Newsletter n. 16 anno X / 16-30 settembre 2024

NEWSLETTER N.16 ANNO X

16-30 settembre 2024

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IN EVIDENZA

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I, 19 settembre 2024, n. 289 Appalti pubblici– Sul contributo ANAC – Il versamento del contributo ANAC, pur qualificato quale condizione di ammissibilità dell’offerta, è sanabile attraverso l’istituto del soccorso nei tempi indicati dalla stazione appaltante, specie se, come nel caso di specie, la legge di gara nulla prevedeva al riguardo. Tanto premesso, il Collegio, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara della ricorrente, la cui offerta è stata ritenuta legittima per effetto del pagamento dell’anzidetto contributo in sede di soccorso istruttorio. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’impresa ricorrente)

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA, SEZ. I CIVILE, 19 settembre 2024, n. 1787 Appalti pubblici– Sulle riserve – Come pacificamente affermato in giurisprudenza, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio per l’esecutore. nCiò posto, nel caso di specie, comprovata la mancata iscrizione delle riserve da parte dell’impresa ricorrente, l’organo giudicante ha accolto l’eccezione di decadenza sollevata dal comune convenuto, dichiarando di conseguenza l’appaltatore decaduto dal diritto di formulare riserve.(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del comune convenuto)

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, 16 settembre 2024, n. 7598 –Energy Sul titolo a ritirare l’energia elettrica – Il titolo a ritirare l’energia elettrica prodotta dall’impianto spetta solo a chi sia munito di un titolo a derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico, in quanto il GSE non può convenzionarsi se non con chi sia l’attuale titolare della concessione. Nel caso di specie, dunque, il Collegio ha ritenuto legittimo l’atto di risoluzione/decadenza dalla convenzione di ritiro dell’energia elettrica emesso dal GSE proprio in ragione delle criticità insorte nell’identificazione del titolare della concessione. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del GSE)

 

APPALTI PUBBLICI

TAR CALABRIA, SEZ. I, 26 settembre 2024, n. 1365 Appalti pubblici– Sul sopralluogo obbligatorio – Il sopralluogo obbligatorio, richiesto a pena di esclusione dalla Stazione Appaltante, può essere assistito, vale a dire con il supporto di rappresentanti dell’amministrazione che la rilasciano la documentazione da produrre in gara, oppure autonomo. Nell’ambito del sopralluogo autonomo, la giurisprudenza ha chiarito che la mancata presentazione, da parte di un concorrente, della autodichiarazione di aver esaminato direttamente tutti gli elaborati progettuali o di avere eseguito il sopralluogo non determina l’obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara il concorrente stesso qualora tale presentazione non sia prevista a pena di esclusione dalla disciplina della gara.

 

TAR CAMPANIA, SEZ. I, 26 settembre 2024, n. 5114 Appalti pubblici– Sull’accesso civico generalizzato – La possibilità di conoscere, da parte del “quisque de populo”, gli atti della procedura di gara, compresi gli atti della fase esecutiva, nei limiti della tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti era già stata riconosciuta a seguito a seguito della sentenza n. 10 del 2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ed oggi tipizzata dall’art. 35 comma 1 del d.lgs. 36 del 2023. Essendo pacifica l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato anche alla materia degli appalti, l’Amministrazione è tenuta alla consegna integrale della documentazione in proprio possesso nei limiti previsti dalla legge, assumendosi altresì la relativa responsabilità laddove ne dichiari l’indisponibilità.

 

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. II, 23 settembre 2024, n. 6458 Appalti pubblici– Sull’accesso nella fase esecutiva – Il collegio ha chiarito che le imprese titolari di un interesse qualificato possono richiedere l’accesso agli atti relativi alla fase esecutiva dell’appalto, se tale accesso è funzionale alla tutela dei loro diritti o interessi. Nella specie, è stato riconosciuto il diritto delle imprese ricorrenti all’accesso, in quanto sorretto da un interesse concreto e specifico, ovvero la verifica di inadempienze nell’esecuzione della commessa tali da comportare l’intervento delle stesse ricorrenti.

 

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II, 18 settembre 2024, n. 986 Appalti pubblici– Sulla verifica del costo dei lavoratori autonomi Nel caso di impiego di personale autonomo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare la legittimità della verifica del costo dei lavoratori autonomi, mediante raffronto con il CCNL di riferimento. Il Collegio ha, dunque, ribadito che il costo del lavoro autonomo non è sottratto al controllo di anomalia e soltanto laddove manchi un parametro normativo di congruità direttamente applicabile al rapporto di lavoro autonomo oggetto di verifica, la stazione appaltante può prendere a riferimento -in chiave orientativa- la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro subordinato aventi ad oggetto mansioni analoghe.

 

TAR SICILIA, SEZ. I, 17 settembre 2024, n. 2578 Appalti pubblici– Sulla clausola sociale A fronte della dichiarazione di impegno ad assorbire interamente il personale dell’appaltatore uscente, il nuovo appaltatore ben può adibire il personale assorbito in commesse diverse da quelle relative al contratto aggiudicato. Tale prescrizione si pone in linea con la costante giurisprudenza, secondo la quale deve consentirsi un’applicazione elastica della clausola sociale, al fine di contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16 settembre 2024, n. 7603 Appalti pubblici– Sul costo della manodopera Secondo quanto ricostruito dalla giurisprudenza amministrativa, il calcolo del costo della manodopera funzionale alla verifica di anomalia si compone di due operazioni principali: va dapprima stimato il costo medio effettivo, ovvero si divide la retribuzione lorda annuale per il numero di ore effettive di lavoro; successivamente, occorre moltiplicare tale valore medio per il numero totale delle ore lavorative offerte all’amministrazione (o da questa richieste), e cioè le ore effettivamente garantite per l’esecuzione della prestazione.

 

ENTI LOCALI

TAR CAMPANIA-SALERNO, SEZ. III, 16 settembre 2024 n. 1666 -Enti locali- Sull’ordinanza di bonifica dei siti inquinati – In materia di illecito ambientale, non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area inquinata a seguito di abbandono di rifiuti sul suolo. Pertanto, devono ritenersi illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità e in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente dell’imputabilità soggettiva della condotta.

 

EDILIZIA & URBANISTICA

TAR CAMPANIA-SALERNO, SEZ. III, 24 settembre 2024, n. 1702 –Edilizia&UrbanisticaSul diniego di sanatoria – Con la sentenza in commento, il Collegio ha chiarito che il diniego di sanatoria si qualifica quale atto vincolato in caso di abuso edilizio ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Ne discende che la non sanabilità delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli idrogeologici e paesaggistici, a prescindere dal fatto che si tratti di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e al fatto che il vincolo non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area.