Il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 ( “Decreto Sostegno” ), in vigore dal 23 marzo, prevede la  sospensione sino al 30 aprile degli obblighi di controllo imposti alle pubbliche amministrazioni dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 ( prima di effettuare un  pagamento di importo superiore a 5mila euro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento).

Dopo una serie di provvedimenti che avevano sospeso fino al 31 gennaio 2021 l’obbligo delle suddette verifiche[1], il  Decreto-legge 30 gennaio 2021, n.7 aveva infine stabilito un nuovo stop sino al 28 febbraio 2021.

L’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 41/ 2021 interviene ora nuovamente sull’articolo 68 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 ( Decreto “Cura Italia”)[2] sospendendo i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Dunque le verifiche articolo 48 bis sono sospese sino al 30 aprile 2021, in quanto  l’ennesima modifica all’articolo 68 del Decreto “Cura Italia” va coordinata con quanto riportato dall’articolo  153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 ( “Decreto Rilancio”)[3], determinando come nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68 non si applichino le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I soggetti pubblici ( amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica fino al 30 aprile 2021 effettueranno pagamenti senza dover espletare le verifiche dell’articolo 48 bis.


[1] Originariamente il termine previsto era quello del 31 maggio (articolo  68  del  Decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27) , poi  fissato al 31 agosto dall’articolo 154 del D.L. 34/ 2020 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 e successivamente stabilito al 15 ottobre 2020 dall’articolo 99 del Decreto Legge 104/ 2020 ( Decreto Agosto ) convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Infine l’articolo 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 aveva sospeso fino al 31 dicembre 2020 le verifiche dell’art.48 bis del D.P.R. 602/ 1973 ( in precedenza analoga previsione era stata disposta dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, abrogato dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 159/2020). L’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 3/2021 aveva disposto la sospensione delle verifiche articolo 48 bis dal 15 gennaio ( data di entrata in vigore del Decreto Legge 3/2021 ) al 31 gennaio 2021.

[2] Art.68 comma 1.    Con riferimento alle  entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini  dei  versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di  pagamento  emesse  dagli  agenti  della  riscossione, nonché  dagli  avvisi  previsti  dagli  articoli   29   e   30   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I  versamenti  oggetto  di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si  procede  al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di  cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

[3] Articolo 153 comma 1.    Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Fonte: Giurisprudenza appalti