Newsletter n. 6 anno VI / 16-31 marzo 2020

NEWSLETTER N.6 ANNO VI

16-31 marzo 2020

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IN EVIDENZA

TAR PUGLIA – BARI, SEZ. III – sentenza 17 marzo 2020 n. 388 – Appalti Sul carattere relativo del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica – Con la sentenza in rassegna il Collegio ha evidenziato che nel nostro ordinamento vige il divieto di commistione (detto anche principio di separazione) tra offerta economica ed offerta tecnica il quale risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica.

Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica è posto a presidio dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa e, nello specifico, persegue il fine di evitare che la Commissione, nel corso della valutazione degli aspetti tecnici dell’offerta, possa essere condizionata dalla “convenienza economica” dell’offerta medesima.

Tanto premesso, i Giudici hanno, altresì, sottolineato che il divieto in questione ha carattere relativo non sussistendo, infatti, una disposizione normativa che lo sancisca in via espressa ed assoluta.

Da ciò consegue che l’indicazione nell’offerta tecnica di elementi economici è ammessa nella misura in cui questi ultimi non siano tali da consentire (anche solo potenzialmente) di ricostruire in via anticipata l’entità complessiva e la convenienza dell’offerta economica.

In conclusione, dunque, il divieto in questione può dirsi effettivamente violato solo quando gli elementi economici desumibili dall’offerta tecnica non avendo carattere marginale abbiano, in concreto (e non in astratto), pregiudicato l’imparzialità dell’attività valutativa della commissione.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati per conto del ricorrente).

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VII – sentenza 26 marzo 2020 n. 1258  Appalti – Sul possesso di un centro di cottura quale requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara – Con la pronuncia in esame i Giudici campani hanno ribadito che nel caso in cui un bando di gara, avente ad oggetto un servizio di preparazione pasti, prescriva la disponibilità di un centro di cottura, l’effettivo possesso di quest’ultimo si pone come requisito di esecuzione del contratto di appalto e non di partecipazione alla gara.

Prima dell’aggiudicazione, infatti, è sufficiente che vi sia, da parte del concorrente, una formale dichiarazione di impegno a procurarsi un centro di cottura. La stazione appaltante, quindi, potrà pretendere la disponibilità effettiva della struttura solo verso il concorrente aggiudicatario; per quest’ultimo, infatti, il possesso del centro di cottura costituisce “condizione” necessaria per la stipulazione ed esecuzione del contratto d’appalto.

Una conclusione differente determinerebbe un’ingiustificata restrizione della concorrenza poichè si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi, prima dell’aggiudicazione definitiva, un centro di cottura e cioè di sostenere un onere economico che risulterebbe irragionevolmente eccessivo per chi non sarà aggiudicatario.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati per conto della controinteressata).

APPALTI PUBBLICI

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 26 marzo 2020 n. 57 – Appalti – Sull’informazione antimafia interdittiva – Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Palermo, sugli art. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) in riferimento agli art. 3 e 41 della Costituzione.

La Corte, in particolare, ha osservato che la scelta del legislatore, di affidare l’adozione della misura dell’interdizione da ogni attività economica, anche privata, all’autorità amministrativa (Prefetto) e non a quella giurisdizionale (Giudice), non può ritenersi incostituzionale.

Di conseguenza, l’informazione antimafia interdittiva emanata dal Prefetto non viola il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata perché, pur comportando un grave sacrificio all’impresa destinataria (nella specie la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane), è giustificata dall’estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza.

Inoltre, ha sottolineato la Corte, la tutela giurisdizionale dei privati destinatari dell’interdittiva antimafia è assicurata nella misura in cui agli stessi è consentito impugnare il provvedimento per sottoporlo al vaglio del Giudice Amministrativo, il quale verificherà, in modo pieno ed effettivo, la consistenza e la coerenza degli elementi raccolti dal prefetto.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 17 marzo 2020 n. 1916 Appalti – Sui limiti al divieto di commistione fra criteri soggettivi di qualificazione e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta e l’impossibilità di usare l’istituto dell’avvalimento per conseguire una migliore valutazione dell’offerta – Con la pronuncia in esame i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il divieto di commistione tra requisiti soggettivi di qualificazione dell’offerente e requisiti oggettivi di valutazione dell’offerta non è assoluto.

Di conseguenza, alle stazioni appaltati, al fine di valutare l’offerta tecnica, è consentito apprezzare determinate caratteristiche soggettive dei concorrenti (quali le analoghe esperienze pregresse o le qualificazioni possedute) ma nel limite in cui queste ultime, in quanto strettamente collegate all’oggetto del contratto, consentano di evidenziare, sul piano oggettivo, l’affidabilità e la migliore qualità tecnica dell’offerta.

In secondo luogo, la decisione in commento ha evidenziato che gli operatori economici non possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per integrare un requisito soggettivo richiesto ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. Invero, l’avvalimento è finalizzato esclusivamente a sopperire al mancato possesso di un requisito di ammissione, pertanto non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta tecnica.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 17 marzo 2020 n. 1920 Appalti – Sul divieto di clausole di esclusione “atipiche” – Con  la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti di diritto:

a) se rientrino nel divieto di clausole di esclusione c.d. atipiche, (ex art.83 comma 8, ultimo inciso, del D.Lgs. n.50 del 2016), le prescrizioni dei bandi o delle lettere d’invito con le quali le stazioni appaltanti, limitando o vietando, a pena di esclusione, il ricorso all’avvalimento al di fuori delle ipotesi consentite (ex art.89 del codice dei contratti pubblici), precludano, di fatto, la partecipazione alla gara degli operatori economici che siano privi dei requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-professionale.

b) in particolare, se possa reputarsi nulla la clausola con la quale, nel caso di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, sia consentito il ricorso all’avvalimento SOA soltanto da parte di soggetti che posseggono una propria attestazione SOA.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 19 marzo 2020 n. 1963Appalti  – Sull’offerta economica priva di firma digitale (Pec) – Con la sentenza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che, in una gara telematica, la mancata sottoscrizione, con firma digitale, dell’offerta economica non determina per ciò solo l’inamissibilità e l’esclusione dell’offerta medesima.

L’offerta, infatti, può ritenersi pienamente valida tutte le volte in cui, seppur priva di sottoscrizione digitale, sia stata presentata con strumenti e procedimenti idonei a far conseguire i medesimi obiettivi della firma digitale, ossia quando risulta con assoluta certezza la provenienza dell’offerta.

Alla stregua di tali considerazioni, il Consiglio di Stato, ha concluso che l’offerta munita di specifica e personale marcatura elettronica è da ritenersi perfettamente valida in quanto certa per provenienza ed univocamente riconducibile alla volontà dell’operatore economico che l’ha presentata.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 20 marzo 2020 n. 1998 – Appalti – Sulle condizioni, presupposti e limiti per operare una correzione dell’offerta presentata in gara – Con la sentenza in rassegna i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che l’offerta al momento della presentazione si cristallizza e, quindi, non può più essere variata. L’immodificabilità dell’offerta, dunque, è regola generale, posta a tutela della par condicio dei concorrenti e dell’affidamento che la stazione appaltante ripone nella serietà e nella certezza dell’offerta stessa.

Una sola la deroga consentita: è ammesso modificare l’offerta presentata esclusivamente al fine di correggere un “errore materiale riconoscibile”, ossia un errore di trascrizione o di calcolo che sia desumibile dagli atti di gara.

La rettifica non può, invece, derivare attingendo a fonti estranee all’offerta o a dichiarazioni successive ed integrative da parte dell’offerente.

Di conseguenza, il Giudice, in presenza di una modifica dell’offerta, non riconducibile all’ipotesi della rettifica di un mero errore materiale, dovrà annullare l’aggiudicazione

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – ordinanza 20 marzo 2020 n. 2005 –  Appalti – Sulla necessità o meno di escludere l’operatore economico dalla procedura di gara nel caso di dichiarazioni non veritiere rese dall’impresa ausiliaria – Con l’ordinanza in esame il Consiglio di Stato ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE al fine di chiarire se la disciplina nazionale in materia di avvalimento e di esclusione dalla procedura di affidamento, di cui all’art.89, comma 1, quarto periodo, D.Lgs 50/2016,  sia in contrasto con l’art. 63 par.1, II parte, della direttiva 2014/24 UE nonché con i principi concorrenziali della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (art.49 e 56 TFUE).

Nel dettaglio, l’art. 63 della direttiva 2014/24 UE sancisce che nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, qualora l’impresa ausiliaria non soddisfi un criterio di selezione o sussistano motivi obbligatori di esclusione, compresa l’ipotesi in cui l’impresa ausiliaria abbia reso false dichiarazioni, l’amministrazione aggiudicatrice deve imporre all’operatore economico di sostituire l’impresa di cui intende avvalersi.

Al contrario, la normativa nazionale, all’art.89, comma 1, quarto periodo, del Codice dei contratti pubblici, stabilisce che nel caso di dichiarazioni non veritiere rese dall’impresa ausiliaria (nel caso di specie la sussistenza di condanne penali passate in giudicato idonee a dimostrare la commissione di un grave illecito professionale) la stazione appaltante deve sempre escludere l’operatore economico (ausiliato) senza consentirgli di indicare un’altra impresa in sostituzione della prima.

Secondo il Consiglio di Stato, la normativa nazionale, nella parte in cui prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico e non la sostituzione dell’impresa che abbia reso dichiarazioni mendaci, si potrebbe porre in contrasto con l’obiettivo di apertura alla concorrenza perseguito dalla direttiva 2014/24 UE, la quale, come sopra evidenziato, non contempla eccezioni al meccanismo generalizzato della sostituzione.

Il Consiglio di Stato, preso atto della discordanza tra le due normative e considerato che la risoluzione della questione interpretativa è dirimente ai fini della decisione sul ricorso, ha sospeso il giudizio in attesa della decisione da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 26 marzo 2020 n. 2094 – Appalti – Sulla legittimità del metodo on/off come criterio di attribuzione dei punteggi tecnici all’offerta – Con la sentenza in commento i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta da parte della stazione appaltante di applicare il metodo on/off, quale criterio di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, non è illegittima. Invero, nell’ordinamento manca una espressa previsione normativa che sancisca l’obbligo di attribuire, ai singoli criteri di valutazione dell’offerta, punteggi graduati tra un minimo ed un massimo.

Di conseguenza, una volta che l’amministrazione appaltante abbia valutato in via preventiva i requisiti tecnici che devono essere offerti può, nell’esercizio della discrezionalità che la legge le conferisce, comprovarne il possesso mediante il metodo on/off (attribuendo automaticamente un punteggio fisso, nel caso in cui il concorrente possieda lo specifico requisito richiesto, ed un punteggio uguale a zero nel caso di mancato possesso).

Tuttavia, ciò è ammesso nei limiti in cui la scelta operata dalla stazione appaltante non risulti manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionata e illogica.

In conclusione, dunque, non può essere condiviso l’orientamento secondo cui il metodo on/off, snaturando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finisce per trasformare la gara in un appalto al minor prezzo.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA , SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 26 marzo 2020 n. 216 Appalti – Sulla c.d. clausola sociale negli appalti pubblici – Con la sentenza in commento il Collegio ha stabilito che nel caso in cui il bando di gara contenga una clausola sociale, l’obbligo di riassumere i lavoratori già impiegati, con le medesime condizioni contrattuali ed economiche, non è assoluto né automatico. Invero, l’obbligo di mantenere i livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa (ex art.41 Cost.) ossia con la facoltà, riconosciuta all’appaltatore subentrante, di organizzarsi in modo efficiente e coerente rispetto alla propria organizzazione produttiva.

In altre parole, sebbene la clausola sociale sia volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dall’appaltatore uscente non può mai limitare la libertà di iniziativa economica di un’impresa producendo, a discapito di quest’ultima, effetti automaticamente e rigidamente escludenti.

TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. IV – sentenza 16 marzo 2020 n. 693 – Appalti – Sulla distinzione tra dichiarazioni false, omesse e reticenti in tema di esclusione in caso di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) D.Lgs  50/2016 – Con la sentenza in commento il Collegio ha precisato che, in materia di esclusione dalle gare pubbliche, la dichiarazione resa dall’operatore economico, circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare “gravi illeciti professionali”, può essere omessa, reticente o completamente falsa.

Fatta tale distinzione, i Giudici, hanno rassegnato le conseguenze sul piano degli effetti giuridici precisando che solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara.

Le condotte omissive o reticenti, al contrario, comportano l’esclusione dalla procedura solo all’esito di una doverosa valutazione condotta da parte della stazione appaltante e dalla quale emergano dubbi in merito alla integrità e all’affidabilità dell’operatore economico.

Di conseguenza, in quest’ultimo caso, ove si accerti che il grave illecito professionale sussista, l’esclusione dalla gara costituisce atto vincolato e doveroso.

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III – sentenza 18 marzo 2020 n. 3371 Appalti – Sul “rischio operativo” in caso di concessione di servizi – Con la sentenza in rassegna i Giudici capitolini hanno affermato che i contratti di concessione comportano il trasferimento in capo al concessionario del c.d. “rischio operativo” ossia dell’alea collegata alla gestione del servizio.

Il “rischio operativo”, nella maggioranza dei casi, si configura come “rischio di domanda” ossia come i diversi ed oscillanti volumi di domanda provenienti dagli utenti da cui dipendono i maggiori o minori flussi di cassa di cui l’impresa può beneficiare.

Ne consegue che, il rapporto di concessione è trilaterale: accanto al rapporto tra amministrazione concedente e concessionario, infatti, si colloca il “rapporto” del concessionario con la massa degli utenti che fruiscono del servizio e che pagano il corrispettivo mediante il quale il concessionario remunera i costi sostenuti per erogare il servizio stesso.

Pertanto, a fronte di una drastica contrazione degli incassi, il concessionario non può avanzare una richiesta di revisione al rialzo della tariffa da applicare agli utenti poiché la caratteristica fondamentale del contratto di concessione è quella di essere esposto alle imprevedibili dinamiche del mercato e, quindi, di dipendere (dall’aumento o dalla diminuzione) dalla domanda proveniente dagli utenti

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – sentenza 23 marzo 2020 n. 3591- Appalti – Sulla natura perentoria dei termini previsti per i procedimenti sanzionatori dell’ANAC – Con la sentenza in rassegna i Giudici capitolini hanno osservato che, sebbene non vi sia un’espressa previsione normativa, i termini di cui al Regolamento ANAC del 26 febbraio 2014, previsti per l’avvio e la conclusione del procedimento sanzionatorio, devono considerarsi perentori.

Da ciò consegue che, il suddetto procedimento deve avere inizio entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione effettuata da parte della stazione appaltante e deve concludersi entro e non oltre 180 giorni. Con l’ulteriore precisazione che, in quest’ultimo termine, deve essere computato anche il periodo necessario alla comunicazione del provvedimento all’interessato, pena la violazione del suo diritto di difesa.

La natura afflittiva del provvedimento che infligge la sanzione implica, infatti, che la potestà sanzionatoria non può essere esercitata sine die.

TAR LAZIO –  Roma, SEZ. I  – sentenza 23 marzo 2020 n. 3593Appalti – Sull’annotazione di notizie utili sul casellario da parte di ANAC – Con tale decisione viene stabilito che l’ANAC è titolare di un potere di “iscrizione atipica” da cui discende la possibilità di annotare nel casellario tutte le notizie che riguardano le imprese, comprese quelle non espressamente codificate.

Ai fini della legittimità dell’annotazione, tuttavia, il provvedimento di iscrizione deve motivare la conferenza e l’utilità concreta dell’annotazione medesima.

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 24 marzo 2020 n. 394 – Appalti Sulla valutazione delle offerte mediante punteggio numerico, sulla segretezza delle offerte e sulla perdita di efficacia delle stesse, sulla posizione dei membri di commissione

Con la sentenza in esame i Giudici campani hanno rassegnato le seguenti conclusioni, in materia di contratti pubblici.

a) La valutazione delle offerte mediante punteggio numerico può ritenersi legittima quando la lex specialis della gara abbia predeterminato in modo stringente i parametri di valutazione dei singoli elementi tecnici che la commissione è chiamata a giudicare. Il Collegio ha, altresì, affermato che i punteggi attribuiti dai singoli Commissari sono destinati ad assumere valore di formalità interna. Ai fini della pubblicità esterna, infatti, i giudizi della commissione sono documentati con il voto complessivo finale.

b) La mancata verbalizzazione delle operazioni finalizzate alla conservazione dei plichi non pregiudica la segretezza ed integrità delle offerte. Per poter annullare la procedura di gara, infatti, è necessario provare che la negligente conservazione abbia alterato il contenuto della documentazione.

c) La circostanza che l’offerta è vincolante per un periodo di tempo non implica che, allo scadere del termine, la stessa perde efficacia. L’offerta, infatti, decade allorquando il concorrente, una volta scaduto il relativo termine di vincolatività, manifesti espressamente la volontà di ritirarla.

d) L’incompatibilità di un membro della commissione giudicatrice deve essere valutata in concreto verificando se i pregressi incarichi possano condizionare le scelte da assumere in veste di componente della commissione. Per potersi ravvisare un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, quindi, il conflitto di interessi deve essere attuale, diretto e dimostrato mediante l’allegazione di elementi dai quali si possa desumere l’effettiva incompatibilità

TAR LAZIO -ROMA, Sez. II ter – sentenza 24 marzo 2020 n. 3633 Appalti– Sulla verifica dei requisiti e la trasmissione dei documenti attraverso il sistema Avcpass – Con tale desisione si è ricordato che la trasmissione della documentazione attraverso il sistema Avcpass costituisce l’unica modalità idonea per la prova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario.

L’esclusività del sistema Avcpass risponde, infatti, ad una precisa ratio legis che è volta ad assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea, assicurando al contempo certezza e uniformità di procedure, anche nell’ottica di una auspicata accelerazione dei tempi di conclusione delle gare.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – sentenza 26 marzo 2020 n. 1261 – Appalti – Sull’annullamento d’ufficio del provvedimento di aggiudicazione dopo la stipulazione del contrattoLa sentenza rileva che la stazione appaltante ha il potere di annullare d’ufficio il provvedimento di aggiudicazione anche qualora il contratto sia già stato stipulato.

L’annullamento d’ufficio opera in presenza di vizi genetici e produce effetti retroattivi; di conseguenza, all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, inevitabilmente, consegue l’inefficacia del contratto successivamente stipulato.

TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 28 marzo 2020 n. 505 – Appalti – Sulla comunicazione di avvio del procedimento e sul soggetto competente all’emanazione di atti decisori aventi valenza esternaCon la sentenza in commento il Collegio ha stabilito che la comunicazione di avvio del procedimento all’aggiudicatario è sempre necessaria, sia in caso di revoca sia nel caso di annullamento dell’aggiudicazione.

In secondo luogo, i Giudici hanno evidenziato che negli appalti pubblici degli enti locali, la competenza all’emanazione degli atti a rilevanza esterna, quando assumono valenza decisoria, è del Dirigente del settore e non del RUP.

SERVIZI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II- sentenza 26 marzo 2020 n. 219 – Servizi interesse economico generale – Sulle condizioni che ammettono la  proroga della durata massima dei contratti di trasporto pubblico locale – La pronuncia evidenzia come il legislatore comunitario all’art. 4 del Regolamento CE n. 1370/07, abbia fornito chiare indicazioni su cosa debba intendersi per “durata massima” dei contratti di servizio TPL passando dai dieci anni del servizio su gomma ai quindici di quello su rotaia, ammettendo anche durate più lunghe in presenza di particolari presupposti (es. territori svantaggiati) e contemplando una prorogabilità massima del 50% della durata iniziale.

Per quanto attiene quest’ultimo profilo, il Consiglio di Stato ha ribadito che la proroga in argomento è altra cosa rispetto a quella più squisitamente “tecnica”, necessaria per garantire il servizio per il tempo di espletamento della gara di cui all’art. 106 del Codice.

Quanto sopra in ragione del fatto che nel settore del trasporto pubblico dei passeggeri l’obiettivo principale non è lo sviluppo della concorrenza, poiché la massima liberalizzazione possibile è rappresentata da un sistema di concorrenza cd. regolamentata.

Non è un caso, infatti, che per le concessioni TPL (ed in particolare per autobus e tram) la disciplina degli affidamenti sia diversificata e speciale rispetto a quella propria degli appalti rappresentata dalle direttive “appalti”.

EDILIZIA & URBANISTICA

TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. III – sentenza 24 marzo 2020 n. 724 – Edilizia e Urbanistica – Sui presupposti per la cessione di cubatura ed in particolare sul presupposto della contiguità dei fondi – Con la sentenza in esame i Giudici siciliani hanno stabilito alcune condizioni in presenza della quali si ritiene legittima la cessione di cubatura.

In sintesi:

  1. a) ubicazione degli immobili nella stessa zona omogenea;
  2. b) contiguità degli immobili per gli effetti urbanistici;
  3. c) identità delle opere di urbanizzazione, realizzate per l’intera zona, poste al servizio del fondo cedente e del fondo beneficiario della cubatura;
  4. d) non alterazione del carico urbanistico della zona e immutata densità territoriale complessiva, a seguito della ridistribuzione della volumetria tra i due fondi.

In particolare, la decisione si sofferma sulla definizione di contiguità sottolineando che essa va intesa come effettiva e significativa vicinanza senza che gli immobili siano necessariamente confinanti; se così non fosse, nella zona in cui viene aggiunta cubatura potrebbe determinarsi un superamento della densità edilizia massima consentita dallo strumento urbanistico.

NEWS

DELIBERAZIONE ANAC 19 MARZO 2020 n.268 –

Appalti – Sulla sospensione dei procedimenti a causa dell’emergenza coronavirus.

Recependo i contenuti dell’art. 103 del decreto legge 18/2020 e tenendo conto dell’emergenza sanitaria in atto, l’Autorità nazionale anticorruzione ha deliberato la sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti ex lege (vedi Delibera n. 268 del 19 marzo 2020). A seguire, il dettaglio dei provvedimenti assunti:

PROCEDIMENTI IN CORSO

Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio.

PROROGA DEI TERMINI DI RISPOSTA

Qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.

STOP AI NUOVI PROCEDIMENTI

In via generale e salvo specifiche esigenze, l’Autorità non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16 aprile 2020.

PROVVEDIMENTI URGENTI

In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale, l’Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di sospensione.

VIGILANZA COLLABORATIVA

Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all’emergenza sanitaria in atto.

PARERI DI PRECONTENZIOSO

I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’Anac anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta.

PERFEZIONALMENTO CIG

Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è portato da 90 a 150 giorni.

TRASMISSIONE DATI ALL’OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI

Fino a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni.

EMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni.