IN EVIDENZA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ordinanza 19 giugno 2020 n. 3575 –Energy – Sugli incentivi per gli impianti fotovoltaici – Con l’ordinanza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello cautelare inteso ad ottenere la sospensione del provvedimento con il quale il GSE (Gestore dei servizi energetici) ha disposto – a sfavore del ricorrente – la decadenza dalle tariffe incentivanti e la restituzione delle somme già erogate.
Il Massimo Consenso è pervenuto a tale decisione in ragione dell’insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con riferimento al primo profilo, è stato precisato che il presupposto che legittima la fruizione dell’incentivo – ossia l’inquadramento dell’immobile nella categoria degli “edifici” – avrebbe dovuto sussistere prima del provvedimento che ha disposto la citata decadenza; conseguentemente, non può assumere rilievo, ai predetti fini, un titolo edilizio ottenuto dopo la revoca degli incentivi.
Per quanto riguarda il periculum, invece, quest’ultimo è stato ritenuto inesistenze in quanto riparabile – essendo di natura esclusivamente economica – e non attuale – non risultando, infatti, essere stata attivata alcuna procedura di recupero delle somme già erogate.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)
TAR LAZIO, SEZ. III ter – ordinanza 18 giugno 2020 n. 4371 –Energy – Sulla natura del provvedimento di decadenza dagli incentivi– Con l’ordinanza in commento i Giudici capitolini, sebbene solo in sede cautelare, hanno stabilito che il trasformatore ed il sistema di protezione sono elementi costitutivi dell’impianto fotovoltaico. Conseguentemente, la mancata installazione degli stessi entro il 31.12.2010 non consente di ritenere l’impianto interessato completato – dal punto di vista elettrico – e, dunque, idoneo a beneficiare degli incentivi di cui alla normativa vigente in materia.
In secondo luogo, è stato stabilito che il provvedimento mediante il quale il GSE dispone la decadenza dagli incentivi non è espressione di autotutela bensì esercizio di un potere di verifica, accertamento e controllo. In particolare, esso è volto ad acclarare lo stato dell’impianto e ad accertare la corrispondenza di quanto dichiarato dall’interessato in sede di richiesta di ammissione agli incentivi rispetto alle prescrizioni di legge vigenti in materia.
Ciò con la precisazione che, nell’ipotesi in cui le dichiarazioni rese dal richiedente non dovessero corrispondere a quanto prescritto dalla disciplina di settore, accanto alla declaratoria di decadenza si pone, quale naturale conseguenza, la richiesta di restituzione degli incentivi già erogati.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)
TAR LAZIO – SEZ. I quater – sentenza 22 giugno 2020 n. 6851 – Appalti – Sulle condizioni che legittimano la modificazione soggettiva di un RTI – Con la sentenza in rassegna i Giudici capitolini hanno ricordato che il recesso di una o più imprese raggruppate è ammesso esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento – nel caso di specie l’affitto del ramo d’azienda di una delle mandanti – e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture ancora da eseguire.
Per contro, invece, la modifica in parola non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
In altre parole, l’estromissione, nel corso della procedura di gara, di una impresa partecipante ad un raggruppamento non può essere eseguita al fine di sanare ex post una situazione che precludeva l’ammissione alla procedura medesima in ragione della sussistenza, al momento dell’offerta, di cause di esclusione riguardanti il soggetto estromesso, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)
TAR LAZIO – SEZ. III – sentenza 25 giugno 2020 n. 7168 – Energy – Sulle comunicazioni quali condizioni legali per beneficiare degli incentivi – Con la sentenza in esame i Giudici capitolini hanno stabilito che le tariffe del secondo conto energia sono riconosciute, a pena di decadenza, a tutti i soggetti che entro la data del 31.12.2010, oltre ad aver ultimato la costruzione dell’impianto, abbiano effettuato anche le rituali comunicazioni.
Queste ultime si pongono quindi, alla stessa stregua della tempestiva conclusione delle opere, come condizione legale per l’ottenimento degli incentivi, spettando al G.S.E. verificare, con procedure vincolate e prive di qualunque discrezionalità, la sussistenza di tutte le richiamate condizioni di legge.
Sulla base di tale assunto, il Collegio ha confermato il provvedimento di decadenza degli incentivi adottato dal GSE e per l’effetto disatteso l’opinione di controparte secondo cui la data sopra indicata fosse riferibile solo alla ultimazione dei lavori dell’impianto e non anche alle relative comunicazioni di cui alla disciplina vigente in materia.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)
TAR LAZIO – SEZ. I – sentenza 26 giugno 2020 n. 7251 – Pubblico impiego – Sul danno biologico per demansionamento e dequalificazione professionale – Con la sentenza in commento i Giudici capitolini hanno ricordato che il danno biologico – nel caso di specie derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del pubblico dipendente – è un danno non patrimoniale e, dal momento che quest’ultimo ha natura unitaria, il relativo risarcimento è liquidato anch’esso in modo unitario, in una somma omnicomprensiva.
Invero, le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici.
Inoltre, il Collegio precisa che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti, veniva liquidata separatamente mentre, nella versione tabellare successiva all’anno 2011, viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì sull’eventuale aumento della corrispondente quantificazione.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati)
APPALTI PUBBLICI
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 16 giugno 2020 n. 3874 – Appalti – Sulla revisione dei prezzi contrattuali – Con la sentenza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che l’inserzione, all’interno del contratto di aggiudicazione, di una clausola di revisione dei prezzi comporta solo l’onere dell’Amministrazione di attivare gli adempimenti istruttori prescritti per legge – volti a verificare l’opportunità di modificare o meno il prezzo contrattuale – e non anche il diritto del richiedente all’automatico aggiornamento del corrispettivo.
Ciò in quanto la posizione dell’appaltatore, rispetto alla richiesta di revisione del costo del contratto, è di interesse legittimo.
Ed infatti, la decisione di revisionare o meno il prezzo del contratto è frutto di una scelta discrezionale della stazione appaltante da adottare all’esito di un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico al risparmio di spesa ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 18 giugno 2020 n. 3095 – Appalti – Sull’obbligo di indicare una terna di subappaltatori – Con la sentenza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che non può essere ritenuto illegittimo un bando di gara per il solo fatto che una clausola dello stesso imponga ai concorrenti la necessaria indicazione di una terna di subappaltatori.
Infatti, l’obbligo di indicare, in fase di gara, i tre subappaltatori costituisce una semplice anticipazione di un assetto progettuale da rendere esecutivo solo in caso di aggiudicazione della gara; conseguentemente, una clausola di questa portata non può ritenersi tale da rendere difficoltosa o, addirittura, impossibile la partecipazione alla procedura di affidamento.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ordinanza 19 giugno 2020 n. 3588 – Appalti – Sull’interdittiva antimafia e sugli effetti della iscrizione alla “white list” – Con l’ordinanza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che nell’ipotesi in cui un soggetto destinatario di una interdittiva antimafia ottenga, in un secondo momento rispetto a quest’ultima, l’iscrizione nella c.d. white list , deve ritenersi ex novo capace di compiere atti giuridicamente rilevanti, tra i quali la stipulazione di contratti e di convenzioni.
Sulla stregua di tale precisazione il Massimo Consesso ha stabilito che il proprietario di un impianto fotovoltaico che, a seguito di una interdittiva antimafia, si sia visto risolvere la convenzione per le tariffe incentivanti, una volta ottenuta l’iscrizione nella white list non avrà diritto al ripristino retroattivo dei precedenti rapporti giuridici, bensì alla conclusione di un nuovo rapporto convenzionale.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 25 giugno 2020 n. 4090 – Appalti – Sulla valutazione dell’offerta anomala – Con la sentenza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile. Pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.
In secondo luogo, il Massimo Consesso ha stabilito che, in sede di verifica delle offerte sospettate di essere anomale – al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero – non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo per l’aggiudicataria.
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III – sentenza 15 giugno 2020 n. 6570 – Appalti – Sull’accesso difensivo in materia di appalti pubblici – Con la sentenza in commento i Giudici capitolini hanno stabilito che, in materia di appalti, il c.d. “accesso difensivo” di cui all’art. 53, comma 6, del D.L.gs. 50/2016 è una figura speciale che prevale sulle contrapposte esigenze di tutela del segreto tecnico e commerciale solo laddove esso sia azionato in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso medesima.
TAR PIEMONTE, SEZ. I – sentenza 16 giugno 2020 n. 392 – Appalti – Sulla indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera negli appalti di forniture – Con la sentenza in rassegna i Giudici piemontesi hanno stabilito che negli appalti di sole forniture non può ritenersi sussistente in capo ai concorrenti l’obbligo della indicazione separata dei costi della sicurezza e di quelli relativi alla manodopera; in tali appalti, infatti, trattandosi di mera fornitura (nella specie, si trattava della fornitura di kit antidecubito e antiscivolamento monouso), non vi sono altre prestazioni collegate o correlate da cui far discendere l’obbligo, in capo alle imprese partecipanti, di indicare separatamente gli oneri interni per la sicurezza aziendale.
TAR VENETO, SEZ. II – sentenza 16 giugno 2020 n. 508 – Appalti – Sulla revoca dell’aggiudicazione provvisoria per carenza di copertura finanziaria – Con la sentenza in commento i Giudici veneti hanno statuito che è da ritenersi legittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione appaltante revoca, in autotutela, l’aggiudicazione provvisoria di una gara a causa della carenza sopravvenuta di copertura finanziaria. A tal riguardo, è stato precisato come il principio di contabilità pubblica, di cui all’art. 81 Cost., e quello del corretto svolgimento dell’azione amministrativa esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto se provvisti di adeguata copertura finanziaria.
Ciononostante, il concorrente che si è visto, in via provvisoria, aggiudicatario della gara in questione non è privo di tutela.
Ed infatti, quest’ultimo potrà beneficiare del risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale della P.A. derivante dal comportamento scorretto di quest’ultima.
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II BIS – sentenza 17 giugno 2020 n. 6642 – Appalti – Sulla rettifica degli errori materiali dell’offerta – Con la sentenza in commento i Giudici capitolini hanno ricordato che, nelle gare di appalto, la rettifica di errori materiali o refusi – quali gli errori di scritturazione e di calcolo – è ammessa soltanto nelle ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta e risulti palese che la dichiarazione discordante non sia voluta ma sia frutto di un errore ostativo da rettificare sulla stregua dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 c.c.
In particolare, la suddetta rettifica deve aver luogo senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente.
Sulla base di tali premesse, il Collegio ha statuito che l’indicazione di un costo del personale – difforme rispetto alla reale volontà dell’offerente – può essere rettificata in sede di giustificazioni sull’anomalia.
In quest’ultima ipotesi, infatti, non si va ad integrare l’offerta con fonti esterne, ma se ne ricostruisce il completo ed esatto significato in base agli elementi intrinseci già presenti, correggendone semplicemente gli errori formali del tutto evidenti; di conseguenza il principio dell’immodificabilità dell’offerta economica può dirsi pienamente salvaguardato.
TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. IV – sentenza 19 giugno 2020 n. 1448 – Appalti – Sulla immediata impugnazione o meno dei bandi di gara o di concorso – Con la sentenza in esame i Giudici siciliani hanno stabilito che i bandi di gara o di concorso, di norma, vanno impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione. Invero, il partecipante alla procedura concorsuale, a fronte di una clausola illegittima del bando di gara o del concorso, non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione dal momento che egli non sa ancora se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della propria situazione soggettiva.
Per contro, le suddette clausole possono ritenersi immediatamente impugnabili, in quanto escludenti, solo laddove si sia in presenza di:
a)clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione;
b)regole procedurali che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile;
c)disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara oppure prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta;
d)condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente;
e)clausole impositive di obblighi contra ius;
f) gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta oppure di formule matematiche del tutto errate;
g)atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso”.
TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. I – sentenza 22 giugno 2020 n. 465 – Appalti – Sul risarcimento del danno per provvedimento illegittimo della PA – Con la sentenza in esame il Collegio ha ricordato come ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per atto illegittimo, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria, insieme alla prova del danno subito, anche la sussistenza dell’elemento soggettivo nella forma del dolo ovvero della colpa. Si deve, quindi, verificare se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l’esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi.
Ciò con la conseguenza che la responsabilità della P.A. deve essere negata quando l’indagine presupposta conduce al riconoscimento dell’errore scusabile, come ad esempio nel caso della sussistenza di contrasti giurisprudenziali, di incertezza del quadro normativo di riferimento e di particolare complessità della situazione di fatto.
Per contro, laddove la Regola di azione violata sia chiara, univoca e cogente si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico nella sua violazione; in tale ipotesi, infatti, non vi è dubbio che la P.A. abbia agito in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato.
TAR SARDEGNA – CAGLIARI SEZ. II – sentenza 23 giugno 2020 n. 355 – Appalti – Sull’ammissibilità di modificazioni soggettive dopo l’indagine di mercato e prima della presentazione dell’offerta – Con la sentenza in esame i Giudici sardi hanno stabilito che l’indagine di mercato è preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato e, dunque, quali sono i potenziali offerenti e il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, alla stregua di una semplice prefase di gara, non finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto.
Di conseguenza non è preclusa la possibilità, in sede di presentazione dell’offerta, di una modificazione della composizione del raggruppamento rispetto a quella indicata in sede della suddetta indagine di mercato.
Ed infatti, è solo dalla presentazione dell’offerta che opera il divieto di modificazioni soggettive del raggruppamento.
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III STRALCIO – sentenza 25 giugno 2020 n. 7167 – Appalti – Sulla nullità delle clausole che escludono la revisione dei prezzi – Con la sentenza in esame i Giudici capitolini hanno stabilito che è da ritenersi nulla, nonché soggetto ad eterointeggrazione alla stregua delle norme del codice civile, la clausola contenuta in una convenzione, stipulata a seguito di una gara per l’affidamento di un appalto di servizi, nella parte in cui è stabilito che il fornitore non potrà vantare del diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo.
SERVIZI INTERESSE ECONIMICO GENERALE
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 22 giugno 2020 n. 3969 – Servizi di interesse Generale – Sul giudice competente nell’ipotesi di controversia concernente una delibera di dismissione di partecipazioni societarie – Con la sentenza in commento i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo – ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. a) c.p.a. (che disciplina il rito delle controversie afferenti la “costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali”) – una controversia relativa ad un Comune, socio di una società privata, che ha impugnato la decisione, di altro Comune, di alienare parte della propria partecipazione societaria nella società stessa;
Invero, precisa il Collegio, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche in ordine alla dismissione delle partecipazioni societarie degli enti locali nelle società a partecipazione pubblica.
CORTE DEI CONTI – SEZIONE PER IL CONTROLLO ABRUZZO – deliberazione 15 giungo 2020 n. 128 – Trasporto pubblico locale– Sulle procedure di liquidazione dei corrispettivi da riconoscere ai Gestori dei Servizi di alla luce del Decreto Rilancio – Con la deliberazione in commento i Giudici contabili hanno fornito chiarimenti in merito all’interpretazione delle disposizioni del Decreto Rilancio in materia di corrispettivi per i Gestori di servizi di trasporto pubblico locale, regionale e di trasporto scolastico, nonché dei servizi di ausilio e sostegno alle attività scolastiche.
In particolare il Collegio ha stabilito quanto segue:
1. l’ente pubblico non è tenuto a riconoscere il corrispettivo del servizio di trasporto scolastico non svolto;
2. è venuto meno per gli enti locali il divieto di procedere a decurtazioni di corrispettivo o all’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze;
3. le pubbliche amministrazioni possono riconoscere ai Gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenuto conto anche delle entrate residue mantenute dagli stessi gestori a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
TAR LAZIO – SEZ. II bis – sentenza 17 giungo 2020 n. 6642 – s- Servizi di Interesse Generale – Sull’ammissibilità della partecipazione di una società mista di un ente locale ad una gara indetta da quest’ultimo – Con la sentenza in rassegna i Giudici capitolini hanno stabilito che, in via di principio, è da ritenersi legittimo che una società mista, anche maggioritaria, di un ente locale – che non presenta le caratteristiche della società in house providing – prenda parte alla gara indetta dal medesimo ente per l’affidamento di un servizio.
In particolare, è stato precisato che non possono costituire indizi di una convergenza degli interessi della società interessata e del medesimo Comune né l’elevata base d’asta prevista dalla gara né il modesto ribasso percentuale offerto dalla concorrente. Tali elementi, infatti, elementi non sono in grado di dimostrare in alcun modo l’integrazione della fattispecie, di cui all’art. 42 del Codice dei Contratti, sul conflitto di interesse.
TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 17 giugno 2020 n. 1068 – Servizi di Interesse Generale – Sulla legittimità dell’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza alle sole organizzazioni di volontariato– Con la sentenza in commento i Giudici calabresi hanno statuito che è da ritenersi legittimo l’affidamento diretto in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, mediante procedura comparativa – anziché tramite una procedura ad evidenza pubblica -, alle sole organizzazioni di volontariato ed alla Croce Rossa Italiana, escludendo, dunque, gli altri Enti del Terzo Settore quali, ad esempio, le Cooperative Sociali.
Tale assunto discende dalle considerazioni per cui:
a) l’affidamento in convenzione diretta dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza alle organizzazioni di volontariato è previsto dal Codice del terzo settore che ne indica i presupposti, tra cui non rientra la maggiore convenienza di tale affidamento rispetto al ricorso al mercato concorrenziale;
b) l’affidamento di tale servizio (a differenza del solo trasporto sanitario) è escluso dal campo di applicazione del Codice dei Contratti pubblici e ciò a prescindere dal valore del servizio e, dunque, dal superamento o meno delle soglie di rilevanza europea.
ENTI LOCALI
TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 16 giugno 2020 n. 630 – Enti Locali – Sulla revoca della carica di Vice Sindaco e di quella di Assessore da parte del Sindaco – Con la sentenza in rassegna i Giudici pugliesi hanno stabilito che è da ritenersi legittimo il provvedimento con cui il Sindaco revoca l’incarico di Vice Sindaco e di Assessore in ragione dell’insorgenza di “situazioni di conflittualità”, dell’Amministratore interessato, rispetto alle posizioni espresse dalla maggioranza;
Tali situazioni di conflittualità, infatti, nella prospettiva della tutela del pubblico interesse al regolare funzionamento degli organi comunali e alla efficace gestione dell’Ente, valgono a giustificare l’esercizio del potere di revoca da parte del Sindaco.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VIII – sentenza 18 giugno 2020 n. 2475 – Enti Locali – Sulla competenza ad adottare una ordinanza di sgombero di un’immobile – Con la sentenza in commento i Giudici capitolini hanno ricordato come l’adozione degli atti di gestione sia ascrivibile, ai sensi della legge di riforma delle autonomie locali (l. n. 142/90), alla sfera di attribuzione dei Dirigenti dell’ente medesimo. Per contro, al Sindaco compete soltanto l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti.
Sulla base di tali precisazioni, il Collegio ha dichiarato illegittima un’ordinanza con la quale il Sindaco, in ragione dell’accertata abusività di un immobile e della mancata esecuzione da parte degli interessati dell’intimazione di ripristino dello stato dei luoghi, ha ordinato lo sgombero dello stesso.
In tal caso, infatti, l’ordinanza in parola – in assenza di una situazione di grave pericolo o di emergenze di particolare gravità – risulta essere stata emessa nell’esercizio della funzione di vigilanza e di controllo del territorio, pacificamente ascrivibile alla competenza del dirigente comunale.
TAR PIEMONTE, SEZ. I – sentenza 20 giugno 2020 n. 400 – Enti Locali – Sulle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rimozione di rifiuti – Con la sentenza in esame i Giudici piemontesi hanno dichiarato l’illegittimità di un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ha ordinato la rimozione dei rifiuti, giacenti presso un capannone per lo stoccaggio e selezione di rifiuti speciali non pericolosi, ritenendo sussistente – sebbene il contratto di locazione sancisse espressamente un esonero di responsabilità della locatrice, riversando sulla conduttrice ogni onere relativo alla gestione dei rifiuti medesimi – un obbligo solidale di vigilanza e controllo in capo alla società proprietaria dell’immobile ed alla società conduttrice dello stesso.
TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 29 giugno 2020 n. 743 – Enti Locali – Sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento di vendita di un edificio residenziale– Con la sentenza in esame i Giudici campani hanno stabilito che è da ritenersi illegittima una deliberazione con la quale un Comune, nell’approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ha incluso nello stesso, ai fini della vendita, anche un edificio residenziale (appartamento E.R.P.), senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento al locatario di fatto dell’immobile; in tal caso, infatti, a fronte di una situazione di possesso qualificato dell’edificio, rappresentato dalla locazione (de facto, se non de iure) dello stesso immobile, è indispensabile che il Comune comunichi al locatario l’avvio del relativo procedimento, onde (porlo in condizione d’interloquire al riguardo orientando, se del caso, l’azione della P. A. in senso favorevole ai suoi interessi).
PUBBLICO IMPIEGO
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – sentenza 18 giugno 2020 n. 11811 – Pubblico impiego – Sulle condizioni legittimanti l’espletamento di un incarico extraistituzinale da parte di un dipendente pubblico – Con la sentenza in rassegna i Giudici di legittimità hanno ribadito che, alla luce della normativa vigente in materia, è da ritenersi vietato per i pubblico dipendente l’espletamento di incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio (c.d. incarichi extraistituzionali), per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso.
Ciò con la precisazione che il generale divieto di conseguire un incarico extraistituzionale, può essere derogato solo attraverso una autorizzazione adottata, da parte dell’Ente di appartenenza, prima dell’inizio dello stesso; deve, viceversa, escludersi che tale autorizzazione possa essere concessa in via successiva con efficacia sanante rispetto ad un incarico la cui esecuzione risale ad un’epoca antecedente rispetto all’autorizzazione in questione.
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II TER – sentenza 16 giugno 2020 n. 6635 – Pubblico impiego – Sulla legittimità di un provvedimento che dispone la perdita di grado per assunzione di stupefacenti – E’ legittimo, e non in contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, il provvedimento con il quale è stata disposta, nei confronti di un appuntato scelto della Guardia di Finanza, la perdita del grado per rimozione, motivato con riferimento al fatto che l’interessato abbia assunto stupefacenti, sia pure in un episodio isolato.
Al riguardo, il Collegio ha sottolineato che la volontaria assunzione di sostanze stupefacenti costituisce condotta che, quand’anche isolata, è caratterizzata da un notevole disvalore in quanto evidenzia che il responsabile si è posto volontariamente in contrasto con uno dei principali doveri istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza, quale quello della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.
EDILIZIA & URBANISTICA
TAR LIGURIA, SEZ. I – sentenza 22 giugno 2020 n. 418 – Edilizia&Urbanistica – Sull’interesse a ricorrere del confinante di un area demaniale – Con la sentenza in esame i Giudici liguri hanno stabilito che è da ritenersi inammissibile, per difetto dell’interesse interesse a ricorrere, il ricorso giurisdizionale proposto dal confinante di un’area demaniale marittima – tendente ad ottenere la dichiarazione di assenza di una valida ed efficace concessione demaniale marittima o, in subordine, l’intervento in autotutela della P.A. sul titolo concessorio già rilasciato – nel caso in cui il bene della vita agognato dal ricorrente coincida con la volontà di ottenere che il tratto di spiaggia interessato dalla concessione, sia lasciato libero al pubblico uso.
A tal riguardo, il Collegio ha precisato che il confinante di un’area demaniale è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto a quella della generalità dei cittadini, come tale meritevole di tutela giuridica ed idonea a legittimare l’azione in giudizio.
Tuttavia, la vicinitas all’area demaniale interessata non è di per sé sufficiente a comprovare anche l’interesse ad agire, richiedendosi a tal fine la sussistenza di un concreto pregiudizio per il ricorrente.
TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. II – sentenza 29 giugno 2020 n. 1235 – Edilizia&Urbanistica – Sull’illegittimità dell’annullamento in autotutela di un titolo edilizio senza idonea motivazione – Con la sentenza in rassegna i Giudici milanesi hanno stabilito che è da ritenersi illegittimo, per difetto di motivazione – per violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, e s.m.i. nonché per lesione del legittimo affidamento – un provvedimento con il quale un Comune, in ragione dell’accertato contrasto del cambio di destinazione d’uso di un immobile (da locale accessorio a residenziale) con le previsioni delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, ha annullato in autotutela una DIA a distanza di due anni dal rilascio della medesima, senza esternazione delle ragioni di pubblico interesse concreto e attuale e senza la comparazione di tali ragioni con quello del privato interessato.