Newsletter n. 9 anno X / 1°- 15 maggio 2024

NEWSLETTER N.9 ANNO X

1-15 maggio 2024

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IN EVIDENZA

TAR LAZIO, SEZ. II Q, 13 maggio 2024, n. 9457 –Enti Locali Sulla compatibilità paesaggistica – In materia di compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria in cui il danno ambientale prodotto viene in considerazione solo come criterio di commisurazione della sanzione in alternativa al profitto conseguito. Nel caso di specie, i giudici del TAR hanno accolto il ricorso del Comune in quanto la sanzione applicata dalla Regione era stata parametrata su un danno che, in ragione delle opere di ripristino poste in essere dal comune, non era più in essere. Al contrario, la Regione avrebbe dovuto calcolare unicamente il danno rimanente a seguito delle operazioni di ripristino anzidette e su questo parametrare la sanzione.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del Comune ricorrente)

APPALTI PUBBLICI

TAR LIGURIA, SEZ. I, 13 maggio 2024, n. 343 –Appalti pubblici- Sugli appalti di fornitura dei c.d. farmaci di sintesi Con la sentenza in commento, il TAR ha riconosciuto la possibilità di porre a gara nel medesimo lotto i c.d. farmaci di sintesi, ossia farmaci diversi ma con lo stesso principio attivo.  Dunque, è stata ritenuta legittima la scelta della Stazione appaltante, operata in sede di indizione del bando di gara per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali e provinciali, nel punto in cui è stato disposto l’accorpamento solo per alcuni lotti, aventi ad oggetto per l’appunto i c.d. farmaci di sintesi.

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA-TRIESTE, SEZ. I, 13 maggio 2024, n. 173 –Appalti pubblici- Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica In materia di gare d’appalto da affidarsi mediante procedura di project financing, non sussiste violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, nel caso in cui nell’offerta tecnica vengano inseriti valori corrispondenti a quelli riportati in alcuni elaborati del progetto di fattibilità approvato dall’Amministrazione, posto a base di gara e dunque comune a tutti gli operatori partecipanti. Nel caso di specie, il collegio non ha considerato motivo di esclusione la presenza di riferimenti economici nell’offerta tecnica di un operatore, in quanto gli stessi non erano oggetto di diretta valutazione da parte della Commissione gara ed essendo, inoltre, atti posti a base di gara costituivano un riferimento identico per tutti gli offerenti, senza comportare alcuna anticipazione dell’offerta economica.

 

TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA, SEZ. II, 6 maggio 2024, n. 319 –Appalti pubblici- Sui requisiti speciali di idoneità professionale previsti nel bando di garaCon la sentenza in commento, i giudici del TAR hanno ritenuto legittimo l’inserimento nel bando di gara di apposita clausola, che prescrive ai fini della partecipazione, quale requisito speciale di idoneità professionale dei concorrenti, la disponibilità da parte dell’offerente, di un impianto di trattamento. Nel caso di specie, avendo la gara ad oggetto l’affidamento del servizio di selezione, recupero e trattamento di rifiuti biodegradabili, tale prescrizione è risultata ragionevole e proporzionata all’oggetto dell’appalto, nonché giustificata perché risponde ad un preciso interesse organizzativo ed imprenditoriale dell’Amministrazione.

 

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. IV, 8 maggio 2024, n. 3001 –Appalti pubblici– Sull’esclusione automatica delle offerte anomaleCon riferimento alle gare indette per l’affidamento di un appalto di servizi per un importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il collegio ha chiarito che l’articolo 54 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici consente l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia solo se espressamente previsto nella lex specialis. Nel caso di specie, il TAR ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta, in quanto la mancata previsione negli atti di gara dell’esclusione automatica delle offerte anomale, insieme alla mancata indicazione del metodo per l’individuazione delle stesse, non può essere sanata ex post dalla stazione appaltante.

 

TAR ABRUZZO, SEZ. I, 2 maggio 2024, n. 222 –Appalti pubblici– Sul procedimento di verifica dell’anomalia dell’offertaCon la sentenza in commento, il collegio ha affermato la legittimità di un sub procedimento di verifica dell’anomalia in cui il RUP sia stato supportato dal Direttore Generale dell’Amministrazione committente e non dalla Commissione giudicatrice. In tal caso, infatti, non si configura uno sviamento di potere, poiché l’intervento di un soggetto di supporto differente da quello individuato nella lex specialis, non integra il vizio di incompetenza, ma un mero vizio di natura procedimentale inidoneo a produrre effetti invalidanti del sub procedimento di verifica.

 

TAR TOSCANA, SEZ. III, 2 maggio 2024, n. 526 –Appalti pubblici– Sul soccorso istruttorioCon la pronuncia in oggetto, il TAR ha ritenuto legittima l’aggiudicazione in favore di un operatore economico cui l’Amministrazione ha accordato il soccorso istruttorio allo scopo di individuare, con esattezza, i documenti già contenuti nell’offerta tecnica in cui sarebbero state presenti le informazioni non rinvenute nella scheda di dettaglio. È infatti ammissibile il ricorso al soccorso istruttorio al fine di risolvere dubbi relativi agli elementi essenziali dell’offerta, laddove i chiarimenti resi dall’operatore economico non assumano carattere integrativo della stessa.

ENTI LOCALI

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. I, 13 maggio 2024, n. 1780 -Enti locali- Sulle ordinanze contingibili ed urgentiCon la pronuncia in commento, i giudici del TAR hanno dichiarato l’illegittimità di un’ordinanza sindacale avente carattere contingibile e urgente, con cui è stato disposto il divieto di effettuare la sperimentazione o l’installazione della tecnologia 5G sul territorio del Comune. Infatti, nel caso in esame, l’ordinanza non solo è stata adottata in assenza dei presupposti, difettando l’accertamento effettivo del pericolo grave ed attuale, ma, inoltre, quale strumento extra ordinem non era idonea a regolare la materia in oggetto, essendo questa riservata alla competenza dello Stato.

 

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I, 9 maggio 2024, n. 3021 -Enti locali- Sull’assenteismo dei Consiglieri comunali – In tale occasione, il collegio ha rimarcato la differenza tra l’astensionismo deliberato e preannunciato, quale strumento a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi e democratici delle forze di maggioranza, e l’assenteismo non comunicato preventivamente che costituisce legittima causa di decadenza dal ruolo, poiché in grado di rendere difficoltoso il funzionamento dell’organo collegiale cui appartiene il Consigliere. Nel caso di specie, è stata ritenuta legittima la delibera con la quale un Consigliere comunale è stato dichiarato decaduto dalla carica, in ragione del rilevante numero di assenze dalle sedute consiliari, ingiustificate e non precedentemente comunicate.

 

TAR VENETO, SEZ. III, 8 maggio 2024, n. 947 -Enti locali- Sul canone unico patrimoniale in materia pubblicitariaIn tale occasione, il collegio ha ritenuto legittima la deliberazione del Consiglio comunale con cui è stato approvato il regolamento sull’istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale per la concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Nel caso in esame, infatti, il calcolo del canone avviene partendo da una tariffa standard, a cui vengono applicati una serie di coefficienti moltiplicatori individuati dalla Giunta comunale, risultando in tal modo conforme alla disciplina dei tributi, i quali, per l’appunto, devono essere vincolati nella loro quantificazione.

EDILIZIA & URBANISTICA

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. II, 7 maggio 2024, n. 1520 -Edilizia&Urbanistica- Sugli strumenti di regolazione del territorio Con la sentenza in oggetto, il collegio ha affermato la sussistenza di un rapporto gerarchico tra gli strumenti di programmazione del territorio, in particolare il Piano Paesaggistico è sovraordinato rispetto al Piano Regolatore Generale. Di conseguenza, così come nel caso di specie, se lo strumento urbanistico generale contrasta con i limiti posti dal piano territoriale paesaggistico, sarà quest’ultimo prevalere.

 

TAR LIGURIA, SEZ. II, 3 maggio 2024, n. 306 -Edilizia&Urbanistica- Sull’ordinanza di bonifica di un terreno inquinato da rifiuti abbandonati – Il collegio ha ricordato l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui neppure l’omessa recinzione costituisce ex se un indice di negligenza del proprietario del fondo, non essendo dunque sufficiente a legittimare un’ordinanza emessa nei confronti di quest’ultimo recante l’ingiunzione di rimozione, smaltimento e recupero di rifiuti depositati da altri nel suo fondo. Nel caso di specie, l’ordinanza è stata ritenuta illegittima in quanto non solo il proprietario aveva fatto recintare il fondo in cui erano stati depositati abusivamente i rifiuti, ma aveva anche segnalato tempestivamente tale situazione di degrado al comune.