APPALTI PUBBLICI
CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria – sentenza 18 marzo 2021 n. 4 – Appalti – Sui presupposti per esercitare l’accesso c.d. difensivo – Con la sentenza in rassegna, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che, in materia di accesso c.d. difensivo, le finalità per cui si richiede l’accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione nonché suffragate con idonea documentazione; così da permettere all’Amministrazione detentrice del documento di vagliare la sussistenza o meno del nesso di strumentalità necessaria (ossia la stretta pertinenza) tra la documentazione richiesta e le censure che si intendono formulare in giudizio.
Sulla base di tali premesse, quindi, l’Adunanza Plenaria ha escluso che, al fine di prendere visione della documentazione richiesta, possa ritenersi sufficiente un generico riferimento “a non meglio precisate” esigenze difensive.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. III – sentenza 26 marzo 2021 n. 2580 – Appalti – Sulla possibilità della Stazione appaltante di ordinare la sostituzione dell’ausiliaria colpita da una causa di esclusione – Con la sentenza in commento, i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che l’Amministrazione appaltante può chiedere legittimamente all’impresa concorrente che abbia fatto ricorso all’avvalimento, di sostituire l’ausiliaria in capo alla quale è stata accertata, in corso di gara, la sussistenza di alcune condizioni escludenti.
Il Consiglio di Stato ha chiarito altresì che è possibile procedere in tal senso anche dopo l’aggiudicazione, purché in un momento precedente l’esecuzione del contratto. La sentenza applica, dunque, la disciplina dell’art. 89, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 secondo il principio di favor partecipationis.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. III – sentenza 24 marzo 2021 n. 2501 – Appalti – Sull’iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC – Il Consiglio di Stato ha affermato che la misura interdittiva adottata dall’ANAC dell’iscrizione nel casellario informatico ai fini della esclusione dalle gare opera in via automatica e non è subordinata ad alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Autorità.
Per tale ragione, i Giudici hanno ritenuto che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di iscrizione rappresenti una mera irregolarità, come tale inidonea a viziare il procedimento. Ciò in quanto, trattandosi di iscrizione automatica, l’intervento partecipativo dell’interessato non potrebbe mutare l’esito del procedimento ed il contenuto del provvedimento.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – sentenza 22 marzo 2021 n. 2426 – Appalti – Sulla distinzione tra concessione di pubblico servizio e appalto di servizi – Con la sentenza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che la differenza tra appalto di servizi e concessione di pubblico servizio risiede nel fatto che il primo è caratterizzato da una struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest’ultimo grava interamente sull’appaltante; mentre la seconda è connotata da una dimensione triadica tale per cui il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l’utenza finale dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione.
Ciò vale a dire che nella concessione si registra il trasferimento del c.d. “rischio operativo” in capo al concessionario i cui incassi, quindi, inevitabilmente dipenderanno dall’aumento o dalla diminuzione dalla domanda proveniente dagli utenti che usufruiscono del servizio. Conseguentemente, al fine di ottenere una revisione della tariffa da applicare agli utenti, per il concessionario non è sufficiente indicare una mera fluttuazione della domanda – dato fisiologico di ogni mercato – essendo, invece, necessario comprovare la ricorrenza di eventi eccezionali e straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al funzionamento del mercato di settore.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – sentenza 18 marzo 2021 n. 2355 – Appalti – Sull’esperimento del sopralluogo delle imprese raggruppate – Con la sentenza in rassegna, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che il sopralluogo effettuato dalla mandataria costituisca atto di adempimento liberatorio anche per le imprese mandanti.
Nel caso di specie, il disciplinare di gara consentiva di effettuare il sopralluogo da parte di un solo incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
Ed allora il Collegio ha ritenuto che, alla luce di tale prescrizione, l’esperimento del sopralluogo da parte della sola mandataria, in considerazione del suo ruolo e delle sue funzioni nell’ambito del raggruppamento, fosse liberatorio anche per le imprese mandanti.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – sentenza 17 marzo 2021 n. 2292 – Appalti – Sul principio di rotazione – Con la sentenza in rassegna, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che il principio di rotazione possa essere derogato solo se la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi.
Ciò, in quanto il principio di rotazione è finalizzato ad evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare l’offerta e, così, posti in competizione tra loro.
T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, Sez. I – sentenza 30 marzo 2021 n. 713 – Appalti – Sul versamento del contributo ANAC – Con la sentenza in rassegna, i Giudici catanzaresi hanno statuito che è legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente per non aver rispettato la previsione contenuta nella lex specialis che obbligava espressamente a effettuare il versamento in favore dell’ANAC entro e non oltre il termine di presentazione dell’offerta.
In tali circostanze, l’omissione del versamento non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio, in quanto costituisce un’inosservanza a un termine perentorio prescritto a pena di decadenza dalla documentazione di gara e non una mera carenza documentale.
T.A.R. VENETO, Sez. I – sentenza 30 marzo 2021 n. 410 – Appalti – Sull’indennizzo in caso di revoca della procedura di gara dopo l’aggiudicazione e l’avvio dell’esecuzione – Il Tribunale ha riconosciuto all’aggiudicatario di una procedura di gara pubblica, successivamente revocata per l’illegittimità di un atto presupposto, il diritto al pagamento di un indennizzo in suo favore.
Infatti, in tale ipotesi il pregiudizio sofferto dall’aggiudicatario è riconducibile all’annullamento o revoca di un provvedimento a lui favorevole ma illegittimo, sulla cui legittimità invece aveva fatto affidamento. Dunque, laddove l’intervento in autotutela sia legittimo, deve comunque essere riconosciuto un ristoro al beneficiario, poiché è stato leso dalla violazione da parte dell’amministrazione dei principi di correttezza e buona fede.
L’indennizzo deve essere calcolato in via equitativa con riferimento al danno emergente, ossia relativamente alle spese sostenute per le attività preliminari che l’impresa ha posto in essere sulla base del convincimento che l’appalto sarebbe andato a buon fine sino alla conclusione del contratto, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio dalla stessa dichiarato.
T.A.R. VENETO, Sez. I – sentenza 26 marzo 2021 n. 389 – Appalti – Sul principio di rotazione delle imprese nelle gare sottosoglia – Con la sentenza in rassegna, i Giudici veneti hanno ribadito il noto orientamento secondo cui il principio di rotazione negli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria è lo strumento con cui bilanciare l’ampia discrezionalità della P.A. nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata.
La rotazione delle imprese vieta all’Amministrazione di invitare alla procedura di gara il gestore uscente, proprio per evitare che in capo ad esso possa consolidarsi una rendita di posizione.
La sentenza in commento precisa, inoltre, che il principio della rotazione non trova applicazione al di fuori delle procedure negoziate e di conseguenza non opera nelle procedure ordinarie aperte al mercato, in cui la P.A. non abbia limitato il numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
T.A.R. PUGLIA – BARI, Sez. II – sentenza 24 marzo 2021 n. 497 – Appalti – Sul principio di equivalenza dei prodotti offerti – Con la sentenza in commento, i Giudici pugliesi hanno ritenuto che, in linea generale, sussiste sempre la possibilità per la Stazione Appaltante di ammettere prodotti equivalenti.
Infatti, il principio di equivalenza deve ritenersi avente portata generale, anche in considerazione del fatto che, ampliando la platea dei concorrenti, l’ammissione di prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis.
T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, Sez. IV – sentenza 22 marzo 2021 n. 1921 – Appalti – Sugli effetti del mancato riscontro al soccorso istruttorio – Con la sentenza in commento, i Giudici partenopei hanno ritenuto che l’omesso riscontro al soccorso istruttorio richiesto dalla Stazione appaltante sia circostanza da sola idonea a giustificare l’estromissione del concorrente dalla gara, anche a prescindere dalla carenza o tipo di vizio rilevato. In virtù di tale principio, è stato ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto di servizi disposta nei confronti del concorrente interessato che, nonostante il soccorso istruttorio accordato, abbia prodotto una cauzione provvisoria non esattamente conforme allo schema espressamente richiesto dalla P.A. appaltante. La sostanziale disomogeneità delle due polizze, l’una richiesta dal Bando, l’altra effettivamente presentata, ha correttamente determinato la Stazione appaltante a giudicare quest’ultima non conforme allo schema di garanzia predisposto dalla P.A.
T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, Sez. I – sentenza 22 marzo 2021 n. 739 – Appalti – Sulla valutazione di incongruità dell’offerta che ha ridotto il monte ore effettivo indicato – Con la sentenza in commento, i Giudici meneghini hanno ritenuto illegittima l’aggiudicazione di un appalto di servizi in favore di una ditta che, in sede di giustificazioni rese nella fase di verifica dell’anomalia, abbia fortemente ridotto il monte ore rispetto a quello indicato nella lex specialis.
Il Tribunale, infatti, non ha ritenuto possibile giustificare tale minore quantificazione facendo riferimento alla sovrapposizione dei ruoli del personale, in mancanza di una puntuale indicazione delle concrete modalità di gestione di tale opzione organizzativa, dei modi e dei tempi delle sostituzioni, dei limiti entro i quali l’organizzazione prescelta consente di attivarle.
Diversamente opinando, la sovrapposizione di ruoli del personale diventerebbe uno strumento per aggirare la doverosa indicazione e dimostrazione del rispetto delle ore di lavoro imposta dal capitolato per i servizi da appaltare.
Pertanto, le giustificazioni prodotte dalla impresa e manchevoli di tutti i profili menzionati relativi alla sovrapposizione dei ruoli sono state ritenute generiche, nonché inidonee a spiegare il profilo di anomalia contestato dalla P.A.
T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, Sez. II – sentenza 22 marzo 2021 n. 731 – Appalti – Sulla portata applicativa dell’art. 80, co. 5, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 – Con la sentenza in esame, i Giudici campani hanno ritenuto manifestamente irragionevole l’operato di una stazione appaltante che, con un ragionamento formalistico e condotto in astratto, ha reputato non integrata la fattispecie espulsiva dei gravi illeciti professionali sulla sola base della non definitività dei provvedimenti penali.
Ed infatti, l’art. 80, comma 5, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 costituisce norma di chiusura del sistema degli appalti in merito ai requisiti generali per l’ammissione alle gare, rientrando nella nozione di “grave illecito professionale” qualsivoglia illecito in grado di influenzare il processo valutativo e decisionale della stazione appaltante.
Pertanto, gli elementi fattuali e procedimentali di tali illeciti devono essere oggetto di una valutazione in concreto da parte della P.A., al fine di verificare la loro incidenza sul rapporto fiduciario tra l’operatore economico e la stazione appaltante.
T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA, Sez. I – sentenza 22 marzo 2021 n. 140 – Appalti – Sulla giurisdizione del G.A. in ordine alla domanda per la declaratoria del dovere della P.A. di stipulare il contratto di appalto – Con la sentenza in esame, i Giudici abruzzesi hanno chiarito che il ricorso per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione appaltante di provvedere sulla diffida diretta a ottenere la stipula del contratto di appalto in esito all’adozione del provvedimento di aggiudicazione rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
In tali fattispecie, la posizione dell’impresa aggiudicataria rispetto alla stipulazione del contratto è qualificabile in termini di interesse legittimo, con conseguente esperibilità dell’azione avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a. ai fini della declaratoria dell’obbligo di provvedere della Stazione appaltante.
T.A.R. VENETO, Sez. I – sentenza 18 marzo 2021 n. 378 – Appalti – Sul requisito di regolarità fiscale ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. lgs. n. 50/2016 – Con la sentenza in rassegna, i Giudici veneti hanno affermato che l’operatore economico che abbia commesso violazioni gravi, cioè superiori alla soglia di € 5.000,00 e definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, deve essere escluso dalla partecipazione a una procedura di appalto, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. lgs. n. 50/2016.
In tali ipotesi di attestazione negativa di regolarità fiscale, la Stazione appaltante è obbligata a disporre l’esclusione. Viceversa, è consentita la partecipazione all’operatore che abbia ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, a condizione che il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal modo, si favorisce la massima partecipazione delle imprese e si consente alla Stazione appaltante di verificare agevolmente la regolarità e l’affidabilità del concorrente.
T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA, Sez. II – sentenza 18 marzo 2021, n. 264 – Appalti – Sull’esclusione per mancata indicazione degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera – Con la sentenza in commento, i Giudici lombardi hanno ritenuto illegittima l’esclusione del concorrente che non abbia indicato gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera, laddove tale mancanza derivi da errori nel modulo preposto dalla Stazione Appaltante.
Ed infatti, il Collegio evidenzia come nel caso di specie il capitolato di gara espressamente e testualmente escludeva gli oneri di sicurezza e i costi della manodopera e il modulo predisposto dalla stazione appaltante, coerentemente, non riportava dette voci.
Tale circostanza aveva generato grave confusione in capo agli offerenti, generando un legittimo affidamento sulla non necessità di indicare i costi della manodopera.
Pertanto, in applicazione dei principi ermeneutici sanciti in casi analoghi dalla Corte di Giustizia, in dette situazioni l’operatore economico non può essere automaticamente escluso, ma deve essere preventivamente invitato a regolarizzare l’offerta.
T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, Sez. V – sentenza 16 marzo 2021 n. 1760 – Appalti – Sulla legittimazione all’impugnazione degli atti di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Con la sentenza in commento, i Giudici campani hanno affermato che, ai fini della legittimazione all’impugnazione degli atti di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando cui non si è stati invitati, è sufficiente allegare la condizione di impresa operante nel settore oggetto della procedura, senza dover dimostrare il possesso di tutti i requisiti occorrenti per essere invitati alla gara e risultarne aggiudicatari all’esito.
Ed infatti, in tali circostanze può essere azionato in sede giurisdizionale l’interesse strumentale a che l’amministrazione, in seguito all’accoglimento del gravame ed in ossequio alle previsioni normative interne e comunitarie, indica una procedura ad evidenza pubblica, aperta o ristretta, alla quale il ricorrente sia ammesso a partecipare in condizioni di parità con gli altri operatori economici ovvero a che alla procedura negoziata l’impresa stessa sia almeno invitata.
SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – sentenza 24 marzo 2021 n. 240 – Servizi di interesse economico generale – Servizio farmaceutico – Sulla necessità di due distinti codici univoci per l’esercizio, da parte dello stesso soggetto, dell’attività di farmacista e di grossista – Con la sentenza in esame, i Giudici siciliani ha stabilito che il titolare della farmacia che dispone anche di un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di farmaci non può ridistribuire come grossista i medicinali acquistati come farmacista, dovendo operare con un codice identificativo distinto da quello della farmacia.
Ciò in quanto, ogni operazione effettuata dal distributore all’ingrosso dei medicinali deve essere “tracciata” mediante l’utilizzo da parte del distributore medesimo del codice attribuitogli dal Ministero e deve essere documentata così come richiesto nel dettaglio dal D Lgs n. 219/2006.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. III – sentenza 15 marzo 2021 n. 2239 – Servizi di interesse economico generale – Servizio farmaceutico – Sulla finalità della riforma della pianificazione territoriale del servizio farmaceutico – Con la sentenza in rassegna, i Giudici di Palazzo Spada hanno rappresentato come, a seguito della riforma della pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, la finalità-esigenza di servire adeguatamente le aree isolate e/o scarsamente abitate deve necessariamente essere coniugata con quella di garantire maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune.
In altre parole, l’esigenza di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio non deve tradursi in una regola cogente secondo la quale le nuove sedi di farmacia devono essere allocate in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, né può significare che deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti.
ENTI LOCALI
CONSIGLIO DI STATO, Sez. III – sentenza 17 marzo 2021 n. 2273 – Enti locali – Consiglieri comunali – Sull’istituto della surroga del consigliere comunale dimissionario – Con la sentenza in commento, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che la surroga del consigliere comunale costituisce atto dovuto.
L’operatività della surroga non può, quindi, essere impedita o venire a mancare per atteggiamenti dilatori o ostruzionistici del Consiglio comunale che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell’ente locale e il funzionamento degli organi elettivi.
Sulla scorta di tali principi, il Collegio ha ritenuto che la surroga dei consiglieri dimissionari è consentita anche ove non sia possibile una valida riunione del Consiglio in prima convocazione per via delle sopravvenute dimissioni di un numero di consiglieri tale da non consentire il raggiungimento del quorum costitutivo, purché l’assemblea sia in grado di deliberare in seconda convocazione con il quorum previsto dal regolamento, nel rispetto dell’art. 38, comma 2, TUEL.
T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA, Sez. I – sentenza 29 marzo 2021 n. 298 – Enti Locali – Accesso agli atti – Sul diritto di accesso dei Consiglieri comunali – Con la sentenza in rassegna, i Giudici lombardi hanno stabilito che il diritto di accesso dei Consiglieri comunali ha una ratio diversa da quella che contraddistingue l’accesso riconosciuto alla generalità dei cittadini.
Segnatamente, i Consiglieri comunali hanno un diritto incondizionato ad accedere a tutti gli atti “utili” all’espletamento della loro funzione senza obbligo di motivare la propria richiesta; in ragione del vincolo del segreto d’ufficio, infatti, essi possono prendere visione anche dei documenti aventi natura riservata.
Per altro verso, però, l’accesso ai documenti deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali, seguendo le modalità fissate nel regolamento dell’Ente, e senza mai sostanziarsi in richieste generiche e/o meramente emulative.
Da tali premesse, ne deriva che all’Amministrazione non è concesso inibire l’accesso al richiedente per mere circostanze relative alla propria organizzazione interna, potendo semmai posticiparlo ad altro momento ma sempre e comunque nel rispetto di termini ragionevoli.
PUBBLICO IMPIEGO
T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 29 marzo 2021 n. 2103 – Pubblico impiego – Sulla possibilità per la P.A. di non utilizzare graduatoria ancora valida e efficace – Con la sentenza in commento, i Giudici partenopei hanno rilevato che, in materia di assunzione di nuovo personale nelle PP.AA., l’indizione del concorso pubblico costituisce soluzione residuale, utilizzabile solo nel caso in cui non si possano avviare procedure di mobilità e non vi siano graduatorie ancora valide ed efficaci di un concorso espletato per la copertura di alcuni posti della medesima tipologia, sempreché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, depongano per l’opzione prioritaria del nuovo concorso.
La valutazione in ordine all’utilizzo di preesistenti graduatorie è quindi un passaggio obbligato per l’Amministrazione interessata alla nuova assunzione, non rilevando che la graduatoria ancora valida, della quale disporre lo scorrimento, sia relativa ad un precedente concorso indetto da un’altra Amministrazione.
EDILIZIA & URBANISTICA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – sentenza 25 marzo 2021 n. 253 – Edilizia & Urbanistica – Sulla servitù d’uso pubblico e sull’acquisizione sanante delle occupazioni illegittime della P.A. – Con la sentenza in esame, i Giudici del Supremo Collegio Siciliano hanno precisato che, affinché sia possibile ritenere costituita una servitù di uso pubblico, è necessario che il proprietario del bene lo metta a disposizione della collettività volontariamente, con carattere di continuità, al fine di soddisfare un’esigenza comune, con l’intenzione di asservirlo all’uso pubblico (animus dicandi ad patriam).
Rispetto all’occupazione illegittima operata dalla P.A. nell’ambito di un procedimento espropriativo, l’Amministrazione ha la possibilità di regolarizzare tale situazione in diversi modi: a) mediante la restituzione del bene, previa “rimessa in pristino stato”, e corresponsione al proprietario dell’ulteriore indennità dovuta per l’occupazione nel tempo necessario ad ottemperare a tale obbligo ripristinatorio; b) tramite la c.d. acquisizione sanante, ossia l’acquisto del fondo a prezzo di mercato; c) ad altri equivalenti strumenti negoziali privatistici (es. cessione volontaria, permuta, etc).
Nel caso in cui la P.A. resti inerte, è possibile adire il Giudice amministrativo affinché ordini all’Amministrazione di procedere, entro un congruo termine, a ristabilire la legittimità della occupazione o a restituire l’immobile.
T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 29 marzo 2021 n. 814 – Edilizia & Urbanistica – Sulle opere soggette al regime dell’edilizia libera – Con la sentenza in commento, i Giudici campani hanno ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dei lavori previsti da una SCIA, motivato con riferimento alla necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire, nel caso in cui le opere consistano nella realizzazione di due vasche per il trattamento delle acque meteoriche e nella apposizione di uno strato superficiale in materiale drenante e/o uno strato di binder, realizzato al di sopra di un apposito strato di sottofondo, senza modifica di destinazione d’uso dell’immobile interessato.
Infatti, tali interventi rientrano nella casistica di cui all’art. 6, co.1, lett. e-ter) D.P.R. n. 380/2001 e, conseguentemente, tra le opere soggette al regime dell’edilizia libera.
T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 18 marzo 2021 n. 597 – Edilizia & Urbanistica – Sulla legittimità degli oneri concessori nel caso di richiesta di una variante per trasformare un capannone agricolo in struttura per turismo rurale – Con la sentenza in commento, il Giudici calabresi hanno ritenuto legittima la richiesta di pagamento degli oneri concessori avanzata da parte del Comune nei confronti di un soggetto che ha presentato un’istanza tesa ad ottenere l’approvazione di una variante per trasformare un capannone agricolo in una struttura ove esercitare un’attività turistica di carattere commerciale (nella specie, un residence).
La legge, infatti, prescrive l’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione esclusivamente per quegli esercizi che presentino uno stretto nesso di strumentalità con l’attività di imprenditore agricolo e con le esigenze del fondo.