IN EVIDENZA
Tar Lazio, Roma, Sez. II – sentenza del 27 giugno 2019 n. 8367 – Appalti – Sulla sanabilità dell’errore materiale di indicazione dei costi della manodopera – Con la pronuncia in esame, il Collegio capitolino ha ravvisato un mero errore materiale nel caso in cui il concorrente abbia indicato nell’offerta l’importo relativo ai costi della manodopera su base annuale invece che calcolato sull’intera durata dell’appalto (nella specie di 4 anni). In sede di giustificazioni, il ricorrente ha chiarito tale circostanza e, tuttavia, la stazione appaltante ha escluso il concorrente in ragione della asserita modifica dell’offerta. Il Tar, accogliendo la tesi del ricorrente, ha stabilito che l’esclusione disposta dalla stazione appaltante era eccessiva, trattandosi, evidentemente, di un mero errore materiale, ravvisabile ictu oculi e non, come sostenuto dalla parte resistente, di una modifica dell’offerta. (Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati per conto del ricorrente)
Tar Toscana, Sez. I – ordinanza del 26 giugno 2019 n. 392 – Appalti – Sulla vincolatività dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica – Il Collegio fiorentino ha statuito che, in virtù del principio del favor partecipationis, è illegittima la parziale valutazione dell’offerta tecnica che abbia escluso le parti ritenute eccedenti i limiti dimensionali indicati dagli atti di gara. Nella specie, il disciplinare indicava la dimensione massima dell’offerta tecnica in “5 pagine” e la Commissione, ignorando totalmente la sostanziale ambiguità semantica del termine “pagina”, ha limitato la valutazione dell’offerta del ricorrente alle prime 5 facciate, delle 10 totali (ovvero 5 pagine fronte/retro), sebbene tale sanzione della parziale considerazione dell’offerta non avesse alcun appiglio nella lex di gara, determinando così l’inevitabile attribuzione di un punteggio basso. Pertanto, il Collegio ha ritenuto doverosa da parte della Stazione appaltante una nuova valutazione mediante considerazione integrale del contenuto dell’offerta tecnica del ricorrente. (Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati per conto del ricorrente)
Tar Puglia, Bari, sez. I – sentenza del 20 giugno 2019 n. 868 – Appalti – Sulla legittimità della notifica agli indirizzi pec estratti dal registro IPA e sulla illegittimità dell’escussione della garanzia provvisoria anteriormente all’aggiudicazione definitiva – Con la pronuncia in esame, il Collegio pugliese ha ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo all’indirizzo pec estratto dal registro IPA, il quale, oltre ad essere il primo indirizzario pec di tutte le P.A., rientra tra i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche degli atti giudiziari. Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento di escussione della cauzione in quanto la stazione appaltante ha ignorato le note del ricorrente – proposto aggiudicatario, trasmesse prima dell’aggiudicazione dell’appalto, con cui esplicitava l’errore in cui era incorso nella formulazione dell’offerta economica. Sebbene l’aggiudicazione in favore del ricorrente non sia mai divenuta definitiva, la S.A. ha richiesto l’escussione della cauzione provvisoria e ciò si pone in contrasto con il dettato normativo che limita l’escussione alle ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario definitivo. (Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati per conto del ricorrente)
Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II – sentenza del 20 giugno 2019 n. 564 – Appalti – Sulla inammissibilità del ricorso cumulativo – Il Tar ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui il ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione di più lotti di una stessa gara, in quanto, oltre alla (parziale) connessione soggettiva, i lotti erano del tutto indipendenti e aggiudicabili separatamente, le censure avevano ad oggetto l’attività del medesimo ente appaltante ma in relazione a diverse imprese concorrenti e i motivi introdotti erano del tutto diversi per le singole imprese meglio classificate. Tutti i suddetti fattori ostano al ricorso cumulativo: il cumulo può ritenersi ammissibile, in via del tutto eccezionale, se con un solo ricorso si impugnano atti tra cui sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale, tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo. (Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati per conto del controinteressato)
NEWS
Avvio del portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con gli Osservatori regionali dei contratti pubblici, ha realizzato una piattaforma unica, grazie alla quale verrà semplificata l’attività delle stazioni appaltanti relativamente agli obblighi informativi di trasparenza e pubblicità delle procedure di gara. Grazie a tale piattaforma, sarà facilitato l’accesso ai dati relativi ai bandi, avvisi, esiti di gara, nonché alla programmazione di lavori, beni e servizi.
Il portale entrerà a regime il 1° luglio 2019, ed è consultabile tramite il sito https://www.serviziocontrattipubblici.it.
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CIVILE E CONTABILE
Corte di giustizia UE, sentenza del 6 giugno 2019 n. C-264/18 – Appalti – Sull’esclusione dei servizi legali dall’applicazione della normativa sugli appalti pubblici – La Corte di Giustizia ha affermato che l’affidamento dei servizi legali (quali la rappresentanza legale dinanzi agli organi internazionali di arbitrato o di conciliazione, ai giudici o alle istituzioni di un paese membro o terzo, nonché la relativa consulenza legale) non possono sottostare alle norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici, trattandosi di prestazioni fornite nell’ambito di un rapporto intuitus personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Questi ultimi due aspetti – intuitus personae e riservatezza – giustificano la scelta del Legislatore europeo di escludere tali servizi dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di appalti pubblici.
Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza del 25 giugno 2019 n. 4342 – Appalti – Sul principio di separazione tra offerta tecnica ed economica – La sentenza in esame ha stabilito che il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, finalizzato a garantire la segretezza di quest’ultima, non va inteso in senso assoluto. Il divieto di commistione tra aspetti tecnici ed economici non esclude ogni interferenza tra questi, attesa l’insussistenza di una norma di legge che vieta l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, purché uno specifico divieto in tal senso non sia espressamente contenuto nella legge di gara. Sicchè la sussistenza di una violazione del divieto in parola dovrà essere valutata in concreto e, in assenza di specifica disposizione nella lex specialis, potranno essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica necessarie a rappresentare meglio l’opera o il servizio oggetto di gara.
Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza del 28 giugno 2019 n. 4463 – Appalti – Sulla distinzione tra concessione di servizi e concessione di bene pubblico – I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto, in riforma alla sentenza di prime cure, che sussiste una concessione di bene pubblico e non di lavori pubblici, stante la previsione di minimi interventi di finitura, di per se non idonei a qualificare l’oggetto della gara come parziale appalto di lavori.
Tar Lazio – Roma, sez. I quater – sentenza del 27 giugno 2019 n. 8414 – Appalti – Sul soccorso istruttorio – Il Collegio capitolino, con la pronuncia in commento, ha ribadito che il soccorso istruttorio non consente all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell’offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti. In particolare, il soccorso istruttorio opera nella fase precedente all’esame dell’offerta tecnica ed economica, posto che in quest’ultima fase l’Amministrazione può attribuire soltanto un punteggio alle offerte, ma non può consentire integrazioni. Pertanto, la carenza di un elemento formale dell’offerta tecnica non può essere superata con l’acquisizione di dichiarazioni integrative dell’offerente a sanatoria della propria offerta.
Tar Veneto, Sez. III – sentenza del 28 giugno 2019 n. 794 – Appalti – Sull’immodificabilità dell’offerta tecnica – Secondo i Giudici veneti, è illegittima l’aggiudicazione della gara disposta a favore dell’operatore economico che, in sede di chiarimenti, apporti una modifica all’offerta tecnica, stante l’impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per sanare carenze della stessa. Nella specie, il concorrente aveva indicato nell’offerta dei tempi di intervento diversi da quelli previsti nella lex specialis, per poi modificarli in sede di chiarimenti per riportarli agli stessi tempi di intervento previsti dal Capitolato.
Tar Toscana, Sez. III – sentenza del 26 giugno 2019 n. 955 – Appalti – Sull’integrazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti con il soccorso istruttorio e sulla durata della condanna – La sentenza in commento ha affermato che tramite lo strumento del soccorso istruttorio possono essere sanate anche le omissioni dichiarative dei requisiti di professionalità e moralità dei soggetti apicali (indicati dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016), trattandosi di irregolarità formali. Inoltre, la pronuncia ha chiarito che la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A. per i reati indicati dall’art. 80, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, è pari a tre anni decorrenti dalla data di accertamento definitivo, ove non sia intervenuta sentenza di condanna da cui discenda la pena accessoria del divieto a contrarre, mentre per i reati diversi da quelli del primo comma, la condanna è da ritenere confinata nel limite di tre anni dal giudicato.
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Sez. Unica – sentenza del 25 giugno 2019, n. 96 – Appalti – Sulla corrispondenza tra attività risultante dal registro delle imprese ed oggetto del contratto – Secondo il Tribunale trentino, la richiesta “adeguatezza” dell’attività risultante dall’iscrizione nel registro delle imprese a quella oggetto dell’appalto non implica la pedissequa corrispondenza tra dette attività, purchè le prestazioni che compongono il servizio possano essere quantomeno ricondotte nell’ambito di un’unica prevalente attività, idonea a ricomprenderle. In altri termini, le prestazioni oggetto di appalto che non sono indicate nell’oggetto sociale devono comunque trovare riferimento in una attività che sia principale rispetto alle altre prestazioni poste in gara, definibili come secondarie.
Tar Lombardia – Brescia, sez. I – sentenza del 27 giugno 2019 n. 599 – Appalti – Sul principio di rotazione – In virtù del generale principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. “sotto soglia” – finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione – il Collegio ha dichiarato illegittima l’aggiudicazione in favore dell’affidatario uscente del medesimo servizio oggetto dell’appalto, posto che l’Amministrazione appaltante non ha specificato le ragioni di pubblico interesse per le quali abbia ritenuto di estendere l’avviso esplorativo anche nei confronti dell’affidatario “uscente”.
Tar Lazio – Roma, sez. II ter – sentenza del 17 giugno 2019 n. 7836 – Appalti – Sulla tassatività delle cause di esclusione – Con la sentenza in esame, il Tribunale romano ha disapplicato le Linee Guida Anac n. 6, nella parte in cui estendono, con un mero automatismo, ai soci di maggioranza di una società di capitali di cui al comma 3 dell’art. 80, le ipotesi di esclusione per gravi illeciti professionali e i relativi obblighi dichiarativi. Così interpretate, infatti, le Linee Guida Anac fondano un obbligo diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dall’art. 80 d. lgs n. 50/2016 e costituiscono violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione e del principio del favor partecipationis.
Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per il Piemonte – deliberazione del 6 giugno 2019 n. 46 – Servizi Interesse Generale – Trasporto Scolastico – Sulla qualifica del trasposto scolastico come servizio pubblico – A parere dei Giudici contabili, il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto e come tale non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale. Trattandosi di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, l’erogazione dello stesso non può essere gratuita. La sua copertura finanziaria deve avvenire mediante le quote di partecipazione poste a carico dell’utenza, le quali, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, devono essere finalizzate ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio.
Tar Calabria – Catanzaro, sez. II – sentenza del 26 giugno 2019 n. 1305 – Edilizia e Urbanistica – Sulla legittimità dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo acquistato mediante asta giudiziaria – La pronuncia in esame ha ritenuto legittimo l’ordine di demolizione adottato dal Comune relativo ad un manufatto abusivo, in quanto realizzato senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, essendo priva di rilievo la circostanza che lo stesso era stato acquistato dal destinatario del provvedimento comunale mediante asta giudiziaria. In particolare, il Collegio ha escluso che sussista un appiglio normativo da cui dedurre che la vendita all’asta, nell’ambito di una procedura espropriativa, comporti un effetto sanante degli eventuali illeciti edilizi realizzati.