Pertanto, nel caso di specie, è legittima la composizione della commissione giudicatrice di una gara per l’affidamento del servizio di accoglienza e funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, anche se composta da membri che possiedono specifica e coerente esperienza nel settore oggetto di gara (come risulta dai curricula) e da un Presidente con idonea competenza ed esperienza in materia amministrativa, derivante anche dalla preposizione all’Ufficio affari generali del comune. L’esperienza professionale di ciascun componente non deve necessariamente coprire tutti gli aspetti della gara, poiché le professionalità dei vari membri possono integrarsi reciprocamente, completando e arricchendo il patrimonio di conoscenze della commissione, purché, nel suo insieme, essa risulti idonea a esprimere le necessarie valutazioni discrezionali.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 13 gennaio 2026, n. 286 – Appalti pubblici – Confronto competitivo e accordi quadro: giurisdizione e limiti di legittimità – Appartiene alla giurisdizione del G.A. la controversia relativa alla decisione della stazione appaltante di procedere ad un confronto competitivo tra gli operatori già aggiudicatari di un accordo quadro, nonché agli esiti del rilancio incidenti sulla graduatoria e sulla ripartizione delle quote di fornitura, in quanto il rilancio, pur previsto da una clausola dell’accordo, ha inciso in via autoritativa sull’esito della procedura selettiva, modificando la graduatoria e le quote di affidamento, e non si è limitato alla mera esecuzione del contratto, determinando così effetti su posizioni di interesse legittimo. Inoltre, è illegittimo, per violazione dell’art. 59 d.lgs. n. 36/2023, il confronto competitivo disposto nell’ambito di un accordo quadro concluso con più operatori economici quando l’accordo contenga già tutti i termini della prestazione ed il rilancio, limitato all’offerta economica, determini una modifica sostanziale delle condizioni fissate, alterando la graduatoria e la ripartizione percentuale delle forniture. Il rilancio, effettuato su un accordo quadro già completo, incide su elementi essenziali dell’affidamento, contrastando con la disciplina che consente il confronto competitivo solo in casi tipizzati e senza alterazioni sostanziali dell’assetto originario.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 9 gennaio 2026, n. 202 – Appalti pubblici – Sul soccorso istruttorio sanante per omesso rapporto parità di genere – Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l’omessa produzione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), integra una carenza afferente ad un requisito di partecipazione di ordine generale dell’operatore economico. Tale omissione, pur configurando una causa di esclusione ai sensi dell’art. 94, c.5, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, non incide sul contenuto dell’offerta tecnica o economica, ma attiene alla documentazione amministrativa e risulta, pertanto, suscettibile di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, c. 1, lett. b), del medesimo decreto legislativo. Il ricorso al soccorso istruttorio è tuttavia consentito a condizione che il rapporto periodico e le relative attestazioni di conformità e di trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità risultino validamente formati e trasmessi in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, non potendo l’istituto essere utilizzato per sanare la mancata esistenza originaria del requisito né per consentire la formazione postuma del documento.
TAR CALABRIA, SEZ. II, 9 gennaio 2026, n. 4 – Appalti pubblici – Sulla natura concessoria dell’accreditamento sanitario: requisito indefettibile per gare SSN e compatibilità con l’art. 168, c. 7 del TFUE – L’accreditamento sanitario riveste natura abilitativo-concessoria, abilitando le strutture a erogare prestazioni per conto del SSN in vista di successivi accordi contrattuali ex art. 8-quinquies D.lgs. 502/1992. Tale meccanismo è compatibile con il diritto UE (art. 168, co. 7 TFUE), che riserva agli Stati membri la politica sanitaria. Pertanto, nel caso di specie, in merito alla richiesta di sospensione del bando di gara europeo per l’affidamento mediante accordo quadro ex art. 59 d.lgs. 36/2023 di servizi di cure domiciliari ad alta complessità, cure palliative e telemedicina, i provvedimenti impugnati (delibere ASP, bando, disciplinare, capitolato ecc.) non presentano profili di illegittimità censurabile in quanto non possono stipularsi accordi con operatori privi di accreditamento sanitario, che costituisce requisito indefettibile per l’erogazione di prestazioni in regime di SSN. Alla luce della necessaria verifica cautelare ex art. 55 cpa, assume priorità l’interesse pubblico alla tempestiva contrattualizzazione, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni di ADI (assistenza domiciliare integrata), senza pregiudizio per l’erogazione del servizio essenziale.
TAR CAMPANIA, SEZ. VIII, 9 gennaio 2026, n. 89 – Appalti pubblici – Prevalenza disciplinare su capitolato e obbligo completezza dichiarazioni in gara pubblica – Nei contratti pubblici e nelle gare d’appalto, in caso di contrasto tra capitolato speciale e disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni del disciplinare. Inoltre, nelle gare pubbliche, i concorrenti sono tenuti a dichiarare ogni evento della loro carriera professionale che potrebbe essere astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione. In caso contrario, la stazione appaltante non può verificare l’effettivo impatto di tali eventi sull’integrità professionale dell’operatore economico. Di conseguenza, ai concorrenti non è concesso un filtro valutativo, né il diritto di selezionare quali fatti dichiarare, sussistendo l’obbligo di completezza nella dichiarazione, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le valutazioni di sua competenza. Pertanto, non è accettabile che la valutazione venga effettuata autonomamente dalla parte interessata, la quale potrebbe considerare non rilevanti i propri precedenti negativi e ometterli nelle dichiarazioni prescritte. Tale condotta potrebbe comportare un occultamento di situazioni pregiudizievoli alla stazione appaltante, inducendo a fornire dichiarazioni false o incomplete per evitare eventuali esclusioni dalla gara.
TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. III, 7 gennaio 2026, n. 40 – Appalti pubblici – Sull’affidamento di servizi legali e RTP: valutazione cumulativa dei requisiti e favor partecipationis ex art. 68 d.lgs. 36/2023 in caso di disciplina di gara ambigua – In materia di affidamento di servizi legali, qualora la lex specialis non disciplini in modo chiaro i requisiti esperienziali dei singoli componenti di un RTP, trova applicazione l’art. 68 del d.lgs. 36/2023, con conseguente valutazione cumulativa dei requisiti di capacità tecnico-professionale del raggruppamento. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento che esclude o penalizza un RTP per la mancata indicazione degli incarichi riferiti a ciascun professionista, in presenza di una disciplina di gara ambigua, dovendo in tal caso prevalere il principio del. favor partecipationis.
TAR LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. I, 5 gennaio 2026, n. 8 – Appalti pubblici – Sul ruolo del PEF nelle concessioni tra lex specialis ed equilibrio economico-finanziario – Nelle procedure di affidamento di concessioni il piano economico-finanziario (PEF), pur non essendo obbligatorio in ogni caso, assume carattere essenziale quando la lex specialis ne richieda espressamente la produzione, costituendo strumento centrale per la valutazione della bancabilità e dell’equilibrio economico-finanziario dell’offerta. La mancata indicazione nel PEF di singole voci di costo non determina di per sé l’esclusione dell’operatore economico, ove la legge di gara commini la sanzione espulsiva solo per l’omessa presentazione del documento, ma rileva qualora il costo omesso, certo e obbligatorio, non risulti coperto dalle componenti positive della gestione indicate nel PEF, rendendo l’offerta strutturalmente in perdita e, quindi, insostenibile, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione. Inoltre, la verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF, prevista dall’art. 185, c. 5, d.lgs. 36/2023, è distinta ed autonoma rispetto al vaglio di anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 del medesimo decreto, in quanto il controllo sul PEF è volto ad accertare, in via preventiva, l’equilibrio intrinseco della concessione e la fattibilità strutturale dell’operazione, non la congruità dell’offerta in senso stretto. Tale verifica, tipica delle concessioni, è finalizzata a garantire che il rischio operativo sia effettivamente assunto dal concessionario e che l’operazione sia sostenibile nel tempo senza ricorso ad aiuti o sussidi esterni, sicché l’equilibrio economico-finanziario deve risultare dal PEF e non può essere surrogato dalle giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia.
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I-quater, 5 gennaio 2026, n. 113 – Appalti pubblici – Sulle consultazioni preliminari di mercato e sul ricorso alla procedura negoziata senza bando ex art. 76 d.lgs. n. 36/2023 – Le consultazioni preliminari di mercato, di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 36/2023, costituiscono una fase eventuale e facoltativa della procedura di evidenza pubblica, autonoma rispetto alla fase di affidamento, mediante la quale la stazione appaltante può acquisire informazioni sul mercato di riferimento e sulle relative dinamiche concorrenziali, nonché gli elementi necessari per accertare l’eventuale infungibilità o esclusività dei beni, dei servizi o delle prestazioni oggetto dell’appalto. Qualora dagli esiti della consultazione emerga l’assenza di soluzioni alternative equivalenti ovvero la presenza di un unico operatore economico in grado di eseguire la prestazione, tali esiti possono essere legittimamente utilizzati per fondare la motivazione rafforzata richiesta per derogare al principio della massima concorrenzialità e procedere all’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 36/2023. La consultazione preliminare non costituisce, tuttavia, un presupposto necessario per il ricorso alle procedure non concorrenziali, restando fermo che la stazione appaltante è tenuta a dimostrare, all’esito di un’adeguata istruttoria riferita al caso concreto e alle caratteristiche del mercato potenzialmente interessato, la sussistenza della condizione di infungibilità, oggetto di uno specifico e rigoroso onere motivazionale, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità ed efficienza dell’azione amministrativa.
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 5 gennaio 2026, n. 65 – Appalti pubblici – Accesso agli atti di gara e fase esecutiva del contratto: limiti di ostensibilità e di giurisdizione su relazioni riservate del direttore dei lavori e SAL – In materia di accesso agli atti degli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 35, c 4, lett. b), n. 2, del d.lgs. n. 36/2023, sono sottratte all’ostensione le relazioni riservate del direttore dei lavori sulle domande e sulle riserve dell’esecutore, mentre restano accessibili i provvedimenti adottati dal RUP in ordine alle medesime riserve, in quanto atti espressivi della volontà dell’amministrazione. La pretesa dell’appaltatore all’emissione dello stato di avanzamento lavori attiene alla fase esecutiva del contratto ed ha natura paritetica e privatistica, configurando una posizione di diritto soggettivo ex contractu. Pertanto, nel caso di specie, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo comporta l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio inadempimento, la quale può essere esperita esclusivamente in relazione alla mancata adozione di un provvedimento amministrativo.
TAR UMBRIA, SEZ. I, 3 gennaio 2026, n. 3 – Appalti pubblici – Affidamento sanitario: regola gara, eccezione terzo settore, trasporto pazienti e cose, iscrizione albo solo per le imprese – In materia di affidamento di servizi, il ricorso alle procedure di evidenza pubblica costituisce la regola generale, mentre il ricorso alle convenzioni con enti del terzo settore ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017 ha natura eccezionale e richiede una specifica motivazione solo in caso di deroga alla gara. La nozione di “trasporto sanitario di emergenza e urgenza” rilevante ai fini dell’art. 57 del Codice del terzo settore riguarda esclusivamente il trasporto di pazienti in situazione di emergenza gestito dalla centrale operativa 118, escludendo il trasporto urgente di cose, quali campioni biologici, sangue o emoderivati. Quando le prestazioni contrattuali consistono in servizi ordinari strumentali in ambito sanitario, senza elementi qualificanti di attività o servizi sociali di interesse generale, non può configurarsi la deroga al ricorso alla gara pubblica. È illegittimo il bando di gara che, ai fini della partecipazione, richieda a tutti i concorrenti l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, laddove l’attività di trasporto non sia svolta in forma imprenditoriale e a fronte di corrispettivo. L’obbligo di iscrizione sussiste solo per le imprese che effettuano trasporto di merci a fini commerciali, mentre i soggetti che operano senza scopo di lucro o senza attività imprenditoriale non sono tenuti all’iscrizione, ai sensi degli artt. 1 e 40 della l. n. 298/1974 e dell’art. 2, n. 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 gennaio 2026, n. 13 – Appalti pubblici – L’indicazione di valore zero per migliorie non costituisce automatica causa di esclusione: interpretazione sistematica della lex specialis – In materia di gare pubbliche, l’indicazione di un valore pari a zero per alcune migliorie non integra di per sé un’automatica causa di esclusione, in assenza di una previsione esplicita e inequivoca della lex specialis. Nell’interpretazione delle clausole di gara si applicano i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., applicabili anche agli atti amministrativi a contenuto negoziale. Pertanto, le clausole della lex specialis devono essere lette in modo sistematico, le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che emerge dal complesso dell’atto, a tutela dei principi di affidamento e parità di trattamento. È, infatti, superato l’orientamento che confinava l’operatività dell’art. 1363 c.c. ai soli casi di ambiguità testuale, il coordinamento delle clausole è necessario anche in presenza di espressioni apparentemente chiare, poiché il dato letterale, pur centrale, non è di per sé decisivo se isolato dal contesto complessivo della lex specialis. Con il canone della totalità, infatti, il significato delle singole clausole si ricava dall’economia complessiva dell’atto. Infine, in caso di dubbio interpretativo, deve comunque privilegiarsi l’interpretazione che favorisca la partecipazione alla gara, in ossequio al principio del favor partecipationis e all’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale volto all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. IV, 2 gennaio 2026, n. 1 – Appalti pubblici – Appalto integrato: nozione di “interventi conclusi” e avvalimento misto – Nei bandi di appalto integrato aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, la nozione di “interventi conclusi” deve essere intesa in senso sostanziale, riferibile alle singole lavorazioni o fasi esecutive che compongono opere complesse di lunga durata, e non necessariamente al collaudo finale dell’infrastruttura nel suo complesso. Un’interpretazione che pretendesse l’avvenuta ultimazione dell’intero appalto principale finirebbe, infatti, per restringere irragionevolmente la concorrenza, precludendo la valorizzazione di esperienze tecniche significative e consolidate, maturate su specifiche lavorazioni già terminate e certificate, specie nell’ambito di opere di grandi dimensioni eseguite per singoli tratti. Pertanto, l’espressione “conclusione” (e non “ultimazione”, termine coerente con le norme contabili in materia di appalti pubblici) va interpretata con riferimento alle singole lavorazioni coerenti con l’oggetto della gara. La commissione può valutare idonee le esperienze presentate mediante stati di avanzamento lavori o certificazioni parziali. Inoltre, è legittimo l’avvalimento c.d. “misto”, finalizzato sia all’acquisizione dei requisiti di qualificazione sia al miglioramento dell’offerta tecnica, anche quando l’impegno dell’ausiliaria risulti da più documenti contrattuali distinti, purché riconducibili a un’unica operazione negoziale. Ai fini della validità del contratto di avvalimento premiale, l’oggetto può ritenersi determinato o determinabile per relationem, mediante interpretazione complessiva e sistematica degli atti, quando le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto siano già puntualmente indicate nel contratto di avvalimento qualificante e coincidano sostanzialmente con quelle poste a fondamento del miglioramento dell’offerta tecnica, nel rispetto degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c.
SERVIZI PUBBLICI
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 8 gennaio 2026, n. 166 – Servizi pubblici – Servizio idrico integrato e gestione autonoma dei comuni montani: limiti e condizioni delle deroghe al principio di unicità d’ambito – In materia di servizio idrico integrato, la gestione unitaria d’ambito costituisce la regola generale, mentre la gestione autonoma dei comuni rappresenta un’eccezione di stretta interpretazione. La deroga prevista dall’art. 147, c. 2-bis, lett. a), del d.lgs. 152/2006, per i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, richiede il rispetto dei requisiti di cui all’art. 148, c. 5, nella formulazione successiva al d.lgs. n. 4/2008, ivi incluso il previo consenso dell’Ente di governo dell’ambito competente. Tale consenso non può formarsi per silentium, non essendo applicabile il silenzio-assenso in materia ambientale, in quanto istituto incompatibile con la natura della materia stessa. La deroga di cui alla lett. b) del medesimo comma presuppone, inoltre, la dimostrazione congiunta dell’efficienza della gestione e dell’adeguata tutela del corpo idrico, trattandosi di requisiti autonomi e cumulativi, la cui mancanza legittima il diniego alla prosecuzione della gestione autonoma. Pertanto, nel caso di specie, il comune montano interessato (445 abitanti) non può continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, in deroga al principio di unicità della gestione d’ambito, ai sensi dell’art. 147, c. 2-bis, lett. a) e b), del d.lgs. 152/2006, con conseguente obbligo di adesione alla gestione unitaria d’ambito.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 gennaio 2026, n. 111 – Servizi pubblici – Sul diritto di esclusiva nel TPL: facoltà eventuale subordinata a espressa pattuizione contrattuale – In materia di trasporto pubblico locale, il Regolamento (CE) n. 1370/2007 esclude che il diritto di esclusiva costituisca elemento tipico della concessione, configurandolo come facoltà eventuale subordinata a espressa pattuizione nel contratto di servizio, con preventiva definizione della sua natura e portata. Tale diritto non può essere riconosciuto in via tacita né desunto dalla predisposizione PEF, il quale è funzionale esclusivamente alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell’affidamento e dell’allocazione dei rischi. Pertanto, nel caso di specie, è legittima l’autorizzazione al servizio di trasporto non sovvenzionato ex art. 3, co. 6, l.r. Piemonte n. 1/2000, qualificabile come navetta aziendale, in assenza di diritti di esclusiva nel contratto di TPL e di sovrapposizione con il servizio affidato.
TAR LAZIO, SEZ. II-bis, 5 gennaio 2026, n. 100 – Servizi pubblici – Sulla distinzione tra accesso ambientale e accesso documentale nella gestione del servizio rifiuti – In relazione alla richiesta di ostensione di atti riguardanti la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario distinguere tra accesso ambientale e accesso documentale ordinario. La richiesta di documenti specifici relativi a tale gestione integra un’ipotesi di accesso documentale ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990 e non di accesso ambientale ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, il quale ha a oggetto informazioni ambientali in senso stretto e non documenti amministrativi. In materia di accesso ambientale, il mancato riscontro dell’amministrazione non dà luogo a silenzio-diniego, bensì a silenzio-inadempimento. Nel caso di specie, è legittimato all’accesso documentale il residente che alleghi un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela della salute e della tranquillità domestica. In caso di erroneo diniego, l’amministrazione ed il gestore del servizio sono tenuti all’ostensione degli atti richiesti ovvero a dichiararne l’eventuale inesistenza.
ENTI LOCALI
TAR LAZIO, SEZ. V-ter, 14 gennaio 2026, n. 676 – Enti locali – Autonomia dei canoni annuali nelle concessioni demaniali e riduzione per occupazione parziale – In tema di concessioni, le obbligazioni periodiche del concessionario di corrispondere il canone annuale, pur derivando da un unico rapporto negoziale, costituiscono prestazioni autonome e indipendenti tra loro. Ne consegue che la contestazione di ciascuna annualità non è vincolata dalle impugnazioni precedenti né dalla mancata contestazione di altri canoni; l’istituto dell’acquiescenza non si applica alle somme corrisposte per singoli periodi di concessione, poiché il pagamento non comporta rinuncia ai diritti soggettivi derivanti dal rapporto concessorio. Ogni anno di concessione genera un diritto di credito distinto, e l’azione giudiziale mantiene la propria utilità nell’accertare la correttezza del canone per lo specifico periodo. Inoltre, la stabilità o inoppugnabilità di un ordine di introito non pregiudica la possibilità di contestare in futuro altri crediti derivanti dallo stesso rapporto, né crea un rapporto di pregiudizialità tecnico tra i vari canoni. Infine, l’occupazione parziale del bene demaniale, non impedendo l’uso comune, legittima l’applicazione della riduzione del 50% del canone prevista dall’art. 4 del D.M. 19 luglio 1989.
TAR LIGURIA, SEZ. I, 10 gennaio 2026 n. 17 – Enti locali – Sulla legittimità della riduzione della durata di una concessione demaniale marittima: condizioni – E’ legittima l’aggiudicazione di una gara per una concessione demaniale marittima a uso turistico-balneare, anche nel caso in cui la P.A. appaltante, a seguito di un contraddittorio finalizzato alla verifica della sostenibilità dell’offerta, riduca la durata della concessione rispetto al periodo indicato nel PEF dell’aggiudicatario. Nel caso di specie, il PEF non è oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi, ma solo per la verifica della sostenibilità economica e per determinare la durata del contratto in relazione all’ammortamento degli investimenti, con un periodo compreso tra 4 e 20 anni. La riduzione della durata della concessione, pur se inferiore a quella richiesta dall’aggiudicatario, è legittima se adeguata con gli investimenti programmati e non compromette la sostenibilità economica del progetto. La discrezionalità amministrativa consente alla P.A. di stabilire un periodo di concessione più breve, a condizione che tale scelta sia motivate e coerente con la verifica dei flussi finanziari e del recupero degli investimenti. Inoltre, l’attivazione di un contraddittorio con l’aggiudicatario per chiarire i tempi di ammortamento non costituisce una modifica del PEF, ma una verifica integrativa funzionale alla determinazione della durata della concessione.
EDILIZIA E
URBANISTICA
TAR CAMPANIA, SEZ. II, 15 gennaio 2026 n. 272 – Edilizia e urbanistica – Sul regime sanzionatorio da applicare nel caso di realizzazione di abusi edilizi su beni di proprietà pubblica – In caso di abusi edilizi realizzati da privati su immobili di proprietà di enti pubblici, quali gli alloggi ACER, si applica l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, quale norma speciale rispetto all’art. 31, con la conseguenza che l’ordine di demolizione deve essere rivolto esclusivamente al responsabile dell’abuso e non anche all’ente pubblico proprietario, che, in mancanza di responsabilità nella realizzazione dell’illecito, resta immune da conseguenze sanzionatorie.